TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/04/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice unico dott.
Pierangela Bellingeri, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
EX ARTT. 281 TERDECIES C.P.C. E
281 SEXIES, ULTIMO COMMA, C.P.C. nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 3265/2023 R.G.; promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
avv.ti Maria Cristina Ruscitto e Maria Teresa Turco;
-parte ricorrente-
contro
:
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
-parte resistente contumace-
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso a verbale d'udienza del 18.03.2025 mediante rinvio alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo del ricorso ex artt. 702 bis e seguenti c.p.c. depositato il 28.04.2023 e notificato in rinnovazione a mezzo p.e.c. il
22.11.2023 – insieme al decreto di fissazione udienza dell'11.05.2023 che lo ha
1 qualificato come procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281 decies e seguenti c.p.c. ed al verbale d'udienza del 16.11.2023 che ne ha disposto l'integrazione con l'avvertimento previsto dal n. 7 del comma 3 dell'art. 163 c.p.c. novellato – con cui il ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1
il resistente : Controparte_1
- premettendo di avere sporto querela il 21.11.2019 presso il Comando Carabinieri di
Verona in relazione alla truffa on line da sé subita nel 2019 a seguito della quale ha perso € 40.000,00 circa;
- esponendo di avere, in qualità di persona offesa, conferito mandato per patrocinare il procedimento penale contro ignoti rubricato al n. 19/7966 R.G.N.R., n. 20/675 G.I.P., al resistente, con cui si è rapportato per lo più tramite telefonate e messaggi whatsapp e da cui ha ricevuto rassicurazioni circa il buon esito del giudizio, essendosi anche recato a
Milano il 20.12.2019 per lasciare a tale (segretaria indicata dal resistente) il plico Per_1
dei documenti richiestigli;
- lamentando come, a fronte dell'onorario da sé corrisposto al resistente mediante sei bonifici e pari a complessivi € 5.750,00 (di cui € 1.000,00 il 20.12.2019, altri € 1.000,00 sempre il 20.12.2019, € 1.000,00 il 13.01.2020, € 750,00 il 16.01.2020, € 1.000,00
l'11.02.2020, € 1.000,00 il 13.02.2020) nessuna attività sia stata espletata dal difensore nonostante le ripetute sollecitazioni e contestazioni da sé avanzate, tanto che il Pubblico
Ministero in data 30.01.2020 ha chiesto l'archiviazione del procedimento, poi disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari l'1.09.2020 in mancanza di opposizione e senza che il resistente abbia depositato alcuna nomina di difensore nel fascicolo;
2 - richiamando il contenuto della raccomandata inviatagli dal resistente il 4.08.2020, con la quale quest'ultimo gli aveva proposto un accordo di restituzione in 4/5 rate mensili dell'importo percepito a titolo di compenso, mai onorato;
- deducendo il proprio diritto alla restituzione di tale somma non dovuta, in quanto corrisposta per attività professionale mai svolta, nonché la responsabilità civile del resistente per l'inerzia, in particolare per non avere depositato la propria nomina nel fascicolo, così da precludere al ricorrente l'opposizione all'archiviazione, la richiesta di ulteriori indagini, l'individuazione dei colpevoli della truffa ed il recupero della somma di € 40.000,00;
- chiedendo, pertanto, una pronuncia di condanna del resistente alla restituzione in favore del ricorrente dell'importo di € 5.750,00, oltre quanto ritenuto di giustizia per il risarcimento del danno, con vittoria di spese processuali;
§.II. Dato atto che, a fronte di rituale notifica nei suoi confronti, il resistente non si è costituito e ne è stata quindi dichiarata la contumacia all'udienza del 22.02.2024, dopo di che il giudizio, in difetto di istanze di prova costituenda, è stato rinviato per la decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. all'udienza del 18.03.2025, allorché è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.;
§.III. Ritenuto, nel merito, che le domande avanzate con il ricorso siano solo in parte fondate e debbano trovare accoglimento nei più circoscritti termini di cui in prosieguo;
Osservato che emergono ex actis le seguenti circostanze: - la querela contro ignoti sporta dal ricorrente il 21.11.2019 per il reato di truffa (doc. 1); - il mandato conferito dal ricorrente al resistente il 15.01.2020 (doc. 4); - l'apertura del procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Verona in cui il ricorrente figura quale parte lesa
(doc. 5); - l'avvenuta disposizione dal ricorrente in favore del resistente di sei bonifici
3 per il complessivo ammontare di € 5.750,00 (doc. 7); - la proposta restitutoria rateale di tale importo datata 28.07.2020 inoltrata dal resistente al ricorrente tramite raccomandata r.r. (doc. 9); - il decreto di archiviazione dell'1.09.2020 (doc. 12);
Considerato, quanto alla pretesa restitutoria della somma versata a titolo di compenso pari ad € 5.750,00, che la stessa risulta adeguatamente fondata nell'an e nel quantum, sulla scorta dei noti criteri di riparto dell'onere probatorio, atteso che, vertendosi in materia di obbligazioni contrattuali, il creditore è tenuto esclusivamente a provare la fonte del rapporto e ad allegare l'inadempimento del debitore all'obbligazione dallo stesso scaturente, mentre quest'ultimo risulta gravato, per contro, della prova dell'eventuale suo fatto estintivo, modificativo o impeditivo (cfr. Cass. civ., sez. un.,
30.10.2001, n. 13533), in concreto non fornita stante il contegno contumaciale adottato;
Considerato, quanto invece alla pretesa risarcitoria, che per consolidato e condivisibile orientamento di legittimità la sussistenza o meno di un profilo di colpa professionale va valutata con una prospettazione ex ante, ossia formulando un ragionamento prognostico sulla possibile utilità dell'iniziativa giudiziaria intrapresa, ricordando sempre che l'avvocato non ne garantisce l'esito favorevole (cfr. Cass. civ., n. 28903/2024) e che la responsabilità dell'avvocato verso il cliente per negligenza nello svolgimento della propria attività richiede comunque necessariamente la prova puntuale, da fornirsi da parte di chi agisce in via risarcitoria, del danno e del nesso causale tra la condotta contestata (attiva od omissiva) ed il pregiudizio lamentato (cfr. Cass. civ., n.
15743/2024);
Osservato a tale proposito che nel presente giudizio il ricorrente non ha dimostrato, a ben vedere nemmeno allegato in maniera sufficientemente dettagliata, che, verosimilmente, se fosse stata proposta opposizione all'archiviazione, quest'ultima non
4 sarebbe stata disposta ed i colpevoli della truffa sarebbero stati individuati con pieno ristoro per la parte lesa;
Ritenuto pertanto, in applicazione dei precedenti considerata ed ogni diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita, che il resistente vada condannato a restituire al ricorrente la somma di € 5.750,00, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
Ritenuto infine che le spese processuali, liquidate in dispositivo tenuto conto del minore valore del decisum e di natura e quantità dell'attività difensiva svolta, seguano la soccombenza del resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
3265/2023 R.G., ogni contraria istanza e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- condanna il resistente a restituire in favore del ricorrente la somma di € 5.750,00, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
- condanna il resistente a rifondere in favore del ricorrente le spese processuali liquidate in complessivi € 2.547,00 per compensi ed in € 286,00 per esposti, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a. se dovute come per legge.
Verona, 10.04.2025
Il Giudice
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice unico dott.
Pierangela Bellingeri, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
EX ARTT. 281 TERDECIES C.P.C. E
281 SEXIES, ULTIMO COMMA, C.P.C. nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 3265/2023 R.G.; promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
avv.ti Maria Cristina Ruscitto e Maria Teresa Turco;
-parte ricorrente-
contro
:
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
-parte resistente contumace-
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso a verbale d'udienza del 18.03.2025 mediante rinvio alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo del ricorso ex artt. 702 bis e seguenti c.p.c. depositato il 28.04.2023 e notificato in rinnovazione a mezzo p.e.c. il
22.11.2023 – insieme al decreto di fissazione udienza dell'11.05.2023 che lo ha
1 qualificato come procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281 decies e seguenti c.p.c. ed al verbale d'udienza del 16.11.2023 che ne ha disposto l'integrazione con l'avvertimento previsto dal n. 7 del comma 3 dell'art. 163 c.p.c. novellato – con cui il ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1
il resistente : Controparte_1
- premettendo di avere sporto querela il 21.11.2019 presso il Comando Carabinieri di
Verona in relazione alla truffa on line da sé subita nel 2019 a seguito della quale ha perso € 40.000,00 circa;
- esponendo di avere, in qualità di persona offesa, conferito mandato per patrocinare il procedimento penale contro ignoti rubricato al n. 19/7966 R.G.N.R., n. 20/675 G.I.P., al resistente, con cui si è rapportato per lo più tramite telefonate e messaggi whatsapp e da cui ha ricevuto rassicurazioni circa il buon esito del giudizio, essendosi anche recato a
Milano il 20.12.2019 per lasciare a tale (segretaria indicata dal resistente) il plico Per_1
dei documenti richiestigli;
- lamentando come, a fronte dell'onorario da sé corrisposto al resistente mediante sei bonifici e pari a complessivi € 5.750,00 (di cui € 1.000,00 il 20.12.2019, altri € 1.000,00 sempre il 20.12.2019, € 1.000,00 il 13.01.2020, € 750,00 il 16.01.2020, € 1.000,00
l'11.02.2020, € 1.000,00 il 13.02.2020) nessuna attività sia stata espletata dal difensore nonostante le ripetute sollecitazioni e contestazioni da sé avanzate, tanto che il Pubblico
Ministero in data 30.01.2020 ha chiesto l'archiviazione del procedimento, poi disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari l'1.09.2020 in mancanza di opposizione e senza che il resistente abbia depositato alcuna nomina di difensore nel fascicolo;
2 - richiamando il contenuto della raccomandata inviatagli dal resistente il 4.08.2020, con la quale quest'ultimo gli aveva proposto un accordo di restituzione in 4/5 rate mensili dell'importo percepito a titolo di compenso, mai onorato;
- deducendo il proprio diritto alla restituzione di tale somma non dovuta, in quanto corrisposta per attività professionale mai svolta, nonché la responsabilità civile del resistente per l'inerzia, in particolare per non avere depositato la propria nomina nel fascicolo, così da precludere al ricorrente l'opposizione all'archiviazione, la richiesta di ulteriori indagini, l'individuazione dei colpevoli della truffa ed il recupero della somma di € 40.000,00;
- chiedendo, pertanto, una pronuncia di condanna del resistente alla restituzione in favore del ricorrente dell'importo di € 5.750,00, oltre quanto ritenuto di giustizia per il risarcimento del danno, con vittoria di spese processuali;
§.II. Dato atto che, a fronte di rituale notifica nei suoi confronti, il resistente non si è costituito e ne è stata quindi dichiarata la contumacia all'udienza del 22.02.2024, dopo di che il giudizio, in difetto di istanze di prova costituenda, è stato rinviato per la decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. all'udienza del 18.03.2025, allorché è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.;
§.III. Ritenuto, nel merito, che le domande avanzate con il ricorso siano solo in parte fondate e debbano trovare accoglimento nei più circoscritti termini di cui in prosieguo;
Osservato che emergono ex actis le seguenti circostanze: - la querela contro ignoti sporta dal ricorrente il 21.11.2019 per il reato di truffa (doc. 1); - il mandato conferito dal ricorrente al resistente il 15.01.2020 (doc. 4); - l'apertura del procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Verona in cui il ricorrente figura quale parte lesa
(doc. 5); - l'avvenuta disposizione dal ricorrente in favore del resistente di sei bonifici
3 per il complessivo ammontare di € 5.750,00 (doc. 7); - la proposta restitutoria rateale di tale importo datata 28.07.2020 inoltrata dal resistente al ricorrente tramite raccomandata r.r. (doc. 9); - il decreto di archiviazione dell'1.09.2020 (doc. 12);
Considerato, quanto alla pretesa restitutoria della somma versata a titolo di compenso pari ad € 5.750,00, che la stessa risulta adeguatamente fondata nell'an e nel quantum, sulla scorta dei noti criteri di riparto dell'onere probatorio, atteso che, vertendosi in materia di obbligazioni contrattuali, il creditore è tenuto esclusivamente a provare la fonte del rapporto e ad allegare l'inadempimento del debitore all'obbligazione dallo stesso scaturente, mentre quest'ultimo risulta gravato, per contro, della prova dell'eventuale suo fatto estintivo, modificativo o impeditivo (cfr. Cass. civ., sez. un.,
30.10.2001, n. 13533), in concreto non fornita stante il contegno contumaciale adottato;
Considerato, quanto invece alla pretesa risarcitoria, che per consolidato e condivisibile orientamento di legittimità la sussistenza o meno di un profilo di colpa professionale va valutata con una prospettazione ex ante, ossia formulando un ragionamento prognostico sulla possibile utilità dell'iniziativa giudiziaria intrapresa, ricordando sempre che l'avvocato non ne garantisce l'esito favorevole (cfr. Cass. civ., n. 28903/2024) e che la responsabilità dell'avvocato verso il cliente per negligenza nello svolgimento della propria attività richiede comunque necessariamente la prova puntuale, da fornirsi da parte di chi agisce in via risarcitoria, del danno e del nesso causale tra la condotta contestata (attiva od omissiva) ed il pregiudizio lamentato (cfr. Cass. civ., n.
15743/2024);
Osservato a tale proposito che nel presente giudizio il ricorrente non ha dimostrato, a ben vedere nemmeno allegato in maniera sufficientemente dettagliata, che, verosimilmente, se fosse stata proposta opposizione all'archiviazione, quest'ultima non
4 sarebbe stata disposta ed i colpevoli della truffa sarebbero stati individuati con pieno ristoro per la parte lesa;
Ritenuto pertanto, in applicazione dei precedenti considerata ed ogni diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita, che il resistente vada condannato a restituire al ricorrente la somma di € 5.750,00, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
Ritenuto infine che le spese processuali, liquidate in dispositivo tenuto conto del minore valore del decisum e di natura e quantità dell'attività difensiva svolta, seguano la soccombenza del resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
3265/2023 R.G., ogni contraria istanza e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- condanna il resistente a restituire in favore del ricorrente la somma di € 5.750,00, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
- condanna il resistente a rifondere in favore del ricorrente le spese processuali liquidate in complessivi € 2.547,00 per compensi ed in € 286,00 per esposti, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a. se dovute come per legge.
Verona, 10.04.2025
Il Giudice
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)
5