Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 luglio 1977 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 gennaio 1985 |
Giurisprudenza • 134
- 1. Trib. Milano, sentenza 12/07/2025, n. 2195Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO Sezione Lavoro In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 8429/2024, pendente tra Parte_1 , rappresentato e difeso dall'avv.to Arno' Riccardo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia, via Damiano Chiesa n. 14 giusta procura in calce al ricorso introduttivo ricorrente e CP_1 in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'a asagli, per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del Persona_1dott. Notaio in Fiumicino, in …Leggi di più...
- diritto del lavoro·
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Versioni del testo
- Chp i : <br> a far tempo dal 1 luglio 1977, le funzioni amministrative concernenti l'assistenza sanitaria gia' proprie degli enti, casse, servizi e gestioni autonome, estinti e posti in liquidazione, individuati ai sensi dell'
- Art. 1.
A far tempo dal 1 luglio 1977, le funzioni amministrative concernenti l'assistenza sanitaria gia' proprie degli enti, casse, servizi e gestioni autonome, estinti e posti in liquidazione, individuati ai sensi dell' articolo 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386 , sono trasferite, per i territori di loro competenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Sino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, le regioni si attengono, nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite, alle norme della presente legge e alla normativa contenuta negli ordinamenti degli enti anzidetti in forza di disposizioni di legge o statutarie, nonche' alle linee di indirizzo e coordinamento all'uopo emanate dal Governo.
Sono sciolti, a decorrere dalla stessa data, sentite le province autonome di Trento e di Bolzano per quanto di loro competenza, gli organi di amministrazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, individuati dall'articolo 1, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977. - Art. 2.
A decorrere dal 1 luglio 1977, i commissari straordinari di cui all' articolo 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386 , assumono la funzione di commissari liquidatori.
I commissari straordinari dell'ENPAS, dell'INADEL e dell'ENPALS, nominati a norma dell' articolo 12-bis, primo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386 , restano in carica, per la gestione delle residue funzioni previdenziali, fino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria.
I presidenti in carica degli organi di amministrazione degli enti di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente assumono, a far tempo dal 1 luglio 1977, le funzioni di commissari straordinari per la temporanea gestione delle attivita' sanitarie. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la sanita' e per il tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione di tali enti e per la nomina dei commissari liquidatori seguendo il criterio dell'attribuzione ad un unico commissario dei compiti relativi alla liquidazione di gruppi omogenei di enti.
Nei casi di mancanza dei presidenti indicati nel comma precedente, alla nomina dei commissari straordinari si provvede con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la sanita' e per il tesoro. Con lo stesso procedimento si provvede alle sostituzioni di commissari che si rendessero eventualmente necessarie.