CASS
Sentenza 14 maggio 2026
Sentenza 14 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/05/2026, n. 17518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17518 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma nel procedimento a carico di: RR LO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/11/2025 emessa dal Tribunale di Cassino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25/11/2025 il Tribunale di Cassino, in composizione monocratica, ha assolto LO RR dal reato di cui all'art. 648 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato. Il RR è accusato della ricettazione del ciclomotore provento di furto alla guida del quale è stato sorpreso dalla polizia giudiziaria il 08/08/2021. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17518 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: AR BI Data Udienza: 30/03/2026 2 2. Avverso detta sentenza (non appellabile) ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 608 comma 2 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma deducendo, con un unico motivo, mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente evidenzia che il la sentenza di primo grado ha escluso la responsabilità penale del RR dopo aver dato atto dell'esistenza degli elementi di fatto da cui, secondo la costante giurisprudenza di legittimità in materia, ben potevano trarsi gli elementi costitutivi del reato di ricettazione. 3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le seguenti ragioni. La motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica (se non meramente apparente). Ed invero, il Giudice di merito, dopo aver dato atto che il RR era stato sorpreso alla guida di un motociclo, che risultava provento di furto e sprovvisto delle chiavi di accensione e della targa, ha affermato, senza spiegarne le ragioni, che le condotte ascrivibili ai due soggetti che erano a bordo del mezzo (vale a dire lo stesso RR quale conducente e il coimputato quale trasportato) non erano state adeguatamente ricostruite. Il Tribunale ha inoltre assolto i due occupanti del mezzo con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, evidentemente ritenendo che non vi fosse la prova dell'elemento soggettivo della ricettazione. La motivazione è quindi palesemente illogica (per contrasto tra premessa e conclusioni) ed è altresì apparente in quanto non è possibile ricostruire l'iter logico seguito dal giudice emittente in ordine a plurimi profili quali: a) la disponibilità del veicolo da parte, quanto meno, del RR, posto che costui era alla guida del mezzo (e quindi lo aveva necessariamente in precedenza ricevuto); b) le obiettive condizioni del ciclomotore all'atto dell'intervento della polizia (privo di targa e di chiavi di accensione); c) la mancata emersione di una plausibile spiegazione in ordine alle modalità con cui il RR era entrato in possesso del motociclo (comportamento questo che, per pacifica e costante giurisprudenza di legittimità in materia, è indicativo della mancanza di buona fede in capo all'agente). 3 2. La sentenza impugnata va pertanto annullata per un nuovo giudizio con rinvio, giusto il disposto dell'art. 623 lett. d) cod. proc. pen., al Tribunale di Cassino, in persona di diverso giudice monocratico, che si atterrà nella decisione ai principi di diritto sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RR LO con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cassino. Così è deciso, 30/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente BI AR ANGELO CAPUTO
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25/11/2025 il Tribunale di Cassino, in composizione monocratica, ha assolto LO RR dal reato di cui all'art. 648 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato. Il RR è accusato della ricettazione del ciclomotore provento di furto alla guida del quale è stato sorpreso dalla polizia giudiziaria il 08/08/2021. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17518 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: AR BI Data Udienza: 30/03/2026 2 2. Avverso detta sentenza (non appellabile) ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 608 comma 2 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma deducendo, con un unico motivo, mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente evidenzia che il la sentenza di primo grado ha escluso la responsabilità penale del RR dopo aver dato atto dell'esistenza degli elementi di fatto da cui, secondo la costante giurisprudenza di legittimità in materia, ben potevano trarsi gli elementi costitutivi del reato di ricettazione. 3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le seguenti ragioni. La motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica (se non meramente apparente). Ed invero, il Giudice di merito, dopo aver dato atto che il RR era stato sorpreso alla guida di un motociclo, che risultava provento di furto e sprovvisto delle chiavi di accensione e della targa, ha affermato, senza spiegarne le ragioni, che le condotte ascrivibili ai due soggetti che erano a bordo del mezzo (vale a dire lo stesso RR quale conducente e il coimputato quale trasportato) non erano state adeguatamente ricostruite. Il Tribunale ha inoltre assolto i due occupanti del mezzo con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, evidentemente ritenendo che non vi fosse la prova dell'elemento soggettivo della ricettazione. La motivazione è quindi palesemente illogica (per contrasto tra premessa e conclusioni) ed è altresì apparente in quanto non è possibile ricostruire l'iter logico seguito dal giudice emittente in ordine a plurimi profili quali: a) la disponibilità del veicolo da parte, quanto meno, del RR, posto che costui era alla guida del mezzo (e quindi lo aveva necessariamente in precedenza ricevuto); b) le obiettive condizioni del ciclomotore all'atto dell'intervento della polizia (privo di targa e di chiavi di accensione); c) la mancata emersione di una plausibile spiegazione in ordine alle modalità con cui il RR era entrato in possesso del motociclo (comportamento questo che, per pacifica e costante giurisprudenza di legittimità in materia, è indicativo della mancanza di buona fede in capo all'agente). 3 2. La sentenza impugnata va pertanto annullata per un nuovo giudizio con rinvio, giusto il disposto dell'art. 623 lett. d) cod. proc. pen., al Tribunale di Cassino, in persona di diverso giudice monocratico, che si atterrà nella decisione ai principi di diritto sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RR LO con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cassino. Così è deciso, 30/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente BI AR ANGELO CAPUTO