TAR Roma, sez. 4B, sentenza 30/04/2026, n. 7902
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Decreto cautelare 28 giugno 2023
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Ordinanza presidenziale 28 giugno 2023
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Ordinanza cautelare 4 agosto 2023
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Sentenza 30 aprile 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale ed eurounitaria del sistema del payback

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, rispondente alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria e non lesivo dei principi costituzionali invocati.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti statali impugnati

    Le censure sono infondate in quanto il sistema del payback era sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del D.L. 78/2015, sia per quanto riguarda le quote di ripiano che la misura del concorso delle singole aziende. La società avrebbe potuto e dovuto considerare il tetto di spesa nazionale come parametro di riferimento.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale ed eurounitaria del sistema del payback

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, rispondente alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria e non lesivo dei principi costituzionali invocati.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti statali impugnati

    Le censure sono infondate in quanto il sistema del payback era sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del D.L. 78/2015, sia per quanto riguarda le quote di ripiano che la misura del concorso delle singole aziende. La società avrebbe potuto e dovuto considerare il tetto di spesa nazionale come parametro di riferimento.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale ed eurounitaria del sistema del payback

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, rispondente alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria e non lesivo dei principi costituzionali invocati.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti statali impugnati

    Le censure sono infondate in quanto il sistema del payback era sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del D.L. 78/2015, sia per quanto riguarda le quote di ripiano che la misura del concorso delle singole aziende. La società avrebbe potuto e dovuto considerare il tetto di spesa nazionale come parametro di riferimento.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale ed eurounitaria del sistema del payback

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, rispondente alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria e non lesivo dei principi costituzionali invocati.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti statali impugnati

    Le censure sono infondate in quanto il sistema del payback era sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del D.L. 78/2015, sia per quanto riguarda le quote di ripiano che la misura del concorso delle singole aziende. La società avrebbe potuto e dovuto considerare il tetto di spesa nazionale come parametro di riferimento.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale ed eurounitaria del sistema del payback

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, rispondente alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria e non lesivo dei principi costituzionali invocati.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti statali impugnati

    Le censure sono infondate in quanto il sistema del payback era sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del D.L. 78/2015, sia per quanto riguarda le quote di ripiano che la misura del concorso delle singole aziende. La società avrebbe potuto e dovuto considerare il tetto di spesa nazionale come parametro di riferimento.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale ed eurounitaria del sistema del payback

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, rispondente alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria e non lesivo dei principi costituzionali invocati.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti statali impugnati

    Le censure sono infondate in quanto il sistema del payback era sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del D.L. 78/2015, sia per quanto riguarda le quote di ripiano che la misura del concorso delle singole aziende. La società avrebbe potuto e dovuto considerare il tetto di spesa nazionale come parametro di riferimento.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale ed eurounitaria del sistema del payback

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, rispondente alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria e non lesivo dei principi costituzionali invocati.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti statali impugnati

    Le censure sono infondate in quanto il sistema del payback era sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del D.L. 78/2015, sia per quanto riguarda le quote di ripiano che la misura del concorso delle singole aziende. La società avrebbe potuto e dovuto considerare il tetto di spesa nazionale come parametro di riferimento.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale ed eurounitaria del sistema del payback

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, rispondente alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria e non lesivo dei principi costituzionali invocati.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti statali impugnati

    Le censure sono infondate in quanto il sistema del payback era sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del D.L. 78/2015, sia per quanto riguarda le quote di ripiano che la misura del concorso delle singole aziende. La società avrebbe potuto e dovuto considerare il tetto di spesa nazionale come parametro di riferimento.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale ed eurounitaria del sistema del payback

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, rispondente alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria e non lesivo dei principi costituzionali invocati.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti statali impugnati

    Le censure sono infondate in quanto il sistema del payback era sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del D.L. 78/2015, sia per quanto riguarda le quote di ripiano che la misura del concorso delle singole aziende. La società avrebbe potuto e dovuto considerare il tetto di spesa nazionale come parametro di riferimento.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale ed eurounitaria del sistema del payback

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, rispondente alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria e non lesivo dei principi costituzionali invocati.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti statali impugnati

    Le censure sono infondate in quanto il sistema del payback era sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del D.L. 78/2015, sia per quanto riguarda le quote di ripiano che la misura del concorso delle singole aziende. La società avrebbe potuto e dovuto considerare il tetto di spesa nazionale come parametro di riferimento.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale ed eurounitaria del sistema del payback

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, rispondente alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria e non lesivo dei principi costituzionali invocati.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti statali impugnati

    Le censure sono infondate in quanto il sistema del payback era sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del D.L. 78/2015, sia per quanto riguarda le quote di ripiano che la misura del concorso delle singole aziende. La società avrebbe potuto e dovuto considerare il tetto di spesa nazionale come parametro di riferimento.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale ed eurounitaria del sistema del payback

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, rispondente alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria e non lesivo dei principi costituzionali invocati.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti statali impugnati

    Le censure sono infondate in quanto il sistema del payback era sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del D.L. 78/2015, sia per quanto riguarda le quote di ripiano che la misura del concorso delle singole aziende. La società avrebbe potuto e dovuto considerare il tetto di spesa nazionale come parametro di riferimento.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale ed eurounitaria del sistema del payback

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, rispondente alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria e non lesivo dei principi costituzionali invocati.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti statali impugnati

    Le censure sono infondate in quanto il sistema del payback era sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del D.L. 78/2015, sia per quanto riguarda le quote di ripiano che la misura del concorso delle singole aziende. La società avrebbe potuto e dovuto considerare il tetto di spesa nazionale come parametro di riferimento.

  • Inammissibile
    Illegittimità degli atti non statali impugnati

    Le doglianze relative agli atti regionali o provinciali sono inammissibili per difetto di giurisdizione. Le Regioni e le Province Autonome hanno un ruolo meramente attuativo-esecutivo, verificando dati contabili e individuando gli elenchi delle aziende soggette al ripiano, senza esercitare potere autoritativo. La controversia involge diritti soggettivi da devolvere al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Illegittimità degli atti non statali impugnati

    Le doglianze relative agli atti regionali o provinciali sono inammissibili per difetto di giurisdizione. Le Regioni e le Province Autonome hanno un ruolo meramente attuativo-esecutivo, verificando dati contabili e individuando gli elenchi delle aziende soggette al ripiano, senza esercitare potere autoritativo. La controversia involge diritti soggettivi da devolvere al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Illegittimità degli atti non statali impugnati

    Le doglianze relative agli atti regionali o provinciali sono inammissibili per difetto di giurisdizione. Le Regioni e le Province Autonome hanno un ruolo meramente attuativo-esecutivo, verificando dati contabili e individuando gli elenchi delle aziende soggette al ripiano, senza esercitare potere autoritativo. La controversia involge diritti soggettivi da devolvere al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Illegittimità degli atti non statali impugnati

    Le doglianze relative agli atti regionali o provinciali sono inammissibili per difetto di giurisdizione. Le Regioni e le Province Autonome hanno un ruolo meramente attuativo-esecutivo, verificando dati contabili e individuando gli elenchi delle aziende soggette al ripiano, senza esercitare potere autoritativo. La controversia involge diritti soggettivi da devolvere al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Illegittimità degli atti non statali impugnati

    Le doglianze relative agli atti regionali o provinciali sono inammissibili per difetto di giurisdizione. Le Regioni e le Province Autonome hanno un ruolo meramente attuativo-esecutivo, verificando dati contabili e individuando gli elenchi delle aziende soggette al ripiano, senza esercitare potere autoritativo. La controversia involge diritti soggettivi da devolvere al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Illegittimità degli atti non statali impugnati

    Le doglianze relative agli atti regionali o provinciali sono inammissibili per difetto di giurisdizione. Le Regioni e le Province Autonome hanno un ruolo meramente attuativo-esecutivo, verificando dati contabili e individuando gli elenchi delle aziende soggette al ripiano, senza esercitare potere autoritativo. La controversia involge diritti soggettivi da devolvere al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Illegittimità degli atti non statali impugnati

    Le doglianze relative agli atti regionali o provinciali sono inammissibili per difetto di giurisdizione. Le Regioni e le Province Autonome hanno un ruolo meramente attuativo-esecutivo, verificando dati contabili e individuando gli elenchi delle aziende soggette al ripiano, senza esercitare potere autoritativo. La controversia involge diritti soggettivi da devolvere al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Illegittimità degli atti non statali impugnati

    Le doglianze relative agli atti regionali o provinciali sono inammissibili per difetto di giurisdizione. Le Regioni e le Province Autonome hanno un ruolo meramente attuativo-esecutivo, verificando dati contabili e individuando gli elenchi delle aziende soggette al ripiano, senza esercitare potere autoritativo. La controversia involge diritti soggettivi da devolvere al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Illegittimità degli atti non statali impugnati

    Le doglianze relative agli atti regionali o provinciali sono inammissibili per difetto di giurisdizione. Le Regioni e le Province Autonome hanno un ruolo meramente attuativo-esecutivo, verificando dati contabili e individuando gli elenchi delle aziende soggette al ripiano, senza esercitare potere autoritativo. La controversia involge diritti soggettivi da devolvere al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Illegittimità degli atti non statali impugnati

    Le doglianze relative agli atti regionali o provinciali sono inammissibili per difetto di giurisdizione. Le Regioni e le Province Autonome hanno un ruolo meramente attuativo-esecutivo, verificando dati contabili e individuando gli elenchi delle aziende soggette al ripiano, senza esercitare potere autoritativo. La controversia involge diritti soggettivi da devolvere al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Illegittimità degli atti non statali impugnati

    Le doglianze relative agli atti regionali o provinciali sono inammissibili per difetto di giurisdizione. Le Regioni e le Province Autonome hanno un ruolo meramente attuativo-esecutivo, verificando dati contabili e individuando gli elenchi delle aziende soggette al ripiano, senza esercitare potere autoritativo. La controversia involge diritti soggettivi da devolvere al giudice ordinario.

  • Rigettato
    Contestazione meccanismo deflattivo introdotto dall'art. 7, d.l. n. 95/2025

    Il Collegio non rinviene ragioni per discostarsi dalla giurisprudenza di questo TAR, secondo cui il meccanismo di definizione agevolata è pienamente in linea con le coordinate costituzionali, costituendo un beneficio di cui il debitore può decidere o meno di avvalersi, senza che ciò leda il diritto di difesa. La coltivazione della contestazione in via giudiziaria è possibile solo se non ci si avvale della definizione agevolata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4B, sentenza 30/04/2026, n. 7902
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7902
    Data del deposito : 30 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo