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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 19/11/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
R.Gen. N. 350/2022 I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. ES SS Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. MA NE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 350/22 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 1.04.2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 28
maggio 2025 OGGETTO:
d a SS – PO
(C.F. ), nato a [...] fideiussoria Persona_1 CodiceFiscale_1
OP (BG) il 1 giugno 1948 ed ivi residente in [...], Codice: Per_1 [...]
(C.F. ), nato a [...] P.IVA_1 CodiceFiscale_2
RI (BG) il 1 maggio 1975 e residente in [...] via
Casco n. 10 e (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_3
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Roveri (BG), via Ronco n. 12,
rappresentati, assistiti e difesi dagli avvocati Tommaso Ghisalberti (C.F. ), con studio in AM, via San Benedetto n. CodiceFiscale_4
2 e (C.F. , con studio in AM, Parte_2 CodiceFiscale_5
via San Benedetto n. 2, elettivamente domiciliati presso il primo, giuste procure rilasciate ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c. allegate al presente atto
APPELLANTI
c o n t r o
(C.F. – P.IVA ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Conegliano (Tv) via Vittorio Alfieri n. 1, per essa
[...]
(C.F. – P.IVA ), con sede in Milano, Controparte_2 P.IVA_3
via Valtellina n. 15/17, a sua volta rappresentata da
[...]
(C.F. – P.IVA ), con sede legale in Parte_3 P.IVA_4
Milano, via Valtellina n. 15/17, in persona del legale rappresentante pro-
tempore,
rappresentata, assistita e difesa dagli avvocati Giovanni Luca Murru (C.F.
) e (C.F. CodiceFiscale_6 Controparte_3 C.F._7
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano,
[...]
Piazza Castello n. 1
APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 1985/2021 - n. 4152/2021, emessa in data
3 novembre 2021 e pubblicata in data 8 novembre 2021, non notificata
CONCLUSIONI
Appellanti: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- dichiarare nulla la sentenza n. 1985/2021 - n. 4152/2021 Rep., emessa in data 3 novembre 2021 e pubblicata in data 8 novembre 2021 mediante deposito in cancelleria, non notificata, resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n. 7929/2020 R.G. dal Tribunale di
AM, Giudice dottoressa Laura Giraldi, per essere affetta da vizio di attività discendente dalla mancata osservanza delle sequenze procedimentali e nello specifico per non avere concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e dunque dato loro la possibilità di determinare compiutamente il thema decidendum e il conseguente thema
probandum;
- emettere ogni statuizione e/o declaratoria conseguente alla dichiarazione di
nullità della sentenza anche ai sensi dell'art. 356 c.p.c.;
- in ogni caso (anche qualora non venisse dichiarata la nullità della sentenza di primo grado) in totale riforma dell'impugnata sentenza n.
1985/2021, Rep. n. 4152/2021, emessa in data 3 novembre 2021 e pubblicata in data 8 novembre 2021 nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n. 7929/2020 R.G. dal Tribunale di AM,
Giudice dottoressa Laura Giraldi, ed in accoglimento del presente appello,
annullare e/o modificare e/o riformare la sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione e ha confermato il decreto ingiuntivo opposto, conseguentemente condannando alle spese gli attori opponenti in primo grado;
- per l'effetto, accogliere le domande avanzate dai signori Persona_1
e nel giudizio di primo grado e Parte_4 Parte_1
perciò:
accertare e dichiarare la nullità o comunque l'inefficacia della garanzia prestata dai signori e nello specifico la nullità parziale delle Per_1
clausole nn. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione di cui è causa (tanto per la conformità delle clausole allo schema ABI quanto per la violazione della tutela consumeristica) e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dall'azione in capo a secondo il Controparte_1
disposto dell'art. 1957 c.c., e per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla
è dovuto dai signori e Persona_1 Parte_4 Pt_1
elativamente alle fideiussioni azionate dall'istituto di credito e, in
[...]
ogni caso, a nessun titolo, contestualmente revocando il decreto ingiuntivo n. 2799/2020 d.i., 5000/2020 r.g. emesso dal Tribunale di AM il 28
settembre 2020 e pubblicato il 29 settembre 2020;
- emettere ogni altra statuizione e/o declaratoria del caso.
IN VIA ISTRUTTORIA
Considerata la pacifica esistenza del vizio di attività discendente dalla mancata osservanza da parte del Giudice di prime cure delle sequenze procedimentali per mancata concessione dei termini (congiuntamente
richiesti) di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., dal quale discende la nullità
della sentenza impugnata, ed avendo gli odierni appellanti compiutamente dimostrato con il presente atto il concreto pregiudizio del loro diritto di difesa estrinsecatosi sotto svariati profili, si ritiene necessario nel presente giudizio di secondo grado che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita istruisca la causa ai sensi dell'art. 356 c.p.c.
Per l'effetto, si formulano con il presente atto di citazione in appello le istanze istruttorie che i signori avrebbero formulato entro e non Per_1
oltre la scadenza del termine per il deposito della memoria autorizzata ex
art. 183
comma 6 n. 2 c.p.c.:
a) ad abundantiam ordinarsi ai sensi dell'art. 210 c.p.c. all'istituto di credito già agenzia Controparte_4 Controparte_5
di SC RI (Bg) e/o ad agenzia di Parte_5
SC RI (Bg) la produzione in giudizio dei contratti di fideiussione omnibus stipulati e/o il modello contrattuale adottato da
, Agenzia di SC RI, nell'anno Controparte_5
2007, ciò al fine di determinare compiutamente le condizioni economiche e contrattuali di regolamentazione di dette garanzie.
b) ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che nell'anno 2007 Agenzia Controparte_5
di
SC RI, sottoponeva ai soggetti che prestavano garanzia denominata “contratto di fideiussione omnibus” le “condizioni di
fideiussione” che si rammostrano come da documento n. 5 del fascicolo monitorio?
2) dica il teste se le condizioni di fideiussione che si rammostrano quale documento n. 5 del fascicolo monitorio, adottate da Controparte_5
Agenzia di SC RI nell'anno 2007,
[...]
risultavano modificabili dai fideiussiori;
3) dica il teste se le condizioni di fideiussione che si rammostrano quale documento n. 5 del fascicolo monitorio, adottate da Controparte_5
Agenzia di SC RI nell'anno 2007, e
[...]
sottoscritte dai signori e Persona_1 Parte_4 Pt_1
in data 8 novembre 2007 risultavano modificabili dagli stessi;
[...]
4) dica il teste se nell'anno 2007 Controparte_5
Agenzia di SC RI ha stipulato contratti di fideiussione contenenti condizioni di fideiussione difformi rispetto a quelle contenute nel testo che si rammostra quale documento n. 5 del fascicolo monitorio;
5) vero che fino all'anno 2007 il signor esercitava Parte_4
l'attività di calciatore professionista?
6) vero che nell'anno 2007 la signora era casalinga? Parte_1
7) dica il teste se nell'anno 2007 i signori e Parte_4 Pt_1
svolgevano attività lavorativa presso EL.
[...] CP_6
8) dica il teste se nell'anno 2007 i signori e Parte_4 Pt_1
si occupavano della gestione della società EL.
[...] CP_6 Si indicano quali testi da escutere:
- Direttore dell'Agenzia di SC RI di CP_5 [...]
nell'anno 2007, presso l'attuale agenzia di CP_5 [...]
(già e già Parte_5 Controparte_4 Controparte_5
sita in SC RI (Bg), via Locatelli n. 45, sui capitoli di
[...]
prova nn. 1, 2, 3 e 4;
- Vice Direttore dell'Agenzia di SC RI di Controparte_5
nell'anno 2007, presso l'attuale agenzia di
[...] [...]
(già e già Parte_5 Controparte_4 Controparte_5
sita in SC RI (Bg), via Locatelli n. 45, sui capitoli di
[...]
prova nn. 1, 2, 3 e 4;
- signora residente in [...]
Provinciale sui capitoli di prova nn. 5, 6, 7 e 8;
- signor , residente in [...]
capitoli di prova nn. 5, 6, 7 e 8;
- signora residente in [...]
12 sui capitoli di prova nn. 5, 6, 7 e 8.
Il sottoscritto procuratore chiede fin d'ora di essere ammesso a prova contraria diretta sui capitoli che dovessero essere dedotti da controparte se ammessi dall'Ecc.ma Corte d'Appello nonché di essere ammesso a prova contraria indiretta, con riserva di capitolare e indicare testi a prova contraria. Con riserva, infine, di formulare eccezioni nei termini di legge in relazione ai testi ed ai capitoli eventualmente indicati da controparte.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze legali dei due gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge, con distrazione dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Appellata:
“in via preliminare:
- dichiarare l'appello avversario inammissibile per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, emettere l'ordinanza ex art. 348-ter, I comma, c.p.c.;- rigettare l'avversaria istanza di sospensione ex artt. 283 e 351 c.p.c. per carenza dei presupposti di legge;
nel merito:
- nel caso in cui si ritenga di non procedere con la predetta dichiarazione di inammissibilità, rigettare comunque ogni e qualsivoglia domanda contenuta nell'appello avversario, in quanto infondata per tutti i motivi di cui in comparsa di costituzione e, per l'effetto, confermare in toto
l'impugnata sentenza n. 1985/2021 del Tribunale di AM, con piena salvezza del decreto ingiuntivo n. 2799/2020 del Tribunale di AM;
in via istruttoria:
- rigettare ogni e qualsivoglia richiesta istruttoria avversaria, poiché irrilevante e infondata per tutti i motivi di cui in atti;
in ogni caso:
con vittoria di spese e compensi professionali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.11.2020, Pt_1
e hanno proposto
[...] Parte_4 Persona_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2799/2020 RG emesso dal
Tribunale di AM in data 28.8.2020 con il quale era stato loro ingiunto di pagare a la somma di euro 497.836,00, quali fideiussori Controparte_1
di EL MM s.r.l., a titolo di rimborso di un finanziamento effettuato in favore della società, oltre ulteriori interessi come da mutuo sul capitale residuo dal dovuto sino al saldo effettivo, in ogni caso nei limiti del tasso di soglia, alle spese della procedura monitoria.
A fondamento dell'opposizione hanno dedotto: che la CP_5 CP_5
– Filiale di SC RI – in data 8 novembre 2007 aveva
[...]
fatto loro sottoscrivere un contratto atipico denominato “fidejussione
omnibus” a futura garanzia di quelle che sarebbero state le erogazioni ed i finanziamenti a favore della neocostituita ELLE EMME s.r.l. fino al tetto massimo di ben € 3.000.000,00, pur a fronte di un capitale sociale di soli
€ 10.000,00 e di un'azienda di nuova costituzione;
che, alcuni mesi dopo,
la aveva concesso ad ELLE EMME s.r.l. un Controparte_5
mutuo ipotecario di ben € 2.300.000,00, il cui credito è pervenuto a tramite cartolarizzazione;
che, così facendo, la Banca CP_1 cedente aveva fatto sottoscrivere ai debitori una fideiussione per importo sproporzionatamente alto, senza conoscere il “business plan aziendale”
della mutuataria, per poi continuare a finanziare quest'ultima senza specifica autorizzazione, così violando il principio di buona fede bancaria;
che le garanzie sottoscritte dai debitori erano comunque nulle, poiché era stato derogato il disposto di cui all'art. 1957 c.c. e perché la mutuante non aveva intrapreso azioni giudiziarie nei confronti dei fideiussori entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
che lo stesso mutuo era nullo in relazione alle condizioni economiche ivi contenute, che hanno fatto aumentare a dismisura il debito complessivo del debitore principale,
e di riflesso dei garanti, fino al punto da renderlo insostenibile.
Hanno, dunque, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, la determinazione del minor importo eventualmente dovuto dai garanti, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio tramite CP_1 Controparte_7
rappresentata da contestando integralmente Parte_3
le avverse pretese e negando la violazione di qualsivoglia principio di buona fede nonché affermando la legittimità delle clausole convenute.
A sostegno di ciò, ha dedotto che l'ammontare della garanzia sottoscritta dagli attori era del tutto proporzionato alla somma mutuata;
che i Per_1
erano tutti soci di ELLE EMME Srl e quindi non estranei al rapporto contrattuale;
che le erogazioni di cui al mutuo erano di volta in volta concordate ed effettuate sulla base dei SAL prodotti dai soci di ELLE
EMME Srl;
che la mutuataria aveva in ogni caso grandemente ridotto il proprio debito già prima del , come comprovato dalla domanda Parte_6
di ammissione al passivo inviata dalla cedente il 06 agosto 2014, dalla quale emerge che, a fronte di un mutuo per complessivi Euro
2.300.000,00, il credito residuo al momento dell'apertura della procedura concorsuale ammontava solamente ad Euro 1.012.114,20; che l'art. 1956
c.c. risultava inapplicabile nel caso di specie in quanto i garanti erano i soci della debitrice principale;
che il termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. era stato in ogni caso rispettato, atteso che a fronte della sentenza di Fallimento di ELLE EMME, depositata in data 24 marzo 2014, la Banca
aveva inviato la domanda di ammissione al passivo in data 06 agosto 2014;
che l'eccezione di nullità del mutuo avanzata ex adverso era del tutto generica e meramente esplorativa.
Ha, dunque, chiesto il rigetto dell'avversa opposizione con l'integrale conferma del decreto ingiuntivo e, in via subordinata, la condanna degli opponenti, al pagamento, in solido tra loro ed in favore di CP_1
della somma di Euro 497.836,90 oltre interessi per il titolo di cui al
[...]
decreto ingiuntivo opposto o, in ulteriore subordine, di quella diversa somma che dovesse risultare in corso di giudizio e/o che venisse liquidata anche in via di equità, con vittoria di spese.
All'esito della prima udienza, svoltasi il 09 marzo 2021 mediante scambio di note scritte, le parti, dopo essersi riportate integralmente ai propri scritti difensivi, congiuntamente hanno chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed assegnato termine di 15 giorni per introdurre il procedimento di mediazione, rinviando la causa al 29 giugno
2021.
Esperito il procedimento di mediazione con esito negativo, all'udienza del
29 giugno 2021 le parti hanno reiterato la richiesta di concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., mentre il Giudice, ritenuta la causa già matura per la decisione, ha fissato al 20 luglio 2021 l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 20 luglio 2021, il Giudice, preso atto del deposito di note scritte e foglio di p.c., ha trattenuto la causa in decisione,
assegnando i termini per il deposito delle conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
Solo l'opposta ha depositato le conclusionali, mentre nulla CP_1
è stato depositato da parte degli opponenti fideiussori.
Con sentenza n. 1985/2021, pubblicata in data 08.11.2021, il Tribunale di
AM ha affermato che:
- in forza del disposto di cui all'art. 1938 c.c., la fideiussione può essere prestata anche per obbligazioni future purchè sia previsto l'importo massimo garantito: nella specie la fideiussione, a fronte di un finanziamento di euro 2.300.000 per sorte capitale, è stata limitata dalle parti ad euro 3.000.000 e dunque non si ravvisa alcun presupposto di nullità di tale garanzia;
- la nullità non è nemmeno imposta dalla legge con riferimento al superamento di un rapporto di proporzionalità rispetto ad eventuali debiti dell'obbligato principale;
- la società è stata costituita nell'anno 2007, mentre il mutuo è stato erogato nel successivo luglio 2008 allorché la società aveva iniziato ad operare da pochi mesi;
il mutuo, inoltre, aveva le caratteristiche del mutuo edilizio e le erogazioni avvenivano, per accordo tra le parti, in base ed in proporzione ai singoli stati di avanzamento da eseguirsi sull'immobile in costruzione, s.a.l. documentati e comprovati proprio a garanzia della
“fattibilità” dell'operazione immobiliare e della sostenibilità dei relativi costi;
- gli odierni opponenti non hanno allegato alcun elemento atto a comprovare, o almeno a fornire indizi, della prevedibile insolvenza della società da parte della banca durante il periodo cui si riferisce il finanziamento;
- gli odierni opponenti sono stati soci della stessa EL MM s.r.l., e anche legale rappresentante di essa;
perciò, deve Persona_1
escludersi che essi non conoscessero la situazione patrimoniale e finanziaria della società stessa;
- a prescindere dalla qualità di consumatori dei soci della EL MM s.r.l.
e dall'applicabilità della deroga all'art. 1957 cc, risulta documentato in atti che l'istituto di credito, prima di agire nei confronti dei fideiussori ed entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione (corrispondente alla data di apertura della procedura concorsuale), si è insinuato al passivo del fallimento della EL MM s.r.l. con domanda in data 6.8.2014, rispettando dunque il disposto di cui all'art. 1957 c.c. ed ottenendo solo parziale rimborso del proprio credito;
- nessuna ulteriore eccezione relativa alla validità del mutuo può essere in questa sede esaminata in quanto solo genericamente dedotta e dunque inammissibile.
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il Tribunale di AM
ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, ha confermato il decreto ingiuntivo n. 2799/2020 Ing. emesso dal Tribunale di AM in data
28.08.2020 e ha condannato gli opponenti in solido a rifondere all'opposta le spese processuali liquidate in euro 11.000 oltre rimborso CP_1
forfettario ed accessori di legge.
Avverso la sentenza hanno proposto appello Parte_1 [...]
e , chiedendo, in via preliminare, la Parte_4 Persona_1
sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
nel merito hanno eccepito la nullità della sentenza per mancata concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, in ogni caso, in riforma della sentenza,
accertarsi e dichiararsi la nullità, anche parziale, della fideiussione prestata e l'intervenuta decadenza ex art 1957 cc della con CP_1
conseguente accertamento che nulla è dovuto, previa eventuale ammissione dei mezzi istruttori.
Si è costituita in giudizio per essa Controparte_1 [...]
(a sua volta rappresentata da Controparte_2 [...]
, chiedendo la conferma della sentenza impugnata Parte_3 oltre al rigetto delle richieste istruttorie.
Alla prima udienza del 14 settembre 2022, rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28
maggio 2025, trattenendo in tale data la causa in decisione e assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo di gravame, gli appellanti eccepiscono la nullità
della sentenza pronunciata dal Tribunale di AM per non avere il
Magistrato di prime cure concesso i termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., nonostante le parti non avessero ancora definitivamente determinato il thema decidendum ed il conseguente thema probandum.
In particolare, gli appellanti si dolgono del fatto che Giudice di prime cure,
ritenendo la causa matura per la decisione, ha determinato una lesione al loro diritto di difesa, atteso che ai Sig.ri è stato impedito di Per_1
ulteriormente approfondire e formulare istanze istruttorie a sostegno di tutte le eccezioni argomentate in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Segnatamente, con il primo profilo di censura, sostengono che, con riferimento all'eccezione di nullità parziale del contratto di fideiussione per conformità allo schema ABI 2003, è stato negato l'esercizio del potere processuale, esercitabile con la prima memoria ex art 183, co.VI, cpc, di precisare e integrare i motivi di nullità del contratto di fideiussione, se del caso anche procedendo ad una emendatio libelli sulla domanda di nullità /
inefficacia del contratto di fideiussione omnibus;
di depositare con la seconda memoria istruttoria il provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005 al fine di dimostrare l'anticoncorrenzialità del contratto “a monte”, cui si conforma il contratto “a valle” e gli ulteriori contratti di fideiussione omnibus conformi allo schema ABI stipulati negli anni successivi al 2005 da altri istituti di credito al fine di dimostrare la violazione della concorrenza;
di formulare l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla convenuta opposta della documentazione concernente i contratti di fideiussione omnibus stipulati e/o il modello contrattuale adottato da nell'anno 2007 e ogni altra Controparte_5
documentazione ritenuta opportuna al fine di determinare compiutamente le condizioni economiche e contrattuali di regolamentazione delle garanzie;
di formulare istanza di ammissione della prova testimoniale al fine di dimostrare l'assenza di qualsivoglia potere contrattuale dei signori volto alla modifica delle condizioni di fideiussione e dell'assenza Per_1
di qualsivoglia contrattazione.
Produce i modelli di fideiussione omnibus che ricalcano lo schema ABI
2003, adottati da diversi istituti bancari nell'anno 2007 e negli anni successivi, chiede ex art 210 cpc la esibizione dei modelli di contratto adottati dalla nell'anno 2007 ed insiste nella Controparte_5
domanda di nullità.
Con il secondo profilo di censura gli appellanti rilevano che, con riferimento all'eccezione di nullità del contratto di fideiussione nei confronti dei signori e per Parte_4 Parte_1
violazione degli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo, la mancata concessione dei termini ex art 183 co. VI cpc ha negato la possibilità di dimostrare in modo compiuto la qualità di consumatori di Parte_4
e e la loro estraneità all'esercizio dell'attività di
[...] Parte_1
impresa della società EL MM S.r.l., con la conseguente nullità,
rilevabile in ogni caso anche d'ufficio trattandosi di nullità di protezione,
della clausola di deroga all'art. 1957 cc non essendo stata oggetto di specifica trattativa individuale. Sul punto sostengono che all'epoca della sottoscrizione della fideiussione (anno 2007), non rivestivano incarichi amministrativi né gestori all'interno di EL. della quale erano CP_6
soci con una partecipazione pari al 20% ciascuno dell'intero capitale sociale (soci non qualificati).
Invocano la conseguente riviviscenza del termine semestrale che la banca avrebbe dovuto rispettare non solo nel proporre le istanze contro il debitore, ma altresì nel coltivare siffatte pretese.
Con il terzo profilo di censura gli appellanti censurano la parte della sentenza in cui il giudice di prima cure ha ritenuto tempestiva ex art. 1957
c.c. l'azione intrapresa da controparte nei confronti dei fideiussori per il solo fatto che il creditore si sia insinuato nello stato passivo del fallimento della società debitrice, essendo al contrario necessaria la “diligente coltivazione” delle azioni nei termini prescritti dall'art. 1957 c.c., e ha individuato erroneamente quale momento di scadenza dell'obbligazione principale la dichiarazione di fallimento di EL. CP_6
Secondo gli appellanti, l'obbligazione nei confronti di lle S.r.l. CP_6
era evidentemente scaduta ben prima della dichiarazione di fallimento di quest'ultima, come è possibile evincere da un semplice calcolo di differenza aritmetica tra l'entità del mutuo erogato pari a € 2.300.000,00,
come confessoriamente dichiarato da controparte nei propri scritti difensivi e come evincibile analizzando i documenti allegati al ricorso monitorio, e il quantum del credito per il quale Controparte_5
si è insinuata allo stato passivo del fallimento della predetta
[...]
società, pari a complessivi € 1.012.114,20.
Sottolineano come “sia evidente che la scadenza dell'obbligazione non
possa coincidere con la dichiarazione di fallimento per ovvie ragioni
concernenti alle rate impagate dichiarate dalla stessa controparte e per
le quali la stessa si è insinuata allo stato passivo”.
Gli appellanti rilevano, altresì come controparte non abbia nemmeno fornito la prova dell'esatta scadenza dell'obbligazione principale, essendo evidentemente inidoneo a tal fine il prospetto di cui al documento 14
avversario, trattandosi di un mero estratto di riepilogo delle presunte somme debende già detratti i considerevoli importi ottenuti dal riparto dello stato passivo del . Parte_6
Evidenziano come il Giudice di prime cure abbia del tutto ignorato una circostanza fattuale dichiarata dalla stessa controparte con valore confessorio, ossia che a seguito del deposito dell'istanza di insinuazione nello stato passivo del debitore principale da parte dell'istituto bancario, il presunto creditore è rimasto inerme per più di 5 anni da detta insinuazione
e ulteriormente inerme nei confronti dei fideiussori anche dopo la chiusura del fallimento (compiutasi nell'anno 2017) per oltre due anni, in spregio al termine decadenziale dei sei mesi, omettendo di coltivare l'azione in modo diligente: dalla presentazione della domanda di insinuazione al passivo depositata nel mese di agosto 2014 e dalla distribuzione dello stato passivo eseguita nel mese di novembre 2017, la successiva intimazione ai fideiussori risale al mese di luglio 2019, ossia oltre quattro anni dopo l'istanza rivolta al debitore principale e alla prima intimazione rivolta ai fideiussori e decorso un anno e mezzo dalla chiusura del fallimento
(intervenuta nel gennaio 2018 come dimostrato dalla visura storica della società EL. prodotta da controparte quale doc. 7), e depositato CP_6
il ricorso monitorio solo nel mese di settembre 2020, ossia decorsi quasi tre anni dalla chiusura del fallimento e oltre un anno dalla precedente intimazione rivolta ai signori Per_1
I motivi che precedono, da trattare unitariamente per ragioni logico-
giuridiche, sono infondati e vanno respinti.
Il collegio ben conosce l'orientamento consolidato in giurisprudenza
(Cass. 23162/2014; Cass. 24402/2018; Cass. 21953/2019) secondo cui,
qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il
Tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il thema decídendum e il thema probandum (o, senza che esse, pur avendolo chiesto, siano state poste in condizioni di definirli), l'appellante che faccia valere tale nullità deve specificare sia quale sarebbe stato il thema decidendum sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stato consentito il deposito della prima memoria ex art. 183 c.p.c., comma sesto, sia quali prove sarebbero state dedotte a sua dimostrazione.
Ritiene tuttavia la Corte che nessun pregiudizio sia derivato agli appellanti dalla mancata concessione dei termini ex art 183 comma VI cpc;
anche,
infatti, ove i chiesti termini fossero stati concessi e gli appellanti avessero provveduto a precisare il thema decidendum e fossero state accolte le istanze istruttorie formulate, comunque l'opposizione proposta sarebbe stata infondata e sarebbe stata rigettata.
Gli appellanti sostengono, infatti, che se avessero potuto fruire dei predetti termini, avrebbero potuto compiutamente precisare il thema decidendum al fine di ottenere la dichiarazione di nullità parziale della fideiussione di cui è causa, in particolare della clausola di deroga dell'art. 1957 c.c., anche per violazione della normativa a tutela del consumatore, con conseguente reviviscenza del termine semestrale previsto dalla norma e decadenza della Banca dalla possibilità di agire nei confronti dei fideiussori, non avendo agito entro tale termine nei confronti della società EL MM srl e non avendo, comunque, coltivato tale azione;
inoltre, avrebbero potuto avanzare istanze istruttorie (richiesta di produzione del provvedimento
14251/2005 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, della decisione della Banca d'Italia n. 55 del 2005, dei contratti di fideiussione omnibus conformi allo schema ABI stipulati negli anni successivi al 2005
da altri istituti di credito;
richiesta di ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. a dei contratti di fideiussione omnibus stipulati e/o del CP_4
modello contrattuale adottato da nell'anno Controparte_5
2007; istanza di prova testimoniale al fine di dimostrare l'assenza di qualsivoglia potere contrattuale dei signor olto alla modifica delle Per_1
condizioni di fideiussione e dell'assenza di qualsivoglia contrattazione) al fine di dimostrare la conformità della clausola allo schema ABI e la natura di consumatore di e Per_2 Parte_1
Giustamente il primo giudice ha ritenuto la irrilevanza del suddetto accertamento posto che, anche nel caso in cui la clausola di deroga all'art. 1957 cc fosse stata nulla per i motivi indicati dagli appellanti, in ogni caso la Banca non sarebbe incorsa in alcuna decadenza stante il rispetto del termine semestrale previsto dalla norma, essendosi insinuata al passivo del fallimento della società EL MM srl, debitrice principale, dichiarato il
24 marzo 2014 con domanda del 6.8.2014.
Nel ritenere la scadenza dell'obbligazione principale coincidente con la pronuncia di dichiarazione di fallimento, il primo giudice ha fatto corretta applicazione del principio sancito dalla Suprema Corte (sez. III,
16/10/2017, n.24296) secondo cui “Il fallimento del debitore principale
determina la scadenza automatica del debito garantito da fideiussione ai
sensi dell'art. 55, comma 2, l.fall., sicché dalla data della dichiarazione di
fallimento decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue
istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957, comma 1, c.c., per fare
salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore” secondo le forme della insinuazione al passivo (cfr. nello stesso senso Cass. civile sez. III, 28/07/2017, n.18779).
La dunque, si è tempestivamente attivata avendo presentato CP_5
domanda di ammissione al passivo della società debitrice principale prima della scadenza del termine di sei mesi dalla dichiarazione di fallimento,
evitando così di incorrere nella decadenza dettata dall'art. 1957 cc anche ove non ritenuto derogato.
Quanto all'obiezione degli appellanti secondo cui l'obbligazione principale sarebbe scaduta ben prima della dichiarazione di fallimento come risulterebbe <
aritmetica tra l'entità del mutuo erogato apri a euro 2.300.000,00… e il quantum del credito per il quale si è insinuata Controparte_5
allo stato passivo del fallimento della predetta società, pari a complessivi euro 1.012.114,20. E' pertanto evidente che la scadenza dell'obbligazione non possa coincidere con la dichiarazione di fallimento per ovvie ragioni concernenti alle rate impagate dichiarate dalla stessa controparte e per le quali la stessa si è insinuata allo stato passivo>>, rileva la Corte che gli appellanti non hanno indicato i conteggi in base ai quali risulterebbe il mancato pagamento delle rate ben prima della dichiarazione di fallimento né hanno offerto di provare il mancato rimborso delle rate prima dell'apertura del fallimento. In ogni caso, assorbente è il rilievo che l'eventuale inadempimento nel pagamento di alcune rate di mutuo non avrebbe comportato la scadenza dell'obbligazione principale: anche in questo caso, infatti, il Tribunale si è adeguato all'orientamento consolidato della SC secondo cui <la decadenza dalla fideiussione (prevista dall'art. 1957 c.c. per il caso in cui il creditore, entro sei mesi dalla scadenza della
obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze contro il
debitore) può verificarsi - se il debito principale è ripartito in scadenze
periodiche - in relazione a ciascuna scadenza, se ogni pagamento sia stato
considerato come debito autonomo. Ma se l'obbligazione è unica, e la
divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle
parti, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza
dell'ultima rata (Cass. 11 ottobre 1978, n. 4546; cfr. anche Cass. 23
maggio 1990, n. 3411, (…) Nella specie, trattandosi di mutuo, la
restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto
del contratto ed, al contempo, causa di estinzione;
ma il dovere di
restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di
contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non
costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento
frazionato di un'unica obbligazione. (…) Può, quindi, concludersi (come,
peraltro, la sentenza impugnata ha correttamente concluso) che il
beneficio del pagamento rateale è solo una modalità prevista per favorire
il mutuatario attraverso l'assolvimento ripartito nel tempo della propria
obbligazione, ma non consegue l'effetto di frazionare il debito in tante
autonome obbligazioni, con la conseguenza che il termine dell'art. 1957
c.c. decorre non dalla scadenza delle singole rate, bensì dalla scadenza
dell'ultima.>> (cfr. Cass.
6.2.2004 n. 2301).
Quanto alla censura secondo cui la non avrebbe con diligenza CP_5
coltivato la propria istanza nei confronti della debitrice principale essendo rimasta inerte per più di 5 anni da detta insinuazione prima di rivolgersi ai fideiussori, e per ulteriori due anni dopo la chiusura del fallimento, osserva la Corte che null'altro poteva fare la creditrice, una volta aperta la procedura concorsuale, se non proporre istanza di insinuazione al passivo,
che è l'unica iniziativa resa possibile dalle regole del concorso, e avendo l'istituto di credito, appena appreso del fallimento, intimato ai fideiussori il pagamento con lettera raccomandata in data 8.5.2014 spedita all'indirizzo dei medesimi e la cui ricezione non è stata contestata (cfr doc.
5.9 prodotto in primo grado), senza che a tale richiesta sia mai seguito il pagamento da parte dei fideiussori.
Ciò basta, come affermato dal Tribunale, a ritenere infondata l'opposizione e l'appello proposto;
ogni altra censura mossa alla sentenza impugnata rimane, dunque, assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellanti nella misura che si liquida in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi previsti dal DM 147/2022 (scaglione da 260.000 a 520.000,00), ad eccezione della fase istruttoria per la quale si applicano i parametri minimi in considerazione della effettiva attività svolta.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1 [...]
e avverso la sentenza n. 1985/2021 del Parte_4 Persona_1
Tribunale di AM pubblicata il 08.11.2021 che, per l'effetto, conferma integralmente;
-condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata che liquida in € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00
per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase istruttoria ed € 7.298,00 per la fase decisoria, oltre a spese forfettarie, Iva e cpa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
MA NE ES SS
R.Gen. N. 350/2022 I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. ES SS Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. MA NE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 350/22 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 1.04.2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 28
maggio 2025 OGGETTO:
d a SS – PO
(C.F. ), nato a [...] fideiussoria Persona_1 CodiceFiscale_1
OP (BG) il 1 giugno 1948 ed ivi residente in [...], Codice: Per_1 [...]
(C.F. ), nato a [...] P.IVA_1 CodiceFiscale_2
RI (BG) il 1 maggio 1975 e residente in [...] via
Casco n. 10 e (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_3
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Roveri (BG), via Ronco n. 12,
rappresentati, assistiti e difesi dagli avvocati Tommaso Ghisalberti (C.F. ), con studio in AM, via San Benedetto n. CodiceFiscale_4
2 e (C.F. , con studio in AM, Parte_2 CodiceFiscale_5
via San Benedetto n. 2, elettivamente domiciliati presso il primo, giuste procure rilasciate ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c. allegate al presente atto
APPELLANTI
c o n t r o
(C.F. – P.IVA ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Conegliano (Tv) via Vittorio Alfieri n. 1, per essa
[...]
(C.F. – P.IVA ), con sede in Milano, Controparte_2 P.IVA_3
via Valtellina n. 15/17, a sua volta rappresentata da
[...]
(C.F. – P.IVA ), con sede legale in Parte_3 P.IVA_4
Milano, via Valtellina n. 15/17, in persona del legale rappresentante pro-
tempore,
rappresentata, assistita e difesa dagli avvocati Giovanni Luca Murru (C.F.
) e (C.F. CodiceFiscale_6 Controparte_3 C.F._7
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano,
[...]
Piazza Castello n. 1
APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 1985/2021 - n. 4152/2021, emessa in data
3 novembre 2021 e pubblicata in data 8 novembre 2021, non notificata
CONCLUSIONI
Appellanti: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- dichiarare nulla la sentenza n. 1985/2021 - n. 4152/2021 Rep., emessa in data 3 novembre 2021 e pubblicata in data 8 novembre 2021 mediante deposito in cancelleria, non notificata, resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n. 7929/2020 R.G. dal Tribunale di
AM, Giudice dottoressa Laura Giraldi, per essere affetta da vizio di attività discendente dalla mancata osservanza delle sequenze procedimentali e nello specifico per non avere concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e dunque dato loro la possibilità di determinare compiutamente il thema decidendum e il conseguente thema
probandum;
- emettere ogni statuizione e/o declaratoria conseguente alla dichiarazione di
nullità della sentenza anche ai sensi dell'art. 356 c.p.c.;
- in ogni caso (anche qualora non venisse dichiarata la nullità della sentenza di primo grado) in totale riforma dell'impugnata sentenza n.
1985/2021, Rep. n. 4152/2021, emessa in data 3 novembre 2021 e pubblicata in data 8 novembre 2021 nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n. 7929/2020 R.G. dal Tribunale di AM,
Giudice dottoressa Laura Giraldi, ed in accoglimento del presente appello,
annullare e/o modificare e/o riformare la sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione e ha confermato il decreto ingiuntivo opposto, conseguentemente condannando alle spese gli attori opponenti in primo grado;
- per l'effetto, accogliere le domande avanzate dai signori Persona_1
e nel giudizio di primo grado e Parte_4 Parte_1
perciò:
accertare e dichiarare la nullità o comunque l'inefficacia della garanzia prestata dai signori e nello specifico la nullità parziale delle Per_1
clausole nn. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione di cui è causa (tanto per la conformità delle clausole allo schema ABI quanto per la violazione della tutela consumeristica) e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dall'azione in capo a secondo il Controparte_1
disposto dell'art. 1957 c.c., e per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla
è dovuto dai signori e Persona_1 Parte_4 Pt_1
elativamente alle fideiussioni azionate dall'istituto di credito e, in
[...]
ogni caso, a nessun titolo, contestualmente revocando il decreto ingiuntivo n. 2799/2020 d.i., 5000/2020 r.g. emesso dal Tribunale di AM il 28
settembre 2020 e pubblicato il 29 settembre 2020;
- emettere ogni altra statuizione e/o declaratoria del caso.
IN VIA ISTRUTTORIA
Considerata la pacifica esistenza del vizio di attività discendente dalla mancata osservanza da parte del Giudice di prime cure delle sequenze procedimentali per mancata concessione dei termini (congiuntamente
richiesti) di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., dal quale discende la nullità
della sentenza impugnata, ed avendo gli odierni appellanti compiutamente dimostrato con il presente atto il concreto pregiudizio del loro diritto di difesa estrinsecatosi sotto svariati profili, si ritiene necessario nel presente giudizio di secondo grado che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita istruisca la causa ai sensi dell'art. 356 c.p.c.
Per l'effetto, si formulano con il presente atto di citazione in appello le istanze istruttorie che i signori avrebbero formulato entro e non Per_1
oltre la scadenza del termine per il deposito della memoria autorizzata ex
art. 183
comma 6 n. 2 c.p.c.:
a) ad abundantiam ordinarsi ai sensi dell'art. 210 c.p.c. all'istituto di credito già agenzia Controparte_4 Controparte_5
di SC RI (Bg) e/o ad agenzia di Parte_5
SC RI (Bg) la produzione in giudizio dei contratti di fideiussione omnibus stipulati e/o il modello contrattuale adottato da
, Agenzia di SC RI, nell'anno Controparte_5
2007, ciò al fine di determinare compiutamente le condizioni economiche e contrattuali di regolamentazione di dette garanzie.
b) ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che nell'anno 2007 Agenzia Controparte_5
di
SC RI, sottoponeva ai soggetti che prestavano garanzia denominata “contratto di fideiussione omnibus” le “condizioni di
fideiussione” che si rammostrano come da documento n. 5 del fascicolo monitorio?
2) dica il teste se le condizioni di fideiussione che si rammostrano quale documento n. 5 del fascicolo monitorio, adottate da Controparte_5
Agenzia di SC RI nell'anno 2007,
[...]
risultavano modificabili dai fideiussiori;
3) dica il teste se le condizioni di fideiussione che si rammostrano quale documento n. 5 del fascicolo monitorio, adottate da Controparte_5
Agenzia di SC RI nell'anno 2007, e
[...]
sottoscritte dai signori e Persona_1 Parte_4 Pt_1
in data 8 novembre 2007 risultavano modificabili dagli stessi;
[...]
4) dica il teste se nell'anno 2007 Controparte_5
Agenzia di SC RI ha stipulato contratti di fideiussione contenenti condizioni di fideiussione difformi rispetto a quelle contenute nel testo che si rammostra quale documento n. 5 del fascicolo monitorio;
5) vero che fino all'anno 2007 il signor esercitava Parte_4
l'attività di calciatore professionista?
6) vero che nell'anno 2007 la signora era casalinga? Parte_1
7) dica il teste se nell'anno 2007 i signori e Parte_4 Pt_1
svolgevano attività lavorativa presso EL.
[...] CP_6
8) dica il teste se nell'anno 2007 i signori e Parte_4 Pt_1
si occupavano della gestione della società EL.
[...] CP_6 Si indicano quali testi da escutere:
- Direttore dell'Agenzia di SC RI di CP_5 [...]
nell'anno 2007, presso l'attuale agenzia di CP_5 [...]
(già e già Parte_5 Controparte_4 Controparte_5
sita in SC RI (Bg), via Locatelli n. 45, sui capitoli di
[...]
prova nn. 1, 2, 3 e 4;
- Vice Direttore dell'Agenzia di SC RI di Controparte_5
nell'anno 2007, presso l'attuale agenzia di
[...] [...]
(già e già Parte_5 Controparte_4 Controparte_5
sita in SC RI (Bg), via Locatelli n. 45, sui capitoli di
[...]
prova nn. 1, 2, 3 e 4;
- signora residente in [...]
Provinciale sui capitoli di prova nn. 5, 6, 7 e 8;
- signor , residente in [...]
capitoli di prova nn. 5, 6, 7 e 8;
- signora residente in [...]
12 sui capitoli di prova nn. 5, 6, 7 e 8.
Il sottoscritto procuratore chiede fin d'ora di essere ammesso a prova contraria diretta sui capitoli che dovessero essere dedotti da controparte se ammessi dall'Ecc.ma Corte d'Appello nonché di essere ammesso a prova contraria indiretta, con riserva di capitolare e indicare testi a prova contraria. Con riserva, infine, di formulare eccezioni nei termini di legge in relazione ai testi ed ai capitoli eventualmente indicati da controparte.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze legali dei due gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge, con distrazione dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Appellata:
“in via preliminare:
- dichiarare l'appello avversario inammissibile per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, emettere l'ordinanza ex art. 348-ter, I comma, c.p.c.;- rigettare l'avversaria istanza di sospensione ex artt. 283 e 351 c.p.c. per carenza dei presupposti di legge;
nel merito:
- nel caso in cui si ritenga di non procedere con la predetta dichiarazione di inammissibilità, rigettare comunque ogni e qualsivoglia domanda contenuta nell'appello avversario, in quanto infondata per tutti i motivi di cui in comparsa di costituzione e, per l'effetto, confermare in toto
l'impugnata sentenza n. 1985/2021 del Tribunale di AM, con piena salvezza del decreto ingiuntivo n. 2799/2020 del Tribunale di AM;
in via istruttoria:
- rigettare ogni e qualsivoglia richiesta istruttoria avversaria, poiché irrilevante e infondata per tutti i motivi di cui in atti;
in ogni caso:
con vittoria di spese e compensi professionali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.11.2020, Pt_1
e hanno proposto
[...] Parte_4 Persona_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2799/2020 RG emesso dal
Tribunale di AM in data 28.8.2020 con il quale era stato loro ingiunto di pagare a la somma di euro 497.836,00, quali fideiussori Controparte_1
di EL MM s.r.l., a titolo di rimborso di un finanziamento effettuato in favore della società, oltre ulteriori interessi come da mutuo sul capitale residuo dal dovuto sino al saldo effettivo, in ogni caso nei limiti del tasso di soglia, alle spese della procedura monitoria.
A fondamento dell'opposizione hanno dedotto: che la CP_5 CP_5
– Filiale di SC RI – in data 8 novembre 2007 aveva
[...]
fatto loro sottoscrivere un contratto atipico denominato “fidejussione
omnibus” a futura garanzia di quelle che sarebbero state le erogazioni ed i finanziamenti a favore della neocostituita ELLE EMME s.r.l. fino al tetto massimo di ben € 3.000.000,00, pur a fronte di un capitale sociale di soli
€ 10.000,00 e di un'azienda di nuova costituzione;
che, alcuni mesi dopo,
la aveva concesso ad ELLE EMME s.r.l. un Controparte_5
mutuo ipotecario di ben € 2.300.000,00, il cui credito è pervenuto a tramite cartolarizzazione;
che, così facendo, la Banca CP_1 cedente aveva fatto sottoscrivere ai debitori una fideiussione per importo sproporzionatamente alto, senza conoscere il “business plan aziendale”
della mutuataria, per poi continuare a finanziare quest'ultima senza specifica autorizzazione, così violando il principio di buona fede bancaria;
che le garanzie sottoscritte dai debitori erano comunque nulle, poiché era stato derogato il disposto di cui all'art. 1957 c.c. e perché la mutuante non aveva intrapreso azioni giudiziarie nei confronti dei fideiussori entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
che lo stesso mutuo era nullo in relazione alle condizioni economiche ivi contenute, che hanno fatto aumentare a dismisura il debito complessivo del debitore principale,
e di riflesso dei garanti, fino al punto da renderlo insostenibile.
Hanno, dunque, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, la determinazione del minor importo eventualmente dovuto dai garanti, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio tramite CP_1 Controparte_7
rappresentata da contestando integralmente Parte_3
le avverse pretese e negando la violazione di qualsivoglia principio di buona fede nonché affermando la legittimità delle clausole convenute.
A sostegno di ciò, ha dedotto che l'ammontare della garanzia sottoscritta dagli attori era del tutto proporzionato alla somma mutuata;
che i Per_1
erano tutti soci di ELLE EMME Srl e quindi non estranei al rapporto contrattuale;
che le erogazioni di cui al mutuo erano di volta in volta concordate ed effettuate sulla base dei SAL prodotti dai soci di ELLE
EMME Srl;
che la mutuataria aveva in ogni caso grandemente ridotto il proprio debito già prima del , come comprovato dalla domanda Parte_6
di ammissione al passivo inviata dalla cedente il 06 agosto 2014, dalla quale emerge che, a fronte di un mutuo per complessivi Euro
2.300.000,00, il credito residuo al momento dell'apertura della procedura concorsuale ammontava solamente ad Euro 1.012.114,20; che l'art. 1956
c.c. risultava inapplicabile nel caso di specie in quanto i garanti erano i soci della debitrice principale;
che il termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. era stato in ogni caso rispettato, atteso che a fronte della sentenza di Fallimento di ELLE EMME, depositata in data 24 marzo 2014, la Banca
aveva inviato la domanda di ammissione al passivo in data 06 agosto 2014;
che l'eccezione di nullità del mutuo avanzata ex adverso era del tutto generica e meramente esplorativa.
Ha, dunque, chiesto il rigetto dell'avversa opposizione con l'integrale conferma del decreto ingiuntivo e, in via subordinata, la condanna degli opponenti, al pagamento, in solido tra loro ed in favore di CP_1
della somma di Euro 497.836,90 oltre interessi per il titolo di cui al
[...]
decreto ingiuntivo opposto o, in ulteriore subordine, di quella diversa somma che dovesse risultare in corso di giudizio e/o che venisse liquidata anche in via di equità, con vittoria di spese.
All'esito della prima udienza, svoltasi il 09 marzo 2021 mediante scambio di note scritte, le parti, dopo essersi riportate integralmente ai propri scritti difensivi, congiuntamente hanno chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed assegnato termine di 15 giorni per introdurre il procedimento di mediazione, rinviando la causa al 29 giugno
2021.
Esperito il procedimento di mediazione con esito negativo, all'udienza del
29 giugno 2021 le parti hanno reiterato la richiesta di concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., mentre il Giudice, ritenuta la causa già matura per la decisione, ha fissato al 20 luglio 2021 l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 20 luglio 2021, il Giudice, preso atto del deposito di note scritte e foglio di p.c., ha trattenuto la causa in decisione,
assegnando i termini per il deposito delle conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
Solo l'opposta ha depositato le conclusionali, mentre nulla CP_1
è stato depositato da parte degli opponenti fideiussori.
Con sentenza n. 1985/2021, pubblicata in data 08.11.2021, il Tribunale di
AM ha affermato che:
- in forza del disposto di cui all'art. 1938 c.c., la fideiussione può essere prestata anche per obbligazioni future purchè sia previsto l'importo massimo garantito: nella specie la fideiussione, a fronte di un finanziamento di euro 2.300.000 per sorte capitale, è stata limitata dalle parti ad euro 3.000.000 e dunque non si ravvisa alcun presupposto di nullità di tale garanzia;
- la nullità non è nemmeno imposta dalla legge con riferimento al superamento di un rapporto di proporzionalità rispetto ad eventuali debiti dell'obbligato principale;
- la società è stata costituita nell'anno 2007, mentre il mutuo è stato erogato nel successivo luglio 2008 allorché la società aveva iniziato ad operare da pochi mesi;
il mutuo, inoltre, aveva le caratteristiche del mutuo edilizio e le erogazioni avvenivano, per accordo tra le parti, in base ed in proporzione ai singoli stati di avanzamento da eseguirsi sull'immobile in costruzione, s.a.l. documentati e comprovati proprio a garanzia della
“fattibilità” dell'operazione immobiliare e della sostenibilità dei relativi costi;
- gli odierni opponenti non hanno allegato alcun elemento atto a comprovare, o almeno a fornire indizi, della prevedibile insolvenza della società da parte della banca durante il periodo cui si riferisce il finanziamento;
- gli odierni opponenti sono stati soci della stessa EL MM s.r.l., e anche legale rappresentante di essa;
perciò, deve Persona_1
escludersi che essi non conoscessero la situazione patrimoniale e finanziaria della società stessa;
- a prescindere dalla qualità di consumatori dei soci della EL MM s.r.l.
e dall'applicabilità della deroga all'art. 1957 cc, risulta documentato in atti che l'istituto di credito, prima di agire nei confronti dei fideiussori ed entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione (corrispondente alla data di apertura della procedura concorsuale), si è insinuato al passivo del fallimento della EL MM s.r.l. con domanda in data 6.8.2014, rispettando dunque il disposto di cui all'art. 1957 c.c. ed ottenendo solo parziale rimborso del proprio credito;
- nessuna ulteriore eccezione relativa alla validità del mutuo può essere in questa sede esaminata in quanto solo genericamente dedotta e dunque inammissibile.
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il Tribunale di AM
ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, ha confermato il decreto ingiuntivo n. 2799/2020 Ing. emesso dal Tribunale di AM in data
28.08.2020 e ha condannato gli opponenti in solido a rifondere all'opposta le spese processuali liquidate in euro 11.000 oltre rimborso CP_1
forfettario ed accessori di legge.
Avverso la sentenza hanno proposto appello Parte_1 [...]
e , chiedendo, in via preliminare, la Parte_4 Persona_1
sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
nel merito hanno eccepito la nullità della sentenza per mancata concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, in ogni caso, in riforma della sentenza,
accertarsi e dichiararsi la nullità, anche parziale, della fideiussione prestata e l'intervenuta decadenza ex art 1957 cc della con CP_1
conseguente accertamento che nulla è dovuto, previa eventuale ammissione dei mezzi istruttori.
Si è costituita in giudizio per essa Controparte_1 [...]
(a sua volta rappresentata da Controparte_2 [...]
, chiedendo la conferma della sentenza impugnata Parte_3 oltre al rigetto delle richieste istruttorie.
Alla prima udienza del 14 settembre 2022, rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28
maggio 2025, trattenendo in tale data la causa in decisione e assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo di gravame, gli appellanti eccepiscono la nullità
della sentenza pronunciata dal Tribunale di AM per non avere il
Magistrato di prime cure concesso i termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., nonostante le parti non avessero ancora definitivamente determinato il thema decidendum ed il conseguente thema probandum.
In particolare, gli appellanti si dolgono del fatto che Giudice di prime cure,
ritenendo la causa matura per la decisione, ha determinato una lesione al loro diritto di difesa, atteso che ai Sig.ri è stato impedito di Per_1
ulteriormente approfondire e formulare istanze istruttorie a sostegno di tutte le eccezioni argomentate in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Segnatamente, con il primo profilo di censura, sostengono che, con riferimento all'eccezione di nullità parziale del contratto di fideiussione per conformità allo schema ABI 2003, è stato negato l'esercizio del potere processuale, esercitabile con la prima memoria ex art 183, co.VI, cpc, di precisare e integrare i motivi di nullità del contratto di fideiussione, se del caso anche procedendo ad una emendatio libelli sulla domanda di nullità /
inefficacia del contratto di fideiussione omnibus;
di depositare con la seconda memoria istruttoria il provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005 al fine di dimostrare l'anticoncorrenzialità del contratto “a monte”, cui si conforma il contratto “a valle” e gli ulteriori contratti di fideiussione omnibus conformi allo schema ABI stipulati negli anni successivi al 2005 da altri istituti di credito al fine di dimostrare la violazione della concorrenza;
di formulare l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla convenuta opposta della documentazione concernente i contratti di fideiussione omnibus stipulati e/o il modello contrattuale adottato da nell'anno 2007 e ogni altra Controparte_5
documentazione ritenuta opportuna al fine di determinare compiutamente le condizioni economiche e contrattuali di regolamentazione delle garanzie;
di formulare istanza di ammissione della prova testimoniale al fine di dimostrare l'assenza di qualsivoglia potere contrattuale dei signori volto alla modifica delle condizioni di fideiussione e dell'assenza Per_1
di qualsivoglia contrattazione.
Produce i modelli di fideiussione omnibus che ricalcano lo schema ABI
2003, adottati da diversi istituti bancari nell'anno 2007 e negli anni successivi, chiede ex art 210 cpc la esibizione dei modelli di contratto adottati dalla nell'anno 2007 ed insiste nella Controparte_5
domanda di nullità.
Con il secondo profilo di censura gli appellanti rilevano che, con riferimento all'eccezione di nullità del contratto di fideiussione nei confronti dei signori e per Parte_4 Parte_1
violazione degli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo, la mancata concessione dei termini ex art 183 co. VI cpc ha negato la possibilità di dimostrare in modo compiuto la qualità di consumatori di Parte_4
e e la loro estraneità all'esercizio dell'attività di
[...] Parte_1
impresa della società EL MM S.r.l., con la conseguente nullità,
rilevabile in ogni caso anche d'ufficio trattandosi di nullità di protezione,
della clausola di deroga all'art. 1957 cc non essendo stata oggetto di specifica trattativa individuale. Sul punto sostengono che all'epoca della sottoscrizione della fideiussione (anno 2007), non rivestivano incarichi amministrativi né gestori all'interno di EL. della quale erano CP_6
soci con una partecipazione pari al 20% ciascuno dell'intero capitale sociale (soci non qualificati).
Invocano la conseguente riviviscenza del termine semestrale che la banca avrebbe dovuto rispettare non solo nel proporre le istanze contro il debitore, ma altresì nel coltivare siffatte pretese.
Con il terzo profilo di censura gli appellanti censurano la parte della sentenza in cui il giudice di prima cure ha ritenuto tempestiva ex art. 1957
c.c. l'azione intrapresa da controparte nei confronti dei fideiussori per il solo fatto che il creditore si sia insinuato nello stato passivo del fallimento della società debitrice, essendo al contrario necessaria la “diligente coltivazione” delle azioni nei termini prescritti dall'art. 1957 c.c., e ha individuato erroneamente quale momento di scadenza dell'obbligazione principale la dichiarazione di fallimento di EL. CP_6
Secondo gli appellanti, l'obbligazione nei confronti di lle S.r.l. CP_6
era evidentemente scaduta ben prima della dichiarazione di fallimento di quest'ultima, come è possibile evincere da un semplice calcolo di differenza aritmetica tra l'entità del mutuo erogato pari a € 2.300.000,00,
come confessoriamente dichiarato da controparte nei propri scritti difensivi e come evincibile analizzando i documenti allegati al ricorso monitorio, e il quantum del credito per il quale Controparte_5
si è insinuata allo stato passivo del fallimento della predetta
[...]
società, pari a complessivi € 1.012.114,20.
Sottolineano come “sia evidente che la scadenza dell'obbligazione non
possa coincidere con la dichiarazione di fallimento per ovvie ragioni
concernenti alle rate impagate dichiarate dalla stessa controparte e per
le quali la stessa si è insinuata allo stato passivo”.
Gli appellanti rilevano, altresì come controparte non abbia nemmeno fornito la prova dell'esatta scadenza dell'obbligazione principale, essendo evidentemente inidoneo a tal fine il prospetto di cui al documento 14
avversario, trattandosi di un mero estratto di riepilogo delle presunte somme debende già detratti i considerevoli importi ottenuti dal riparto dello stato passivo del . Parte_6
Evidenziano come il Giudice di prime cure abbia del tutto ignorato una circostanza fattuale dichiarata dalla stessa controparte con valore confessorio, ossia che a seguito del deposito dell'istanza di insinuazione nello stato passivo del debitore principale da parte dell'istituto bancario, il presunto creditore è rimasto inerme per più di 5 anni da detta insinuazione
e ulteriormente inerme nei confronti dei fideiussori anche dopo la chiusura del fallimento (compiutasi nell'anno 2017) per oltre due anni, in spregio al termine decadenziale dei sei mesi, omettendo di coltivare l'azione in modo diligente: dalla presentazione della domanda di insinuazione al passivo depositata nel mese di agosto 2014 e dalla distribuzione dello stato passivo eseguita nel mese di novembre 2017, la successiva intimazione ai fideiussori risale al mese di luglio 2019, ossia oltre quattro anni dopo l'istanza rivolta al debitore principale e alla prima intimazione rivolta ai fideiussori e decorso un anno e mezzo dalla chiusura del fallimento
(intervenuta nel gennaio 2018 come dimostrato dalla visura storica della società EL. prodotta da controparte quale doc. 7), e depositato CP_6
il ricorso monitorio solo nel mese di settembre 2020, ossia decorsi quasi tre anni dalla chiusura del fallimento e oltre un anno dalla precedente intimazione rivolta ai signori Per_1
I motivi che precedono, da trattare unitariamente per ragioni logico-
giuridiche, sono infondati e vanno respinti.
Il collegio ben conosce l'orientamento consolidato in giurisprudenza
(Cass. 23162/2014; Cass. 24402/2018; Cass. 21953/2019) secondo cui,
qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il
Tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il thema decídendum e il thema probandum (o, senza che esse, pur avendolo chiesto, siano state poste in condizioni di definirli), l'appellante che faccia valere tale nullità deve specificare sia quale sarebbe stato il thema decidendum sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stato consentito il deposito della prima memoria ex art. 183 c.p.c., comma sesto, sia quali prove sarebbero state dedotte a sua dimostrazione.
Ritiene tuttavia la Corte che nessun pregiudizio sia derivato agli appellanti dalla mancata concessione dei termini ex art 183 comma VI cpc;
anche,
infatti, ove i chiesti termini fossero stati concessi e gli appellanti avessero provveduto a precisare il thema decidendum e fossero state accolte le istanze istruttorie formulate, comunque l'opposizione proposta sarebbe stata infondata e sarebbe stata rigettata.
Gli appellanti sostengono, infatti, che se avessero potuto fruire dei predetti termini, avrebbero potuto compiutamente precisare il thema decidendum al fine di ottenere la dichiarazione di nullità parziale della fideiussione di cui è causa, in particolare della clausola di deroga dell'art. 1957 c.c., anche per violazione della normativa a tutela del consumatore, con conseguente reviviscenza del termine semestrale previsto dalla norma e decadenza della Banca dalla possibilità di agire nei confronti dei fideiussori, non avendo agito entro tale termine nei confronti della società EL MM srl e non avendo, comunque, coltivato tale azione;
inoltre, avrebbero potuto avanzare istanze istruttorie (richiesta di produzione del provvedimento
14251/2005 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, della decisione della Banca d'Italia n. 55 del 2005, dei contratti di fideiussione omnibus conformi allo schema ABI stipulati negli anni successivi al 2005
da altri istituti di credito;
richiesta di ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. a dei contratti di fideiussione omnibus stipulati e/o del CP_4
modello contrattuale adottato da nell'anno Controparte_5
2007; istanza di prova testimoniale al fine di dimostrare l'assenza di qualsivoglia potere contrattuale dei signor olto alla modifica delle Per_1
condizioni di fideiussione e dell'assenza di qualsivoglia contrattazione) al fine di dimostrare la conformità della clausola allo schema ABI e la natura di consumatore di e Per_2 Parte_1
Giustamente il primo giudice ha ritenuto la irrilevanza del suddetto accertamento posto che, anche nel caso in cui la clausola di deroga all'art. 1957 cc fosse stata nulla per i motivi indicati dagli appellanti, in ogni caso la Banca non sarebbe incorsa in alcuna decadenza stante il rispetto del termine semestrale previsto dalla norma, essendosi insinuata al passivo del fallimento della società EL MM srl, debitrice principale, dichiarato il
24 marzo 2014 con domanda del 6.8.2014.
Nel ritenere la scadenza dell'obbligazione principale coincidente con la pronuncia di dichiarazione di fallimento, il primo giudice ha fatto corretta applicazione del principio sancito dalla Suprema Corte (sez. III,
16/10/2017, n.24296) secondo cui “Il fallimento del debitore principale
determina la scadenza automatica del debito garantito da fideiussione ai
sensi dell'art. 55, comma 2, l.fall., sicché dalla data della dichiarazione di
fallimento decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue
istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957, comma 1, c.c., per fare
salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore” secondo le forme della insinuazione al passivo (cfr. nello stesso senso Cass. civile sez. III, 28/07/2017, n.18779).
La dunque, si è tempestivamente attivata avendo presentato CP_5
domanda di ammissione al passivo della società debitrice principale prima della scadenza del termine di sei mesi dalla dichiarazione di fallimento,
evitando così di incorrere nella decadenza dettata dall'art. 1957 cc anche ove non ritenuto derogato.
Quanto all'obiezione degli appellanti secondo cui l'obbligazione principale sarebbe scaduta ben prima della dichiarazione di fallimento come risulterebbe <
aritmetica tra l'entità del mutuo erogato apri a euro 2.300.000,00… e il quantum del credito per il quale si è insinuata Controparte_5
allo stato passivo del fallimento della predetta società, pari a complessivi euro 1.012.114,20. E' pertanto evidente che la scadenza dell'obbligazione non possa coincidere con la dichiarazione di fallimento per ovvie ragioni concernenti alle rate impagate dichiarate dalla stessa controparte e per le quali la stessa si è insinuata allo stato passivo>>, rileva la Corte che gli appellanti non hanno indicato i conteggi in base ai quali risulterebbe il mancato pagamento delle rate ben prima della dichiarazione di fallimento né hanno offerto di provare il mancato rimborso delle rate prima dell'apertura del fallimento. In ogni caso, assorbente è il rilievo che l'eventuale inadempimento nel pagamento di alcune rate di mutuo non avrebbe comportato la scadenza dell'obbligazione principale: anche in questo caso, infatti, il Tribunale si è adeguato all'orientamento consolidato della SC secondo cui <la decadenza dalla fideiussione (prevista dall'art. 1957 c.c. per il caso in cui il creditore, entro sei mesi dalla scadenza della
obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze contro il
debitore) può verificarsi - se il debito principale è ripartito in scadenze
periodiche - in relazione a ciascuna scadenza, se ogni pagamento sia stato
considerato come debito autonomo. Ma se l'obbligazione è unica, e la
divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle
parti, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza
dell'ultima rata (Cass. 11 ottobre 1978, n. 4546; cfr. anche Cass. 23
maggio 1990, n. 3411, (…) Nella specie, trattandosi di mutuo, la
restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto
del contratto ed, al contempo, causa di estinzione;
ma il dovere di
restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di
contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non
costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento
frazionato di un'unica obbligazione. (…) Può, quindi, concludersi (come,
peraltro, la sentenza impugnata ha correttamente concluso) che il
beneficio del pagamento rateale è solo una modalità prevista per favorire
il mutuatario attraverso l'assolvimento ripartito nel tempo della propria
obbligazione, ma non consegue l'effetto di frazionare il debito in tante
autonome obbligazioni, con la conseguenza che il termine dell'art. 1957
c.c. decorre non dalla scadenza delle singole rate, bensì dalla scadenza
dell'ultima.>> (cfr. Cass.
6.2.2004 n. 2301).
Quanto alla censura secondo cui la non avrebbe con diligenza CP_5
coltivato la propria istanza nei confronti della debitrice principale essendo rimasta inerte per più di 5 anni da detta insinuazione prima di rivolgersi ai fideiussori, e per ulteriori due anni dopo la chiusura del fallimento, osserva la Corte che null'altro poteva fare la creditrice, una volta aperta la procedura concorsuale, se non proporre istanza di insinuazione al passivo,
che è l'unica iniziativa resa possibile dalle regole del concorso, e avendo l'istituto di credito, appena appreso del fallimento, intimato ai fideiussori il pagamento con lettera raccomandata in data 8.5.2014 spedita all'indirizzo dei medesimi e la cui ricezione non è stata contestata (cfr doc.
5.9 prodotto in primo grado), senza che a tale richiesta sia mai seguito il pagamento da parte dei fideiussori.
Ciò basta, come affermato dal Tribunale, a ritenere infondata l'opposizione e l'appello proposto;
ogni altra censura mossa alla sentenza impugnata rimane, dunque, assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellanti nella misura che si liquida in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi previsti dal DM 147/2022 (scaglione da 260.000 a 520.000,00), ad eccezione della fase istruttoria per la quale si applicano i parametri minimi in considerazione della effettiva attività svolta.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1 [...]
e avverso la sentenza n. 1985/2021 del Parte_4 Persona_1
Tribunale di AM pubblicata il 08.11.2021 che, per l'effetto, conferma integralmente;
-condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata che liquida in € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00
per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase istruttoria ed € 7.298,00 per la fase decisoria, oltre a spese forfettarie, Iva e cpa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
MA NE ES SS