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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/03/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
.
SENTENZA N.
N. 878/2024, R.G. DIV.
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 04.04.2024, da
1) Parte_1
nato/a Erba il 15/7/1978
cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Mariagrazia Pala
e
2) Parte_2
nato/a Erba il 22/3/1981
cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Roberto Cattaneo
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Erba, in data 20/7/2019,
(anno 2019, atto n. 11, parte 1, serie A);
SEPARAZIONE: O separati con sentenza n. 47/2024 del 06.06.2024 pubblicata il 25.06.2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 04.04.2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni, così come modificate in sede di note di trattazione scritta:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Longone al Segrino (CO), Via Parini 77, unitamente a mobili, arredi e pertinenze, rimane in uso esclusivo alla signora che ne è peraltro Parte_2
esclusiva proprietaria.
3. Presso la suddetta abitazione continuerà a vivere e ad essere accudito dalla signora il Pt_2
cane corso Achille.
4. Il signor potrà tenere con sé il suddetto animale nei weekend in maniera alternata, Pt_1
prelevandolo dalla ex abitazione coniugale il sabato mattina e riportandolo alla medesima residenza la domenica sera;
la scelta del sabato o della domenica e dell'orario di prelevamento saranno di volta in volta concordati tra le parti con tre giorni di anticipo. Rimane inteso che, tenendo conto degli impegni della signora potranno essere concordate eventuali ulteriori disponibilità o Pt_2
modifiche delle predette statuizioni, comunque su richiesta del sig. e con un preavviso di Pt_1
almeno 4 giorni.
5. Le parti sono economicamente indipendenti, quindi rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento di un coniuge nei confronti dell'altro.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso, neppure in via temporanea, la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) DICHIARA lo scioglimento
del matrimonio contratto dai coniugi
Parte_3
E
[...]
Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 20/7/2019, in Erba, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Erba
(anno 2019, atto n. 11, parte 1, Serie A)
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Erba perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. Così deciso in COMO, il 28.2.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao
SENTENZA N.
N. 878/2024, R.G. DIV.
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 04.04.2024, da
1) Parte_1
nato/a Erba il 15/7/1978
cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Mariagrazia Pala
e
2) Parte_2
nato/a Erba il 22/3/1981
cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Roberto Cattaneo
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Erba, in data 20/7/2019,
(anno 2019, atto n. 11, parte 1, serie A);
SEPARAZIONE: O separati con sentenza n. 47/2024 del 06.06.2024 pubblicata il 25.06.2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 04.04.2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni, così come modificate in sede di note di trattazione scritta:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Longone al Segrino (CO), Via Parini 77, unitamente a mobili, arredi e pertinenze, rimane in uso esclusivo alla signora che ne è peraltro Parte_2
esclusiva proprietaria.
3. Presso la suddetta abitazione continuerà a vivere e ad essere accudito dalla signora il Pt_2
cane corso Achille.
4. Il signor potrà tenere con sé il suddetto animale nei weekend in maniera alternata, Pt_1
prelevandolo dalla ex abitazione coniugale il sabato mattina e riportandolo alla medesima residenza la domenica sera;
la scelta del sabato o della domenica e dell'orario di prelevamento saranno di volta in volta concordati tra le parti con tre giorni di anticipo. Rimane inteso che, tenendo conto degli impegni della signora potranno essere concordate eventuali ulteriori disponibilità o Pt_2
modifiche delle predette statuizioni, comunque su richiesta del sig. e con un preavviso di Pt_1
almeno 4 giorni.
5. Le parti sono economicamente indipendenti, quindi rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento di un coniuge nei confronti dell'altro.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso, neppure in via temporanea, la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) DICHIARA lo scioglimento
del matrimonio contratto dai coniugi
Parte_3
E
[...]
Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 20/7/2019, in Erba, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Erba
(anno 2019, atto n. 11, parte 1, Serie A)
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Erba perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. Così deciso in COMO, il 28.2.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao