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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/06/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa
Rossana Musumeci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°1120 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, rimessa in decisione all'udienza cartolare del 6.5.2025, e vertente tra
e nella qualità di genitori Parte_1 Controparte_1 esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore
[...]
nata a [...] in data [...], rappresentati e difesi, Per_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Dolores Broccoli,
Elena Buccanfuso e Walter Miceli, giusta procura in calce al ricorso;
attori
e
di Bagheria, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
convenuto
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ritualmente depositate.
Motivi della decisione
1. Fatti controversi
Con ricorso depositato il 17.5.2024 gli attori hanno convenuto in giudizio il di Bagheria, e, Controparte_2
1 premesso di essere genitori della minore affetta da “Deficit Persona_1 cognitivo di grado lieve”, hanno dedotto:
- di aver presentato, in data 1.2.2024, domanda telematica di iscrizione scolastica della figlia presso il liceo convenuto;
- che con comunicazione a mezzo email del 15.3.2024, tuttavia,
l'istituto scolastico regionale aveva rifiutato la domanda di iscrizione della minore, comunicando che la stessa era stata smistata presso l'istituto professionale della medesima cittadina;
- che richiesti chiarimenti in ordine al rifiuto dell'iscrizione, l'istituto scolastico aveva dedotto che la scelta era motivata dal numero di domande di iscrizione di alunni disabili, non accettabili dal numero
10 in poi, a causa della necessità, motivata sulla scorta delle norme di cui al DPR n. 81/2009 e del regolamento di istituto, di formare classi composte da un numero massimo di 20 alunni, con possibili deroghe fino al 10%, di cui massimo due in condizioni di disabilità;
Deducendo l'illegittimità della condotta del de quo, Controparte_2
Per_ concretatasi nel rifiuto di iscrizione scolastica di con conseguente discriminazione in violazione della legge n. 104/1992 nonché della legge n. 67/2006, del D.P.R. n. 81/2009, nonché della normativa sovranazionale di riferimento, gli attori, genitori della minore, hanno chiesto, pertanto, al Tribunale, in via cautelare, di adottare i provvedimenti idonei a far cessare la condotta discriminatoria nei confronti della minore, ordinando all'istituto scolastico convenuto di accogliere la domanda di iscrizione della medesima per l'a.s. 2024/2025; nel merito, di accertare e dichiarare la natura discriminatoria della condotta assunta dall'amministrazione resistente nei confronti della minore e, per l'effetto, di confermare l'ordine di Persona_1 cessazione della condotta discriminatoria, integrata dal rifiuto di iscrizione scolastica per la sua condizione di disabilità, con conseguente ordine all'Istituto Scolastico convenuto di accogliere la sua domanda di iscrizione scolastica per l'a.s. 2024/2025. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
2 Con decreto del 20.5.2024 veniva fissata l'udienza di trattazione del sub procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. per l'1.7.2024, poi differita, per impedimento del giudice, al 19.7.2024.
Nella contumacia di parte resistente, il sub procedimento cautelare veniva definito con ordinanza di totale accoglimento del 23.7.2024, con la quale, accertata la natura discriminatoria della condotta del Controparte_2 di Bagheria nei confronti di veniva
[...] Persona_1 ordinata all'istituto scolastico in questione l'immediata e pronta iscrizione dell'alunna per l'a.s. 2024/2025 alla classe prima del Persona_1
l'istituto.
Nell'odierno procedimento di merito si costituiva il
[...]
di Bagheria, a mezzo dell'Avvocatura dello Controparte_2
Stato, che, preliminarmente, eccepiva la carenza di interesse all'azione ex art. 100 c.p.c., essendo già intervenuta l'iscrizione della minore Per_1 all'anno scolastico 2024/2025 in considerazione dell'aumento della
[...] pianta organica, come comunicato agli attori in data 27 agosto 2024.
Nel merito e in via subordinata, l'istituto scolastico convenuto invocava la legittimità del rigetto della domanda di iscrizione della minore, motivata dall'osservanza delle proporzioni numeriche degli alunni abili e diversamente abili, al fine della massima cura dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, condotta di natura certamente non discriminatoria in quanto assunta ex art. 5 e ss. D.P.R. 81/2009, che pone limiti numerici nella formazione delle classi.
Chiedeva, pertanto, accertarsi, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.; nel merito, il rigetto della domanda proposta;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
Celebrata l'udienza di prima comparizione delle parti e rimasti invariati i termini del contendere, la causa veniva rinviata, per discussione e decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c. all'udienza del 21.1.2025, con assegnazione alle parti di termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive autorizzate, udienza poi rinviata al 6 maggio
3 2025, ove, sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta ritualmente depositate dagli attori, veniva assunta in decisione.
2. Il merito della lite
Osserva il Tribunale che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, conformemente alle conclusioni rassegnate dagli attori, tenuto conto dell'avvenuta iscrizione della minore Persona_1 presso l'istituto scolastico convenuto, come risulta per tabulas dalla nota prot. n. 6777/2024 del 23.9.2024 inviata dal Controparte_2 ai genitori della minore, odierni attori (cfr. all. 8 alla
[...] comparsa di costituzione dell'istituto scolastico).
Ed invero, la cessazione della materia del contendere va dichiarata dal giudice anche d'ufficio e dà luogo ad una pronuncia di carattere processuale, inidonea ad acquistare efficacia di giudicato.
La cessazione si verifica "quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto" (cfr. Cass. 28.7.2004 n. 14194).
Nel caso di specie, essendo stata eseguita l'ordinanza cautelare emessa da questo Tribunale, che ha accertato la natura discriminatoria del rifiuto di iscrizione scolastica della minore e, conseguentemente, Persona_1 ha ordinato all'amministrazione resistente di provvedere all'iscrizione, è venuto meno l'interesse alla pronuncia di merito;
pertanto, va dichiarata la cessata materia del contendere tra le parti per sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Inoltre, allorché il Giudice rileva e dichiara la cessazione della materia del contendere, deve comunque provvedere in ordine alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale (v. Cass. 2.8.2004, n. 14775) che costituisce declinazione del principio di causalità (Cass. n. 6016 del 2017 tra le altre), considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale.
Orbene, è evidente che, nel caso di specie, l'iscrizione di Per_1
4 Per_ al di Bagheria, per Controparte_2
l'anno scolastico 2024/2025, sia avvenuta solo a seguito dell'ordinanza cautelare emessa da questo tribunale in data 24.7.2024, come si evince chiaramente dalla nota inviata dal predetto istituto ai genitori della minore, odierni attori, diversamente da quanto sostenuto dall'amministrazione convenuta, essendo evidente che l'incremento del numero delle iscrizioni alla classe prima sia stato autorizzato solo a seguito della notifica del provvedimento giurisdizionale emesso in via cautelare.
La natura discriminatoria della condotta assunta dall'istituto scolastico convenuto, invero, risulta evidente sol che si consideri, che il rifiuto dell'iscrizione di alla classe prima per l'anno scolastico Persona_1
2024/2025 non risulta giustificato da profili didattici e/o organizzativi ma
è fondato solo sul dato numerico relativo al numero massimo di alunni per classe e al rapporto tra alunni normodotati e alunni disabili.
L'accertata natura discriminatoria della condotta assunta dall'istituto scolastico in uno all'avvenuta iscrizione dell'alunna disabile solo dopo l'emissione del provvedimento giurisdizionale cautelare, comporta, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la condanna dell'amministrazione scolastica convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dagli attori.
3. Le spese di lite
L'accoglimento della domanda proposta dagli attori comporta la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite dagli stessi sostenute, le quali, calcolate ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 37/2018, tenendo conto del valore della causa, applicando parametri minimi per tutte le fasi, e ridotte le fasi istruttoria e decisionale, sono liquidate nella misura di € 2.500,00, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Parimenti, l'amministrazione convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dagli attori per la fase cautelare del
5 procedimento, le quali, calcolate ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 37/2018, tenendo conto del valore della causa, applicando parametri minimi per tutte le fasi, e ridotte le fasi istruttoria e decisionale, sono liquidate nella misura di € 1.000,00, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede, dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dagli attori, liquidate in € 2.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge per il merito, e in € 1.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge per la fase cautelare, spese da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Termini Imerese, 6 giugno 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
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