Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/03/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 7904/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di conSIlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 7904/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(CF. : ), rapp.ta e difesa come in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Valentina Vazinzadeh, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti RICORRENTE E
(CF. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del giorno 6.3.2025
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c. depositato in data 18.10.2024
[...]
[nata a [...] in data [...] (c.f.: )] ha Parte_1 C.F._1 chiesto dichiararsi la separazione personale dal coniuge Controparte_1
[nato a [...] in data [...] (c.f.: )], dando atto che C.F._3 le parti avevano contratto matrimonio in data 03.04.2010in Battipaglia (SA) e che dalla unione erano in precedenza nato il figlio ). Persona_1
La ricorrente, oltre a spiegare domanda di addebito, chiedeva: 1) la previsione in suo favore di un assegno di mantenimento di 200,00 euro;
2) la previsione a carico del SI. , nell'ipotesi in cui il figlio decida di voler CP_1 Persona_1 abitare con la madre, di un assegno di mantenimento per il figlio di euro 300,00 oltre alla contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 100%; 3) di disporre che il SI. proceda alla modifica del contratto di locazione CP_1 della casa coniugale e delle utenze domestiche ad oggi intestate alla SI.ra
4) di “pronunciare, con il decorso del termine ex lege previsto, lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto tra il SI. e la SI.ra , ai sensi e per gli Controparte_1 Parte_1 effetti dell'art. 473 bis cpc.”; 5) di “procedersi alla restituzione del mobilio e degli effetti personali di esclusiva proprietà della SI.ra attualmente presenti Parte_1 presso la casa coniugale e nel pieno possesso ed illegittimo di controparte. restava contumace nonostante la regolare notifica del ricorso Controparte_1
a mani proprie in data 4.12.2024.
Alla udienza del 6.3.2025 il G.D. sentiva la ricorrente ed invitava il difensore alla discussione orale ex art. 473-bis.22 c.p.c.
Il difensore rinunciava alla domanda di restituzione dei beni mobili
(riservandosene la proposizione in separata sede) e chiedeva per il resto l'accoglimento delle richieste formulate in ricorso.
Il G.S. assegnava la causa al Collegio per la decisione.
A) A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente
2 Proc. R.G. n. 7904/2024
ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalla ricorrente e dal disinteresse mostrato dal resistente, il quale non ha ritenuto di comparire né all'udienza presidenziale, né a quella dinanzi al Giudice
Istruttore; di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
B) Parte ricorrente ha proposto domanda di addebito della separazione ascrivendo la crisi familiare ad una relazione extraconiugale posta in essere dal resistente e dalle condotte violente ed aggressive poste in essere nei suoi confronti.
È noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma
2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392).
Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della
3 Proc. R.G. n. 7904/2024
convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass.
Civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448).
Per quanto in questa sede di specifico interesse, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale richiede comunque la prova, da parte di chi richiede l'addebito, del nesso di causalità con l'intollerabilità della convivenza (cfr. Cass. civ., sez. VI, 19 febbraio
2018, n. 3923; Cass. civ., sez. VI, 19 giugno 2017, n. 15079).
Invero, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si accerti la mancanza del nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, risultando la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr. Cass. civ., sez. I,
17.1.2017, n. 977; Cass. civ., sez. VI, 14.8.2015, n. 16859).
Ciò SInifica, dunque, che un comportamento infedele successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non rileva affatto ai fini della pronuncia di addebito.
In questo senso, l'infedeltà costituisce la premessa della intollerabilità della prosecuzione della convivenza secondo l'id quod plerunque accidit.
Purtuttavia l'evento dissolutivo potrebbe non essere riconducibile alla condotta antidoverosa del coniuge, con la conseguenza che occorre l'elemento della prossimità (post hoc, ergo propter hoc) per far presumere la intollerabilità, il che avviene quando la richiesta di separazione personale segue, senza cesura temporale, l'accertata violazione del dovere coniugale.
Diversamente, nel caso, infrequente ma non eccezionale, di accettazione reciproca di un allentamento degli obblighi previsti dalla norma si prospetterebbe un fatto secondario, accidentale ed atipico, che contrasta con l'applicabilità della regola generale della causalità, onde il relativo onere probatorio incumbit ei qui dicit, spettando di conseguenza all'autore della violazione dell'obbligo la prova della mancanza del nesso eziologico tra infedeltà e crisi coniugale.
4 Proc. R.G. n. 7904/2024
Va. altresì, rammentato che l'abbandono del tetto coniugale deve essere provato non solo quanto alla sua concreta verificazione ma anche nella sua efficacia determinativa della intollerabilità della convivenza e della rottura dell'affectio coniugalis;
non costituisce violazione di un dovere coniugale, infatti, la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile (cfr. Cass. civ., sez. VI, 23/04/2019, n. 11162; Cass. civ., sez. VI, 27/06/2013, n. 16285).
Ebbene, nel caso di specie va evidenziato che, secondo la prospettazione della ricorrente, la scoperta della (supposta) relazione extraconiugale del CP_1 risale all'anno 2016 e la all'udienza ha ammesso di aver Parte_1 successivamente tentato la ricomposizione con il coniuge nell'interesse del figlio
(cfr. verb. ud. del 6.3.2025).
Dunque, risulta evidente la totale assenza del nesso causale tra la relazione
(scoperta oltre otto anni fa) e la crisi coniugale scoppiata ad ottobre 2023.
La ha, poi, dedotto la sussistenza di condotte violente del coniuge. Parte_1
In particolare, ha allegato una aggressione subita in data 19.6.2023 a seguito della quale avrebbe riportato lividi al viso, visibili anche nei giorni seguenti in cui si svolsero i funerali del di lei padre “tutti i presenti si rendevano conto degli stessi e chiedevano spiegazioni in merito, la mia assistita mentiva dicendo di esserseli procurati a causa di una caduta”.
Il Collegio evidenzia che la ricorrente ha allegato a suffragio della propria allegazione delle foto in cui sono effettivamente visibili dei lividi al suo volto, ma che non sono di certo idonee a provare la causa degli stessi.
Invero, anche la prova testimoniale articolata sul punto (capitoli 4 e 5) risultava del tutto inidonea a comprovare che quei lividi fossero causa di una aggressione fisica posta in essere dal . CP_1
Ancora, deve evidenziarsi che sono del tutto irrilevanti rispetto al presente procedimento le condotte vessatorie ascritte al e verificatesi sul luogo CP_1 di lavoro successivamente alla fine della convivenza, trattandosi di condotte che dovranno eventualmente essere fatte valere dinanzi al Giudice del lavoro.
In definitiva discende da quanto sin qui esposto il rigetto della domanda di
5 Proc. R.G. n. 7904/2024
addebito.
C) Com'è noto, secondo la più recente giurisprudenza della S.C., ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;
di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. civ., sez. I,
27/02/2024, n. 5177; Cass. civ., sez. I, 23/01/2024, n. 2259).
I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/09/2023, n. 26875).
6 Proc. R.G. n. 7904/2024
In definitiva, il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr.
Cass. civ., sez. VI, 08/02/2023, n. 3769).
Ebbene, nel caso di specie, è emerso che:
1) il figlio (14.8.2005), di anni 19, ha interrotto il percorso di studi Persona_1
a 16 anni senza conseguire il diploma;
2) lavora dall'aprile 2023 in un bar sito nelle vicinanze della casa coniugale, ragione per la quale ha deciso di rimanere a vivere con il padre dopo la fine della convivenza tra i genitori.
Pertanto, alla luce di quanto emerso e dei principi giurisprudenziali suesposti, deve ritenersi che il ragazzo sia divenuto autosufficiente (avendo concluso il percorso di studi ed essendosi inserito nel mondo del lavoro) con conseguente venire meno degli obblighi di mantenimento in capo ai genitori.
D) La ricorrente ha formulato domanda di mantenimento.
All'uopo deve ricordarsi che ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle c.d. “circostanze”: con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ricostruzione affidabile e verosimile (cfr. Cass. civ., sez. I, 24 ottobre 2022, n.
31348; Cass. civ., sez. I, 07 giugno 2021, n. 15818).
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo
7 Proc. R.G. n. 7904/2024
coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. I, 22 marzo 2023, n. 8254).
Va, inoltre, ricordato che in tema di separazione personale dei coniugi,
l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica: con l'avvertenza, però, che l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e non già di mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr. Cass. civ., sez.
I, 06 settembre 2021, n.24049; Cass. civ., sez. VI, 10 maggio 2021, n. 12329).
Ebbene nel caso di specie è emerso che:
1) la ricorrente, di anni 45, lavora presso una ditta di pulizie;
ha percepito per l'anno di imposta 2023 un reddito da lavoro di 9.660,84 euro (cfr. CUD in atti); dall'estratto poste pay emerge che da gennaio ad agosto 2024 ha ricevuto a titolo di stipendio complessivi 4.658.90 euro (per una media di circa 580,00 euro mensili); vive in un B&B dall'ottobre 2023;
2) il resistente lavora per la stessa azienda per cui lavora la percepisce Parte_1 una retribuzione di circa 1.400,00 euro e vive nella ex casa familiare (immobile condotto in locazione).
Tenuto conto di quanto sopra e del modesto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, il Tribunale ritiene di dover riconoscere in favore della ricorrente un
8 Proc. R.G. n. 7904/2024
assegno di mantenimento di 200,00 euro mensili.
Va poi evidenziata l'inammissibilità della domanda volta ad ottenere che “il SI.
proceda alla modifica del contratto di locazione della casa coniugale e CP_1 delle utenze domestiche ad oggi intestate alla SI.ra trattandosi di Parte_1 richiesta esulante dai poteri del Giudice della separazione.
E) Va osservato che con il ricorso, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., la SI.ra ha richiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Parte_1
Rilevato che, non essendo la domanda di divorzio ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi, trascorso un anno dalla udienza di comparizione dei coniugi (6.3.2025), possa verificare la volontà della parte costituita di non volersi riconciliare perché il Tribunale possa di seguito emettere la sentenza di divorzio.
Il Tribunale evidenzia, in ultimo, che la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- DICHIARA la separazione dei coniugi [nata a Salerno in [...] Parte_1
12.07.1979 (c.f.: )] e [nato a [...] in C.F._1 Controparte_1 data 21.06.1966 (c.f.: )]; C.F._3
- determina in euro 200,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat
l'assegno di mantenimento a carico del SI. da versarsi entro Controparte_1 il 5 di ogni mese alla SI.ra Parte_1
- rigetta la domanda di addebito;
- rigetta la domanda di mantenimento del figlio maggiorenne Persona_1 divenuto autosufficiente;
- dichiara inammissibile la domanda relativa al cambio di intestazione del
9 Proc. R.G. n. 7904/2024
contratto di locazione e delle utenze della casa familiare;
- Spese di lite al definitivo;
- Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Salerno, nella camera di conSIlio del 10.3.2025
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
10