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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/07/2025, n. 1911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1911 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7898/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7898/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 23 luglio 2025 innanzi alla dott. Patrizia Cazzato, sono comparsi:
Per 'avv. SABBADINI MARCO;
Parte_1
Per l'avv. PERATELLO ENRICO. Controparte_1
L'avv. Sabbadini richiama le proprie note difensive e dichiara di rinunciare alla lettura della sentenza. L'avv. Peratello precisa le conclusioni come da comparsa dichiarando di rinunciare alla domanda di condanna per lite temeraria e chiede la condanna delle spese come procuratore antistatario. Contesta la memoria avversaria e insiste come sopra. Dichiara di rinunciare alla lettura della sentenza Il Giudice si ritira in camera di consiglio e alle ore 1150 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura ad aula vuota.
La Giudice
dott. Patrizia Cazzato
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Cazzato ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7898/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUSCOLO GIUSEPPE Parte_1 C.F._1 MARIA e dell'avv. SABBADINI MARCO ( ) VIA ROMA 10/8 16121 C.F._2 GENOVA;
elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 10/8 16121 GENOVA presso il difensore avv. MUSCOLO GIUSEPPE MARIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERATELLO ENRICO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in SALITA S. VIALE 5/6 16100 GENOVA presso il difensore avv. PERATELLO ENRICO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda svolta da nei confronti di deve essere rigettata. Parte_1 Controparte_1
Sono fatti incontestati e comunque documentati: la precedente relazione sentimentale tra le due parti oramai cessata, la convivenza tra i due (v. certificato di famiglia doc. 5 parte convenuta) e l'avvenuto bonifico di € 10.800,00 in data 9.9.2020 da parte di per l'acquisto di un Parte_1 furgone intestato a (doc. 1 di parte attrice). Controparte_1
Secondo la tesi difensiva della ricorrente il versamento della somma necessaria per l'acquisto del furgone sarebbe avvenuto a titolo di mutuo, con l'impegno per il di restituire la somma. CP_1
pagina 2 di 6 costituendosi, ha negato la circostanza del suo impegno a restituire la somma, riportando
CP_1 tale dazione al reciproco aiuto che i due (allora) conviventi si prestavano nell'evolversi della loro relazione sentimentale. Ed infatti, i due vivevano nella stessa residenza, come dai documenti prodotti in causa (v. doc. 5 e 6 parte convenuta), la cui locazione (come affermato dalla stessa difesa della ricorrente) era intestata al solo il quale solo corrispondeva i canoni di locazione (la stessa difesa
CP_1 della ricorrente ha infatti dichiarato, a pag. 1 nella I memoria: “quanto al pagamento del canone di locazione è sufficiente rilevare che il contratto di locazione, come risulta dalle stesse produzioni avversarie, è sempre stato intestato, sin dal 2018, al sig. è del tutto normale, quindi, che fosse
CP_1 lo stesso sig. a pagare il canone di locazione”).
CP_1
Le domande avanzate da parte attrice nel presente giudizio non hanno trovato alcun riscontro probatorio.
Si precisa infatti che parte attrice non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, non avendo fornito alcun elemento a sostegno della propria tesi per cui la dazione della somma di €
10.800,00 sarebbe avvenuta a titolo di mutuo.
Secondo la maggioritaria giurisprudenza di legittimità chi “chiede la restituzione di somme date
a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens - ammessane la ricezione - non confermi altresì il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti anzi la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova (Cass. Civ. Sez. III sent del 18/06/2009 n. 20740)
Sez.
2 - Ordinanza n. 24328 del 16/10/2017).
E quindi la giurisprudenza di legittimità si è sempre mossa in tale direzione, ritenendo non sufficiente la mera dazione di una somma di denaro per chiederne la restituzione, “potendo una somma di danaro essere consegnata per varie causali, la contestazione ad opera dell'"accipiens" impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della pretesa, onere che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante appunto l'obbligo della restituzione, e, nel caso prospettato, la consegna per causa di mutuo;
per contro, la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere pagina 3 di 6 della prova (Cass. 8394 e 1321/1995, 8434/1990, 1777/1989, 5691/1983; Cass. 6 luglio 2001 n. 9209,
2 aprile 1999 n. 3205, 23 aprile 1998 n. 4197, 3 febbraio 1995 n. 1321), “quindi l'attore, che chiede la restituzione di somme date a mutuo, è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione”. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9541 del 2010).
È pacifico infatti che, in caso di sussistenza di un mutuo, gravi sul mutuante l'obbligo di fornire prova sia della consegna di denaro che del titolo da cui deriva l'obbligo di restituzione (Cass.
28.07.2014 n. 17050), elementi questi non provati da parte attrice. Il bonifico della somma di €
10.800,00 per l'acquisto del furgone non indicava alcuna causale, né dalle conversazioni whatsapp prodotte (e non contestate specificamente nella loro provenienza e contenuto) si può desumere una qualche forma di impegno o accordo in tal senso sulla restituzione. I capitoli dedotti dalla ricorrente si presentavano valutativi e generici, non permettendo in modo circostanziato di potere richiedere agli eventuali testimoni di dire dove e come sarebbe stato assunto l'impegno a versare la somma e quindi di restituirla con quali modalità e tempistiche.
Erra la difesa attorea nel momento in cui lamenta la contraddittorietà dell'ordinanza istruttoria che ha ritenuto “valutativi e generici i capi 1, 2 e 3 in quanto valutativi e generici, il capitolo 7 generico 'non indicando come, dove e con quali modalità l'attrice avrebbe concordato il dedotto – e contestato – prestito e la sua restituzione', non contestato il capo 2, documentali ed irrilevanti i capi
4, 5 e 6. Va immediatamente evidenziato che il citato provvedimento contiene un'evidente contraddizione laddove ritiene il capitolo 2 da un lato valutativo e generico e dall'altro non contestato”. Non vi è contraddizione poiché il cap. 2 non ammesso in parte contiene una circostanza pacifica (ossia l'avvenuto pagamento da parte di di € 10.800,00 per l'acquisto del Parte_1 furgone, fatto di per sé mai contestato) che quindi era inutile chiedere e in parte richiede un vero e proprio giudizio generico sul titolo della traditio, senza alcuna specificazione della circostanza e delle sue modalità: ciò che è necessario ex art. 244 c.p.c. (“La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti”) anche al fine di valutare l'attendibilità del testimone.
Deve inoltre considerarsi che la prova della pattuizione di un obbligo di restituzione deve essere particolarmente rigorosa quando la dazione di denaro si inserisca nell'ambito di rapporti familiari o di convivenza more uxorio, nei quali è frequente che intercorrano aiuti in denaro non subordinati a specificidoveri di restituzione, tanto più quando la domanda di rimborso venga formulata solo dopo la separazione tra coniugi (o dopo la separazione di fatto tra i conviventi more uxorio) e quindi in situazione presumibilmente conflittuale (v. in tal senso Cass. 17050/2014). La Corte di Cassazione ha pagina 4 di 6 chiarito che "Le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell' art. 2 Cost , sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale. Ne consegue che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente "more uxorio" effettuate nel corso del rapporto (nella specie, il pagamento del furgone) configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. , a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità'
e di adeguatezza, senza che assumano rilievo le eventuali rinunce operate dal convivente - quale quella di trasferirsi all'estero recedendo dal rapporto di lavoro - ancorché suggerite o richieste dall'altro convivente, che abbiano determinato una situazione di precarietà sul piano economico, dal momento che tali dazioni non hanno valenza indennitaria, ma sono espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo". (Cass. 1277/2014; v. anche Cass. 1266/2016, Cass.
16864/2023).
Tra e come può vedersi dai reciproci bonifici (v. docc. 6, 7 e 9 parte convenuta, nonché il CP_1 Pt_1 versamento dei canoni di locazione da parte del solo pur risiedendo entrambi nel medesimo CP_1 luogo), vi è stato un vicendevole scambio di somme di denaro, nell'ambito della comune contribuzione ai doveri familiari.
La mancanza di prova della sussistenza del mutuo, insieme all'insieme dei rapporti patrimoniali tra le parti, escludono la fondatezza della domanda attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri come sotto indicati, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00 pagina 5 di 6 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 5.077,00
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
• Condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in € Parte_1 Controparte_1
5.077,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, somme da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Genova, 23 luglio 2025
La Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7898/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 23 luglio 2025 innanzi alla dott. Patrizia Cazzato, sono comparsi:
Per 'avv. SABBADINI MARCO;
Parte_1
Per l'avv. PERATELLO ENRICO. Controparte_1
L'avv. Sabbadini richiama le proprie note difensive e dichiara di rinunciare alla lettura della sentenza. L'avv. Peratello precisa le conclusioni come da comparsa dichiarando di rinunciare alla domanda di condanna per lite temeraria e chiede la condanna delle spese come procuratore antistatario. Contesta la memoria avversaria e insiste come sopra. Dichiara di rinunciare alla lettura della sentenza Il Giudice si ritira in camera di consiglio e alle ore 1150 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura ad aula vuota.
La Giudice
dott. Patrizia Cazzato
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Cazzato ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7898/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUSCOLO GIUSEPPE Parte_1 C.F._1 MARIA e dell'avv. SABBADINI MARCO ( ) VIA ROMA 10/8 16121 C.F._2 GENOVA;
elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 10/8 16121 GENOVA presso il difensore avv. MUSCOLO GIUSEPPE MARIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERATELLO ENRICO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in SALITA S. VIALE 5/6 16100 GENOVA presso il difensore avv. PERATELLO ENRICO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda svolta da nei confronti di deve essere rigettata. Parte_1 Controparte_1
Sono fatti incontestati e comunque documentati: la precedente relazione sentimentale tra le due parti oramai cessata, la convivenza tra i due (v. certificato di famiglia doc. 5 parte convenuta) e l'avvenuto bonifico di € 10.800,00 in data 9.9.2020 da parte di per l'acquisto di un Parte_1 furgone intestato a (doc. 1 di parte attrice). Controparte_1
Secondo la tesi difensiva della ricorrente il versamento della somma necessaria per l'acquisto del furgone sarebbe avvenuto a titolo di mutuo, con l'impegno per il di restituire la somma. CP_1
pagina 2 di 6 costituendosi, ha negato la circostanza del suo impegno a restituire la somma, riportando
CP_1 tale dazione al reciproco aiuto che i due (allora) conviventi si prestavano nell'evolversi della loro relazione sentimentale. Ed infatti, i due vivevano nella stessa residenza, come dai documenti prodotti in causa (v. doc. 5 e 6 parte convenuta), la cui locazione (come affermato dalla stessa difesa della ricorrente) era intestata al solo il quale solo corrispondeva i canoni di locazione (la stessa difesa
CP_1 della ricorrente ha infatti dichiarato, a pag. 1 nella I memoria: “quanto al pagamento del canone di locazione è sufficiente rilevare che il contratto di locazione, come risulta dalle stesse produzioni avversarie, è sempre stato intestato, sin dal 2018, al sig. è del tutto normale, quindi, che fosse
CP_1 lo stesso sig. a pagare il canone di locazione”).
CP_1
Le domande avanzate da parte attrice nel presente giudizio non hanno trovato alcun riscontro probatorio.
Si precisa infatti che parte attrice non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, non avendo fornito alcun elemento a sostegno della propria tesi per cui la dazione della somma di €
10.800,00 sarebbe avvenuta a titolo di mutuo.
Secondo la maggioritaria giurisprudenza di legittimità chi “chiede la restituzione di somme date
a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens - ammessane la ricezione - non confermi altresì il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti anzi la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova (Cass. Civ. Sez. III sent del 18/06/2009 n. 20740)
Sez.
2 - Ordinanza n. 24328 del 16/10/2017).
E quindi la giurisprudenza di legittimità si è sempre mossa in tale direzione, ritenendo non sufficiente la mera dazione di una somma di denaro per chiederne la restituzione, “potendo una somma di danaro essere consegnata per varie causali, la contestazione ad opera dell'"accipiens" impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della pretesa, onere che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante appunto l'obbligo della restituzione, e, nel caso prospettato, la consegna per causa di mutuo;
per contro, la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere pagina 3 di 6 della prova (Cass. 8394 e 1321/1995, 8434/1990, 1777/1989, 5691/1983; Cass. 6 luglio 2001 n. 9209,
2 aprile 1999 n. 3205, 23 aprile 1998 n. 4197, 3 febbraio 1995 n. 1321), “quindi l'attore, che chiede la restituzione di somme date a mutuo, è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione”. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9541 del 2010).
È pacifico infatti che, in caso di sussistenza di un mutuo, gravi sul mutuante l'obbligo di fornire prova sia della consegna di denaro che del titolo da cui deriva l'obbligo di restituzione (Cass.
28.07.2014 n. 17050), elementi questi non provati da parte attrice. Il bonifico della somma di €
10.800,00 per l'acquisto del furgone non indicava alcuna causale, né dalle conversazioni whatsapp prodotte (e non contestate specificamente nella loro provenienza e contenuto) si può desumere una qualche forma di impegno o accordo in tal senso sulla restituzione. I capitoli dedotti dalla ricorrente si presentavano valutativi e generici, non permettendo in modo circostanziato di potere richiedere agli eventuali testimoni di dire dove e come sarebbe stato assunto l'impegno a versare la somma e quindi di restituirla con quali modalità e tempistiche.
Erra la difesa attorea nel momento in cui lamenta la contraddittorietà dell'ordinanza istruttoria che ha ritenuto “valutativi e generici i capi 1, 2 e 3 in quanto valutativi e generici, il capitolo 7 generico 'non indicando come, dove e con quali modalità l'attrice avrebbe concordato il dedotto – e contestato – prestito e la sua restituzione', non contestato il capo 2, documentali ed irrilevanti i capi
4, 5 e 6. Va immediatamente evidenziato che il citato provvedimento contiene un'evidente contraddizione laddove ritiene il capitolo 2 da un lato valutativo e generico e dall'altro non contestato”. Non vi è contraddizione poiché il cap. 2 non ammesso in parte contiene una circostanza pacifica (ossia l'avvenuto pagamento da parte di di € 10.800,00 per l'acquisto del Parte_1 furgone, fatto di per sé mai contestato) che quindi era inutile chiedere e in parte richiede un vero e proprio giudizio generico sul titolo della traditio, senza alcuna specificazione della circostanza e delle sue modalità: ciò che è necessario ex art. 244 c.p.c. (“La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti”) anche al fine di valutare l'attendibilità del testimone.
Deve inoltre considerarsi che la prova della pattuizione di un obbligo di restituzione deve essere particolarmente rigorosa quando la dazione di denaro si inserisca nell'ambito di rapporti familiari o di convivenza more uxorio, nei quali è frequente che intercorrano aiuti in denaro non subordinati a specificidoveri di restituzione, tanto più quando la domanda di rimborso venga formulata solo dopo la separazione tra coniugi (o dopo la separazione di fatto tra i conviventi more uxorio) e quindi in situazione presumibilmente conflittuale (v. in tal senso Cass. 17050/2014). La Corte di Cassazione ha pagina 4 di 6 chiarito che "Le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell' art. 2 Cost , sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale. Ne consegue che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente "more uxorio" effettuate nel corso del rapporto (nella specie, il pagamento del furgone) configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. , a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità'
e di adeguatezza, senza che assumano rilievo le eventuali rinunce operate dal convivente - quale quella di trasferirsi all'estero recedendo dal rapporto di lavoro - ancorché suggerite o richieste dall'altro convivente, che abbiano determinato una situazione di precarietà sul piano economico, dal momento che tali dazioni non hanno valenza indennitaria, ma sono espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo". (Cass. 1277/2014; v. anche Cass. 1266/2016, Cass.
16864/2023).
Tra e come può vedersi dai reciproci bonifici (v. docc. 6, 7 e 9 parte convenuta, nonché il CP_1 Pt_1 versamento dei canoni di locazione da parte del solo pur risiedendo entrambi nel medesimo CP_1 luogo), vi è stato un vicendevole scambio di somme di denaro, nell'ambito della comune contribuzione ai doveri familiari.
La mancanza di prova della sussistenza del mutuo, insieme all'insieme dei rapporti patrimoniali tra le parti, escludono la fondatezza della domanda attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri come sotto indicati, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00 pagina 5 di 6 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 5.077,00
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
• Condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in € Parte_1 Controparte_1
5.077,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, somme da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Genova, 23 luglio 2025
La Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 6 di 6