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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/06/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 776 del 2024, e vertente
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Pt_9
,
[...] Parte_10 Parte_11
, rappresentato e difeso dall'Avv. DI VERDE LINO Parte_12
ANTONINO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. BUTERA CARMELO, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: Risarcimento danni:altre ipotesi
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 11 marzo 2024, i ricorrenti, tutti ex dipendenti dell'Amministrazione regionale siciliana, collocati in quiescenza tra il 2015 e il 2020 ai sensi dell'art. 52 L.r. 9/2015, hanno agito per ottenere l'accertamento del diritto alla liquidazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS) entro i termini di legge (12
o 24 mesi dalla cessazione), come previsto dai commi 484 e 485 dell'art. 1 della L.
147/2013, in applicazione del comma 8 del medesimo art. 52 L.r. 9/2015, e la condanna del Fondo al risarcimento dei danni per il ritardo.
I ricorrenti hanno allegato che il ha fatto decorrere i termini Controparte_1 per la liquidazione del TFS dal momento del raggiungimento dei requisiti
1 pensionistici previsti dall'art. 24 D.L. 201/2011 (c.d. Legge Fornero), in luogo della data effettiva di cessazione dal servizio. Ciò ha comportato un ritardo medio di circa 5 anni nell'erogazione della prima rata del TFS, con costrizione a ricorrere a finanziamenti bancari onerosi.
Si è costituito il , contestando le pretese dei ricorrenti ed Controparte_1 insistendo per il rigetto del ricorso.
Istruita solo documentalmente, la causa viene decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 3.6.25.
Motivi della decisione
Nel presente giudizio, i ricorrenti invocano il diritto a percepire il trattamento di fine servizio entro i termini ordinari stabiliti dalla legge statale n. 147/2013 (commi 484
e 485), ossia entro 12 o 24 mesi dalla cessazione del rapporto, e lamentano l'illegittimità del computo operato dal sulla base dei requisiti Controparte_1 pensionistici introdotti dalla legge n. 214/2011 (cd. Legge Fornero).
A fondamento delle proprie pretese, essi richiamano un orientamento giurisprudenziale di merito favorevole (in particolare, le sentenze del Tribunale di
Palermo n. 1429/2022 e n. 1164/2023) secondo cui è statp ritenuto applicabile, alla vicenda in esame, la disciplina temporanea introdotta dall'art. 22, comma 4, della L.r.
n. 8/2018, successivamente abrogata.
Tuttavia, si ritiene di non aderire a tale interpretazione (oltretutto sconfessato dalla sent. n. 764/2024 della Corte d'Appello di Palermo, che ha affrontato e risolto il nodo ermeneutico alla base della questione).
Invero, l'intervento legislativo operato con l'art. 1 della L.r. n. 16/2018 – che ha abrogato il comma 4 dell'art. 22 della L.r. n. 8/2018 – non ha lasciato un vuoto normativo, bensì ha determinato la reviviscenza della disciplina previgente, e cioè quella contenuta nell'art. 52, comma 8, della L.r. n. 9/2015 come modificato dall'art. 1, comma 8, della L.r. n. 12/2015.
Tale norma stabiliva chiaramente che il trattamento di fine servizio dovesse essere liquidato “con decorrenza dalla data in cui il dipendente avrebbe maturato il diritto a pensione secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011” – ossia la disciplina della Legge Fornero.
In assenza di una disciplina transitoria o di una norma espressa che “salvi” la precedente regolamentazione, l'abrogazione produce effetti ex nunc, con conseguente
“ripristino” della disciplina anteriore. In altri termini, l'eliminazione del rinvio ai commi 484 e 485 della L. n. 147/2013, operata con l'intervento legislativo del 2018, non può essere colmata attraverso un'applicazione retroattiva della norma abrogata.
Va, inoltre, considerato che la norma abrogata (art. 22, comma 4, L.r. n. 8/2018) aveva carattere eccezionale e transitorio, e la sua eliminazione – in mancanza di volontà legislativa di conservarne gli effetti – comporta il ritorno all'impianto
2 precedente, che rimette al raggiungimento dei requisiti pensionistici ex L. Fornero il dies a quo per il pagamento del TFS.
Dunque, con orientamento pienamente condivisibile la locale Corte d'Appello ha chiarito che, a parte i tre mesi in cui vigeva la disciplina più favorevole introdotta dall'art. 22, comma 4, L.R. 21/2018 (tra l'11 maggio ed il 17 agosto 2018), il termine di ventiquattro mesi e novanta giorni per il pagamento del TFS decorre dalla maturazione dei requisiti della L. 214/2011 e non già, dunque, da collocamento a riposto.
Invero, “Com'è noto, l'art. 3, comma 2, del D. L. n. 79/1997, convertito con L. n. 140/1997, prevede che “Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi venti-quattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessa-zione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro”, fermo restando che all'effettiva corresponsione si deve dar corso “entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi”. L'art. 12, comma 7, del D. L. n.
78/2010, convertito con modifiche dalla L. n. 122/2010, prevede inoltre che “… il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità 2 equipollente corrisposta una- tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato: a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro;
b) in due importi annuali”) se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a
100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo”. All'indomani dall'entrata in vigore della riforma pensionistica c.d.
“Fornero” il legislatore regionale ha previsto la possibilità per i propri dipendenti, che fossero in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensioni-stico secondo il regime precedente, di formulare apposita istanza all'ente per usufruire del collocamento anticipato in quiescenza. Stabilisce infatti, l'art. 52, comma 3, della l.r. n. 9/2015: “I dipendenti dell'Amministrazione regionale che, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, risultino in possesso dei
3 requi-siti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, possono essere collocati in quiescenza, entro un anno dal raggiungimento dei re-quisiti, a domanda da presentarsi entro 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata presentazione della do-manda entro il predetto termine comporta la decadenza dal beneficio del collocamento anticipato in quiescenza ai sensi del presente comma”.
La stessa facoltà viene estesa, al quinto comma, dell'art. 52 ai dipendenti regionali che “nel periodo dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, maturino i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011”. Le modalità di corresponsione dell'indennità di fine servizio sono invece disciplinate dal successivo ottavo comma che nella sua versione originaria prevedeva: “Il trattamento di fine servizio dei dipendenti collocati anticipatamente in quiescenza ai sensi del presente articolo è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati”. L'art. 1, comma 8, della legge regionale 10 luglio 2015, n. 12 ha sostituito tale disposizione con la previsione che: “Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza, ai sensi dei commi 3 e 5, è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati, con decorrenza dalla data 3 in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell'art. 24 del decreto legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche e integrazioni”. La legge regionale dell'11.05.2018, n.
21, all'art. 22, comma 4, ha riformulato la disposizione prevedendo che “Il comma 8 dell'articolo 52 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:
8. Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza ai sensi del presente articolo è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dai commi 484 e 485 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”. A distanza di tre mesi, tale disposizione di modifica è stata abrogata dal quarto comma dell'art. 22 l. r. n. 8/2018. Ritiene la
Corte che la descritta successione normativa abbia determinato il ripristino della disciplina precedente (art. 1, comma 8, l.r. n. 12/2015) che, dunque, era in vigore anche alla data del pensionamento degli appellanti. Infatti, nel regime di successione delle leggi la mera abrogazione, che si verifica quando la disciplina successiva abbia come unico contenuto ed unico effetto di eliminare una disciplina precedente senza curarsi di sostituirla con altra, determina la reviviscenza della norma previgente rispetto a quella abrogata (Cass. n. 25551/2007 in motivazione e Cass. n. 3592/22 in motivazione). Ciò si è verificato nella specie dato che l'art. 1 legge r. n. 16/2018 ha di-sposto la mera eliminazione dell'art. 22, comma 4, l. r. n. 8 del 2018, cioè della norma che aveva modificato il comma 8 dell'art. 52 l. r. 9/2015. Diversamente
4 opinando si creerebbe un inammissibile vuoto normativo perché la disposizione ha come unico precetto la eliminazione della norma abrogata (art. 22 coma 4 l. n.
8/2018). Pertanto, alla luce della disciplina contenuta nell'ottavo comma dell'art. 52 della l.r. n. 9/2015, nel testo qui applicabile, il termine di ventiquattro mesi e 90 giorni per il pagamento del TFS decorrere dalla maturazione dei requi-siti introdotti dalla legge n. 214/2011”). (v. Corte d'Appello di Palermo, sentenza n. 764/2024 del
27-28 ottobre 2024)
Tale impostazione si fonda su consolidati principi della Corte di Cassazione in materia di reviviscenza normativa (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 25551/2007; Cass. n.
3592/2022), secondo cui la semplice abrogazione di una norma non innovativa ma meramente soppressiva comporta la rinnovata vigenza della disposizione precedente, salva diversa volontà del legislatore (sul punto v. anche sent. n. 366/2025, resa dal
Tribunale di Agrigento – Sezione Lavoro).
In conclusione, sulla base di quanto sopra argomentato, deve escludersi che i ricorrenti abbiano diritto alla liquidazione del TFS entro i 12 o 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Conseguentemente, non è configurabile alcun ritardo imputabile al , né sussistono i presupposti per il Controparte_1 riconoscimento degli interessi legali o del risarcimento dei danni per il presunto ritardo nell'erogazione della prestazione.
Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate e alle oscillazioni giurisprudenziali in materia, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, 03/06/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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