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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 07/03/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 275/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata Per le Imprese
La Corte riunita in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente dr.ssa Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 275/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 386/2021 resa dal Tribunale di Campobasso, Sezione Imprese, pubblicata in data 19/5/2021 nell'ambito del procedimento n. R.G. 1531/2017, non notificata, avente ad oggetto: Cause in materia di rapporti societari
TRA
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv. Federico CASIRAGHI, Maria Chiara SALTI e Gianluca PESCOLLA, PEC come da registri di giustizia
-appellante-
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni CP_1 C.F._1
FIORELLA e Vincenza GULLÌ, PEC come da registri di giustizia
-appellato-
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27/3/2024, svolta tramite il deposito di note scritte: P la difesa de “ ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia codesta Ill.ma Corte di Appello di Campobasso – Sezione Specializzata in materia di Impresa, contrariis rejectis e previe le declaratorie tutte del caso e di legge, in accoglimento del proposto gravame, ed in riforma parziale dell'impugnata sentenza n. 386/2021 pronunciata dal Tribunale di Campobasso – Sezione Specializzata in materia di Impresa, emessa e depositata in data 19 maggio 2021, accogliere le seguenti conclusioni:
- condannare il signor al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
Pag. 1 a 5 delle spese e dei compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge del giudizio rubricato sub n. 1531/2017 R.G. tenutosi avanti il Tribunale di Campobasso – Sezione Specializzata in materia di imprese;
- sempre e comunque con vittoria di spese e compensi professionali anche del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.”.
L'appellato , riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta “Insiste nelle CP_1 conclusioni rassegnate, di rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese tutte di causa, oltre spese generali (15%) CPA ed Iva come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 14/7/2017, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 336/2017 emesso dal Tribunale di Campobasso il 5/6/2017, con il quale le veniva ordinato di pagare a la somma di € 62.581,31, a CP_1 titolo di utili maturati nell'esercizio 2008, deliberati dall'assemblea dei soci nel 2009, di cui l'opposto sosteneva essere creditore;
1.1 mediante tale opposizione, la società eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito, in quanto il proprio statuto prevedeva la devoluzione ad un arbitro designato dal Presidente del Tribunale delle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili inerenti al rapporto sociale. Chiedeva pertanto al Tribunale, in via preliminare, di dichiarare la propria incompetenza, essendo la controversia devoluta alla cognizione degli Arbitri o, in subordine, accertare e dichiarare la propria incompetenza per materia a favore della sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Campobasso e, in via principale, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione del 9/11/2017 si costituiva , che chiedeva, in via CP_1 preliminare, di dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione, concedere la provvisoria esecutività del decreto opposto e rigettare, in ogni caso, l'opposizione.
1.2 Con sentenza n. 386/2021 pubblicata il 19/5/2021, il Tribunale di Campobasso -SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE- dichiarava la propria incompetenza in favore degli arbitri, revocava il decreto ingiuntivo opposto e compensava le spese processuali tra le parti.
1.3 Avverso tale sentenza, proponeva appello dinanzi a questa Corte la Parte_1 notificato il 23/7/2021, con cui chiedeva la riforma della statuizione di compensazione delle spese e la condanna di al pagamento, in proprio favore, delle spese del primo grado di CP_1 giudizio, unitamente alle spese del presente grado.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22/11/2021, l'appellato CP_1 chiedeva il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento di tutte le spese di causa.
All'udienza del 27/3/2024 la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'appello è articolato in un unico motivo rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il giudice di prime cure compensato le spese di lite”;
2.1 l'appellante contesta la mancanza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale ritenendo insufficiente la motivazione fondata sulla sola natura processuale della declaratoria di incompetenza del giudice ordinario in favore dell'arbitro.
Pag. 2 a 5 Sostiene l'appellante che la compensazione delle spese disposta dal Tribunale sarebbe contraria all'art. 92, comma 2, c.p.c., che la ammetterebbe solo in casi di reciproca soccombenza, assoluta novità della questione o mutamento giurisprudenziale (Cass. n. 3977/2020); ad ogni modo, la Cassazione avrebbe chiarito che la compensazione delle spese per sentenza di mero rito non integra una "grave ed eccezionale ragione" (Cass. n. 18348/2020) e sottolineato, di converso, come la soccombenza possa derivare da ragioni processuali, come l'errata individuazione del giudice competente, con conseguente condanna della parte che ha introdotto il giudizio dinanzi a un giudice incompetente (Cass. n. 9512/1999).
La società evidenzia che, anche in caso di pronuncia di mero rito, le spese devono essere poste a carico della parte che ha erroneamente introdotto il giudizio dinanzi a un giudice privo di competenza, indipendentemente dall'assenza di una decisione sul merito della controversia e che l'appellato avrebbe perseverato nella propria posizione anche dopo l'eccezione di incompetenza, aggravando l'attività processuale e giustificando, a suo dire, la condanna alle spese;
2.2 si oppone alla ricostruzione dell'appellante sostenendo che la CP_1 compensazione delle spese risulterebbe corretta poiché il Tribunale si sarebbe limitato a dichiarare l'incompetenza senza decidere il merito per poi rimettere la causa all'arbitro ex art. 50 c.p.c., in conformità ai principi espressi dalla Corte Costituzionale (sent. n. 223/2013); inoltre, rileva come la Corte potrebbe comunque valutare la fondatezza del credito azionato, già oggetto di delibera di distribuzione degli utili, insistendo per il rigetto dell'appello;
2.3 con comparsa conclusionale e replica, l'appellato deduce che la sopravvenuta pronuncia arbitrale confermerebbe la propria posizione, avendo il lodo del 10-12/6/2022 accolto integralmente la sua domanda e condannato l'appellante al pagamento della sorte capitale, degli interessi e delle spese arbitrali;
sostiene che tale esito dimostrerebbe l'infondatezza delle pretese avversarie e confermerebbe l'assenza di una soccombenza in primo grado.
L'appellante, per contro, contesta la rilevanza della decisione arbitrale nel presente giudizio, osservando che la statuizione sulle spese dovrebbe essere valutata alla luce della situazione processuale esistente al momento della sentenza impugnata e non in base a sviluppi successivi. Inoltre, nega che la Corte possa valutare incidentalmente il merito della pretesa creditoria, trattandosi di questione rimessa all'arbitro.
3. Il motivo d'appello è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
In via preliminare va rilevato che la previsione di cui all'art. 42 cpc sulla non appellabilità della sentenza che decide la sola questione della competenza, non riguarda il capo sulle spese, unica statuizione oggetto di impugnazione, che resta assoggettata al mezzo di impugnazione dell'appello (la statuizione relativa alla pronuncia di competenza resta ferma essendo soggetta all'impugnazione mediante regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 cpc citato).
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito in legge 162/2014, oggetto di interpretazione da parte della Corte costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018, la compensazione delle spese può essere disposta, oltre che nei casi di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata e mutamento della giurisprudenza, anche in presenza di altre gravi o eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione. Le “gravi ed eccezionali ragioni”, rilevanti ai fini della compensazione delle spese, devono consistere in situazioni di assoluta incertezza, di pari o maggiore gravità rispetto a quelle previste dall'art. 92 c.p.c. (Cass. 3977/2020) e devono essere esplicitamente indicate nella motivazione. Non può ritenersi
Pag. 3 a 5 sufficiente il mero richiamo alla “natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. 7024/2022, Cass. 925/2022, Cass. 16027/2014). Una decisione assunta in rito, infatti, è una evenienza ordinaria nel processo, inidonea a soddisfare il requisito della eccezionalità, e quindi non costituisce presupposto sufficiente per l'esercizio del potere di compensazione (Cass. Ord. n. 18348/2020); inoltre, la compensazione deve essere disposta con una formulazione usata dal giudice che faccia riferimento ai concreti elementi di fatto e di diritto che hanno comportato anomalie di difficoltà e complessità tali da giustificare la deroga al principio generale della soccombenza (Cass. 7024/2022).
Nella presente vicenda, il Tribunale ha disposto l'integrale compensazione delle spese “vista la pronuncia di mero rito”, senza fornire alcuna ulteriore motivazione, né esplicitando i motivi di difficoltà o complessità della decisione, come sopra definiti, tali da indurre a compensare le spese. Il solo riferimento alla natura processuale della decisione non costituisce, secondo la giurisprudenza esaminata, una ragione grave o eccezionale idonea a giustificare la compensazione.
Ne deriva che il giudice di primo grado ha erroneamente disposto la compensazione integrale delle spese di lite, in assenza di una motivazione idonea soddisfare i requisiti previsti dall'art. 92 comma 2 c.p.c.
Non coglie nel segno l'osservazione dell'appellato secondo cui il Tribunale, declinando la propria competenza in favore dell'arbitrato, non avrebbe effettivamente deciso la controversia e quindi non avrebbe potuto condannare nessuna parte al pagamento delle spese. Infatti, il concetto di "sentenza che chiude il processo", mediante la quale il giudice deve condannare il soccombente al pagamento delle spese (ai sensi dell'art. 91 c.p.c.), non è relativo esclusivamente ad una soccombenza di merito, assumendo rilievo anche quella avvenuta per ragioni di ordine processuale, purché la pronuncia che la dichiari sia almeno conclusiva di una fase del giudizio (Cass. 7024/2022; Cass. 10911/2001). La sentenza impugnata indubbiamente chiude il processo davanti al giudice che l'ha pronunciata ed è conclusiva di una fase del giudizio, e tanto indipendentemente dalla trasmigrazione del giudizio davanti ad altro organo giudicante.
Neanche la pronuncia arbitrale sopravvenuta, invocata dall'appellato, appare rilevante ai fini del rigetto dell'appello in quanto il presente giudizio attiene esclusivamente alla regolamentazione delle spese del primo grado senza alcun collegamento con il merito della pretesa creditoria di parte appellata.
Ed invero, con lodo del 10/6/2022, l'Arbitro ha rigettato l'istanza di sospensione del procedimento arbitrale, escludendo ogni rischio di conflitto di giudicati con il presente giudizio d'appello e confermando la totale autonomia delle questioni trattate nei due procedimenti.
3.1 Alla luce delle considerazioni che precedono, avuto riguardo all'esito complessivo della controversia, con accoglimento dell'appello, in applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali del doppio CP_1 grado di giudizio, da liquidarsi secondo i parametri compresi tra minimi e medi di cui al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 37/2018, per il primo grado, tenuto conto del comportamento processuale dell'opposto che ha insistito nella istanza di rigetto dell'opposizione, e secondo il DM 147/22 per il grado di appello (l'appellato ha continuato ad opporsi alla riforma della statuizione sulle spese anche in grado di appello);
Pag. 4 a 5 per il primo grado di giudizio, vanno liquidate le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisionale, per il valore della controversia pari a € 62.581,31, per un importo pari a € 10.000,00, oltre accessori;
per il presente grado le spese vengono quantificate seguendo gli stessi criteri sopra indicati, nella somma di € 4.300,00, oltre accessori, per valore della causa per scaglione fino a € 26.000,00 (riguardando il giudizio di appello solo la pronuncia sulle spese).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso - Sezione specializzata Imprese, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti di , avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 386/2021 pubblicata dal Tribunale di Campobasso in data 19/5/2021 nell'ambito del procedimento n. R.G. 1531/2017, così provvede:
- accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma per il resto, condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del CP_1 primo grado di giudizio, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.300,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 28/2/25.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Gianfranco Placentino dott. Maria Grazia d'Errico
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata Per le Imprese
La Corte riunita in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente dr.ssa Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 275/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 386/2021 resa dal Tribunale di Campobasso, Sezione Imprese, pubblicata in data 19/5/2021 nell'ambito del procedimento n. R.G. 1531/2017, non notificata, avente ad oggetto: Cause in materia di rapporti societari
TRA
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv. Federico CASIRAGHI, Maria Chiara SALTI e Gianluca PESCOLLA, PEC come da registri di giustizia
-appellante-
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni CP_1 C.F._1
FIORELLA e Vincenza GULLÌ, PEC come da registri di giustizia
-appellato-
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27/3/2024, svolta tramite il deposito di note scritte: P la difesa de “ ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia codesta Ill.ma Corte di Appello di Campobasso – Sezione Specializzata in materia di Impresa, contrariis rejectis e previe le declaratorie tutte del caso e di legge, in accoglimento del proposto gravame, ed in riforma parziale dell'impugnata sentenza n. 386/2021 pronunciata dal Tribunale di Campobasso – Sezione Specializzata in materia di Impresa, emessa e depositata in data 19 maggio 2021, accogliere le seguenti conclusioni:
- condannare il signor al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
Pag. 1 a 5 delle spese e dei compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge del giudizio rubricato sub n. 1531/2017 R.G. tenutosi avanti il Tribunale di Campobasso – Sezione Specializzata in materia di imprese;
- sempre e comunque con vittoria di spese e compensi professionali anche del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.”.
L'appellato , riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta “Insiste nelle CP_1 conclusioni rassegnate, di rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese tutte di causa, oltre spese generali (15%) CPA ed Iva come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 14/7/2017, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 336/2017 emesso dal Tribunale di Campobasso il 5/6/2017, con il quale le veniva ordinato di pagare a la somma di € 62.581,31, a CP_1 titolo di utili maturati nell'esercizio 2008, deliberati dall'assemblea dei soci nel 2009, di cui l'opposto sosteneva essere creditore;
1.1 mediante tale opposizione, la società eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito, in quanto il proprio statuto prevedeva la devoluzione ad un arbitro designato dal Presidente del Tribunale delle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili inerenti al rapporto sociale. Chiedeva pertanto al Tribunale, in via preliminare, di dichiarare la propria incompetenza, essendo la controversia devoluta alla cognizione degli Arbitri o, in subordine, accertare e dichiarare la propria incompetenza per materia a favore della sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Campobasso e, in via principale, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione del 9/11/2017 si costituiva , che chiedeva, in via CP_1 preliminare, di dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione, concedere la provvisoria esecutività del decreto opposto e rigettare, in ogni caso, l'opposizione.
1.2 Con sentenza n. 386/2021 pubblicata il 19/5/2021, il Tribunale di Campobasso -SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE- dichiarava la propria incompetenza in favore degli arbitri, revocava il decreto ingiuntivo opposto e compensava le spese processuali tra le parti.
1.3 Avverso tale sentenza, proponeva appello dinanzi a questa Corte la Parte_1 notificato il 23/7/2021, con cui chiedeva la riforma della statuizione di compensazione delle spese e la condanna di al pagamento, in proprio favore, delle spese del primo grado di CP_1 giudizio, unitamente alle spese del presente grado.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22/11/2021, l'appellato CP_1 chiedeva il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento di tutte le spese di causa.
All'udienza del 27/3/2024 la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'appello è articolato in un unico motivo rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il giudice di prime cure compensato le spese di lite”;
2.1 l'appellante contesta la mancanza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale ritenendo insufficiente la motivazione fondata sulla sola natura processuale della declaratoria di incompetenza del giudice ordinario in favore dell'arbitro.
Pag. 2 a 5 Sostiene l'appellante che la compensazione delle spese disposta dal Tribunale sarebbe contraria all'art. 92, comma 2, c.p.c., che la ammetterebbe solo in casi di reciproca soccombenza, assoluta novità della questione o mutamento giurisprudenziale (Cass. n. 3977/2020); ad ogni modo, la Cassazione avrebbe chiarito che la compensazione delle spese per sentenza di mero rito non integra una "grave ed eccezionale ragione" (Cass. n. 18348/2020) e sottolineato, di converso, come la soccombenza possa derivare da ragioni processuali, come l'errata individuazione del giudice competente, con conseguente condanna della parte che ha introdotto il giudizio dinanzi a un giudice incompetente (Cass. n. 9512/1999).
La società evidenzia che, anche in caso di pronuncia di mero rito, le spese devono essere poste a carico della parte che ha erroneamente introdotto il giudizio dinanzi a un giudice privo di competenza, indipendentemente dall'assenza di una decisione sul merito della controversia e che l'appellato avrebbe perseverato nella propria posizione anche dopo l'eccezione di incompetenza, aggravando l'attività processuale e giustificando, a suo dire, la condanna alle spese;
2.2 si oppone alla ricostruzione dell'appellante sostenendo che la CP_1 compensazione delle spese risulterebbe corretta poiché il Tribunale si sarebbe limitato a dichiarare l'incompetenza senza decidere il merito per poi rimettere la causa all'arbitro ex art. 50 c.p.c., in conformità ai principi espressi dalla Corte Costituzionale (sent. n. 223/2013); inoltre, rileva come la Corte potrebbe comunque valutare la fondatezza del credito azionato, già oggetto di delibera di distribuzione degli utili, insistendo per il rigetto dell'appello;
2.3 con comparsa conclusionale e replica, l'appellato deduce che la sopravvenuta pronuncia arbitrale confermerebbe la propria posizione, avendo il lodo del 10-12/6/2022 accolto integralmente la sua domanda e condannato l'appellante al pagamento della sorte capitale, degli interessi e delle spese arbitrali;
sostiene che tale esito dimostrerebbe l'infondatezza delle pretese avversarie e confermerebbe l'assenza di una soccombenza in primo grado.
L'appellante, per contro, contesta la rilevanza della decisione arbitrale nel presente giudizio, osservando che la statuizione sulle spese dovrebbe essere valutata alla luce della situazione processuale esistente al momento della sentenza impugnata e non in base a sviluppi successivi. Inoltre, nega che la Corte possa valutare incidentalmente il merito della pretesa creditoria, trattandosi di questione rimessa all'arbitro.
3. Il motivo d'appello è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
In via preliminare va rilevato che la previsione di cui all'art. 42 cpc sulla non appellabilità della sentenza che decide la sola questione della competenza, non riguarda il capo sulle spese, unica statuizione oggetto di impugnazione, che resta assoggettata al mezzo di impugnazione dell'appello (la statuizione relativa alla pronuncia di competenza resta ferma essendo soggetta all'impugnazione mediante regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 cpc citato).
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito in legge 162/2014, oggetto di interpretazione da parte della Corte costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018, la compensazione delle spese può essere disposta, oltre che nei casi di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata e mutamento della giurisprudenza, anche in presenza di altre gravi o eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione. Le “gravi ed eccezionali ragioni”, rilevanti ai fini della compensazione delle spese, devono consistere in situazioni di assoluta incertezza, di pari o maggiore gravità rispetto a quelle previste dall'art. 92 c.p.c. (Cass. 3977/2020) e devono essere esplicitamente indicate nella motivazione. Non può ritenersi
Pag. 3 a 5 sufficiente il mero richiamo alla “natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. 7024/2022, Cass. 925/2022, Cass. 16027/2014). Una decisione assunta in rito, infatti, è una evenienza ordinaria nel processo, inidonea a soddisfare il requisito della eccezionalità, e quindi non costituisce presupposto sufficiente per l'esercizio del potere di compensazione (Cass. Ord. n. 18348/2020); inoltre, la compensazione deve essere disposta con una formulazione usata dal giudice che faccia riferimento ai concreti elementi di fatto e di diritto che hanno comportato anomalie di difficoltà e complessità tali da giustificare la deroga al principio generale della soccombenza (Cass. 7024/2022).
Nella presente vicenda, il Tribunale ha disposto l'integrale compensazione delle spese “vista la pronuncia di mero rito”, senza fornire alcuna ulteriore motivazione, né esplicitando i motivi di difficoltà o complessità della decisione, come sopra definiti, tali da indurre a compensare le spese. Il solo riferimento alla natura processuale della decisione non costituisce, secondo la giurisprudenza esaminata, una ragione grave o eccezionale idonea a giustificare la compensazione.
Ne deriva che il giudice di primo grado ha erroneamente disposto la compensazione integrale delle spese di lite, in assenza di una motivazione idonea soddisfare i requisiti previsti dall'art. 92 comma 2 c.p.c.
Non coglie nel segno l'osservazione dell'appellato secondo cui il Tribunale, declinando la propria competenza in favore dell'arbitrato, non avrebbe effettivamente deciso la controversia e quindi non avrebbe potuto condannare nessuna parte al pagamento delle spese. Infatti, il concetto di "sentenza che chiude il processo", mediante la quale il giudice deve condannare il soccombente al pagamento delle spese (ai sensi dell'art. 91 c.p.c.), non è relativo esclusivamente ad una soccombenza di merito, assumendo rilievo anche quella avvenuta per ragioni di ordine processuale, purché la pronuncia che la dichiari sia almeno conclusiva di una fase del giudizio (Cass. 7024/2022; Cass. 10911/2001). La sentenza impugnata indubbiamente chiude il processo davanti al giudice che l'ha pronunciata ed è conclusiva di una fase del giudizio, e tanto indipendentemente dalla trasmigrazione del giudizio davanti ad altro organo giudicante.
Neanche la pronuncia arbitrale sopravvenuta, invocata dall'appellato, appare rilevante ai fini del rigetto dell'appello in quanto il presente giudizio attiene esclusivamente alla regolamentazione delle spese del primo grado senza alcun collegamento con il merito della pretesa creditoria di parte appellata.
Ed invero, con lodo del 10/6/2022, l'Arbitro ha rigettato l'istanza di sospensione del procedimento arbitrale, escludendo ogni rischio di conflitto di giudicati con il presente giudizio d'appello e confermando la totale autonomia delle questioni trattate nei due procedimenti.
3.1 Alla luce delle considerazioni che precedono, avuto riguardo all'esito complessivo della controversia, con accoglimento dell'appello, in applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali del doppio CP_1 grado di giudizio, da liquidarsi secondo i parametri compresi tra minimi e medi di cui al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 37/2018, per il primo grado, tenuto conto del comportamento processuale dell'opposto che ha insistito nella istanza di rigetto dell'opposizione, e secondo il DM 147/22 per il grado di appello (l'appellato ha continuato ad opporsi alla riforma della statuizione sulle spese anche in grado di appello);
Pag. 4 a 5 per il primo grado di giudizio, vanno liquidate le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisionale, per il valore della controversia pari a € 62.581,31, per un importo pari a € 10.000,00, oltre accessori;
per il presente grado le spese vengono quantificate seguendo gli stessi criteri sopra indicati, nella somma di € 4.300,00, oltre accessori, per valore della causa per scaglione fino a € 26.000,00 (riguardando il giudizio di appello solo la pronuncia sulle spese).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso - Sezione specializzata Imprese, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti di , avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 386/2021 pubblicata dal Tribunale di Campobasso in data 19/5/2021 nell'ambito del procedimento n. R.G. 1531/2017, così provvede:
- accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma per il resto, condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del CP_1 primo grado di giudizio, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.300,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 28/2/25.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Gianfranco Placentino dott. Maria Grazia d'Errico
Pag. 5 a 5