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Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/07/2024, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
Tribunale di Bologna
R.G. 9016/2023
Oggi 17 luglio 2024 ad ore 11.30 davanti al Giudice
Onorario dott.ssa Mariangela Gentile sono comparse l'Avvocato Letizia Fabbri per parte attrice, e l'Avvocato Alma
Carrozza, in sostituzione dell'Avvocato Antonio Formaro, per la convenuta Controparte_1
Nessuno è comparso per i convenuti e Controparte_2
non costituiti in giudizio. Controparte_3
Si dà atto che l'odierna udienza viene tenuta tramite collegamento da remoto mediante l'applicazione Microsoft
TEAMS, attraverso il link di accesso alla stanza virtuale del
Giudice Onorario, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 127 e 127 bis c.p.c..
Il Giudice Onorario prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti, entrambe note all'Ufficio.
Entrambi i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti difensivi, ai quali si riportano integralmente.
Entrambi i procuratori delle parti procedono alla discussione della causa, per tramite una breve ma dettagliata indicazione dei punti salienti propri delle rispettive prospettazioni di fatto e di diritto, ed insistono per l'accoglimento delle proprie domande ed eccezioni.
Si dà atto che al termine dell'udienza, su specifico invito del
Giudice Onorario, entrambi i procuratori delle parti dichiarano espressamente a verbale di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio ed
1 attestano che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo utilizzato per il collegamento in videoconferenza
è avvenuto regolarmente.
Si dà altresì atto che al termine dell'udienza il verbale verrà depositato in Consolle come da normale procedura.
Il Giudice Onorario dato atto di quanto sopra, si ritira per deliberare e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., come da separati fogli allegati da considerarsi facenti parte integrante dell'odierno verbale d'udienza.
Chiuso il verbale ad ore 17.10.
Il Giudice Onorario
dott.ssa Mariangela Gentile
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Giudice Onorario dott.ssa
Mariangela Gentile ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9016 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da:
e Parte_1
, entrambi elettivamente domiciliati a Parte_2
Imola (BO), in via Orsini n. 15/B presso e nello studio dell'Avvocato Letizia Fabbri del Foro di Bologna, che li rappresenta e difende in forza di procura in atti
- parte attrice -
contro
:
Controparte_2
- parte convenuta contumace -
e mandataria di Controparte_3
Controparte_4
- parte convenuta contumace -
e in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a
Bologna, in via Galliera n. 8 presso e nello studio dell'Avvocato Antonio Formaro del Foro di Bologna, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
- parte convenuta -
3 In punto a: accertamento proprietà.
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte attrice chiede e conclude: come in atti.
Il Procuratore della parte convenuta Controparte_1 chiede e conclude: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non si redige lo svolgimento del processo ai sensi del novellato disposto dell'art. 132 c.p.c., applicabile ai giudizi pendenti o instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 18 giugno 2009 n. 69 (art. 58, comma secondo, Legge n. 69 del 2009).
La causa veniva istruita sia documentalmente, sia mediante assunzione di prova testimoniale indicata da parte attrice.
Nel merito la domanda attorea di accertamento del diritto di comproprietà degli odierni attori e Parte_1 [...] sui beni immobili oggetto di pignoramento Pt_2 immobiliare di cui alla procedura esecutiva iscritta al n.
100/2022 R.G.E. del Tribunale di Bologna, è fondata e deve pertanto trovare integrale accoglimento per le motivazioni di seguito illustrate.
La prospettazione fornita da parte attrice risulta infatti pienamente confermata dall'istruttoria espletata in corso di causa, e ciò considerato che: 1) risulta documentalmente provato che tra i signori e Controparte_2 P_ coniugati in forza di matrimonio contratto in data 22 settembre 1963 a Castel San PI ER (BO), vigesse il regime della comunione legale dei beni, non risultando che gli stessi abbiano mai espresso la volontà di modificare il regime patrimoniale introdotto a seguito della intervenuta riforma del diritto di famiglia di cui alla Legge 19 maggio
1975, n. 151, e che, pertanto, essi fossero comproprietari in
4 ragione del 50% ciascuno di tutti i beni acquisiti in costanza di matrimonio (vedi copia estratto per riassunto di atto di matrimonio rilasciato dal Comune di Castel San
PI ER (BO) in data 5 ottobre 2022, sub. doc. n. 1 fascicolo parte attrice); 2) risulta altresì documentalmente provato che, avendo il signor acquisito i Controparte_2 beni immobili oggetto di causa nell'anno 1986, detti beni immobili cadevano di diritto nella comunione legale tra i coniugi e che, pertanto, la di lui moglie P_ risultava comproprietaria degli stessi in ragione del 50%
(vedi copia decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di
Bologna, Rep. n. 4265 del 29 agosto 1986, registrato a
Bologna il 3 dicembre 1986 al n. 12672 ed ivi trascritto il successivo 28 ottobre 1986 all'articolo 20043, e copia atto di compravendita del 27 dicembre 1989 a ministero Notaio dott. Rep. N. 55005/19398, il tutto Persona_1 sub doc. n. 2 fascicolo parte attrice); 3) risulta inoltre documentalmente dimostrato che in assenza di disposizioni testamentarie della defunta nata a P_
LF (BO) in data 11 gennaio 1944 e deceduta a
Bologna in data 15 ottobre 2019, i beni immobili oggetto di causa cadevano in successione legittima a favore del coniuge e dei due figli e Controparte_2 Parte_1
ciascuno per la rispettiva quota (vedi copia Parte_2 certificato di morte rilasciato dal Comune di Bologna in data
21 ottobre 2019, sub doc. n. 3 fascicolo parte attrice); 4) risulta confermato dalla documentazione allegata in atti da parte attrice, oltre che dalla prova testimoniale assunta in corso di causa che dapprima, in data 22 febbraio 2020, veniva presentata la dichiarazione di successione in morte di nella quale tuttavia per un mero errore non P_ venivano inseriti i beni immobili de quibus e che, successivamente, in data 28 giugno 2023, acclarata
5 l'erronea omissione, veniva depositata dichiarazione di successione integrativa, nella quale venivano correttamente inseriti tutti i beni immobili ereditati pro quota dagli odierni attori (vedi copia dichiarazione di successione in morte di presentata in data 22 febbraio 2020, Volume P_
88888, Numero 69639, e copia dichiarazione di successione integrativa in morte di presentata in data 28 P_ giugno 2023, Volume 88888, Numero 298507, rispettivamente sub documenti n. 4 e n. 5 fascicolo parte attrice;
cfr. inoltre dichiarazioni rese dal testimone
[...] all'udienza del 23 aprile 2024 in risposta Testimone_1 alle domande di cui ai capitoli di prova numeri 1, 3 e 5 della memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., depositata telematicamente da parte attrice in data 2 novembre 2023).
e devono pertanto essere Parte_1 Parte_2 dichiarati comproprietari, per effetto di devoluzione ereditaria in morte di e per la rispettiva quota P_ di spettanza di legge, dei beni immobili censiti al Catasto
Fabbricati del Comune di Dozza (BO) di seguito individuati:
(i) abitazioni in villini [Foglio 17, Mappale 243, Subalterni
3.6.7.8 tra loro graffati, Categoria A/7, Classe 2,
Consistenza vani 19,5, Superficie Catastale mq 540]; (ii) autorimessa [Foglio 17, Mappale 243, Subalterno 2,
Categoria C/6, Classe 2, Consistenza mq 48, Superficie
Catastale mq 56]; (iii) autorimessa [Foglio 17, Mappale 243,
Subalterno 4, Categoria C/6, Classe 2, Consistenza mq 54,
Superficie Catastale mq 64]; (iv) bosco ceduo [Foglio 17,
Mappale 116, Classe 2]; (v) seminativo arborato [Foglio 17,
Mappale 253, Classe 3]; (vi) relitto stradale [Foglio 17,
Mappale 414]; (vii) relitto stradale [Foglio 17, Mappale 415].
*****
6 Nulla invece da statuire in merito alla contestuale richiesta attorea di declaratoria di inammissibilità dell'esecuzione immobiliare intrapresa nei confronti di detto compendio, e nulla altresì da decidere sulla domanda della convenuta relativa alle questioni afferenti Controparte_1 all'ipoteca volontaria come descritta, stante l'incompetenza di questo Giudice di cognizione a decidere su detti aspetti, di esclusiva competenza del Giudice dell'esecuzione.
*****
La particolarità della fattispecie e la parziale reciproca soccombenza delle parti costituite in giudizio rispetto a tutte le domande dalle medesime parti spiegate giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale di Bologna, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− accoglie la domanda attorea di accertamento e per l'effetto
− accerta e dichiara il diritto di comproprietà, in capo a e a per effetto di Parte_1 Parte_2 devoluzione ereditaria in morte di e per P_ la rispettiva quota di spettanza di legge, dei beni immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di
Dozza (BO) di seguito individuati: (i) abitazioni in villini [Foglio 17, Mappale 243, Subalterni 3-6.7.8 tra loro graffati, Categoria A/7, Classe 2, Consistenza vani 19,5, Superficie Catastale mq 540]; (ii) autorimessa [Foglio 17, Mappale 243, Subalterno 2,
Categoria C/6, Classe 2, Consistenza mq 48,
Superficie Catastale mq 56]; (iii) autorimessa [Foglio
17, Mappale 243, Subalterno 4, Categoria C/6,
7 Classe 2, Consistenza mq 54, Superficie Catastale mq
64]; (iv) bosco ceduo [Foglio 17, Mappale 116, Classe
2]; (v) seminativo arborato [Foglio 17, Mappale 253,
Classe 3]; (vi) relitto stradale [Foglio 17, Mappale
414]; (vii) relitto stradale [Foglio 17, Mappale 415];
− dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bologna in data 17 luglio 2024.
Il Giudice Unico
Giudice Onorario dott.ssa Mariangela Gentile
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