Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2025, n. 19339
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Sentenza 23 maggio 2025

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La Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, ha esaminato i ricorsi proposti da tre imputati avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Milano, la quale aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado relativa ai reati di concorso in omicidio aggravato e porto abusivo di coltello. La Corte di merito aveva escluso l'aggravante dei futili motivi, unificato i reati sotto il vincolo della continuazione e ritenuto le attenuanti generiche equivalenti alla residua aggravante della crudeltà, riducendo di conseguenza le pene inflitte. Gli imputati, tramite i loro difensori, hanno sollevato distinti motivi di ricorso: il primo imputato ha lamentato vizi nella determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p., la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 c.p. e l'omessa pronuncia sulla richiesta di accesso a un programma di giustizia riparativa, oltre a motivi aggiunti concernenti la mancata considerazione della chiamata dei soccorsi ai fini della pena e la rigetto della richiesta di giustizia riparativa. Il secondo imputato ha contestato l'eccessivo aumento di pena per il reato di porto abusivo di coltello a titolo di continuazione. Il terzo imputato ha invocato la mancata applicazione dell'art. 584 c.p. (omicidio preterintenzionale), dell'art. 116 c.p. (concorso anomalo) e dell'art. 114 c.p. (minima partecipazione), lamentando altresì vizi nella determinazione della pena. Il Pubblico Ministero ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi nel complesso inammissibili o infondati, rigettandoli integralmente. In via preliminare, ha sottolineato l'inammissibilità della rilettura del merito e la natura di giudizio di legittimità della cassazione, ribadendo che i motivi devono confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato senza proporre una diversa valutazione dei fatti. Riguardo ai singoli motivi, ha ritenuto infondato il primo motivo del primo imputato, argomentando che la pena è stata adeguatamente motivata in relazione all'efferatezza del delitto e all'impulso criminoso, e che la chiamata dei soccorsi non è stata ritenuta sufficiente a mitigare la pena. Ha altresì rigettato il secondo motivo relativo all'attenuante della provocazione, ritenendola non configurabile per la macroscopica sproporzione tra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso. Il terzo motivo e il primo motivo aggiunto, concernenti la giustizia riparativa, sono stati dichiarati infondati, con la precisazione che l'ordinanza di rigetto di tale richiesta non è impugnabile autonomamente se non congiuntamente alla sentenza e solo in casi specifici, escludendo la natura processuale della questione. Il ricorso del secondo imputato è stato ritenuto infondato, poiché l'aumento di pena per la continuazione è stato adeguatamente motivato in relazione alla gravità del reato satellite commesso per la consumazione dell'omicidio. Infine, i motivi del terzo imputato sono stati giudicati infondati o inammissibili: il primo motivo è stato respinto in quanto la condotta ha rivelato la consapevole accettazione della possibilità di morte della vittima, escludendo l'omicidio preterintenzionale; il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili poiché volti a una diversa valutazione degli elementi di fatto e a una rivalutazione della partecipazione al reato e della pena, non consentite in sede di legittimità. Pertanto, la Corte ha rigettato i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dichiarando inammissibili le richieste di liquidazione delle spese avanzate dalle parti civili per tardività.

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Commentari2

  • 1il diniego è ricorribile in Cassazione
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 febbraio 2026

  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 27 febbraio 2026

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 settembre 2024 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Civitavecchia nei confronti di D.C., imputato del delitto di atti persecutori in danno di V.I. commesso in Ladispoli dall'11 marzo al 27 maggio 2023. 2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato. Il difensore ha affidato l'impugnativa ad un solo motivo, con il quale ha censurato, per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 125, comma 3, c.p.p., il silenzio serbato dalla Corte territoriale sulla richiesta di invio a un Centro per la giustizia …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2025, n. 19339
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19339
Data del deposito : 23 maggio 2025

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