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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/11/2025, n. 3284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3284 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
RG 896/2024
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia, riunito in Camera di
Consiglio nella seguente composizione: dott. TE AR Presidente dott. AR AR Consigliere relatore ing. Carlotta Bullo Tecnico esperto ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n.896 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(c.f. n. ) con sede in Roma Viale Regina Parte_1 P.IVA_1
Margherita 125 in persona dell'avv. Alfredo Grande, procuratore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Mazzullo e dall'avv. Antonio Sartori elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Venezia, San Polo 2464/O attrice contro
(c.f. n. ), con sede legale in Verona, Controparte_1 P.IVA_2
Lungadige Galtarossa n. 8, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Battista Conte, Giuseppe Giordano e
RG PR presso il cui studio in Roma– 00193 – via Ennio Quirino Visconti n. 99 ha eletto domicilio convenuta e con in persona del Presidente della Giunta regionale p.t. CP_2 convenuta contumace
Oggetto: concessione di derivazione acque pubbliche- diritto di couso.
Conclusioni di parte attrice:
Voglia l'On. Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Venezia dichiarare dovuto dalla Soc, l'indennizzo da couso Controparte_1 delle opere descritte in narrativa, come specificato nella richiesta di Parte_1 in data 13 febbraio 2024, pari ad euro 543.990,81, oltre interessi e maggior
[...] danno;
ovvero quanto codesto Tribunale riterrà all'esito di eventuale c.t.u.. Con vittoria delle spese.
Conclusioni della convenuta ( Controparte_1
Voglia codesto Ill.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche respingere il ricorso proposto dalla in quanto inammissibile, improcedibile e, Parte_1 nel merito, infondato. Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 151 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, regolarmente notificato, conveniva in giudizio e la Parte_1 Controparte_1
, esponendo di essere titolare di una concessione relativa all'Impianto CP_2
Idroelettrico di Zevio, impianto realizzato alla fine degli anni '50 da SAVA ed entrato in esercizio nel 1959. L'impianto in proprietà dell'attrice risultava costituito dallo sbarramento artificiale di Zevio, sul fiume Adige a cavallo dei Comuni di S. Giovanni
TO (Vr) e S. NO UO BE (Vr) dal canale di derivazione artificiale lungo circa 7 km (canale S.A.V.A.) che collega lo sbarramento di Zevio alla centrale idroelettrica e la Centrale idroelettrica di Zevio mentre il canale di scarico, che consente all'acqua in uscita dalla Centrale di raggiungere l'Adige, realizzato mediante ampliamento, eseguito in fase di realizzazione dell'impianto, dell'alveo originario del pag. 2/9 torrente Antanello secondo il Disciplinare di Concessione rimaneva in proprietà del
Genio civile.
L'attrice evidenziava come al termine del canale di scarico, prima della sua confluenza in Adige, era stata realizzata un'opera di captazione irrigua da parte del , CP_3 resa possibile dalla costruzione di una traversa da parte di SAVA totalmente finanziata dallo stesso evidenziando come il aveva sempre versato a CP_3 CP_3
S.A.V.A., e dal 1988 alla stessa attrice, gli oneri per il couso delle opere idrauliche
(esercizio manutenzione) necessarie per rendere disponibile la portata concessa al punto di prelievo.
L'attrice rilevava come in corrispondenza della medesima traversa nel 2012 EnInEsco
(ora AGSM-AIM Power) si era aggiudicata la concessione per realizzare un impianto idroelettrico (impianto di Belfiore), traversa che risultava esser stata espropriata ad Pt_1 parzialmente rifatta ed il cui esercizio era passato in capo ad AGSM-AIM. L'attrice rilevava come non veniva coinvolta nelle Conferenze di servizi finalizzate Pt_1 all'approvazione del progetto. Assumeva che tale Centrale, come per l'opera di captazione del , non “avrebbe a disposizione l'apporto necessario al suo CP_3 funzionamento fatto salvo la portata del torrente Antanello (circa 2÷4 m3/s insufficienti a garantire il minimo tecnico dei gruppi di produzione) se non vi fossero le opere di captazione ed adduzione di proprietà ”. Parte_1
Evidenziava come la in forza della concessione a derivare aveva acquisito il CP_1 diritto al couso del canale derivatore e della traversa posta al termine del canale di scarico e che pertanto con nota 13 febbraio 2024 inviata a - Controparte_1 ritenuto che l'esercizio e la manutenzione dello sbarramento di Zevio e del canale derivatore dovevano essere necessariamente ripartiti fra i vari utenti - richiedeva il pagamento per oneri di couso pari a euro 543.990,81 per il periodo che va dal 2016 al
2023, segnalando che il quantum indicato era dato dalla media annua dei costi di esercizio e manutenzione delle opere indicate rapportati alla potenza di concessione e indicando che i relativi oneri per gli anni a venire risultavano indicativamente stimabili, su base statistica, in 67.998,85 euro all'anno. Chiedeva pertanto l'accertamento giudiziale dell'indennizzo dovuto per il couso ex art.47, primo comma del r.d.
pag. 3/9 1775/1933 (t. u. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici).
Rimasta contumace la , si costituiva tempestivamente CP_2 CP_1 rilevando la manifesta inammissibilità e infondatezza della domanda attorea
[...]
e chiedendone l'integrale rigetto, con vittoria delle spese.
La convenuta rilevava preliminarmente come era stata proposta una mera domanda di mero accertamento senza alcuna richiesta di pronuncia di condanna e in ogni caso evidenziava l'insussistenza dei presupposti del couso tenuto conto che la propria derivazione cominciava a valle della restituzione dell'attrice, prelevando le acque direttamente da un corso d'acqua demaniale, e che pertanto non poteva astrattamente configurarsi alcuna situazione di couso, come già confermato dalle sentenze del TSAP
n. 179/2012 e n. 53/2015 entrambe passate in giudicato.
Rilevava inoltre come il provvedimento di couso ex art. 47 del R.D. 1775/1933 ha carattere costitutivo e deve essere necessariamente adottato dall'Ente concedente e pertanto anche sotto tale profilo, in assenza di alcun provvedimento amministrativo mancava il presupposto del diritto azionato
Precisate le conclusioni all'udienza del 18 marzo 2025 dopo la concessione di termine per la formulazione di mezzi istruttori, depositata memoria in vista dell'udienza collegiale del 28 ottobre 2025, la causa passava in decisione.
Tanto brevemente premesso rileva il Collegio come la domanda attorea va dichiarata inammissibile.
Va preliminarmente riportato il quadro normativo di riferimento.
Secondo l'articolo 47 r.d. n.1775/1933 “Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario per ragioni tecniche ed economiche, di avvalersi delle opere di presa e di derivazione di altre utenze preesistenti, si può, sentito il Consiglio Superiore, accordare la nuova concessione, stabilendo le cautele per la loro coesistenza e il compenso che il nuovo utente deve corrispondere a quelli preesistenti.
Con le stesse norme e condizioni si può accordare la concessione di derivare e utilizzare parte di acqua spettante ad altro utente, quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente e la nuova concessione non alteri l'economia e la finalità di quelle preesistenti.”
pag. 4/9 Qualora una medesima infrastruttura idraulica sia idonea a soddisfare al contempo più utenze idrauliche, la norma nazionale prevede l'istituto del “couso”.
La giurisprudenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) risulta consolidata nel ritenere che l'art. 47 del R.D. n. 1775 del 1933 e s.m.i. ha l'evidente ratio di incentivare l'uso congiunto e coordinato delle strutture esistenti nel territorio in funzione di un uso plurimo della risorsa idrica al fine di evitare che l'interesse pubblico al massimo uso di detta risorsa trovi ostacolo nella presenza di strutture già esistenti.
Ciò, peraltro, a maggior ragione quando il couso afferisce la produzione di energia da fonti rinnovabili, visto il favore che l'ordinamento nazionale e comunitario riconosce allo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili.
Va inoltre evidenziato come rispetto poi alla previsione dell'art. 47, la giurisprudenza è unanime nello stabilire un ruolo attivo dell'amministrazione concedente, non potendosi la stessa trincerare dietro il mancato accordo volontario tra il preesistente concessionario ed il nuovo concessionario, pena la violazione della stessa norma nella parte in cui sancisce il potere dell'amministrazione di accordare la concessione, stabilendo le cautele per la loro coesistenza.
Tanto premesso in linea generale va rilevato come i presupposti della domanda oggetto del presente procedimento risultano essere già stati accertati con efficacia di giudicato tra le parti ( e cui è Controparte_4 Controparte_5 subentrata in diversi giudizi. Controparte_1
Nel procedimento n.246/10 RG promosso da nei confronti Controparte_4 della e la società avanti al Tribunale Superiore delle CP_2 Controparte_6 acque pubbliche per l'annullamento del decreto dirigenziale 27 agosto 2010, n.160 relativo al procedimento di concessione di derivazione idroelettrica dal canale ex Sava in località Bosco della Riva Comune di Belfiore, la ricorrente tra le altre impugnative chiedeva l'annullamento del provvedimento che aveva ritenuto preferibile il progetto presentato dalla Controparte_5
Il ricorso veniva rigettato osservandosi sul punto “il sito su cui l'impresa controinteressata ha progettato il suo impianto d'idroderivazione non appartiene alla ricorrente ma costituisce un corso d'acqua di natura demaniale (dato Parte_1 che gli alvei dei pregressi corsi d'acqua, di pertinenza demaniale, vennero usati per pag. 5/9 realizzare il nuovo canale di scarico – destinato alla regimazione idraulica, fine di pubblico interesse- che li ha inglobati, mentre il solo impianto appartiene alla società concessionaria), proprio come il fiume interessato dall'impianto di quest'ultima, in tale prospettiva non occorrendo alcuna particolare provvedimento di demanializzazione trattandosi di demanio naturale o necessario (v. art.822 c.c. e delib. G.r. Veneto
n.3260/2002, collocante il c.d. “canale Sava, scarico” nell'elenco ufficiale delle acque pubbliche regionali relativo al bacino del fiume Adige di pianura e pedemontano, senza alcuna obiezione da parte di (sentenza Tribunale superiore acque pubbliche CP_7
n.179/2012 depositato il 7.12.2012) Sentenza passata in giudicato stante la dichiarata inammissibilità del ricorso proposto da avanti alla Suprema Corte Parte_1
UU (sentenza n. 12922/14 del 27 maggio 2014).
Nel procedimento n.299/12 RG promosso da nei confronti Controparte_4 della e della società avanti al Tribunale Superiore CP_2 Controparte_6 delle acque pubbliche per l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale n.1341 del 17.7.2012 recante l'autorizzazione ai sensi dell'art.12 d.lgs. n.387/2003 alla costruzione e all'esercizio di un impianto idroelettrico allo sbocco del canale demaniale
Sava nel Comune di Belfiore, la ricorrente tra le altre impugnative chiedeva Pt_1
l'annullamento del provvedimento per eccesso di potere per l'omessa determinazione del compenso per l'uso dell'acqua e di opere di proprietà della medesima e omessa indicazione della cautela per la consistenza tra le utenze.
Il ricorso veniva rigettato osservandosi sul punto “La ricorrente lamenta, quindi, la violazione dell'art.47, comma primo, r.d. n.1775/1933 che stabilisce la disciplina applicabile in caso di couso di utenze. Il presupposto da cui muove la ricorrente è stato, tuttavia, smentito in fatto dalla sentenza di questo TSAP n.179 del 2012, resa tra le stesse parti, ed ormai passata in giudicato (in seguito alla sentenza delle Sezioni Unite
n.12922 del 2014, che ha dichiarato inammissibile il relativo ricorso proposto da
[...]
…). La sentenza n.179 del 2012, a differenza da quanto eccepito da Parte_1 [...] nella sua memoria conclusiva, fa stato tra le parti quanto all'accertamento Parte_1 della proprietà demaniale del c.d. canale Sava, facendo così venire meno tutte le censure articolate nel ricorso principale. Peraltro occorre ulteriormente evidenziare che nel caso di specie la derivazione oggetto del provvedimento impugnato avviene a valle della pag. 6/9 restituzione sicchè non vi è alcun tipo di interferenza e risulta, Parte_1 quindi, insussistente anche la pretesa violazione della sottotensione parziale di cui all'art.47, comma secondo, r.d. n.1775 del 1933” (così in motivazione TSAP sentenza n.53/2015 depositata il 24.2.1015). Sentenza passata in giudicato stante il rigetto del ricorso proposto da avanti alla Suprema Corte UU (sentenza n. Parte_1
17704/17 del 18 luglio 2017). Come si legge testualmente in tale sentenza “nel ricorso veniva dedotta la violazione dell'art.47 del r.d. n.1775 del 1933 per non avere il
T.S.A.P. preso in esame la norma nella parte in cui prescrive che quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario avvalersi delle opere di presa e di derivazione di altre utenze preesistenti può essere stabilito un compenso a favore di queste ultime non eziologicamente collegato all'eventuale diminuzione di acqua fruibile dall'utenza precedente. Tale compenso prescinde anche dalla proprietà del canale di scarico fondandosi sul fatto obiettivo dei costi e degli oneri di manutenzione gravati e gravanti sull'utenza preesistente …. Deve rilevarsi, peraltro, che l'accertamento svolto sull'esclusione del co-uso (derivante causalmente dalla demanialità del canale Sava, coperta da giudicato) e l'insussistenza di un pregiudizio da violazione della sottotensione parziale completano il rilievo di inammissibilità della censura per insindacabilità dell'accertamento di fatto e per mancata incidenza dei rilievi svolti sull'effettiva ratio decidendi…” (cfr. in motivazione sent. Cit.).
Va inoltre osservato come in tale sede veniva contestata dalla ricorrente l'eccezione di giudicato e la Suprema Corte rilevava come “Il giudicato contestato riguarda una pronuncia tra le medesime parti ed il medesimo oggetto, resa dal medesimo organo giurisdizionale (e dunque di identica efficacia) rispetto a quello che ha emesso il provvedimento impugnato nel presente giudizio. Come rilevato dalla stessa parte ricorrente e sottolineato nei controricorsi, il giudicato tra le stesse parti e con lo stesso oggetto si è formato su un atto facente parte del medesimo iter procedimentale inerente quello impugnato ed ha riguardato la riproposizione di identico accertamento della natura privata o pubblica del canale Sava, oggetto della richiesta di sfruttamento da parte del controricorrente ” (cfr. sent. Cit.) Controparte_5
Nel procedimento n.198/14 RG promosso da nei confronti Controparte_4 della e la società avanti al Tribunale Superiore delle CP_2 Controparte_6
pag. 7/9 acque pubbliche per l'annullamento del disciplinare n.787/2014 relativo all'impianto idroelettrico allo sbocco del canale demaniale Sava in Comune di Belfiore e della concessione sostenendo, tra gli altri, la violazione dei diritti acquisiti dall' sul couso Pt_1 delle opere idrauliche, il TSAP rilevava l'inammissibilità del motivo in quanto reiterazione delle censure già esaminate dal Tribunale nei precedenti ricorsi e “che risultano ormai coperte dagli effetti del giudicato della sentenza n.179/12” (cfr. così in motivazione TSAP sentenza n.203/2017 depositata il 17.10.1017).
Tanto premesso rileva preliminarmente il Collegio come l'indennità al couso costituisce provvedimento proprio dell'amministrazione in sede di disciplina delle condizioni della concessione trattandosi di provvedimento avente carattere costitutivo (art.47 primo comma r.d. n.1775/1933) tanto che la stessa parte ricorrente impugnava le decisioni amministrative proprie di tale ambito avanti al competente Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche. (cfr. TSAP n.38 del 5 marzo 2020: in assenza di accordo circa la convenzione di couso di alcune parti dell'impianto idroelettrico del concessionario principale di una concessione idroelettrica, spetta alla P.A. procedente stabilire,
d'ufficio, le cautele di couso e l'indennità spettante, la quale va parametrata effettivamente sulla sola parte dell'impianto che direttamente sopporta il couso).
In questa sede la ricorrente propone la medesima domanda già proposta nei giudizi suindicati pur se diversamente qualificata come domanda di mero accertamento al diritto all'indennità sicchè risultano ravvisabili gli eccepiti profili di inammissibilità.
In ogni caso rileva il Collegio come nella valutazione dei presupposti per il riconoscimento di un diritto all'indennità di couso in capo alla ricorrente non può che prendersi atto di quanto già accertato con efficacia di giudicato tra le medesime parti nei giudizi instaurati avanti al tribunale Superiore Acque Pubbliche ovvero la circostanza che la derivazione di inizia a valle dell'obbligo di restituzione di CP_1 Parte_1
prelevando l'acqua direttamente dal canale di scarico avente natura demaniale.
[...]
Ancora dal fatto che restituisce le acque derivate nell'alveo Parte_1 demaniale deriva l'interruzione delle possibili pretese sul couso posto che non si CP_1 avvale delle opere di presa e di derivazione di altre utenze preesistenti nè della traversa o del canale derivatore dell'impianto di Zevio, ma deriva direttamente da un corso Pt_1
d'acqua demaniale pag. 8/9 In proposito appaiono inconferenti i riferimenti svolti dalla ricorrente sin dall'atto introduttivo ai rapporti con il in quanto soggetto diverso e con CP_3 riferimento a situazioni diverse.
Va infine osservato come in assenza di provvedimenti concessori e amministrativi ovvero di comproprietà delle opere inerenti la derivazione non risulta configurabile alcun diritto di couso, né alcun obbligo di partecipazione alle spese di manutenzione della traversa e delle opere dell'impianto che risulta esercitato dalla ricorrente sulla base del provvedimento di concessione e del disciplinare dalla medesima sottoscritto con l'ente concedente.
La domanda va dunque dichiarata inammissibile.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico della ricorrente secondo soccombenza e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 in assenza di nota spese, secondo lo scaglione da euro 520.001,00 a euro 1.000.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte nei valori medi in euro 15.659,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
P. Q. M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) dichiara inammissibile le domande proposte da nei Parte_1 confronti di Controparte_1
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t. a Parte_1 rifondere a in persona del legale rappresentante p.t. le spese Controparte_1 di lite, che si liquidano in euro 15.659,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17 novembre 2025
Il Consigliere estensore
AR AR
Il Presidente
TE AR
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
RG 896/2024
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia, riunito in Camera di
Consiglio nella seguente composizione: dott. TE AR Presidente dott. AR AR Consigliere relatore ing. Carlotta Bullo Tecnico esperto ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n.896 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(c.f. n. ) con sede in Roma Viale Regina Parte_1 P.IVA_1
Margherita 125 in persona dell'avv. Alfredo Grande, procuratore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Mazzullo e dall'avv. Antonio Sartori elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Venezia, San Polo 2464/O attrice contro
(c.f. n. ), con sede legale in Verona, Controparte_1 P.IVA_2
Lungadige Galtarossa n. 8, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Battista Conte, Giuseppe Giordano e
RG PR presso il cui studio in Roma– 00193 – via Ennio Quirino Visconti n. 99 ha eletto domicilio convenuta e con in persona del Presidente della Giunta regionale p.t. CP_2 convenuta contumace
Oggetto: concessione di derivazione acque pubbliche- diritto di couso.
Conclusioni di parte attrice:
Voglia l'On. Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Venezia dichiarare dovuto dalla Soc, l'indennizzo da couso Controparte_1 delle opere descritte in narrativa, come specificato nella richiesta di Parte_1 in data 13 febbraio 2024, pari ad euro 543.990,81, oltre interessi e maggior
[...] danno;
ovvero quanto codesto Tribunale riterrà all'esito di eventuale c.t.u.. Con vittoria delle spese.
Conclusioni della convenuta ( Controparte_1
Voglia codesto Ill.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche respingere il ricorso proposto dalla in quanto inammissibile, improcedibile e, Parte_1 nel merito, infondato. Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 151 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, regolarmente notificato, conveniva in giudizio e la Parte_1 Controparte_1
, esponendo di essere titolare di una concessione relativa all'Impianto CP_2
Idroelettrico di Zevio, impianto realizzato alla fine degli anni '50 da SAVA ed entrato in esercizio nel 1959. L'impianto in proprietà dell'attrice risultava costituito dallo sbarramento artificiale di Zevio, sul fiume Adige a cavallo dei Comuni di S. Giovanni
TO (Vr) e S. NO UO BE (Vr) dal canale di derivazione artificiale lungo circa 7 km (canale S.A.V.A.) che collega lo sbarramento di Zevio alla centrale idroelettrica e la Centrale idroelettrica di Zevio mentre il canale di scarico, che consente all'acqua in uscita dalla Centrale di raggiungere l'Adige, realizzato mediante ampliamento, eseguito in fase di realizzazione dell'impianto, dell'alveo originario del pag. 2/9 torrente Antanello secondo il Disciplinare di Concessione rimaneva in proprietà del
Genio civile.
L'attrice evidenziava come al termine del canale di scarico, prima della sua confluenza in Adige, era stata realizzata un'opera di captazione irrigua da parte del , CP_3 resa possibile dalla costruzione di una traversa da parte di SAVA totalmente finanziata dallo stesso evidenziando come il aveva sempre versato a CP_3 CP_3
S.A.V.A., e dal 1988 alla stessa attrice, gli oneri per il couso delle opere idrauliche
(esercizio manutenzione) necessarie per rendere disponibile la portata concessa al punto di prelievo.
L'attrice rilevava come in corrispondenza della medesima traversa nel 2012 EnInEsco
(ora AGSM-AIM Power) si era aggiudicata la concessione per realizzare un impianto idroelettrico (impianto di Belfiore), traversa che risultava esser stata espropriata ad Pt_1 parzialmente rifatta ed il cui esercizio era passato in capo ad AGSM-AIM. L'attrice rilevava come non veniva coinvolta nelle Conferenze di servizi finalizzate Pt_1 all'approvazione del progetto. Assumeva che tale Centrale, come per l'opera di captazione del , non “avrebbe a disposizione l'apporto necessario al suo CP_3 funzionamento fatto salvo la portata del torrente Antanello (circa 2÷4 m3/s insufficienti a garantire il minimo tecnico dei gruppi di produzione) se non vi fossero le opere di captazione ed adduzione di proprietà ”. Parte_1
Evidenziava come la in forza della concessione a derivare aveva acquisito il CP_1 diritto al couso del canale derivatore e della traversa posta al termine del canale di scarico e che pertanto con nota 13 febbraio 2024 inviata a - Controparte_1 ritenuto che l'esercizio e la manutenzione dello sbarramento di Zevio e del canale derivatore dovevano essere necessariamente ripartiti fra i vari utenti - richiedeva il pagamento per oneri di couso pari a euro 543.990,81 per il periodo che va dal 2016 al
2023, segnalando che il quantum indicato era dato dalla media annua dei costi di esercizio e manutenzione delle opere indicate rapportati alla potenza di concessione e indicando che i relativi oneri per gli anni a venire risultavano indicativamente stimabili, su base statistica, in 67.998,85 euro all'anno. Chiedeva pertanto l'accertamento giudiziale dell'indennizzo dovuto per il couso ex art.47, primo comma del r.d.
pag. 3/9 1775/1933 (t. u. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici).
Rimasta contumace la , si costituiva tempestivamente CP_2 CP_1 rilevando la manifesta inammissibilità e infondatezza della domanda attorea
[...]
e chiedendone l'integrale rigetto, con vittoria delle spese.
La convenuta rilevava preliminarmente come era stata proposta una mera domanda di mero accertamento senza alcuna richiesta di pronuncia di condanna e in ogni caso evidenziava l'insussistenza dei presupposti del couso tenuto conto che la propria derivazione cominciava a valle della restituzione dell'attrice, prelevando le acque direttamente da un corso d'acqua demaniale, e che pertanto non poteva astrattamente configurarsi alcuna situazione di couso, come già confermato dalle sentenze del TSAP
n. 179/2012 e n. 53/2015 entrambe passate in giudicato.
Rilevava inoltre come il provvedimento di couso ex art. 47 del R.D. 1775/1933 ha carattere costitutivo e deve essere necessariamente adottato dall'Ente concedente e pertanto anche sotto tale profilo, in assenza di alcun provvedimento amministrativo mancava il presupposto del diritto azionato
Precisate le conclusioni all'udienza del 18 marzo 2025 dopo la concessione di termine per la formulazione di mezzi istruttori, depositata memoria in vista dell'udienza collegiale del 28 ottobre 2025, la causa passava in decisione.
Tanto brevemente premesso rileva il Collegio come la domanda attorea va dichiarata inammissibile.
Va preliminarmente riportato il quadro normativo di riferimento.
Secondo l'articolo 47 r.d. n.1775/1933 “Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario per ragioni tecniche ed economiche, di avvalersi delle opere di presa e di derivazione di altre utenze preesistenti, si può, sentito il Consiglio Superiore, accordare la nuova concessione, stabilendo le cautele per la loro coesistenza e il compenso che il nuovo utente deve corrispondere a quelli preesistenti.
Con le stesse norme e condizioni si può accordare la concessione di derivare e utilizzare parte di acqua spettante ad altro utente, quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente e la nuova concessione non alteri l'economia e la finalità di quelle preesistenti.”
pag. 4/9 Qualora una medesima infrastruttura idraulica sia idonea a soddisfare al contempo più utenze idrauliche, la norma nazionale prevede l'istituto del “couso”.
La giurisprudenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) risulta consolidata nel ritenere che l'art. 47 del R.D. n. 1775 del 1933 e s.m.i. ha l'evidente ratio di incentivare l'uso congiunto e coordinato delle strutture esistenti nel territorio in funzione di un uso plurimo della risorsa idrica al fine di evitare che l'interesse pubblico al massimo uso di detta risorsa trovi ostacolo nella presenza di strutture già esistenti.
Ciò, peraltro, a maggior ragione quando il couso afferisce la produzione di energia da fonti rinnovabili, visto il favore che l'ordinamento nazionale e comunitario riconosce allo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili.
Va inoltre evidenziato come rispetto poi alla previsione dell'art. 47, la giurisprudenza è unanime nello stabilire un ruolo attivo dell'amministrazione concedente, non potendosi la stessa trincerare dietro il mancato accordo volontario tra il preesistente concessionario ed il nuovo concessionario, pena la violazione della stessa norma nella parte in cui sancisce il potere dell'amministrazione di accordare la concessione, stabilendo le cautele per la loro coesistenza.
Tanto premesso in linea generale va rilevato come i presupposti della domanda oggetto del presente procedimento risultano essere già stati accertati con efficacia di giudicato tra le parti ( e cui è Controparte_4 Controparte_5 subentrata in diversi giudizi. Controparte_1
Nel procedimento n.246/10 RG promosso da nei confronti Controparte_4 della e la società avanti al Tribunale Superiore delle CP_2 Controparte_6 acque pubbliche per l'annullamento del decreto dirigenziale 27 agosto 2010, n.160 relativo al procedimento di concessione di derivazione idroelettrica dal canale ex Sava in località Bosco della Riva Comune di Belfiore, la ricorrente tra le altre impugnative chiedeva l'annullamento del provvedimento che aveva ritenuto preferibile il progetto presentato dalla Controparte_5
Il ricorso veniva rigettato osservandosi sul punto “il sito su cui l'impresa controinteressata ha progettato il suo impianto d'idroderivazione non appartiene alla ricorrente ma costituisce un corso d'acqua di natura demaniale (dato Parte_1 che gli alvei dei pregressi corsi d'acqua, di pertinenza demaniale, vennero usati per pag. 5/9 realizzare il nuovo canale di scarico – destinato alla regimazione idraulica, fine di pubblico interesse- che li ha inglobati, mentre il solo impianto appartiene alla società concessionaria), proprio come il fiume interessato dall'impianto di quest'ultima, in tale prospettiva non occorrendo alcuna particolare provvedimento di demanializzazione trattandosi di demanio naturale o necessario (v. art.822 c.c. e delib. G.r. Veneto
n.3260/2002, collocante il c.d. “canale Sava, scarico” nell'elenco ufficiale delle acque pubbliche regionali relativo al bacino del fiume Adige di pianura e pedemontano, senza alcuna obiezione da parte di (sentenza Tribunale superiore acque pubbliche CP_7
n.179/2012 depositato il 7.12.2012) Sentenza passata in giudicato stante la dichiarata inammissibilità del ricorso proposto da avanti alla Suprema Corte Parte_1
UU (sentenza n. 12922/14 del 27 maggio 2014).
Nel procedimento n.299/12 RG promosso da nei confronti Controparte_4 della e della società avanti al Tribunale Superiore CP_2 Controparte_6 delle acque pubbliche per l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale n.1341 del 17.7.2012 recante l'autorizzazione ai sensi dell'art.12 d.lgs. n.387/2003 alla costruzione e all'esercizio di un impianto idroelettrico allo sbocco del canale demaniale
Sava nel Comune di Belfiore, la ricorrente tra le altre impugnative chiedeva Pt_1
l'annullamento del provvedimento per eccesso di potere per l'omessa determinazione del compenso per l'uso dell'acqua e di opere di proprietà della medesima e omessa indicazione della cautela per la consistenza tra le utenze.
Il ricorso veniva rigettato osservandosi sul punto “La ricorrente lamenta, quindi, la violazione dell'art.47, comma primo, r.d. n.1775/1933 che stabilisce la disciplina applicabile in caso di couso di utenze. Il presupposto da cui muove la ricorrente è stato, tuttavia, smentito in fatto dalla sentenza di questo TSAP n.179 del 2012, resa tra le stesse parti, ed ormai passata in giudicato (in seguito alla sentenza delle Sezioni Unite
n.12922 del 2014, che ha dichiarato inammissibile il relativo ricorso proposto da
[...]
…). La sentenza n.179 del 2012, a differenza da quanto eccepito da Parte_1 [...] nella sua memoria conclusiva, fa stato tra le parti quanto all'accertamento Parte_1 della proprietà demaniale del c.d. canale Sava, facendo così venire meno tutte le censure articolate nel ricorso principale. Peraltro occorre ulteriormente evidenziare che nel caso di specie la derivazione oggetto del provvedimento impugnato avviene a valle della pag. 6/9 restituzione sicchè non vi è alcun tipo di interferenza e risulta, Parte_1 quindi, insussistente anche la pretesa violazione della sottotensione parziale di cui all'art.47, comma secondo, r.d. n.1775 del 1933” (così in motivazione TSAP sentenza n.53/2015 depositata il 24.2.1015). Sentenza passata in giudicato stante il rigetto del ricorso proposto da avanti alla Suprema Corte UU (sentenza n. Parte_1
17704/17 del 18 luglio 2017). Come si legge testualmente in tale sentenza “nel ricorso veniva dedotta la violazione dell'art.47 del r.d. n.1775 del 1933 per non avere il
T.S.A.P. preso in esame la norma nella parte in cui prescrive che quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario avvalersi delle opere di presa e di derivazione di altre utenze preesistenti può essere stabilito un compenso a favore di queste ultime non eziologicamente collegato all'eventuale diminuzione di acqua fruibile dall'utenza precedente. Tale compenso prescinde anche dalla proprietà del canale di scarico fondandosi sul fatto obiettivo dei costi e degli oneri di manutenzione gravati e gravanti sull'utenza preesistente …. Deve rilevarsi, peraltro, che l'accertamento svolto sull'esclusione del co-uso (derivante causalmente dalla demanialità del canale Sava, coperta da giudicato) e l'insussistenza di un pregiudizio da violazione della sottotensione parziale completano il rilievo di inammissibilità della censura per insindacabilità dell'accertamento di fatto e per mancata incidenza dei rilievi svolti sull'effettiva ratio decidendi…” (cfr. in motivazione sent. Cit.).
Va inoltre osservato come in tale sede veniva contestata dalla ricorrente l'eccezione di giudicato e la Suprema Corte rilevava come “Il giudicato contestato riguarda una pronuncia tra le medesime parti ed il medesimo oggetto, resa dal medesimo organo giurisdizionale (e dunque di identica efficacia) rispetto a quello che ha emesso il provvedimento impugnato nel presente giudizio. Come rilevato dalla stessa parte ricorrente e sottolineato nei controricorsi, il giudicato tra le stesse parti e con lo stesso oggetto si è formato su un atto facente parte del medesimo iter procedimentale inerente quello impugnato ed ha riguardato la riproposizione di identico accertamento della natura privata o pubblica del canale Sava, oggetto della richiesta di sfruttamento da parte del controricorrente ” (cfr. sent. Cit.) Controparte_5
Nel procedimento n.198/14 RG promosso da nei confronti Controparte_4 della e la società avanti al Tribunale Superiore delle CP_2 Controparte_6
pag. 7/9 acque pubbliche per l'annullamento del disciplinare n.787/2014 relativo all'impianto idroelettrico allo sbocco del canale demaniale Sava in Comune di Belfiore e della concessione sostenendo, tra gli altri, la violazione dei diritti acquisiti dall' sul couso Pt_1 delle opere idrauliche, il TSAP rilevava l'inammissibilità del motivo in quanto reiterazione delle censure già esaminate dal Tribunale nei precedenti ricorsi e “che risultano ormai coperte dagli effetti del giudicato della sentenza n.179/12” (cfr. così in motivazione TSAP sentenza n.203/2017 depositata il 17.10.1017).
Tanto premesso rileva preliminarmente il Collegio come l'indennità al couso costituisce provvedimento proprio dell'amministrazione in sede di disciplina delle condizioni della concessione trattandosi di provvedimento avente carattere costitutivo (art.47 primo comma r.d. n.1775/1933) tanto che la stessa parte ricorrente impugnava le decisioni amministrative proprie di tale ambito avanti al competente Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche. (cfr. TSAP n.38 del 5 marzo 2020: in assenza di accordo circa la convenzione di couso di alcune parti dell'impianto idroelettrico del concessionario principale di una concessione idroelettrica, spetta alla P.A. procedente stabilire,
d'ufficio, le cautele di couso e l'indennità spettante, la quale va parametrata effettivamente sulla sola parte dell'impianto che direttamente sopporta il couso).
In questa sede la ricorrente propone la medesima domanda già proposta nei giudizi suindicati pur se diversamente qualificata come domanda di mero accertamento al diritto all'indennità sicchè risultano ravvisabili gli eccepiti profili di inammissibilità.
In ogni caso rileva il Collegio come nella valutazione dei presupposti per il riconoscimento di un diritto all'indennità di couso in capo alla ricorrente non può che prendersi atto di quanto già accertato con efficacia di giudicato tra le medesime parti nei giudizi instaurati avanti al tribunale Superiore Acque Pubbliche ovvero la circostanza che la derivazione di inizia a valle dell'obbligo di restituzione di CP_1 Parte_1
prelevando l'acqua direttamente dal canale di scarico avente natura demaniale.
[...]
Ancora dal fatto che restituisce le acque derivate nell'alveo Parte_1 demaniale deriva l'interruzione delle possibili pretese sul couso posto che non si CP_1 avvale delle opere di presa e di derivazione di altre utenze preesistenti nè della traversa o del canale derivatore dell'impianto di Zevio, ma deriva direttamente da un corso Pt_1
d'acqua demaniale pag. 8/9 In proposito appaiono inconferenti i riferimenti svolti dalla ricorrente sin dall'atto introduttivo ai rapporti con il in quanto soggetto diverso e con CP_3 riferimento a situazioni diverse.
Va infine osservato come in assenza di provvedimenti concessori e amministrativi ovvero di comproprietà delle opere inerenti la derivazione non risulta configurabile alcun diritto di couso, né alcun obbligo di partecipazione alle spese di manutenzione della traversa e delle opere dell'impianto che risulta esercitato dalla ricorrente sulla base del provvedimento di concessione e del disciplinare dalla medesima sottoscritto con l'ente concedente.
La domanda va dunque dichiarata inammissibile.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico della ricorrente secondo soccombenza e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 in assenza di nota spese, secondo lo scaglione da euro 520.001,00 a euro 1.000.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte nei valori medi in euro 15.659,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
P. Q. M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) dichiara inammissibile le domande proposte da nei Parte_1 confronti di Controparte_1
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t. a Parte_1 rifondere a in persona del legale rappresentante p.t. le spese Controparte_1 di lite, che si liquidano in euro 15.659,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17 novembre 2025
Il Consigliere estensore
AR AR
Il Presidente
TE AR
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