TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 04/07/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 875/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Trerè Presidente
dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 875/2025 R.G. promossa da:
) e ( ), entrambi Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Franco Randi presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in
Bagnacavallo (RA), Via Vecchia Darsena n. 36, in virtù di procure allegate al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
1) “I coiugi, da questo momento in avanti, si impegnano a non interferire reciprocamente nelle proprie e personali scelte di vita;
2) si impegna al versamento della somma di Euro 300,00 mensili a favore della Parte_1 moglie a far data dall' 1.1.2026 termine entro il quale la stessa si impegna a Parte_3 trasferire la propria residenza;
3) Le spese inerenti alla presente separazione sono a carico di Parte_1
4) I coniugi concedono reciprocamente nulla osta per l'espatrio.” MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 3/3/2025 hanno chiesto Parte_1 Parte_2 omologarsi la separazione consensuale tra loro e, cumulativamente, ex art. 473 bis 49 c.p.c., pronunciarsi lo scioglimento del loro matrimonio, celebrato ad Alfonsine (RA), il 9/9/1989, iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1989 atto n. 8, Parte I alle condizioni di cui al ricorso, deducendo in particolare che dall'unione fosse nata la figlia Per_1
il 6/5/1992.
[...]
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 29/5/2025 il
Giudice relatore delegato, preso atto dell'assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra richiamate e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti.
Quanto alla domanda di divorzio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 875/2025 R.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2 condizioni da loro concordate e sopra riportate, avendo i coniugi contratto matrimonio ad Alfonsine
(RA), il 9/9/1989, iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1989 atto n. 8, Parte I;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alfonsine
(RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 4/7/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Trerè Presidente
dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 875/2025 R.G. promossa da:
) e ( ), entrambi Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Franco Randi presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in
Bagnacavallo (RA), Via Vecchia Darsena n. 36, in virtù di procure allegate al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
1) “I coiugi, da questo momento in avanti, si impegnano a non interferire reciprocamente nelle proprie e personali scelte di vita;
2) si impegna al versamento della somma di Euro 300,00 mensili a favore della Parte_1 moglie a far data dall' 1.1.2026 termine entro il quale la stessa si impegna a Parte_3 trasferire la propria residenza;
3) Le spese inerenti alla presente separazione sono a carico di Parte_1
4) I coniugi concedono reciprocamente nulla osta per l'espatrio.” MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 3/3/2025 hanno chiesto Parte_1 Parte_2 omologarsi la separazione consensuale tra loro e, cumulativamente, ex art. 473 bis 49 c.p.c., pronunciarsi lo scioglimento del loro matrimonio, celebrato ad Alfonsine (RA), il 9/9/1989, iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1989 atto n. 8, Parte I alle condizioni di cui al ricorso, deducendo in particolare che dall'unione fosse nata la figlia Per_1
il 6/5/1992.
[...]
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 29/5/2025 il
Giudice relatore delegato, preso atto dell'assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra richiamate e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti.
Quanto alla domanda di divorzio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 875/2025 R.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2 condizioni da loro concordate e sopra riportate, avendo i coniugi contratto matrimonio ad Alfonsine
(RA), il 9/9/1989, iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1989 atto n. 8, Parte I;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alfonsine
(RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 4/7/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè