Sentenza 5 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2003, n. 3241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3241 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEZLOPO0 32 4 1/0 3 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTES R A I CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 15317/1 Dott. Bruno D'ANGELO Rel. Consigliere Cron. 1447 - Consigliere - Dott. Luciano VIGOLO Rep. --- | - - Dott. Pasquale PICONE - Consigliere- ud 13/11/02 Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: CR MU, domiciliato in ROMA presso LA CASSAZIONE,CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI SABINO TOMEI,zappresentato ė difeso dall'avvocato giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INDUSTRIE ALIMETARI MOLISANE (I.A.M.) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell'avvocato MARIO SANTARONI, rappresentato e difeso dall'avvocato 2002 ! ACHILLE DE ANGELIS, giusta delega in atti;
4523 -1-
- controricorrente -
avvers0 la sentenza n. 18/00 della Corte d'Appello di CAMPOBASSO, depositata il 08/05/00 R.G.N. 35/00; -- - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato TOMEI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. . .. -2- Svolgimento del giudizio Con ricorso al pretore di Campobasso OV AM deduceva di aver contratto con la società Industric Alimentari Molisane un contratto di agenzia ma che, in realtà, aveva svolto attività di responsabile delle vendite ed altri molteplici compiti, per cui chiedeva il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato con la predetta società. Espletata l'istruttoria necessaria, il pretore rigettava la domanda, e la corte d'appello di Campobasso rigettava l'appello proposto dal OV, condannandolo al pagamento delle spese del giudizio. Avverso la sentenza il OV ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. La società intimata resiste con controricorso, Motivi della decisione. Con il primo motivo il ricorrente denuncia un error in procedendo, La Const deducendo poi in realtà che il tribunale di Campobasso non aveva accertato sc il rapporto di lavoro dedotto in giudizio fosse di natura subordinata. Il motivo, non ulteriormente specificato, oltre a non rispondere alla realtà, è generico e non decisivo, per cui va disatteso. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, però non indicate. Cu Crike Nel seguito rileva che il tribunalc avrebbe errato nell'individuare gli elementi che caratterizzano il lavoro autonomo. In particolare deduce poi che non sarebbe decisivo l'incidenza del rischio imprenditoriale e l'utilizzazione di mezzi propri invece che quelli del datore di lavoro. Anche tale motivo si limita a delle enunciazioni generiche e non inficia erite la sentenza del tribunale, che invece ha analizzato gli elementi che differenziano il rapporto di agenzia da quello di lavoro subordinato, senza incorrere in errori logici o contraddizioni, vizi che peraltro in questa censura non sono neanche denunciati. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizi della motivazione, ma anche in questo caso torna a parlare degli elementi distintivi tra i due rapporti, mentre non dimostra, come si diceva a proposito del motivo precedente, omissioni, insufficienza 0 contraddittorietà della del giudi motivazione. Ne segue che il ricorso va rigettato, e del il ricorrente alle spese D A I MP Spete led OS 母• Liquide egree in TA il ricorso e condanna DI BO
P.Q.M.
LLO La Corte rigetta , D . REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA 12.00. TO DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 19 oltre ad eure di cassazione, liquidate in euro. DELLA LEGGE 11-6-73 N. 533 per onorario di avvocato. Roma, 13 novembre 2002 Il cons. est. !! Presidente Bu lili les Vine "resude IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 5 MAR2003 CANCELLERE 2