Sentenza 18 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/06/2001, n. 8256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8256 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2001 |
Testo completo
2 ее 61585 E 8256/0 1 6 8 N 9 O 1 I / Z 4 5 / A A 6 . I R 2 N T R . getto:irpe a viso 16849/9 ud. S R I . A B P G T . . E D U L R L B L I A E A . D R REPUBBLICA ITALIANA B D I T S A A E N T I E T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S 1 R N 3 I E E 1 A S T . E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A N Con 18983 M SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA composta dai magistrati presidente HE Cantillo consigliere Enrico Altieri 66 Giulio Graziadei rel. Aldo Ceccherini CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Salvatore Di Palma CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente 61585 N. SENTENZA sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; ricorrente contro سلام HE AN;
1 8 0 3 intimato per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 209/12 del 17aprile-30 giugno 1997; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Umberto Apice, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo motivo. La Corte, considerato: -che il Centro di servizio delle imposte dirette di Roma, con iscrizione a ruolo, ha determinato in lire 1.873.360 la somma dovuta da HE AN, ai sensi degli artt. 9 e 92 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, per aver versato il 30 giugno 1988, e quindi oltre la scadenza del 31 maggio 1988, l'importo di lire 3.991.000, per irpef evidenziata dalla dichiarazione relativa al 1987; -che l'avviso di mora, notificato in base a detta iscrizione il 3 giugno 1994, è stato impugnato dal AN il 14 giugno 1994; -che l'impugnazione è stata accolta dalla Commissione tributaria di primo grado di Cassino, sul rilievo che "l'imposta era stata regolarmente pagata"; -che la Commissione tributaria regionale del Lazio ha respinto l'appello dell'Ufficio, osservando che "la documentazione prodotta confortava il pagamento di quanto dovuto per l'anno in questione";
2 -che l'Amministrazione finanziaria, con ricorso notificato il 30 settembre 1998, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale, formulando due censure;
-che il AN non ha svolto attività difensiva;
-che il primo motivo del ricorso è rivolto a sostenere che la Commissione regionale doveva rilevare la tardività della impugnazione del AN, ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, essendo posteriore alla scadenza del termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale (effettuata il 6 dicembre 1993); -che il motivo è infondato, perché la situazione allegata dalla ricorrente non tocca la tempestività dell'impugnazione dell'avviso di mora, in quanto proposta entro sessanta giorni dalla sua notificazione, ma soltanto precludeva al AN la facoltà di far valere con tale impugnazione vizi diversi da quelli propri dell'avviso medesimo (terzo comma del citato art. 16), e, dunque, riguardando il fondamento della domanda nel merito, non può essere dedotta per la prima volta in fase di legittimità; -che il secondo motivo del ricorso denuncia la violazione dei menzionati artt. 9 e 92 del d.P.R. n. 602 del 1973, sotto il profilo che l'obiettivo verificarsi di ritardo del contribuente nel versamento dell'irpef non autorizzava alcuna deroga all'obbligo di pagare interessi e soprattassa;
3 -che il motivo è fondato, in quanto la Commissione regionale, a fronte del ritardato versamento da parte del AN dell'importo dovuto in base alla sua dichiarazione, non dunque di una somma maggiore che computasse gli interessi e la soprattassa, non poteva non riscontrare la legittimità della pretesa dell'Ufficio di ottenere il pagamento di detti accessori, quali effetti automatici della mora debendi, -che l'accoglimento del secondo motivo del ricorso comporta l'annullamento della pronuncia impugnata, ed una conforme decisione nel merito, ai sensi dell'art. 384 primo comma cod. proc. civ.; -che il soccombente va condannato al pagamento delle spese dell'intero giudizio;
p.q.m.
-rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata, e, pronunciando nel merito, respinge la domanda proposta da HE AN, condannandolo al rimborso, in favore dell'Amministrazione delle finanze, delle spese processuali, nella complessiva misura di lire 1.600.000, di cui lire 500.000 per onorari del giudizio d'appello e lire 1.000.000 per onorari del A I 6 E 5 presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito. 8 N . R 9 1 N O A / I - 4 T Roma, 21 febbraio 2001 Z / B U A 6 . 2 R B . L I T L R S il presidente . R I A P . T G . 0 D B E R A A L il consigliere rel. est. I E T D R A 1 волно вагийный I 3 E D S 1 T N E . E A T S N N I M E 4 A S E IL CANCELLIE DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 8 GIU, 2001 Innocenzo Battista Oggi IL CANCEL ERE C1 Innopenze sta