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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/08/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.549/2019 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
28 febbraio 2025 tra
Parte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1 assistito e difeso dall'Avv. FERRARA CARMELO Parte_2
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistita e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. MESSINA GIUSEPPINA
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 605/2019 pubblicata il
11/02/2019.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Catania adita, reiectis contrariis, previa sospensione, ex art. 283 e 351 c.p.c., della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in accoglimento del rituale appello col presente atto proposto, riformare e/o revocare e/o con qualsivoglia statuizione annullare la sentenza n.
605/2019 resa nella causa civile iscritta al n.7704/2013 R.G. Tribunale di Catania, dei dì 04/11- febbraio 2019, dal Giudice Unico della V^ sezione del
Tribunale di Catania, dr. Giuseppe Artino Innaria, e per lo effetto rigettare la domanda già proposta dalla signor con l'atto di citazione Controparte_1 notificato il 13 giugno 2013, statuendo che nessuna responsabilità può ritenersi ascrivibile alla e/o ai propri Parte_1
dipendenti, per l'assoluta carenza di nesso causale tra la condotta prestata dai sanitari in occasione dell'intervento chirurgico (20.04.2005) in favore della paziente, e la patologia, quindi l'invalidità residuata in capo a Controparte_1 quest'ultima. Col favore delle spese dei giudizi di I° e II° grado.
In via istruttoria, previa acquisizione del fascicolo d'Ufficio del procedimento n.
7704/2013 Tribunale di Catania-V sezione civile, ammettersi - per come già chiesto in seno al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del procedimento di I° grado - consulenza tecnica d'Ufficio, nominando un diverso collegio peritale composto da uno specialista in Neurochirurgia, un Medico
Legale ed un Neuro Radiologo cui assegnare il seguente preciso mandato:
• individuare l'eventuale corrispondenza anatomica tra i dati neuroradiologici dell'esame seguito nel 2015 e la sintomatologia presentata dalla paziente nell'immediato decorso post operatorio ben prima che fosse effettuato l'esame del giugno 2015 e richiamato dal consulente;
• Dica il collegio se dalla documentazione sanitaria risulti un insufficiente monitoraggio intra e post operatorio della paziente sia dal punto di vista clinico che radiologico;
• Se la sintomatologia lamentata dalla paziente e documentata in cartella clinica
è associabile in via esclusiva ad una lesione dello SPE o viceversa è riconducibile ad altra causa estranea all'operato dei sanitari.
Per Parte Appellata/Appellante incidentale:
In via preliminare: - Dichiarare inammissibile l'appello proposto dall' ai Pt_1 sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; - Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia
pag. 2/25 esecutiva della sentenza di primo grado perché non ricorrono i gravi motivi stabiliti degli artt. 283 e 351 c.p.c.; Nel merito: - Rigettare integralmente
l'appello proposto dall perché infondato in fatto ed in diritto e, per Pt_1
l'effetto, confermare i capi della sentenza impugnata;
- Riformare il capo della sentenza nella parte in cui il G.U. ha ritenuto il risarcimento del danno nella misura del 30% e per l'effetto disporre la modifica del capo della sentenza riconoscendo un danno biologico in senso stretto nella misura del 40% dal quale detrarre il valore del 10% quale danno non ingiusto e pertanto condannare
l'appellata in via incidentale al pagamento del danno così come riformato;
- Con condanna alla temerarietà dell'appello - Con condanna alle spese dei due gradi di Giudizio - Rigettare le richieste istruttorie ex adverse - Si reiterano le richieste istruttorie di cui al giudizio di primo grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 605/2019 pubblicata il 11/02/2019 il Tribunale di Catania condannava Parte_1
[...] Controparte_2
a pagare a € 175.585,00, oltre gli interessi legali dall'aprile 2005 Controparte_1 alla data della sentenza sulla somma devalutata all'aprile 2005 e rivalutata annualmente secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
€ 612,32, da rivalutarsi dalla data dell'esborso fino a quella della sentenza secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre gli interessi legali dall'esborso alla liquidazione sulla somma rivalutata annualmente fino alla data della sentenza secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma rivalutata alla data della sentenza;
Poneva
a carico di Parte_1
pag. 3/25 Controparte_3 le spese di lite sostenute nonché le spese di c.t.u. Controparte_1
Il primo giudice, in particolare, facendo proprie le conclusioni del CTU e le risposte da questi fornite alle osservazioni delle parti (tutte trascritte in sentenza), affermava la responsabilità contrattuale dell'azienda sanitaria convenuta e liquidava il risarcimento del danno sulla base del danno biologico indicato dal medesimo CTU – pari al 30% - e l'invalidità temporanea, aumentando fino al massimo il valore quotidiano del danno per inabilità temporanea, tenuto conto del decorso particolarmente fastidioso del trauma patito e la peculiarità degli esiti permanenti in termini anatomo-funzionali o relazionali o di sofferenza soggettiva, di gravità tale da giustificare l'aumento massimo personalizzato, avuto riguardo alla particolarmente invalidante menomazione subita, alle difficoltà di deambulazione, ai riflessi psichico-esistenziali, nonché alla luce della lacune del consenso informato.
Con atto di citazione notificato in data 11/03/2019,
[...]
Parte_3
ha proposto appello
[...] avverso la predetta sentenza per le ragioni meglio indicate in motivazione, formulando le sopra riportate conclusioni.
Costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello ed ha Controparte_1 proposto appello incidentale con riferimento alla determinazione del danno biologico c.d. differenziale.
Con ordinanza del 19/07/2029 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Posta la causa in decisione, con ordinanza del 28/12/2023 la Corte ha disposto
CTU e, acquisita la relazione, all'udienza del 28/02/2025, sulle conclusioni come precisate dalle parti a verbale, ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
pag. 4/25 MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale
Con il primo motivo, l'appellante principale ha denunciato l'errata individuazione della sussistenza di “nesso di causalità” tra la condotta dei sanitari e l'accertata patologia della paziente-attrice; errate conclusioni della relazione di C.T.U. – applicazione del principio “judex peritus peritorum”, erroneità e comunque inconducenza e contraddittorietà della CTU e quindi della sentenza che l'ha acriticamente condivisa, anche sotto il profilo della mancata considerazione dei rilievi critici alla CTU, tempestivamente depositati, ma di fatto ignorati dal CTU, nonché violazione degli articoli 1218-1228-2697 c.c. e duplicazione delle voci risarcitorie
In particolare l'azienda ospedaliera ha segnalato l'errore cui è incorso il primo
Giudice nell'individuare un ipotetico “nesso di causalità” tra la condotta dei sanitari, quindi dell , e la patologia residuata alla paziente, Parte_1
attese le carenze e deficienze della CTU la quale riporterebbe delle affermazioni illogiche e scientificamente errate, per come emergerebbe dalla relazione di parte redatta da uno specialista in Neurochirurgia in cui è stato evidenziato che:
- dai controlli strumentali precoci e tardivi (Rx, RM), cui la paziente è stata sottoposta durante il successivo follow-up clinico/strumentale (nel periodo tra l'intervento 2005 ed il 2007) a breve e lungo termine, non è stato mai evidenziato alcun mal posizionamento dei mezzi di sintesi;
- nell'arco temporale, che va dall'esecuzione dell'intervento a circa due anni successivi ad esso, la paziente è stata sottoposta a due diversi esami radiologici diretti e due esami RM della colonna lombosacrale, che hanno evidenziato il corretto posizionamento delle viti;
- tutta la ricostruzione clinica e medico legale operata dal CTU di primo grado poggia unicamente su un esame TC del rachide lombosacrale,
pag. 5/25 eseguito nel corso delle operazioni di consulenza in data 01.06.2015 dopo ormai 10 anni i fatti per cui è causa;
- Il danno evidenziato sulla paziente è stato immediato ed è consistito nella paralisi completa del nervo SPE di sinistra ed una corretta metodologia medico legale avrebbe dovuto imporre al CTU di stabilire una precisa correlazione tra il dato clinico ed i dati anatomici e neuroradiologici;
- è di tutta evidenza che a danno ormai stabilizzato (dopo quasi 10 anni!!), il CTU ha preteso di correlarlo ad un dato neuroradiologico di recentissima acquisizione, ignorando la prova, da parte dell'azienda, della riconducibilità eziologica della patologia insorta a diversi fattori, indipendenti dai sanitari, che avrebbero potuto modificare la situazione anatomica (cioè il posizionamento delle viti): degenerazione per osteoporosi dei peduncoli, traumi, degenerazione artrosica…..etc. etc
Alla luce delle suddette critiche, questa a Corte ha ritenuto necessario disporre nuova CTU medico legale con ausilio di un neurochirurgo (come richiesto anche da parte appellante) al fine di accertare se, esaminata la documentazione già prodotta dalle parti e di quella acquisita in sede di CTU, nonché delle deduzioni formulate negli scritti difensivi ed in particolare della CTP prodotta in sede di appello, nella condotta dei sanitari dell' appellante siano Parte_1
ravvisabili, o meno, profili di responsabilità professionale, con riferimento alla vicenda del contendere e alle contestazioni contenute negli scritti difensivi, specificando in particolare: la causa delle complicanze verificatesi dopo
l'intervento e se le stesse possano essere ricondotte (e, in caso positivo, con quale incidenza causale) al posizionamento delle viti;
le possibili cause delle evidenti discrepanze dei diversi esami diagnostici eseguiti nel tempo, analizzando e comparando, specificamente, gli esiti della RM lombo-sacrale eseguita in data 12.05.2005 presso la del P.O. Controparte_4
di (nel cui referto si legge “Non si osservano significative alterazioni Parte_1 CP_2
pag. 6/25 di segnale e di morfologia a carico del cono midollare. Si osservano gli esiti del pregresso intervento chirurgico di stabilizzazione a mezzo di fissatori interni, correttamente posizionati all'interno dei corpi vertebrali di L3, L4 ed L5. A livello di L4-L5 residua un lieve disallineamento dei muri posteriori e una iniziale discopatia degenerativa. A livello di L5/S1 è presente una discopatia degenerativa che protrude lievemente in sede mediana”) e della Rx lombo-sacrale del 19.12.2005, eseguita presso lo stesso nosocomio (dal cui referto emerge “L'esame radiologico ha posto in evidenza la spondilofissazione L3, L4 e L5 mediante stecchette e viti transpeduncolari in buona posizione”) con gli esiti della TC rachide e dello speco vertebrale eseguita in data 17.09.2007 (dove si refertava: ... esiti di intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale con barre e viti transpeduncolari a livello di
L3, L4 ed L5. Le viti di sx passano medialmente ai. peduncoli vertebrali di L3, L4 ed L5 sconfinando nel canale spinale. La vite transpeduncolare sinistra di L5 raggiunge la corticale ossea del profilo antero-laterale sinistro del soma. Lieve anterolistesi di L4 su L5.
Degenerazione gassosa del disco intersomatico L5-S1. A livello di L5-S1 si apprezza una formazione isodensa con il disco da riferire verosimilmente ad ernia intraforaminale destra
...”) e della TC colonna lombosacrale eseguita l'1/6/2015
Orbene, all'esito del predetto accertamento i consulenti hanno confermato la sussistenza del nesso causale tra l'intervento eseguito e i postumi permanenti sofferti dalla parte appellata.
Ed invero, i CTU hanno chiarito, innanzitutto, la causa dell'”apparente” discrepanza tra gli esiti dei diversi esami sopra indicati, rilevando che per quanto attiene alla cause delle evidenti discrepanze dei diversi esami diagnostici eseguiti nel tempo dalla paziente, si rimanda a quanto già ampiamente specificato alle pagine 31-32- 33-34 e 35 dell'elaborato “bozza” che precede, laddove è stato specificato nel dettaglio che le discrepanze tra referti di accertamenti diagnostici di imaging con differenti caratteristiche, siano insite nella stessa procedura effettuata e nelle immagini che ne derivano.
In particolare i consulenti hanno evidenziato che, seppure non siano state prodotte le immagini degli accertamenti strumentali effettuati in data 26/04/2005 in fase di pre-dimissione presso l' né quelle dell'esame RMN CP_5
pag. 7/25 effettuato in data 02/11/2005 in regime di ricovero in DH, che ebbe inizio
12/05/2005 presso l' “ad ogni buon conto, l'esame RMN non è CP_5
una indagine strumentale gold standard per la visualizzazione del corretto posizionamento delle viti peduncolari. Infatti, anche se l'RMN è eccellente per visualizzare i tessuti molli e in particolare il contenuto del canale spinale, la sua sensibilità e specificità nel valutare il posizionamento delle viti peduncolari non
è ideale. Per una valutazione accurata del posizionamento delle viti peduncolari, si preferiscono altre tecniche come la fluoroscopia intraoperatoria o la tomografia assiale computerizzata (TAC). Queste tecniche offrono una Parte_ visualizzazione più precisa e dettagliata delle viti rispetto all' I mezzi di sintesi metallici possono incidere sulla visione delle immagini RMN (Risonanza
Magnetica) perché creano artefatti. Gli artefatti sono immagini indesiderate che distorcono l'immagine finale. Questo accade perché i metalli presenti nel corpo possono alterare il campo magnetico e causare disturbi nel segnale RMN. In particolare, i metalli possono creare correnti indotte e distorsioni magnetiche, che portano a immagini distorte o di bassa qualità. Pertanto, anche qualora fossero state a nostra disposizione le immagini iconografiche dell'esame RMN effettuato in data 02/11/2005, difficilmente queste avrebbero consentito di individuare con assoluta certezza il corretto posizionamento o il mal posizionamento delle viti, per le motivazioni prima esposte”.
Medesime considerazioni sono state svolte con riferimento alle RX le quali forniscono buone immagini delle ossa, ma possono non mostrare chiaramente i tessuti molli.
I consulenti hanno, quindi, concluso che “non è possibile effettuare una analisi critica comparativa tra referti di accertamenti strumentali, peraltro difformi tra loro e inoltre redatti da altri sanitari, in assenza delle indispensabili immagini iconografiche. La RMN (Risonanza Magnetica), la RX (radiografia) e la TC
(Tomografia Computerizzata) non sono infatti comparabili tra loro perché sono
pag. 8/25 tecniche di imaging diagnostico che utilizzano principi fisici diversi e, di Parte_ conseguenza, forniscono informazioni differenti. In particolare la utilizza campi magnetici e onde radio per produrre immagini dettagliate dei tessuti molli. È particolarmente efficace per visualizzare organi, legamenti, tendini e il cervello;
la RX (Radiografia) utilizza radiazioni ionizzanti (raggi X) per produrre immagini delle ossa e delle strutture dense del corpo. È rapida e utile per diagnosticare fratture ossee e alcune condizioni polmonari;
la TC
(Tomografia Computerizzata) combina raggi X e tecnologia computerizzata per produrre immagini dettagliate delle strutture interne del corpo. È molto utile per visualizzare ossa, organi e tessuti molli in modo dettagliato. Offre una visualizzazione tridimensionale (3D) delle strutture… tra le tecniche di imaging prima citate, l'unico esame con capacità diagnostica è certamente l'esame TC”.
Nel merito della responsabilità, i consulenti hanno rilevato che dalle chiare immagini dell'esame TAC del rachide e dello speco vertebrale, effettuato in data
17/09/2007 presso il , questo mostrava: Controparte_6
“…esiti di intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale con barre e viti transpeduncolari a livello di L3, L4 ed L5. Le viti di sinistra passano mediamente ai peduncoli vertebrali di L3, L4 ed L5 sconfinando nel canale spinale” e che, alla lettura del diario clinico allegato alla citata cartella ed in particolare alle pagine 5 e 6, si legge testualmente: “….22/04…persistono algie all'arto inferiore sinistro…24/04…lamenta lombosciatalgia sinistra (lasegue positivo a
45°). Deficit dorsiflessione piede sn e ipostenia dorso piede sn e faccia laterale gamba sn. Si programma controllo RX rachide lombare…26/04…Rxgrafia e TC
L3-S1(le cui immagini non sono state prodotte)….dimissioni”.
I CTU hanno, quindi, afferamato che “Le immagini dell'appena citato esame, disponibili agli atti, mostrano che le viti posizionate a sinistra non decorrono per intero nel contesto dei peduncoli ma ne vìolano la parete mediale, occupando parte del canale spinale. Ciò è più evidente a carico di L4, un po' meno a carico
pag. 9/25 di L3, mentre il peduncolo di L5 è vìolato solo in minima parte. Dall'esame degli elementi a nostra disposizione è dunque possibile affermare, sotto il profilo neurochirurgico che: la signora ha presentato, a seguito CP_1 dell'intervento cui è stata sottoposta il 20/04/2005, un deficit della dorsiflessione del piede sinistro che non era presente prima dell'intervento e che non si è modificato significativamente nel corso del tempo. Le immagini delle indagini neuroradiologiche eseguite dopo l'intervento in pre-dimissione in data
26/04/2005 e quelle effettuate in regime di DH in data 02/11/2005 presso l'
[...]
non sono state prodotte. Uno studio TC eseguito due anni dopo la CP_5
procedura chirurgica in data 17/09/2007 mostrava che le viti posizionate a sinistra, in particolar modo quelle a carico di L3 ed L4, vìolavano i peduncoli occupando in parte il canale spinale. Alla valutazione clinica collegiale eseguita il 27/9/2024, certamente limitata dal sovrapporsi del franco quadro di demenza, è tuttavia stata rilevata la persistenza del deficit della dorsiflessione del piede sinistro, severo ma non completo, con lieve ipotonotrofia della loggia anteriore dell'arto inferiore sinistro.
I consulenti, inoltre, fatte tali premesse, hanno considerato che un intervento di decompressione delle strutture nervose e fissazione con mezzi di sintesi a livello lombare, può essere in grado determinare un deficit neurologico, come ampiamente previsto dalla letteratura scientifica, precisando che una sofferenza neurologica radicolare nel territorio innervato dallo sciatico popliteo esterno durante un intervento di artrodesi vertebrale lombare con viti, può essere causata da diversi fattori: trauma diretto durante l'intervento (le manovre di correzione della listesi possono causare danni diretti alle radici nervose); pressione e stiramento (la manipolazione e il posizionamento delle viti possono esercitare pressione o stirare le radici del nervo); errori tecnici derivanti da una tecnica chirurgica impropria che può portare ad una posizione errata delle viti, causando pag. 10/25 compressione o lesione delle radici;
complicazioni post-operatorie: Infezioni o infiammazioni post-operatorie che possono contribuire a danni nervosi.
I consulenti hanno, pertanto, concluso che “posto dunque che non è possibile dimostrare iconograficamente il corretto posizionamento delle viti peduncolari nell'immediato periodo post-operatorio ma solo il loro malposizionamento, certamente a far data dal 17/09/2007, è tuttavia assodato e indiscutibile che il deficit motorio postchirurgico dello SPE di sinistra, sia insorto a seguito della procedura operatoria eseguita in data 20/04/2005. Ne deriva conseguentemente che, sotto il profilo medico legale, non rileva ai fini del riconoscimento di profili di responsabilità professionale quale sia stata la causa del deficit motorio dello
SPE di sinistra, verificatosi nell'immediato periodo post-operatorio. La correlazione causale e temporale tra la procedura chirurgica e il deficit neurologico è infatti indubbia, sulla scorta dei comuni criteri di accertamento.
In altri termini, sia che si debba ritenere che la causa del deficit motorio postchirurgico dello SPE di sinistra patito dalla parte appellata è stato causato dal mal posizionamento delle viti, sia che la causa delle dette lesioni debba essere ricondotta agli altri fattori indicati dai CTU e sopra riportati, risulta evidente che dette lesioni sono derivate dalla non corretta procedura operatoria eseguita in data 20/04/2005, con conseguente responsabilità dell'azienda ospedaliera appellante.
Il primo motivo va, pertanto, rigettato.
Con il secondo motivo, l' appellante principale ha Parte_1 denunciato l'ingiustificata personalizzazione del danno non patrimoniale e difetto e contraddittorietà della motivazione anche in ordine al danno da lesione del consenso.
Il primo giudice ha così statuito: Si reputa equo aumentare fino al massimo il valore quotidiano del danno per inabilità temporanea, tenuto conto del decorso particolarmente fastidioso del trauma patito, e vi è pure una peculiarità degli
pag. 11/25 esiti permanenti in termini anatomo-funzionali o relazionali o di sofferenza soggettiva, di gravità tale da giustificare l'aumento massimo personalizzato, avuto riguardo alla particolarmente invalidante menomazione subita, alle difficoltà di deambulazione, ai riflessi psichico-esistenziali. Peraltro, l'aumento personalizzato si giustifica pure per un altro aspetto di equità, ricollegato alle lacune del consenso informato, evidenziate dal c.t.u., di modo che del relativo pregiudizio alla autodeterminazione del paziente si tiene conto nell'operare il predetto aumento fino alla misura massima.”
Parte appellante sostiene che detta pronuncia non ha fatto corretto uso dei principi elaborati dalla giurisprudenza della Cassazione n.7766/16, ove, i
Supremi Giudici hanno chiarito, sulla base di un consolidato orientamento, che
“… In altri termini, se le tabelle del danno biologico offrono un indice standard di liquidazione, l'eventuale aumento percentuale sino al 30% sarà funzione della dimostrata peculiarità del caso concreto in relazione al vulnus arrecato alla vita di relazione del soggetto …”, avendo il Tribunale proceduto alla liquidazione del danno in favore della sig.ra attribuendo, oltre al punto tabellare Controparte_1
di € 133.074,00, previsto per l'invalidità al 30%, un ulteriore incremento nella misura massima di € 38.591 a titolo di personalizzazione del danno.
Il motivo è fondato.
Appare opportuno ricordare quanto ribadito, anche da ultimo (cfr. Cass sez. III,
11 novembre 2019, n. 28988) dalla Suprema Corte, secondo cui: in presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e la attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico - relazionale). In presenza di un danno permanente
pag. 12/25 alla salute - infatti - la misura standard del risarcimento previsto dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema cosiddetto “del punto variabile”) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari. Le conseguenze dannose - in particolare - da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”.
Come precisato in altra pronuncia del giudice di legittimità, il giudice, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari” (cfr. Cass. 15/05/2018, n.11754).
Orbene, ritiene il collegio che, nel caso alla mano, l'originaria parte attrice non ha allegato specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, ossia elementi che esulino da quelli, per così dire ordinari, sulla base dei quali viene già determinato il danno biologico-dinamico relazione, sia in punto di sofferenza interiore che in punto di conseguenze sulla vita di relazione, così dimostrando la sussistenza di un danno ulteriore e peculiare alla sua vita (ad es. professionale, come accade per un danno alla mano subito da un pianista, o alla gamba da parte di una ballerina), unico danno che può essere risarcito ricorrendo alla personalizzazione.
In altri termini, seguendo i principi elaborati dalla giurisprudenza e dalla dottrina, il danno biologico dalla stessa subito è equiparabile a quello che avrebbe potuto subire qualsiasi altro soggetto secondo l'id quod plerumque accidit.
pag. 13/25 Il motivo va, pertanto, accolto.
Con il terzo motivo, parte appellante ha denunciato l'erroneità della sentenza e comunque inconducenza e contraddittorietà della CTU che ha accertato la sussistenza della mancata acquisizione del consenso informato, l'erronea individuazione della sussistenza di “nesso di causalità” tra l'omessa informazione ed il danno lamentato, nonché la contraddittorietà e carenza della motivazione.
L'azienda ha lamentato come appaia chiaro che tra il danno lamentato e l'omesso consenso non esiste alcuna correlazione, ricordando che sia il CTU che il Tribunale hanno confermato che “il processo morboso della quale è risultata affetta la sig.ra id est “spondilolistesi L4 - L5 fu correttamente Controparte_1 inquadrato sotto il profilo diagnostico e terapeutico. Infatti, la condizione clinica nella quale versava la ricorrente con chiara sintomatologia algica lombare cronica (recidivante e ingravescente) poneva correttamente l'indicazione all'intervento di stabilizzazione dello scivolamento vertebrale tramite artrodesi.”.
Parte appellante ha evidenziato, inoltre, che, non essendo revocabile in dubbio che là dove, si affermi la violazione dell'obbligo di informazione da parte del medico, la paziente avrebbe dovuto provare che, ove l'informazione fosse stata fornita questa avrebbe rifiutato il trattamento sanitario accettando un inevitabile peggioramento delle condizioni di salute tipica delle cosiddette “colonne degenerative”, ma siffatta prova è mancata.
In ogni caso, l' appellante censura la sentenza per aver il Giudice Pt_1 aumentato l'importo risarcitorio sulla base di una presunta personalizzazione e per la lesione del consenso senza individuare e motivare per ciascun pregiudizio la quota realmente dovuta ed i criteri sottesi per la liquidazione, procedendo ad una attribuzione di somme in carenza di presupposti.
Parte appellata ha evidenziato che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado aveva denunciato “un ulteriore profilo di censurabilità della condotta dei
pag. 14/25 sanitari… vale a dire, da una parte, non è stato acquisito il consenso informato, dall'altro, non è stato comunciato l'esito infausto dell'intervento e ciò non solo durante il ricovero … ma anche successivamente”.
La dopo aver richiamato la normativa e la giurisprudenza che riconosce CP_1
il diritto del paziente all'autodeterminazione e a non essere sottoposto a trattamenti contro la sua volontà, denunciava che nel caso in esame “manca
l'informativa ed il conseguente consenso dell'anestesista” e quanto al trattamento chirurgico: 1) in esso manca l'indicazione del sanitario che ha informato il paziente e ne ha acquisito il consenso, la data in cui l'informativa è stata data ed il consenso acquisito;
2) alla non sono state specificate le CP_1 difficoltà dell'intervento, gli effetti conseguibili e gli eventuali rischi;
a tal proposito si indicava quale rischio solo l'intolleranza alle liti e come conseguenza si riportava la necessità di toglierle, senza specificare la conseguenza di tale eventuale complicanza, senza spiegare che l'artodesi è un intervento senza ritorno, in quanto la rimozione delle placche e delle viti, avrebbe in ogni caso comportato un gravissimo indebolimento del tratto lombare;
3) ancora, non venivano offerte le indicazioni con specifica di vantaggi
e rischi delle varie alternative chirurgiche o di eventuali alternative incruente…alla luce di quanto sopra è di palmare evidenza la violazione del diritto all'autodeterminazione della Non si può dire con certezza CP_1 assoluta se l'attrice edotta delle effettive condizioni oggettive e soggettive si sarebbe sottoposta a meno all'intervento chirurgico, ma con altra probabilità, avrebbe temporeggiato, avrebbe tentato in inizialmente un trattamento incruento
e solo ove la spondilolistesi avesse subito un peggioramento a quel punto avrebbe fatto ricorso come estrema ratio all'intervento.
In ordine alla seconda censura, dalla semplice lettura della cartella clinica del 14.04.2005 e quella diDH del 17.10.2005, emerge chiaramente come, pur di fronte all'evidenza, i sanitari omisero sia di comunicare ed informare la sig.ra
pag. 15/25 lesione subita dello , emergente dalla sintomatologia presentata CP_1 Parte_5 dall'attrice nell'immediatezza, sia di refertarla nella diagnosi d'uscita, e ciò non solo a seguito delle dimissioni del 26.4.2005 ma anche nelle varie fasi del ricovero in regime di DH, dove, paradossalmente, nei referti veniva continuamente evidenziata la corretta esecuzione dell'intervento.
Nella comparsa conclusionale di primo grado veniva, poi, ribadito che anche il
CTU (a pag. 35 dell'elaborato peritale) aveva rilevato: “Intervento chirurgico che
i sanitari dell'Azienda convenuta si determinarono ad eseguire il 20/04/2005 previo acquisizione di un “consenso informato” mancante per quanto attiene la procedura anestesiologica, carente per ciò che inerisce l'intervento chirurgico medesimo. Infatti, tra le caratteristiche che deve avere un “consenso informato” giuridicamente valido dell'avente diritto, non può mancare l'indicazione del sanitario primo operatore e la data di somministrazione del “consenso informato” medesimo. In vero, il consenso informato in specie negli interventi
c.d. in “elezione” (questo termine indica la possibilità di "scegliere" o
"programmare" il momento dell'intervento), come nel caso di specie deve somministrarsi con chiaro anticipo rispetto la data di effettuazione dell'intervento, affinché l'avente diritto (paziente) sia consapevole e potenzialmente possa promuovere anche una eventuale “revoca”.
La concludeva, pertanto, che, alla luce dell'inadempimento della CP_1 struttura convenuta dell'obbligo di informazione e di acquisizione del consenso informato, la stessa è esclusiva responsabile del:
1. Danno alla salute patito dalla Sig.ra in quanto avvenuto CP_1
illegittimamente in mancanza di consenso e, in ogni caso, la stessa se fosse stata correttamente informata avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento presso la struttura convenuta, rivolgendosi ad un centro specializzato, con maggior chances di non subirne le conseguenze invalidanti;
pag. 16/25 2. Lesione all' autodeterminazione in sé stessa, e deminutio derivante dal trattamento.
L' nei suoi scritti non ha contestato il contenuto del consenso come Pt_1 sopra riportato, rilevando, tuttavia, la mancanza di prova in merito alla circostanza che la paziente, ove integralmente informata, non si sarebbe sottoposto al trattamento.
Il motivo è fondato.
Osserva il Collegio, in diritto, che la Corte di Cassazione nel noto decalogo contenuto nella nota sentenza dell'11/11/2019, n. 28985 ha chiarito, innanzitutto che: la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: a) un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente - sul quale grava il relativo onere probatorio
- se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento (onde non subirne le conseguenze invalidanti); b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute. (ex multis Cass. 2854/2015; 24220/2015; Cass. 24074/2017; Cass.
16503/2017; Cass. 7248/2018).
Secondo l'orientamento del giudice di legittimità, possono, pertanto, prospettarsi le seguenti situazioni conseguenti ad una omesso od insufficiente informazione:
- omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi, nelle medesime condizioni,
"hic et nunc": in tal caso, il risarcimento sarà limitato al solo danno alla salute subito dal paziente, nella sua duplice componente, morale e relazionale;
pag. 17/25 - omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in tal caso, il risarcimento sarà esteso anche al danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente;
- infine, omessa o inadeguata diagnostica che ha impedito al paziente di accedere a più accurati ed attendibili accertamenti, con conseguente risarcibilità del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, qualora il paziente alleghi che, dalla stessa, siano derivate conseguenze dannose di natura non patrimoniale e di apprezzabile gravità.
In definitiva, il paziente che alleghi l'altrui inadempimento è dunque onerato della prova del nesso causale tra inadempimento e precisamente deve dimostrare il fatto positivo, ossia il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico, posto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla scelta soggettiva del paziente, sicchè la distribuzione del relativo onere va individuato in base al criterio della cd. "vicinanza della prova".
Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza sopra richiamata, la omessa informazione assume di per sè carattere neutro sul piano eziologico, in quanto la rilevanza causale dell'inadempimento viene a dipendere indissolubilmente dalla alternativa "consenso/dissenso" che qualifica detta omissione, laddove, in caso di presunto consenso, l'inadempimento, pur esistente, risulterebbe privo di alcuna incidenza deterministica sul risultato infausto dell'intervento, in quanto comunque voluto dal paziente;
diversamente, in caso di presunto dissenso, assumendo invece efficienza causale sul risultato pregiudizievole, in quanto l'intervento terapeutico non sarebbe stato eseguito - e l'esito infausto non si sarebbe verificato - non essendo stato voluto dal paziente.
La allegazione dei fatti dimostrativi della opzione "a monte" che il paziente avrebbe esercitato viene, quindi, a costituire elemento integrante dell'onere della prova del nesso eziologico tra l'inadempimento e l'evento dannoso, che in pag. 18/25 applicazione dell'ordinario criterio di riparto ex art. 2697 c.c., comma 1, compete ai danneggiati (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 19199 del 19/07/2018, in motivazione).
Tale prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni, queste ultime fondate, in un rapporto di proporzionalità diretta, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessarietà dell'operazione, non potendosi configurare, "ipso facto", un danno risarcibile con riferimento alla sola omessa informazione, attesa l'impredicabilità di danni "in re ipsa" nell'attuale sistema della responsabilità civile".
Orbene, a giudizio del Collegio, nel caso in esame, non solo talune carenze informative rilevate dall'originaria parte attrice non sono in correlazione causale con la condotta dei sanitari qui censurata (ad esempio: mancanza dell'informativa ed il conseguente consenso dell'anestesista; mancanza dell'indicazione del sanitario che ha informato il paziente e ne ha acquisito il consenso, la data in cui l'informativa è stata data ed il consenso acquisito), ma, quel che più rileva manca ogni prova che la una volta resa edotta dei CP_1 rischi dell'intervento, non si sarebbe sottoposta allo stesso. La stessa prospettazione attorea è stata formulata, infatti, in termini di mera eventualità
(non si può dire con certezza assoluta se l'attrice edotta delle effettive condizioni oggettive e soggettive si sarebbe sottoposta a meno all'intervento chirurgico, ma con altra probabilità, avrebbe temporeggiato) e nessuna delle richieste istruttorie ha avuto riguardo la prova del suo rifiuto dell'intervento, men che meno le prove testimoniali tutte volte a dimostrare il danno biologico patito, in termini di danno dinamico-relazionale.
Inoltre parte appellata non ha mai allegato il pregiudizio di natura non patrimoniale che gli sarebbe derivato (in termini di sofferenza soggettiva e pag. 19/25 contrazione della libertà di disporre di se stessa psichicamente e fisicamente) dall'omessa, inadeguata, insufficiente informazione.
Priva di nesso eziologico con il danno patito dalla si rivela, infine, la CP_1
(eventuale) mancata informazione sull'esito infausto dell'intervento.
Il motivo, pertanto, deve essere accolto.
Con il quarto motivo di appello, l'appellante principale censura la sentenza in punto di spese processuali, denunciando la violazione dell'art. 91 c.p.c., anche in ordine al rimborso integrale delle spese di C.T.P senza alcuna prova dell'avvenuto pagamento;
nonché delle spese per l'attività stragiudiziale nella misura del 10%.
Deduce parte appellante che il giudice di prime cure ha statuito che “Le spese
(comprese quelle delle fasi stragiudiziali, liquidate in aumento del 10% sui compensi, e quelle medico-legali di parte, pari ad € 7.500,00, oltre IVA: v. parcella di cui al documento 31 del fascicolo di parte attrice) seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014 come in dispositivo, in ragione del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta, ponendo definitivamente le spese di c.t.u.
a carico della convenuta”
Tuttavia, diversamente da quanto ipotizzato dal primo decidente, il compenso per il medico legale di parte non trova riscontro in alcun documento contabile, tostoché l'allegato n. 31 richiamato in sentenza costituisce solo un mero
“preavviso di parcella” (cfr. indice fascicolo controparte) che non attesta né il reale pagamento (mancando regolare fattura di quietanza) né l'accordo delle parti per quelle somme previste nel prospetto.
Il motivo è fondato.
Va, invero, precisato che come ha avuto modo di affermare anche di recente dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. n.19958/2024 e Cass. n. 30854/2023) "Le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle
pag. 20/25 spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate". Dando applicazione a detto principio il giudice di appello, in difetto di prova, ha correttamente respinto la domanda. Occorre qui ribadire che, quando la fattispecie determinativa del danno si è già verificata ed il danno si individua nella sopportazione di un esborso, non è possibile vedere riconosciuto il danno se l'esborso non sia stato provato. Del tutto infondatamente parte ricorrente parla di esecuzione dell'obbligazione risarcitoria con riferimento al pagamento della parcella: tale pagamento - e solo esso - determina il danno e, dunque dev'essere provato.
Ne consegue che, in accoglimento del motivo di appello, la richiesta di rimborso delle spese di CTP va rigettata, attesa la mancata prova dell'effettivo pagamento.
Appello incidentale
Infine, va esaminato l'appello incidentale proposto dalla la quale ha CP_1 impugnato la sentenza nel capo in cui il Giudice di prime cure ha liquidato il danno differenziale nella misura del 30% per danno biologico complessivo da invalidità permanente.
In particolare, parte appellante incidentale chiede la riforma di tale parte della sentenza dovendosi riconoscere il danno maggiore pari al 40% dei baremes legali più rappresentativi, dal cui valore monetario va poi detratto il danno non ingiusto riconosciuto nella misura del 10%.
Il motivo è fondato.
Il primo giudice, invero, dopo aver tenuto conto dell'età della danneggiata (che alla data del sinistro era di anni 58), calcola il danno, tenuto conto delle tabelle di liquidazione del danno biologico del Tribunale di Milano per l'anno 2018, in:
pag. 21/25 •€ 171.665,00 per danno biologico complessivo da invalidità permanente al 30%, comprensivo anche del danno non patrimoniale, con aumento massimo personalizzato;
•€ 2.940,00 per danno, comprensivo anche del danno non patrimoniale, per giorni
30 di inabilità temporanea assoluta (€ 147,00 per ogni giorno);
•€ 980,00 per danno, comprensivo anche del danno non patrimoniale, per giorni
20 di inabilità temporanea al 50% (€ 147,00 per ogni giorno).
Osserva, tuttavia, il Collegio che tale calcolo del danno differenziale è errato.
Come affermato dalla Suprema Corte, in una delle sentenze note come di San
Martino 2019, precisamente la n. 28986, in ipotesi come quella de qua, in cui “le conseguenze dell'errore clinico incidono su una realtà del paziente già in parte compromessa dalla patologia curata in ospedale, il medico risponde solo dell'aggravamento causato dal suo errore e non della complessiva menomazione in essere, secondo il meccanismo di conto per "sottrazione". In particolare, il giudice deve stimare in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo e convertirla in denaro;
stimare in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito e convertirla in denaro;
e sottrarre il secondo importo dal primo”.
Ne consegue che, nel caso in esame, dalla valutazione risarcitoria complessiva pari al 40% andava detratto il danno non ingiusto e, quindi, non risarcibile, pari al 10%.
Applicando le tabelle redatte dall'Osservatorio del Tribunale di Milano nel
2024, il danno complessivamente subito dalla è pari al 40% che, tenuto CP_1
conto dell'età della danneggiata (58 anni) comporta un risarcimento pari a €
266.171,00 e da tale somma va detratto il 10% (danno non ingiusto, tenuto conto dell'età) che è pari a € 23.535,00, con conseguente liquidazione del danno biologico differenziale nella misura di € 242.636,00.
pag. 22/25 In definitiva, escludendo ogni pretesa risarcitoria in termini di personalizzazione e di violazione del diritto all'autodeterminazione (in conseguenza dell'accoglimento dell'appello principale) e correttamente calcolato il danno differenziale, l' va, condannata al pagamento Parte_1
della somma di:
- € 242.636,00 per danno biologico differenziale da invalidità permanente;
- € 3.450,00 per giorni 30 di inabilità temporanea assoluta (€ 115, 00 per ogni giorno);
- € 1.150,00 per giorni 20 di inabilità temporanea al 50% (€ 57,50 per ogni giorno); per un totale di € 247.236,00.
Sul predetto importo sono dovuti gli interessi al tasso legale da computarsi sulla stessa somma devalutata fino alla data del fatto lesivo (20/04/2005) e poi rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e successivamente a tale data, spettano sull'intera somma gli interessi al tasso legale fino al soddisfo.
Quanto alle spese sanitarie documentate, vanno liquidate in € 612,32, da rivalutarsi dalla data dell'esborso fino a quella della sentenza secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre gli interessi legali dall'esborso alla liquidazione sulla somma rivalutata annualmente fino alla data della sentenza secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma rivalutata alla data della sentenza.
In ordine alle spese, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere pag. 23/25 va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, ossia valutando la soccombenza in base ad un criterio unitario e globale.
Orbene, a seguito della valutazione globale, appare equo disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura di 1/3 - tenuto conto del parziale accoglimento della domanda (e specificamente della minore somma riconosciuta, del rigetto della domanda volta all'aumento per la personalizzazione del danno, di quella da lesione del diritto all'autodeterminazione nonché di rimborso delle spese di CTP non documentate)
- ed i restanti 2/3 vanno posti a carico dell' e liquidate Parte_1
nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta).
Infine, le spese di entrambe le CTU vanno poste a carico dell' Pt_1
appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di
[...] CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 605/2019 pubblicata in
[...] data 11/02/2019, in riforma della suddetta sentenza così provvede:
a) condanna Parte_1
al pagamento in favore di
[...]
della complessiva somma di € 247.236,00, come Controparte_1 determinata in motivazione, oltre interessi al tasso legale da computarsi sulla stessa somma devalutata fino alla data del fatto lesivo (20/04/2005) e poi rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e successivamente a tale data gli interessi al tasso legale fino al soddisfo;
pag. 24/25 b) condanna Parte_1
al pagamento in favore di
[...]
della complessiva somma di € 612,32, oltre interessi al Controparte_1 tasso legale e rivalutazione anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai dalla data dell'esborso e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e successivamente sull'intera somma gli interessi al tasso legale fino al soddisfo;
c) compensa tra le parti nella misura di un terzo le spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, dei restanti due terzi, che liquida, quanto al primo grado, in
[...] complessivi € 9.402,00, e, quanto al presente grado, in complessivi € 9.545,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pone definitivamente a carico dell' ospedaliera le spese di entrambe le Pt_1
CTU, sì come liquidate nel corso dei giudizi.
Così deciso, in data 13/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 25/25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.549/2019 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
28 febbraio 2025 tra
Parte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1 assistito e difeso dall'Avv. FERRARA CARMELO Parte_2
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistita e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. MESSINA GIUSEPPINA
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 605/2019 pubblicata il
11/02/2019.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Catania adita, reiectis contrariis, previa sospensione, ex art. 283 e 351 c.p.c., della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in accoglimento del rituale appello col presente atto proposto, riformare e/o revocare e/o con qualsivoglia statuizione annullare la sentenza n.
605/2019 resa nella causa civile iscritta al n.7704/2013 R.G. Tribunale di Catania, dei dì 04/11- febbraio 2019, dal Giudice Unico della V^ sezione del
Tribunale di Catania, dr. Giuseppe Artino Innaria, e per lo effetto rigettare la domanda già proposta dalla signor con l'atto di citazione Controparte_1 notificato il 13 giugno 2013, statuendo che nessuna responsabilità può ritenersi ascrivibile alla e/o ai propri Parte_1
dipendenti, per l'assoluta carenza di nesso causale tra la condotta prestata dai sanitari in occasione dell'intervento chirurgico (20.04.2005) in favore della paziente, e la patologia, quindi l'invalidità residuata in capo a Controparte_1 quest'ultima. Col favore delle spese dei giudizi di I° e II° grado.
In via istruttoria, previa acquisizione del fascicolo d'Ufficio del procedimento n.
7704/2013 Tribunale di Catania-V sezione civile, ammettersi - per come già chiesto in seno al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del procedimento di I° grado - consulenza tecnica d'Ufficio, nominando un diverso collegio peritale composto da uno specialista in Neurochirurgia, un Medico
Legale ed un Neuro Radiologo cui assegnare il seguente preciso mandato:
• individuare l'eventuale corrispondenza anatomica tra i dati neuroradiologici dell'esame seguito nel 2015 e la sintomatologia presentata dalla paziente nell'immediato decorso post operatorio ben prima che fosse effettuato l'esame del giugno 2015 e richiamato dal consulente;
• Dica il collegio se dalla documentazione sanitaria risulti un insufficiente monitoraggio intra e post operatorio della paziente sia dal punto di vista clinico che radiologico;
• Se la sintomatologia lamentata dalla paziente e documentata in cartella clinica
è associabile in via esclusiva ad una lesione dello SPE o viceversa è riconducibile ad altra causa estranea all'operato dei sanitari.
Per Parte Appellata/Appellante incidentale:
In via preliminare: - Dichiarare inammissibile l'appello proposto dall' ai Pt_1 sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; - Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia
pag. 2/25 esecutiva della sentenza di primo grado perché non ricorrono i gravi motivi stabiliti degli artt. 283 e 351 c.p.c.; Nel merito: - Rigettare integralmente
l'appello proposto dall perché infondato in fatto ed in diritto e, per Pt_1
l'effetto, confermare i capi della sentenza impugnata;
- Riformare il capo della sentenza nella parte in cui il G.U. ha ritenuto il risarcimento del danno nella misura del 30% e per l'effetto disporre la modifica del capo della sentenza riconoscendo un danno biologico in senso stretto nella misura del 40% dal quale detrarre il valore del 10% quale danno non ingiusto e pertanto condannare
l'appellata in via incidentale al pagamento del danno così come riformato;
- Con condanna alla temerarietà dell'appello - Con condanna alle spese dei due gradi di Giudizio - Rigettare le richieste istruttorie ex adverse - Si reiterano le richieste istruttorie di cui al giudizio di primo grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 605/2019 pubblicata il 11/02/2019 il Tribunale di Catania condannava Parte_1
[...] Controparte_2
a pagare a € 175.585,00, oltre gli interessi legali dall'aprile 2005 Controparte_1 alla data della sentenza sulla somma devalutata all'aprile 2005 e rivalutata annualmente secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
€ 612,32, da rivalutarsi dalla data dell'esborso fino a quella della sentenza secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre gli interessi legali dall'esborso alla liquidazione sulla somma rivalutata annualmente fino alla data della sentenza secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma rivalutata alla data della sentenza;
Poneva
a carico di Parte_1
pag. 3/25 Controparte_3 le spese di lite sostenute nonché le spese di c.t.u. Controparte_1
Il primo giudice, in particolare, facendo proprie le conclusioni del CTU e le risposte da questi fornite alle osservazioni delle parti (tutte trascritte in sentenza), affermava la responsabilità contrattuale dell'azienda sanitaria convenuta e liquidava il risarcimento del danno sulla base del danno biologico indicato dal medesimo CTU – pari al 30% - e l'invalidità temporanea, aumentando fino al massimo il valore quotidiano del danno per inabilità temporanea, tenuto conto del decorso particolarmente fastidioso del trauma patito e la peculiarità degli esiti permanenti in termini anatomo-funzionali o relazionali o di sofferenza soggettiva, di gravità tale da giustificare l'aumento massimo personalizzato, avuto riguardo alla particolarmente invalidante menomazione subita, alle difficoltà di deambulazione, ai riflessi psichico-esistenziali, nonché alla luce della lacune del consenso informato.
Con atto di citazione notificato in data 11/03/2019,
[...]
Parte_3
ha proposto appello
[...] avverso la predetta sentenza per le ragioni meglio indicate in motivazione, formulando le sopra riportate conclusioni.
Costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello ed ha Controparte_1 proposto appello incidentale con riferimento alla determinazione del danno biologico c.d. differenziale.
Con ordinanza del 19/07/2029 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Posta la causa in decisione, con ordinanza del 28/12/2023 la Corte ha disposto
CTU e, acquisita la relazione, all'udienza del 28/02/2025, sulle conclusioni come precisate dalle parti a verbale, ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
pag. 4/25 MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale
Con il primo motivo, l'appellante principale ha denunciato l'errata individuazione della sussistenza di “nesso di causalità” tra la condotta dei sanitari e l'accertata patologia della paziente-attrice; errate conclusioni della relazione di C.T.U. – applicazione del principio “judex peritus peritorum”, erroneità e comunque inconducenza e contraddittorietà della CTU e quindi della sentenza che l'ha acriticamente condivisa, anche sotto il profilo della mancata considerazione dei rilievi critici alla CTU, tempestivamente depositati, ma di fatto ignorati dal CTU, nonché violazione degli articoli 1218-1228-2697 c.c. e duplicazione delle voci risarcitorie
In particolare l'azienda ospedaliera ha segnalato l'errore cui è incorso il primo
Giudice nell'individuare un ipotetico “nesso di causalità” tra la condotta dei sanitari, quindi dell , e la patologia residuata alla paziente, Parte_1
attese le carenze e deficienze della CTU la quale riporterebbe delle affermazioni illogiche e scientificamente errate, per come emergerebbe dalla relazione di parte redatta da uno specialista in Neurochirurgia in cui è stato evidenziato che:
- dai controlli strumentali precoci e tardivi (Rx, RM), cui la paziente è stata sottoposta durante il successivo follow-up clinico/strumentale (nel periodo tra l'intervento 2005 ed il 2007) a breve e lungo termine, non è stato mai evidenziato alcun mal posizionamento dei mezzi di sintesi;
- nell'arco temporale, che va dall'esecuzione dell'intervento a circa due anni successivi ad esso, la paziente è stata sottoposta a due diversi esami radiologici diretti e due esami RM della colonna lombosacrale, che hanno evidenziato il corretto posizionamento delle viti;
- tutta la ricostruzione clinica e medico legale operata dal CTU di primo grado poggia unicamente su un esame TC del rachide lombosacrale,
pag. 5/25 eseguito nel corso delle operazioni di consulenza in data 01.06.2015 dopo ormai 10 anni i fatti per cui è causa;
- Il danno evidenziato sulla paziente è stato immediato ed è consistito nella paralisi completa del nervo SPE di sinistra ed una corretta metodologia medico legale avrebbe dovuto imporre al CTU di stabilire una precisa correlazione tra il dato clinico ed i dati anatomici e neuroradiologici;
- è di tutta evidenza che a danno ormai stabilizzato (dopo quasi 10 anni!!), il CTU ha preteso di correlarlo ad un dato neuroradiologico di recentissima acquisizione, ignorando la prova, da parte dell'azienda, della riconducibilità eziologica della patologia insorta a diversi fattori, indipendenti dai sanitari, che avrebbero potuto modificare la situazione anatomica (cioè il posizionamento delle viti): degenerazione per osteoporosi dei peduncoli, traumi, degenerazione artrosica…..etc. etc
Alla luce delle suddette critiche, questa a Corte ha ritenuto necessario disporre nuova CTU medico legale con ausilio di un neurochirurgo (come richiesto anche da parte appellante) al fine di accertare se, esaminata la documentazione già prodotta dalle parti e di quella acquisita in sede di CTU, nonché delle deduzioni formulate negli scritti difensivi ed in particolare della CTP prodotta in sede di appello, nella condotta dei sanitari dell' appellante siano Parte_1
ravvisabili, o meno, profili di responsabilità professionale, con riferimento alla vicenda del contendere e alle contestazioni contenute negli scritti difensivi, specificando in particolare: la causa delle complicanze verificatesi dopo
l'intervento e se le stesse possano essere ricondotte (e, in caso positivo, con quale incidenza causale) al posizionamento delle viti;
le possibili cause delle evidenti discrepanze dei diversi esami diagnostici eseguiti nel tempo, analizzando e comparando, specificamente, gli esiti della RM lombo-sacrale eseguita in data 12.05.2005 presso la del P.O. Controparte_4
di (nel cui referto si legge “Non si osservano significative alterazioni Parte_1 CP_2
pag. 6/25 di segnale e di morfologia a carico del cono midollare. Si osservano gli esiti del pregresso intervento chirurgico di stabilizzazione a mezzo di fissatori interni, correttamente posizionati all'interno dei corpi vertebrali di L3, L4 ed L5. A livello di L4-L5 residua un lieve disallineamento dei muri posteriori e una iniziale discopatia degenerativa. A livello di L5/S1 è presente una discopatia degenerativa che protrude lievemente in sede mediana”) e della Rx lombo-sacrale del 19.12.2005, eseguita presso lo stesso nosocomio (dal cui referto emerge “L'esame radiologico ha posto in evidenza la spondilofissazione L3, L4 e L5 mediante stecchette e viti transpeduncolari in buona posizione”) con gli esiti della TC rachide e dello speco vertebrale eseguita in data 17.09.2007 (dove si refertava: ... esiti di intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale con barre e viti transpeduncolari a livello di
L3, L4 ed L5. Le viti di sx passano medialmente ai. peduncoli vertebrali di L3, L4 ed L5 sconfinando nel canale spinale. La vite transpeduncolare sinistra di L5 raggiunge la corticale ossea del profilo antero-laterale sinistro del soma. Lieve anterolistesi di L4 su L5.
Degenerazione gassosa del disco intersomatico L5-S1. A livello di L5-S1 si apprezza una formazione isodensa con il disco da riferire verosimilmente ad ernia intraforaminale destra
...”) e della TC colonna lombosacrale eseguita l'1/6/2015
Orbene, all'esito del predetto accertamento i consulenti hanno confermato la sussistenza del nesso causale tra l'intervento eseguito e i postumi permanenti sofferti dalla parte appellata.
Ed invero, i CTU hanno chiarito, innanzitutto, la causa dell'”apparente” discrepanza tra gli esiti dei diversi esami sopra indicati, rilevando che per quanto attiene alla cause delle evidenti discrepanze dei diversi esami diagnostici eseguiti nel tempo dalla paziente, si rimanda a quanto già ampiamente specificato alle pagine 31-32- 33-34 e 35 dell'elaborato “bozza” che precede, laddove è stato specificato nel dettaglio che le discrepanze tra referti di accertamenti diagnostici di imaging con differenti caratteristiche, siano insite nella stessa procedura effettuata e nelle immagini che ne derivano.
In particolare i consulenti hanno evidenziato che, seppure non siano state prodotte le immagini degli accertamenti strumentali effettuati in data 26/04/2005 in fase di pre-dimissione presso l' né quelle dell'esame RMN CP_5
pag. 7/25 effettuato in data 02/11/2005 in regime di ricovero in DH, che ebbe inizio
12/05/2005 presso l' “ad ogni buon conto, l'esame RMN non è CP_5
una indagine strumentale gold standard per la visualizzazione del corretto posizionamento delle viti peduncolari. Infatti, anche se l'RMN è eccellente per visualizzare i tessuti molli e in particolare il contenuto del canale spinale, la sua sensibilità e specificità nel valutare il posizionamento delle viti peduncolari non
è ideale. Per una valutazione accurata del posizionamento delle viti peduncolari, si preferiscono altre tecniche come la fluoroscopia intraoperatoria o la tomografia assiale computerizzata (TAC). Queste tecniche offrono una Parte_ visualizzazione più precisa e dettagliata delle viti rispetto all' I mezzi di sintesi metallici possono incidere sulla visione delle immagini RMN (Risonanza
Magnetica) perché creano artefatti. Gli artefatti sono immagini indesiderate che distorcono l'immagine finale. Questo accade perché i metalli presenti nel corpo possono alterare il campo magnetico e causare disturbi nel segnale RMN. In particolare, i metalli possono creare correnti indotte e distorsioni magnetiche, che portano a immagini distorte o di bassa qualità. Pertanto, anche qualora fossero state a nostra disposizione le immagini iconografiche dell'esame RMN effettuato in data 02/11/2005, difficilmente queste avrebbero consentito di individuare con assoluta certezza il corretto posizionamento o il mal posizionamento delle viti, per le motivazioni prima esposte”.
Medesime considerazioni sono state svolte con riferimento alle RX le quali forniscono buone immagini delle ossa, ma possono non mostrare chiaramente i tessuti molli.
I consulenti hanno, quindi, concluso che “non è possibile effettuare una analisi critica comparativa tra referti di accertamenti strumentali, peraltro difformi tra loro e inoltre redatti da altri sanitari, in assenza delle indispensabili immagini iconografiche. La RMN (Risonanza Magnetica), la RX (radiografia) e la TC
(Tomografia Computerizzata) non sono infatti comparabili tra loro perché sono
pag. 8/25 tecniche di imaging diagnostico che utilizzano principi fisici diversi e, di Parte_ conseguenza, forniscono informazioni differenti. In particolare la utilizza campi magnetici e onde radio per produrre immagini dettagliate dei tessuti molli. È particolarmente efficace per visualizzare organi, legamenti, tendini e il cervello;
la RX (Radiografia) utilizza radiazioni ionizzanti (raggi X) per produrre immagini delle ossa e delle strutture dense del corpo. È rapida e utile per diagnosticare fratture ossee e alcune condizioni polmonari;
la TC
(Tomografia Computerizzata) combina raggi X e tecnologia computerizzata per produrre immagini dettagliate delle strutture interne del corpo. È molto utile per visualizzare ossa, organi e tessuti molli in modo dettagliato. Offre una visualizzazione tridimensionale (3D) delle strutture… tra le tecniche di imaging prima citate, l'unico esame con capacità diagnostica è certamente l'esame TC”.
Nel merito della responsabilità, i consulenti hanno rilevato che dalle chiare immagini dell'esame TAC del rachide e dello speco vertebrale, effettuato in data
17/09/2007 presso il , questo mostrava: Controparte_6
“…esiti di intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale con barre e viti transpeduncolari a livello di L3, L4 ed L5. Le viti di sinistra passano mediamente ai peduncoli vertebrali di L3, L4 ed L5 sconfinando nel canale spinale” e che, alla lettura del diario clinico allegato alla citata cartella ed in particolare alle pagine 5 e 6, si legge testualmente: “….22/04…persistono algie all'arto inferiore sinistro…24/04…lamenta lombosciatalgia sinistra (lasegue positivo a
45°). Deficit dorsiflessione piede sn e ipostenia dorso piede sn e faccia laterale gamba sn. Si programma controllo RX rachide lombare…26/04…Rxgrafia e TC
L3-S1(le cui immagini non sono state prodotte)….dimissioni”.
I CTU hanno, quindi, afferamato che “Le immagini dell'appena citato esame, disponibili agli atti, mostrano che le viti posizionate a sinistra non decorrono per intero nel contesto dei peduncoli ma ne vìolano la parete mediale, occupando parte del canale spinale. Ciò è più evidente a carico di L4, un po' meno a carico
pag. 9/25 di L3, mentre il peduncolo di L5 è vìolato solo in minima parte. Dall'esame degli elementi a nostra disposizione è dunque possibile affermare, sotto il profilo neurochirurgico che: la signora ha presentato, a seguito CP_1 dell'intervento cui è stata sottoposta il 20/04/2005, un deficit della dorsiflessione del piede sinistro che non era presente prima dell'intervento e che non si è modificato significativamente nel corso del tempo. Le immagini delle indagini neuroradiologiche eseguite dopo l'intervento in pre-dimissione in data
26/04/2005 e quelle effettuate in regime di DH in data 02/11/2005 presso l'
[...]
non sono state prodotte. Uno studio TC eseguito due anni dopo la CP_5
procedura chirurgica in data 17/09/2007 mostrava che le viti posizionate a sinistra, in particolar modo quelle a carico di L3 ed L4, vìolavano i peduncoli occupando in parte il canale spinale. Alla valutazione clinica collegiale eseguita il 27/9/2024, certamente limitata dal sovrapporsi del franco quadro di demenza, è tuttavia stata rilevata la persistenza del deficit della dorsiflessione del piede sinistro, severo ma non completo, con lieve ipotonotrofia della loggia anteriore dell'arto inferiore sinistro.
I consulenti, inoltre, fatte tali premesse, hanno considerato che un intervento di decompressione delle strutture nervose e fissazione con mezzi di sintesi a livello lombare, può essere in grado determinare un deficit neurologico, come ampiamente previsto dalla letteratura scientifica, precisando che una sofferenza neurologica radicolare nel territorio innervato dallo sciatico popliteo esterno durante un intervento di artrodesi vertebrale lombare con viti, può essere causata da diversi fattori: trauma diretto durante l'intervento (le manovre di correzione della listesi possono causare danni diretti alle radici nervose); pressione e stiramento (la manipolazione e il posizionamento delle viti possono esercitare pressione o stirare le radici del nervo); errori tecnici derivanti da una tecnica chirurgica impropria che può portare ad una posizione errata delle viti, causando pag. 10/25 compressione o lesione delle radici;
complicazioni post-operatorie: Infezioni o infiammazioni post-operatorie che possono contribuire a danni nervosi.
I consulenti hanno, pertanto, concluso che “posto dunque che non è possibile dimostrare iconograficamente il corretto posizionamento delle viti peduncolari nell'immediato periodo post-operatorio ma solo il loro malposizionamento, certamente a far data dal 17/09/2007, è tuttavia assodato e indiscutibile che il deficit motorio postchirurgico dello SPE di sinistra, sia insorto a seguito della procedura operatoria eseguita in data 20/04/2005. Ne deriva conseguentemente che, sotto il profilo medico legale, non rileva ai fini del riconoscimento di profili di responsabilità professionale quale sia stata la causa del deficit motorio dello
SPE di sinistra, verificatosi nell'immediato periodo post-operatorio. La correlazione causale e temporale tra la procedura chirurgica e il deficit neurologico è infatti indubbia, sulla scorta dei comuni criteri di accertamento.
In altri termini, sia che si debba ritenere che la causa del deficit motorio postchirurgico dello SPE di sinistra patito dalla parte appellata è stato causato dal mal posizionamento delle viti, sia che la causa delle dette lesioni debba essere ricondotta agli altri fattori indicati dai CTU e sopra riportati, risulta evidente che dette lesioni sono derivate dalla non corretta procedura operatoria eseguita in data 20/04/2005, con conseguente responsabilità dell'azienda ospedaliera appellante.
Il primo motivo va, pertanto, rigettato.
Con il secondo motivo, l' appellante principale ha Parte_1 denunciato l'ingiustificata personalizzazione del danno non patrimoniale e difetto e contraddittorietà della motivazione anche in ordine al danno da lesione del consenso.
Il primo giudice ha così statuito: Si reputa equo aumentare fino al massimo il valore quotidiano del danno per inabilità temporanea, tenuto conto del decorso particolarmente fastidioso del trauma patito, e vi è pure una peculiarità degli
pag. 11/25 esiti permanenti in termini anatomo-funzionali o relazionali o di sofferenza soggettiva, di gravità tale da giustificare l'aumento massimo personalizzato, avuto riguardo alla particolarmente invalidante menomazione subita, alle difficoltà di deambulazione, ai riflessi psichico-esistenziali. Peraltro, l'aumento personalizzato si giustifica pure per un altro aspetto di equità, ricollegato alle lacune del consenso informato, evidenziate dal c.t.u., di modo che del relativo pregiudizio alla autodeterminazione del paziente si tiene conto nell'operare il predetto aumento fino alla misura massima.”
Parte appellante sostiene che detta pronuncia non ha fatto corretto uso dei principi elaborati dalla giurisprudenza della Cassazione n.7766/16, ove, i
Supremi Giudici hanno chiarito, sulla base di un consolidato orientamento, che
“… In altri termini, se le tabelle del danno biologico offrono un indice standard di liquidazione, l'eventuale aumento percentuale sino al 30% sarà funzione della dimostrata peculiarità del caso concreto in relazione al vulnus arrecato alla vita di relazione del soggetto …”, avendo il Tribunale proceduto alla liquidazione del danno in favore della sig.ra attribuendo, oltre al punto tabellare Controparte_1
di € 133.074,00, previsto per l'invalidità al 30%, un ulteriore incremento nella misura massima di € 38.591 a titolo di personalizzazione del danno.
Il motivo è fondato.
Appare opportuno ricordare quanto ribadito, anche da ultimo (cfr. Cass sez. III,
11 novembre 2019, n. 28988) dalla Suprema Corte, secondo cui: in presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e la attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico - relazionale). In presenza di un danno permanente
pag. 12/25 alla salute - infatti - la misura standard del risarcimento previsto dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema cosiddetto “del punto variabile”) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari. Le conseguenze dannose - in particolare - da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”.
Come precisato in altra pronuncia del giudice di legittimità, il giudice, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari” (cfr. Cass. 15/05/2018, n.11754).
Orbene, ritiene il collegio che, nel caso alla mano, l'originaria parte attrice non ha allegato specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, ossia elementi che esulino da quelli, per così dire ordinari, sulla base dei quali viene già determinato il danno biologico-dinamico relazione, sia in punto di sofferenza interiore che in punto di conseguenze sulla vita di relazione, così dimostrando la sussistenza di un danno ulteriore e peculiare alla sua vita (ad es. professionale, come accade per un danno alla mano subito da un pianista, o alla gamba da parte di una ballerina), unico danno che può essere risarcito ricorrendo alla personalizzazione.
In altri termini, seguendo i principi elaborati dalla giurisprudenza e dalla dottrina, il danno biologico dalla stessa subito è equiparabile a quello che avrebbe potuto subire qualsiasi altro soggetto secondo l'id quod plerumque accidit.
pag. 13/25 Il motivo va, pertanto, accolto.
Con il terzo motivo, parte appellante ha denunciato l'erroneità della sentenza e comunque inconducenza e contraddittorietà della CTU che ha accertato la sussistenza della mancata acquisizione del consenso informato, l'erronea individuazione della sussistenza di “nesso di causalità” tra l'omessa informazione ed il danno lamentato, nonché la contraddittorietà e carenza della motivazione.
L'azienda ha lamentato come appaia chiaro che tra il danno lamentato e l'omesso consenso non esiste alcuna correlazione, ricordando che sia il CTU che il Tribunale hanno confermato che “il processo morboso della quale è risultata affetta la sig.ra id est “spondilolistesi L4 - L5 fu correttamente Controparte_1 inquadrato sotto il profilo diagnostico e terapeutico. Infatti, la condizione clinica nella quale versava la ricorrente con chiara sintomatologia algica lombare cronica (recidivante e ingravescente) poneva correttamente l'indicazione all'intervento di stabilizzazione dello scivolamento vertebrale tramite artrodesi.”.
Parte appellante ha evidenziato, inoltre, che, non essendo revocabile in dubbio che là dove, si affermi la violazione dell'obbligo di informazione da parte del medico, la paziente avrebbe dovuto provare che, ove l'informazione fosse stata fornita questa avrebbe rifiutato il trattamento sanitario accettando un inevitabile peggioramento delle condizioni di salute tipica delle cosiddette “colonne degenerative”, ma siffatta prova è mancata.
In ogni caso, l' appellante censura la sentenza per aver il Giudice Pt_1 aumentato l'importo risarcitorio sulla base di una presunta personalizzazione e per la lesione del consenso senza individuare e motivare per ciascun pregiudizio la quota realmente dovuta ed i criteri sottesi per la liquidazione, procedendo ad una attribuzione di somme in carenza di presupposti.
Parte appellata ha evidenziato che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado aveva denunciato “un ulteriore profilo di censurabilità della condotta dei
pag. 14/25 sanitari… vale a dire, da una parte, non è stato acquisito il consenso informato, dall'altro, non è stato comunciato l'esito infausto dell'intervento e ciò non solo durante il ricovero … ma anche successivamente”.
La dopo aver richiamato la normativa e la giurisprudenza che riconosce CP_1
il diritto del paziente all'autodeterminazione e a non essere sottoposto a trattamenti contro la sua volontà, denunciava che nel caso in esame “manca
l'informativa ed il conseguente consenso dell'anestesista” e quanto al trattamento chirurgico: 1) in esso manca l'indicazione del sanitario che ha informato il paziente e ne ha acquisito il consenso, la data in cui l'informativa è stata data ed il consenso acquisito;
2) alla non sono state specificate le CP_1 difficoltà dell'intervento, gli effetti conseguibili e gli eventuali rischi;
a tal proposito si indicava quale rischio solo l'intolleranza alle liti e come conseguenza si riportava la necessità di toglierle, senza specificare la conseguenza di tale eventuale complicanza, senza spiegare che l'artodesi è un intervento senza ritorno, in quanto la rimozione delle placche e delle viti, avrebbe in ogni caso comportato un gravissimo indebolimento del tratto lombare;
3) ancora, non venivano offerte le indicazioni con specifica di vantaggi
e rischi delle varie alternative chirurgiche o di eventuali alternative incruente…alla luce di quanto sopra è di palmare evidenza la violazione del diritto all'autodeterminazione della Non si può dire con certezza CP_1 assoluta se l'attrice edotta delle effettive condizioni oggettive e soggettive si sarebbe sottoposta a meno all'intervento chirurgico, ma con altra probabilità, avrebbe temporeggiato, avrebbe tentato in inizialmente un trattamento incruento
e solo ove la spondilolistesi avesse subito un peggioramento a quel punto avrebbe fatto ricorso come estrema ratio all'intervento.
In ordine alla seconda censura, dalla semplice lettura della cartella clinica del 14.04.2005 e quella diDH del 17.10.2005, emerge chiaramente come, pur di fronte all'evidenza, i sanitari omisero sia di comunicare ed informare la sig.ra
pag. 15/25 lesione subita dello , emergente dalla sintomatologia presentata CP_1 Parte_5 dall'attrice nell'immediatezza, sia di refertarla nella diagnosi d'uscita, e ciò non solo a seguito delle dimissioni del 26.4.2005 ma anche nelle varie fasi del ricovero in regime di DH, dove, paradossalmente, nei referti veniva continuamente evidenziata la corretta esecuzione dell'intervento.
Nella comparsa conclusionale di primo grado veniva, poi, ribadito che anche il
CTU (a pag. 35 dell'elaborato peritale) aveva rilevato: “Intervento chirurgico che
i sanitari dell'Azienda convenuta si determinarono ad eseguire il 20/04/2005 previo acquisizione di un “consenso informato” mancante per quanto attiene la procedura anestesiologica, carente per ciò che inerisce l'intervento chirurgico medesimo. Infatti, tra le caratteristiche che deve avere un “consenso informato” giuridicamente valido dell'avente diritto, non può mancare l'indicazione del sanitario primo operatore e la data di somministrazione del “consenso informato” medesimo. In vero, il consenso informato in specie negli interventi
c.d. in “elezione” (questo termine indica la possibilità di "scegliere" o
"programmare" il momento dell'intervento), come nel caso di specie deve somministrarsi con chiaro anticipo rispetto la data di effettuazione dell'intervento, affinché l'avente diritto (paziente) sia consapevole e potenzialmente possa promuovere anche una eventuale “revoca”.
La concludeva, pertanto, che, alla luce dell'inadempimento della CP_1 struttura convenuta dell'obbligo di informazione e di acquisizione del consenso informato, la stessa è esclusiva responsabile del:
1. Danno alla salute patito dalla Sig.ra in quanto avvenuto CP_1
illegittimamente in mancanza di consenso e, in ogni caso, la stessa se fosse stata correttamente informata avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento presso la struttura convenuta, rivolgendosi ad un centro specializzato, con maggior chances di non subirne le conseguenze invalidanti;
pag. 16/25 2. Lesione all' autodeterminazione in sé stessa, e deminutio derivante dal trattamento.
L' nei suoi scritti non ha contestato il contenuto del consenso come Pt_1 sopra riportato, rilevando, tuttavia, la mancanza di prova in merito alla circostanza che la paziente, ove integralmente informata, non si sarebbe sottoposto al trattamento.
Il motivo è fondato.
Osserva il Collegio, in diritto, che la Corte di Cassazione nel noto decalogo contenuto nella nota sentenza dell'11/11/2019, n. 28985 ha chiarito, innanzitutto che: la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: a) un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente - sul quale grava il relativo onere probatorio
- se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento (onde non subirne le conseguenze invalidanti); b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute. (ex multis Cass. 2854/2015; 24220/2015; Cass. 24074/2017; Cass.
16503/2017; Cass. 7248/2018).
Secondo l'orientamento del giudice di legittimità, possono, pertanto, prospettarsi le seguenti situazioni conseguenti ad una omesso od insufficiente informazione:
- omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi, nelle medesime condizioni,
"hic et nunc": in tal caso, il risarcimento sarà limitato al solo danno alla salute subito dal paziente, nella sua duplice componente, morale e relazionale;
pag. 17/25 - omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in tal caso, il risarcimento sarà esteso anche al danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente;
- infine, omessa o inadeguata diagnostica che ha impedito al paziente di accedere a più accurati ed attendibili accertamenti, con conseguente risarcibilità del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, qualora il paziente alleghi che, dalla stessa, siano derivate conseguenze dannose di natura non patrimoniale e di apprezzabile gravità.
In definitiva, il paziente che alleghi l'altrui inadempimento è dunque onerato della prova del nesso causale tra inadempimento e precisamente deve dimostrare il fatto positivo, ossia il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico, posto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla scelta soggettiva del paziente, sicchè la distribuzione del relativo onere va individuato in base al criterio della cd. "vicinanza della prova".
Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza sopra richiamata, la omessa informazione assume di per sè carattere neutro sul piano eziologico, in quanto la rilevanza causale dell'inadempimento viene a dipendere indissolubilmente dalla alternativa "consenso/dissenso" che qualifica detta omissione, laddove, in caso di presunto consenso, l'inadempimento, pur esistente, risulterebbe privo di alcuna incidenza deterministica sul risultato infausto dell'intervento, in quanto comunque voluto dal paziente;
diversamente, in caso di presunto dissenso, assumendo invece efficienza causale sul risultato pregiudizievole, in quanto l'intervento terapeutico non sarebbe stato eseguito - e l'esito infausto non si sarebbe verificato - non essendo stato voluto dal paziente.
La allegazione dei fatti dimostrativi della opzione "a monte" che il paziente avrebbe esercitato viene, quindi, a costituire elemento integrante dell'onere della prova del nesso eziologico tra l'inadempimento e l'evento dannoso, che in pag. 18/25 applicazione dell'ordinario criterio di riparto ex art. 2697 c.c., comma 1, compete ai danneggiati (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 19199 del 19/07/2018, in motivazione).
Tale prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni, queste ultime fondate, in un rapporto di proporzionalità diretta, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessarietà dell'operazione, non potendosi configurare, "ipso facto", un danno risarcibile con riferimento alla sola omessa informazione, attesa l'impredicabilità di danni "in re ipsa" nell'attuale sistema della responsabilità civile".
Orbene, a giudizio del Collegio, nel caso in esame, non solo talune carenze informative rilevate dall'originaria parte attrice non sono in correlazione causale con la condotta dei sanitari qui censurata (ad esempio: mancanza dell'informativa ed il conseguente consenso dell'anestesista; mancanza dell'indicazione del sanitario che ha informato il paziente e ne ha acquisito il consenso, la data in cui l'informativa è stata data ed il consenso acquisito), ma, quel che più rileva manca ogni prova che la una volta resa edotta dei CP_1 rischi dell'intervento, non si sarebbe sottoposta allo stesso. La stessa prospettazione attorea è stata formulata, infatti, in termini di mera eventualità
(non si può dire con certezza assoluta se l'attrice edotta delle effettive condizioni oggettive e soggettive si sarebbe sottoposta a meno all'intervento chirurgico, ma con altra probabilità, avrebbe temporeggiato) e nessuna delle richieste istruttorie ha avuto riguardo la prova del suo rifiuto dell'intervento, men che meno le prove testimoniali tutte volte a dimostrare il danno biologico patito, in termini di danno dinamico-relazionale.
Inoltre parte appellata non ha mai allegato il pregiudizio di natura non patrimoniale che gli sarebbe derivato (in termini di sofferenza soggettiva e pag. 19/25 contrazione della libertà di disporre di se stessa psichicamente e fisicamente) dall'omessa, inadeguata, insufficiente informazione.
Priva di nesso eziologico con il danno patito dalla si rivela, infine, la CP_1
(eventuale) mancata informazione sull'esito infausto dell'intervento.
Il motivo, pertanto, deve essere accolto.
Con il quarto motivo di appello, l'appellante principale censura la sentenza in punto di spese processuali, denunciando la violazione dell'art. 91 c.p.c., anche in ordine al rimborso integrale delle spese di C.T.P senza alcuna prova dell'avvenuto pagamento;
nonché delle spese per l'attività stragiudiziale nella misura del 10%.
Deduce parte appellante che il giudice di prime cure ha statuito che “Le spese
(comprese quelle delle fasi stragiudiziali, liquidate in aumento del 10% sui compensi, e quelle medico-legali di parte, pari ad € 7.500,00, oltre IVA: v. parcella di cui al documento 31 del fascicolo di parte attrice) seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014 come in dispositivo, in ragione del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta, ponendo definitivamente le spese di c.t.u.
a carico della convenuta”
Tuttavia, diversamente da quanto ipotizzato dal primo decidente, il compenso per il medico legale di parte non trova riscontro in alcun documento contabile, tostoché l'allegato n. 31 richiamato in sentenza costituisce solo un mero
“preavviso di parcella” (cfr. indice fascicolo controparte) che non attesta né il reale pagamento (mancando regolare fattura di quietanza) né l'accordo delle parti per quelle somme previste nel prospetto.
Il motivo è fondato.
Va, invero, precisato che come ha avuto modo di affermare anche di recente dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. n.19958/2024 e Cass. n. 30854/2023) "Le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle
pag. 20/25 spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate". Dando applicazione a detto principio il giudice di appello, in difetto di prova, ha correttamente respinto la domanda. Occorre qui ribadire che, quando la fattispecie determinativa del danno si è già verificata ed il danno si individua nella sopportazione di un esborso, non è possibile vedere riconosciuto il danno se l'esborso non sia stato provato. Del tutto infondatamente parte ricorrente parla di esecuzione dell'obbligazione risarcitoria con riferimento al pagamento della parcella: tale pagamento - e solo esso - determina il danno e, dunque dev'essere provato.
Ne consegue che, in accoglimento del motivo di appello, la richiesta di rimborso delle spese di CTP va rigettata, attesa la mancata prova dell'effettivo pagamento.
Appello incidentale
Infine, va esaminato l'appello incidentale proposto dalla la quale ha CP_1 impugnato la sentenza nel capo in cui il Giudice di prime cure ha liquidato il danno differenziale nella misura del 30% per danno biologico complessivo da invalidità permanente.
In particolare, parte appellante incidentale chiede la riforma di tale parte della sentenza dovendosi riconoscere il danno maggiore pari al 40% dei baremes legali più rappresentativi, dal cui valore monetario va poi detratto il danno non ingiusto riconosciuto nella misura del 10%.
Il motivo è fondato.
Il primo giudice, invero, dopo aver tenuto conto dell'età della danneggiata (che alla data del sinistro era di anni 58), calcola il danno, tenuto conto delle tabelle di liquidazione del danno biologico del Tribunale di Milano per l'anno 2018, in:
pag. 21/25 •€ 171.665,00 per danno biologico complessivo da invalidità permanente al 30%, comprensivo anche del danno non patrimoniale, con aumento massimo personalizzato;
•€ 2.940,00 per danno, comprensivo anche del danno non patrimoniale, per giorni
30 di inabilità temporanea assoluta (€ 147,00 per ogni giorno);
•€ 980,00 per danno, comprensivo anche del danno non patrimoniale, per giorni
20 di inabilità temporanea al 50% (€ 147,00 per ogni giorno).
Osserva, tuttavia, il Collegio che tale calcolo del danno differenziale è errato.
Come affermato dalla Suprema Corte, in una delle sentenze note come di San
Martino 2019, precisamente la n. 28986, in ipotesi come quella de qua, in cui “le conseguenze dell'errore clinico incidono su una realtà del paziente già in parte compromessa dalla patologia curata in ospedale, il medico risponde solo dell'aggravamento causato dal suo errore e non della complessiva menomazione in essere, secondo il meccanismo di conto per "sottrazione". In particolare, il giudice deve stimare in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo e convertirla in denaro;
stimare in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito e convertirla in denaro;
e sottrarre il secondo importo dal primo”.
Ne consegue che, nel caso in esame, dalla valutazione risarcitoria complessiva pari al 40% andava detratto il danno non ingiusto e, quindi, non risarcibile, pari al 10%.
Applicando le tabelle redatte dall'Osservatorio del Tribunale di Milano nel
2024, il danno complessivamente subito dalla è pari al 40% che, tenuto CP_1
conto dell'età della danneggiata (58 anni) comporta un risarcimento pari a €
266.171,00 e da tale somma va detratto il 10% (danno non ingiusto, tenuto conto dell'età) che è pari a € 23.535,00, con conseguente liquidazione del danno biologico differenziale nella misura di € 242.636,00.
pag. 22/25 In definitiva, escludendo ogni pretesa risarcitoria in termini di personalizzazione e di violazione del diritto all'autodeterminazione (in conseguenza dell'accoglimento dell'appello principale) e correttamente calcolato il danno differenziale, l' va, condannata al pagamento Parte_1
della somma di:
- € 242.636,00 per danno biologico differenziale da invalidità permanente;
- € 3.450,00 per giorni 30 di inabilità temporanea assoluta (€ 115, 00 per ogni giorno);
- € 1.150,00 per giorni 20 di inabilità temporanea al 50% (€ 57,50 per ogni giorno); per un totale di € 247.236,00.
Sul predetto importo sono dovuti gli interessi al tasso legale da computarsi sulla stessa somma devalutata fino alla data del fatto lesivo (20/04/2005) e poi rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e successivamente a tale data, spettano sull'intera somma gli interessi al tasso legale fino al soddisfo.
Quanto alle spese sanitarie documentate, vanno liquidate in € 612,32, da rivalutarsi dalla data dell'esborso fino a quella della sentenza secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre gli interessi legali dall'esborso alla liquidazione sulla somma rivalutata annualmente fino alla data della sentenza secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma rivalutata alla data della sentenza.
In ordine alle spese, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere pag. 23/25 va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, ossia valutando la soccombenza in base ad un criterio unitario e globale.
Orbene, a seguito della valutazione globale, appare equo disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura di 1/3 - tenuto conto del parziale accoglimento della domanda (e specificamente della minore somma riconosciuta, del rigetto della domanda volta all'aumento per la personalizzazione del danno, di quella da lesione del diritto all'autodeterminazione nonché di rimborso delle spese di CTP non documentate)
- ed i restanti 2/3 vanno posti a carico dell' e liquidate Parte_1
nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta).
Infine, le spese di entrambe le CTU vanno poste a carico dell' Pt_1
appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di
[...] CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 605/2019 pubblicata in
[...] data 11/02/2019, in riforma della suddetta sentenza così provvede:
a) condanna Parte_1
al pagamento in favore di
[...]
della complessiva somma di € 247.236,00, come Controparte_1 determinata in motivazione, oltre interessi al tasso legale da computarsi sulla stessa somma devalutata fino alla data del fatto lesivo (20/04/2005) e poi rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e successivamente a tale data gli interessi al tasso legale fino al soddisfo;
pag. 24/25 b) condanna Parte_1
al pagamento in favore di
[...]
della complessiva somma di € 612,32, oltre interessi al Controparte_1 tasso legale e rivalutazione anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai dalla data dell'esborso e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e successivamente sull'intera somma gli interessi al tasso legale fino al soddisfo;
c) compensa tra le parti nella misura di un terzo le spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, dei restanti due terzi, che liquida, quanto al primo grado, in
[...] complessivi € 9.402,00, e, quanto al presente grado, in complessivi € 9.545,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pone definitivamente a carico dell' ospedaliera le spese di entrambe le Pt_1
CTU, sì come liquidate nel corso dei giudizi.
Così deciso, in data 13/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 25/25