Sentenza 23 maggio 2025
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- 1. il diniego è ricorribile in CassazioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 febbraio 2026
- 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 27 febbraio 2026
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 settembre 2024 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Civitavecchia nei confronti di D.C., imputato del delitto di atti persecutori in danno di V.I. commesso in Ladispoli dall'11 marzo al 27 maggio 2023. 2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato. Il difensore ha affidato l'impugnativa ad un solo motivo, con il quale ha censurato, per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 125, comma 3, c.p.p., il silenzio serbato dalla Corte territoriale sulla richiesta di invio a un Centro per la giustizia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2025, n. 19339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19339 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
19339-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto. disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
Composta da:
EP IA RB EL
- Presidente.
IO OS GIOVANBATTISTA TO DR NT
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da:
SENTENZA
BE OU DI nato in [...] il [...]; ZZ YO nato in [...] il [...]; HA CI nato in [...] il [...];
Sent. n. sez.254/2025 UP 04/04/2025 R.G.N.4201/2025
avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Milano dell'11/12/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi ed i motivi aggiunti;
udita la relazione svolta dal Consigliere IO OS;
letta la requisitoria rassegnata, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPINA CASELLA, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di assise di Pavia, con sentenza pronunciata il giorno 3 maggio 2024, dichiarava EN OU NE, AZ YO e DI NE responsabili dei reati di concorso nell' omicidio aggravato di AS AN (verificatosi in Pavia in data 24 novembre 2022) e di porto abusivo di coltello con l'aggravante dell'art. 61 n.2 cod. pen. (commesso in Mortara il 22 novembre 2022) e, riuniti gli stessi sotto il vincolo della continuazione, li condannava alla pena dell'ergastolo (con riconoscimento delle attenuanti generiche in favore di EN OU NE e di DI NE, ritenute sub valenti rispetto alle aggravanti contestate), oltre alle pene accessorie di legge ed al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite. Con riferimento al trattamento sanzionatorio la Corte di assise non indicava la pena inflitta per ciascuno dei due reati indicando, unicamente, quella dell'ergastolo.
1.1. Nello specifico, le imputazioni a carico dei predetti riguardavano i seguenti reati;
1) delitto di cui agli artt. 110, 575, 577 nn.1 e 4 cod. pen., in relazione all'art. 61 n.1 e n.4 cod. pen., per avere, in concorso tra loro, aggredendolo brutalmente con calci e pugni e sferrandogli varie coltellate nella notte del 22 novembre 2022 in Mortara, cagionato la morte di AS AN (che si verificava il giorno 24 novembre 2022 presso il Policlinico San Matteo di Pavia dove la vittima era stata ricoverata dopo l'aggressione). La causa del decesso veniva identificata in una morte cerebrale da compromissione dei centri regolatori tronco-encefalici in un quadro di ipertensione endocranica secondario al severo trauma cranico riportato nell'aggressione del 22 novembre 2022, produttivo di lesioni scheletriche basi-craniche e di estese lesioni meningo-encefaliche; 2) reato di cui all'art. 4 1.110/1975 e 61 n.2 cod. pen. perché, in concorso tra loro, al fine di eseguire il delitto di cui al capo 1) portavano in luogo pubblico un'arma da taglio (coltello) che utilizzavano per aggredire AS AN fuori dall'abitazione di via Fontanile 12 e che non veniva rinvenuto sul posto dai Carabinieri (fatto avvenuto in Mortara il giorno 22 novembre 2022).
1.2. La Corte di assise di appello di Milano, investita dei gravami proposti dai tre imputati, con la sentenza indicata in epigrafe ha parzialmente riformato la decisione di primo grado mediante l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61
n.1 cod. pen. (futili motivi) e la unificazione dei due reati sotto il vincolo della continuazione;
inoltre, la Corte territoriale ha valutato le circostanze attenuanti generiche (già riconosciute dalla Corte di assise in favore di EN OU NE e di DI NE) come equivalenti rispetto alla residuale aggravante di cui all'art. 61 n.4 cod. pen. (avere agito con crudeltà), riconoscendole - con il medesimo giudizio di equivalenza anche in favore di AZ YO e ha, di conseguenza, ridotto la pena nei confronti di EN OU NE e AZ YO in anni ventisei e mesi sei di reclusione (anni ventiquattro a titolo di pena base per l'omicidio aumentata per la continuazione nella misura di anni due e mesi sei per il porto di coltello) ed in anni ventiquattro e mesi sei di reclusione nei riguardi di DI NE (pena base di anni ventiquattro di reclusione per l'omicidio aumentata per la continuazione di mesi sei), ha eliminato le pene accessorie della decadenza dalla potestà genitoriale e delle pubblicazione della sentenza disposte in primo grado, confermando per il resto la decisione gravata.
2. Avverso la sopra indicata sentenza della Corte di assise di appello di Milano i tre imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento della stessa.
3. EN OU NE, per mezzo dell'avv. Michela Ghiso, ha affidato la propria impugnazione a tre motivi.
3.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica con riferimento alla determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen.; al riguardo deduce che la Corte territoriale ha affermato la sussistenza del dolo diretto alternativo e non già di quello intenzionale, ma che nel fissare il trattamento sanzionatorio non ha tenuto conto della esistenza di un dolo caratterizzato da una intensità attenuata avendo fissato la pena per l'omicidio nella sua massima estensione.
3.2. Con il secondo motivo l'imputato deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione rispetto alla insussistenza della invocata sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n.2 cod. pen.; in particolare, il ricorrente osserva che rispetto a tale attenuante
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(richiesta sul presupposto della sottrazione di sostanza stupefacente da parte della vittima) la Corte territoriale non ha argomentato sebbene abbia escluso l'aggravante dei futili motivi, contestata proprio rispetto alla citata sottrazione.
3.3. Con il terzo motivo EN OU NE si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., della inosservanza o erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione rispetto alla sua formale istanza di accesso ad un programma di giustizia riparativa (anche con vittima aspecifica) in ordine alla quale la Corte di assise di appello avrebbe omesso di pronunciarsi.
3.4. Con atto del 14 marzo 2025 il difensore di EN OU NE ha depositato motivi aggiunti;
in particolare, ha dato atto dell'avvenuto rigetto, nelle more, della richiesta di ammissione ad un programma di giustizia riparativa disposto dalla Corte di assise di appello di Milano con ordinanza depositata il 29 gennaio 2025 (notificata il giorno successivo). Con il primo motivo aggiunto l'imputato lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel respingere la sua richiesta di ammissione alla giustizia riparativa. Con il secondo motivo aggiunto il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 133, 61 n.4 e 62-bis cod. pen. ed il vizio di motivazione rispetto alla mancata considerazione dell'avvenuta chiamata del soccorsi da parte sua, ai fini del trattamento sanzionatorio in misura più contenuta e mediante il riconoscimento delle attenuanti generiche come prevalenti rispetto alla contestata aggravante.
4. AZ YO, per mezzo dell'avv. Amedeo Rizza, ha affidato il proprio ricorso ad un unico motivo. Egli lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 133, 81 cod. pen. e 125 del codice di rito ed il vizio di motivazione con riferimento all'aumento di pena a titolo di continuazione per il reato contravvenzionale sub 2) disposto, a suo dire, in misura troppo elevata considerata anche dell'entità della pena fissata per l'omicidio in ventiquattro anni di reclusione.
5. DI NE, per mezzo dell'avv. Salvatore Arcadipane, ha affidato la propria impugnazione a tre motivi.
5.1. Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 584 cod. pen. come da lui invocato;
egli osserva, in particolare, che la Corte territoriale ha confermato la sussistenza dell'omicidio volontario (e non già di quello preterintenzionale) sulla base di dati non univocie, comunque, senza fornire adeguata risposta alle precise deduzioni difensive articolate sul punto.
5.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., dell'inosservanza della legge penale e del vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione, nei suoi confronti, dell'art. 116 cod. pen., nonostante egli non avesse voluto e non avesse nemmeno previsto o rappresentato la morte della vittima come possibile conseguenza dell'aggressione ai danni della medesima.
5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione rispetto alla mancata applicazione, nei suoi riguardi, dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. ed alla pena irrogatagli;
al riguardo egli evidenzia che, nel corso del processo, era emerso che la sua condotta era stata essenzialmente di carattere passivo, ma che di tale circostanza non si è tenuto conto in alcun modo sia per il riconoscimento della invocata attenuante sia ai fini della determinazione della pena a norma dell'art. 133 cod. pen.
6. Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata avanzata, nei termini di legge, richiesta di trattazione in presenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, si osserva che l'esame del punto della sentenza impugnata relativo alla aggravante dei futili motivi è ormai precluso dalla omessa impugnazione della Pubblica accusa. Ciò posto, i ricorsi (i cui motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati) sono nel complesso da respingere.
2. Anzitutto, va ricordato che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in sede di legittimità non è consentita una 'rilettura' degli elementi di fatto
posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/04- 02/07/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369). Da ciò consegue che sono inammissibili i motivi che tendono ad ottenere una ulteriore rivalutazione dei fatti mediante criteri di giudizio diversi da quelli adottati dal giudice di merito, nel caso in cui questi, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, abbia esplicitato le ragioni del suo convincimento.
2.1. Le modifiche, introdotte con la legge n.46 del 20 febbraio 2006, che hanno riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non hanno infatti mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, di talché gli atti eventualmente indicati, devono contenere elementi di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. È quindi preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. La modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile ictu oculi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099).
2.2. Devono, pertanto, ritenersi inammissibili anche i ricorsi fondati su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame senza confrontarsi compiutamente con quanto illustrato in motivazione, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni a fondamento argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
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dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596). 2.3. È costante, infatti, l' insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico- giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità nuove attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194 dell' 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Cosi come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999 Rv. 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074).
2.4. Deve poi ricordarsi che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del 'devolutum' in caso di cosiddetta "doppia conforme" (come verificatosi nel caso in esame fatta eccezione per l'aggravante dei futili motivi che è stata esclusa in secondo grado, con la conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio mediante l'equiparazione delle attenuanti generiche con la residua aggravante dell'avere agito con crudeltà) e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex multis: Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).
2.5. Infine, non va dimenticato che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere
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lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01).
3. Ciò posto, va evidenziato che i fatti (non contestati, specificamente, nella loro materialità dagli imputati) che hanno portato alla morte della vittima si sono svolti, secondo la concorde ricostruzione operata da entrambe le Corti di merito, in tre distinte fasi come è stato possibile accertare in forza delle dichiarazioni dei testimoni, delle intercettazioni, delle immagini tratte dagli impianti di videosorveglianza, dell'esame autoptico e degli accertamenti di carattere scientifico effettuati dalla polizia giudiziaria.
3.1. La notte del 22 novembre 2022 i tre imputati, dopo avere cenato nella abitazione di EF PA sita in Mortara via Fontanile n. 12 unitamente alla di lui compagna (SA AG) ed alla vittima ed avere bevuto sostanze alcoliche ed assunto tutti sostanze stupefacenti (hashish e cocaina), una volta andati a dormire in una stanza posta al piano superiore della casa assieme a AS AN, intorno alle ore 02:00, lo avevano iniziato ad aggredire violentemente con calci e pugni nonché a ferirlo superficialmente con due coltelli (impugnati da EN OU e da AZ) accusandolo (come riferito da EF PA ed ammesso dagli stessi ricorrenti) di avere loro sottratto dello stupefacente (50 grammi di hashish), trascinandolo già sanguinante per i piedi lungo le scale dell'abitazione per poi caricarlo su una autovettura Hyundai (che era nella disponibilità del padrone che, in quanto meccanico, la doveva riparare) per infine allontanarsi a bordo della stessa. Il PA e la AG (che si trovavano in una stanza posta al piano terra) hanno riferito di essere stati svegliati a causa delle urla della vittima e di avere chiesto l'intervenuto dei Carabinieri, dopo che il primo aveva cercato inutilmente di sottrarre la vittima agli aggressori (da loro formalmente riconosciuti) ed aveva fatto cadere il coltello impugnato da EN OU che, proprio cadendi in terra, si era spezzato.
3.2. Una volta allontanatisi a bordo dell'auto i tre imputati - come emerso dalle immagini tratte dall'impianto di videosorveglianza di una abitazione privata sita nelle vicinanze di quella del PA nell'arco temporale intercorso tra le ore 03:13 e le ore 03:29, lungo via del Fontanile, avevano continuato a picchiare selvaggiamente AS AN con calci e pugni al volto ed al torace, nonché a colpirlo con varie coltellate nonostante la vittima non fosse ormai più nemmeno in grado di rimanere in piedi. In particolare, da dette immagini non è risultato che - durante la intera aggressione durata oltre quindici minuti e svoltasi per strada - DI NE sia mai intervenuto in difesa della vittima mentre gli altri due imputati gli sferravano numerosi calci, pugni e coltellate.
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3.3. Dopo l'aggressione in strada, alle ore 03:28 i tre ricorrenti avevano caricato di peso la vittima nell'auto per portarlo in una non meglio precisata località isolata, sita in campagna e nei pressi di un corso d'acqua; in questa terza fase - sulla base di quanto emerso dai rilievi autoptici e dalle intercettazioni delle conversazioni tra gli imputati e tra loro e i famigliari - la vittima fu colpita ripetutamente, oltre che con calci e coltellate, anche con il cerchione di una bicicletta e con pietre, nonché immersa più volte con la testa nell'acqua per farle rivelare dove si trovava lo stupefacente sottratto.
3.4. Infine, alle successive ore 05:05 era giunta al 118 una telefonata anonima (che poi risulterà essere stata effettuata da EN OU, noto anche come lo 'spagnolo") che segnalava la presenza in strada di un ragazzo incosciente e coperto di sangue;
il personale di soccorso effettivamente rinveniva, all'incrocio tra via Belporto e via Europa (sempre in Mortara), AS AN in stato di incoscienza, il quale veniva subito trasportato presso il Policlino San Matteo di Pavia, dove sarebbe deceduto il giorno 24 novembre alle ore 17:04. 3.5. Quanto poi alle cause del decesso della vittima (comunque non contestate dai ricorrenti), esse sono state individuate dai consulenti del pubblico ministero nella morte cerebrale da compromissione dei centri regolatori tronco-encefalici in un quadro di ipertensione endocranica secondario al severo trauma cranico riportato nell'aggressione del 22 novembre 2022, produttivo di lesioni scheletriche basi craniche e di estese lesioni meningo-encefaliche.
4. Premesso quanto sopra, l'impugnazione di EN OU NE deve essere respinta.
4.1. In particolare, il primo motivo risulta infondato;
al riguardo deve ricordarsi che in tema di trattamento sanzionatorio, ove la pena sia fissata in misura superiore alla media edittale, è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena. Ciò posto, si rileva che la sentenza impugnata non è censurabile avendo dato rilievo in modo coerente- ai fini del trattamento sanzionatorio per l'omicidio al fatto che si è trattato di un delitto efferato, consumato contro una vittima inerme, alla quale non sono state nemmeno risparmiate umiliazioni di carattere personale (essendo stata abbandonata in strada sotto la pioggia e seminuda), ed all'impulso che ha provocato il delitto (recuperare lo stupefacente illecitamente detenuto, per poi probabilmente spacciarlo). Quanto poi al secondo dei motivi aggiunti, la Corte di appello ha osservato che la chiamata era stata anonima e che EN OU non aveva esitato ad abbandonare la vittima seminuda sulla strada senza attendere i
soccorsi; per tall ragioni, in modo coerente, non è stato dato rilievo per mitigare il trattamento sanzionatorio. Pertanto, il ricorrente omette di confrontarsi con il complessivo ragionamento svolto dalla Corte territoriale ai fini della determinazione della pena, essendosi limitato a richiamare la sussistenza del dolo diretto che, in ogni caso, dimostra che gli imputati hanno agito anche con l'intenzione di uccidere la vittima e non soltanto di provocarle delle lesioni.
4.2. Con riferimento al secondo motivo (riguardante la invocata attenuante di cui all'art. 62 n.2 cod. pen.) va, anzitutto, ricordato che la circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e laddove la sproporzione
proporzionalità,
non è
configurabile
fra
il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica, come verificatosi nel caso in esame, da escludere lo stato d'ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira (Sez. 5, n.8945 del 19/01/2022, Rv. 282823 -01). Orbene, nel caso in esame la ritenuta insussistenza della invocata attenuante si ricava dall'intera sentenza impugnata e, in particolare, dalle motivazioni svolte in tema di determinazione della pena rispetto all'impulso che aveva spinto gli imputati ad uccidere AS AN.
4.3. Infondati risultano poi il terzo motivo (relativo alla richiesta di ammissione al programma di giustizia riparativa) ed il primo dei motivi aggiunti;
ritiene, infatti, il Collegio di aderire all'impostazione di Sez. 3, n. 33152 del 07/06/2024, Odoli, Rv. 286841 01, secondo la quale l'ordinanza con la quale viene respinta la richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, di cui all'art. 129-bis cod. proc. pen., emessa durante il compimento degli atti preliminari o nel corso del dibattimento (ovvero nel corso del giudizio di appello) può essere impugnata, ex art. 586, comma 1, cod. proc. pen., congiuntamente alla sentenza, a condizione che la richiesta risulti avanzata dall'imputato e riguardi reati procedibili a querela suscettibile di remissione, trattandosi del solo caso in cui il suo eventuale accoglimento determina la sospensione del processo. Al riguardo, giova premettere che, come riconosciuto dalla dottrina, la giustizia riparativa si configura prevalentemente come un modello complementare al sistema di giustizia penale tradizionale e si rivolge ad aspetti che vanno oltre la contesa penale in quanto, mirando a ricostruire le relazioni interrotte dall'offesa, offre un modello di gestione dei conflitti derivanti dal reato a vocazione chiaramente anticognitiva. A ben vedere, infatti, la giustizia riparativa si pone quale tertium genus all'interno del quadro del polifunzionalismo punitivo e assolve una funzione diversa da quella tipicamente attribuita al processo, cioè, persegue finalità riparative e riconciliative in favore della vittima del reato o, in taluni casi, della comunità, prescindendo da una correlazione con la pena. Ciò posto, occorre muovere dall'esame della
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disciplina che il legislatore delegato ha dedicato alla materia della giustizia riparativa, in punto di incidenza della relativa regolamentazione nel processo. Va premesso che, ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. a), d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la giustizia riparativa identifica ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore. Ai sensi dell'art. 44, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 150 del 2022, ai programmi di giustizia riparativa si può accedere in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l'esecuzione delle stesse e all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344-bis cod. proc. pen., o per intervenuta causa estintiva del reato. L'ampiezza delle sedi nelle quali il legislatore ha immaginato il ricorso al programmi in esame conferma che l'obiettivo prioritario perseguito è, in linea generale, slegato dai fini del processo e mira, secondo quanto si è sopra osservato, a ricomporre, nei limiti del possibile la frattura che nella comunità si è prodotta per effetto dell'illecito. Esaminando la disciplina positiva dettata dal legislatore delegato con l'introduzione dell'art. 129-bis cod. proc. pen., è agevole rilevare che soltanto nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice può disporre la sospensione del processo. La ratio di tale previsione si coglie nell'esame del criterio discriminante, che non attiene al mero regime di procedibilità, ma alla possibilità di giungere, per effetto dell'esito positivo del programma, ad un risultato anche deflattivo. Proprio questa considerazione illumina il significato della disciplina e rende ragionevole la differenziazione operata negli altri casi, nei quali la sospensione non è prevista. E tanto, ai sensi dell'art. 50, comma 3, cod. proc. pen., preclude qualunque iniziativa in tal senso del giudice, ossia la configurabilità di qualunque ipotesi di sospensione discrezionale. Chiarita la razionalità della peculiare disciplina concernente i procedimenti (o processi) concernenti reati perseguibili a querela soggetta a remissione (nei quali pure, peraltro, la sospensione non è temporalmente correlata alla durata del programma, posto che non può superare i centottanta giorni), si osserva che la mancata previsione di una regolamentazione del rapporto tra ordinanza di cui al comma 3 dell'art. 129- bis cod. proc. pen. e gli snodi procedimentali o processuali assume un univoco significato sistematico: la natura non processuale della questione che con tale ordinanza viene decisa. E, d'altra parte, è appena il caso di rilevare che, anche in caso di accoglimento della richiesta di invio degli interessati al Centro di giustizia riparativa di riferimento, non vi è alcuna garanzia che al programma si procederà,
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dal momento che i poteri valutativi dei mediatori, in termini di «fattibilità» e di <scelta del programma», sono insindacabili. In ultima analisi, posto che nulla impedisce all'interessato di attivarsi autonomamente per accedere al programma di giustizia riparativa, l'intervento del giudice - pur disciplinato unitariamente dal comma 2 dell'art. 129-bis cod. proc. pen. rispetto ai reati procedibili d'ufficio o a querela non soggetta a remissione, non rappresenta né una condizione necessaria per l'acquisizione di diritti né sufficiente. La stessa previsione di una circostanza attenuante di nuovo conio (art. 62, n. 6, come integrato dall'art. 1, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 150 del 2022) non è correlata alla decisione dell'invio di cui all'art. 129-bis cit., posto che: a) come detto, l'interessato non ha alcuna necessità dell'ordinanza del giudice per attivarsi al fine di accedere ai programmi di giustizia riparativa;
b) il mero invio non elide la discrezionalità dei mediatori nel ritenere non fattibile il programma. La miglior riprova della consapevolezza del legislatore di tali aspetti della disciplina e della coerente esclusione di una 'incidenza della decisione, positiva o negativa, dell'invio sul procedimento o sul processo, scaturisce dalla considerazione di una serie di evenienze processuali. Innanzi tutto, se davvero venisse in rilievo una questione processuale, nella presente vicenda la mancata impugnazione con l'atto di appello, unitamente alla sentenza, dell'ordinanza di rigetto del giudice di primo grado, avrebbe determinato una preclusione con conseguente tardività della richiesta formulata in sede di discussione dinanzi alla Corte territoriale. Ma, soprattutto, esclusa la possibilità di rinvii esplorativi, bisognerebbe identificare quale epilogo decisorio avrebbe una eventuale decisione di accoglimento da parte di questa Corte, ove, come nella specie, gli altri motivi di doglianza dovessero essere disattesi. L'annullamento con rinvio avrebbe esclusivamente lo scopo di investire il giudice, pur privato dell'oggetto tipico della cognizione, della sola decisione sull'avvio al programma di giustizia riparativa. Tali rilievi confermano che la scelta del legislatore, da apprezzare in modo coerente con la portata radicalmente innovativa dell'istituto, è stata quella di sollecitare un ruolo propulsivo - ma di carattere normalmente extraprocessuale del giudice, chiamato con la sua autorevolezza a indirizzare le parti verso un obiettivo di ricomposizione della dimensione comunitaria della società, ben più ampio della mera eventuale - risposta sanzionatoria, ancorché costituzionalmente orientata alla rieducazione del condannato.
5. Il ricorso proposto nell'interesse di AZ YO è infondato. Come noto, in tema di reato continuato, nella indicazione dell'incremento sanzionatorio per ciascun reato satellite, il giudice è tenuto a valutare gli elementi che, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., incidono sulla gravità dei singoli reati unificati "quoad
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poenam e dall'indicazione dell'entità e delle ragioni degli aumenti di pena, avuto riguardo alla cornice edittale prevista per le fattispecie contestate e alle relative circostanze aggravanti attenuanti. (Sez. 2, n. 25273 dell'11/04/2024, Rv. 286681-01). Orbene, la sentenza impugnata non appare censurabile sul punto dato che la Corte territoriale ha fissato l'aumento a titolo di continuazione per la violazione dell'art. 4 1.110/75, nella misura di anni due e mesi sei, osservando che la sua determinazione in misura superiore alla media edittale si giustificava per il fatto che detto reato contravvenzionale era stato commesso dagli imputati per la consumazione dell'omicidio volontario aggravato di cui si tratta, dando quindi conto, come in tali casi necessario, in modo non manifestamente illogico, degli indici di commisurazione di cui all'art. 133 cod. pen.
6. Anche l'impugnazione di DI NE deve essere respinta.
6.1. Il primo motivo è infondato;
come più volte affermato da questa Corte sussiste il delitto di omicidio volontario, e non quello di omicidio preterintenzionale, caratterizzato dalla totale assenza di volontà omicida, nel caso in cui la condotta dell'agente riveli, alla stregua delle regole di comune esperienza, la consapevole accettazione, da parte del predetto, anche solo dell'eventualità che dal proprio comportamento possa derivare la morte del soggetto passivo (tra le altre: Sez. 1, n. 44677 del 13/07/2023, Rv. 285403 01). Alla luce di tali principi la decisione della Corte di assise di appello di Milano non è censurabile avendo spiegato, con motivazione adeguata e non contraddittoria, che nel caso in esame non poteva configurarsi l'omicidio preterintenzionale in considerazione della durata dell'aggressione posta in essere ai danni della vittima (protrattasi per ben tre ore ed in tre distinte fasi), dei ripetuti, numerosi e violenti colpi inferti alla stessa con calci, pugni, coltellate, pietre ed un cerchione di bicicletta alla testa ed al torace, elementi che dimostravano la accettazione, da parte dei tre imputati, della possibilità che simili condotte provocassero la morte di AS AN.
6.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto diretto, all'evidenza, ad una differente valutazione degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente svolta dalla Corte distrettuale per escludere la fattispecie prevista dall'art. 116 cod. pen.; invero, in tema di concorso di persone nel reato, la configurabilità del concorso cosiddetto "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen. è soggetta a due limiti negativi e cioè che l'evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non condotta di base ricollegabili eziologicamente
alla
(Sez. 1, n. 44579 dell'11/09/2018, Rv. 273977-01).
criminosa
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La sentenza impugnata, senza incorrere in evidenti vizi logici, ha confermato la sussistenza del concorso ordinario dando risalto al fatto che l'omicidio era stato il risultato di una azione collettiva compiuta in più fasi (protrattasi, come già evidenziato, per tre ore) con l'azione sinergica di tutti e tre gli imputati e consumata contestualmente;
invero, tutti e tre i ricorrenti hanno privato della libertà personale la vittima colpendola con pugni, schiaffi, pietre e un cerchione di bicicletta e ferendola anche con un coltello, non assumendo rilievo chi abbia inferto uno specifico colpo in una determinata parte del corpo del soggetto passivo. Pertanto, la circostanza che DI NE abbia inferto un numero limitato di colpi non rileva dato che, come sopra indicato, egli ha comunque preso parte all'aggressione per tutta la sua durata e nelle differenti fasi, provvedendo anche lui a nascondere AS AN - nel corso della seconda fase - alla vista di una autovettura della vigilanza privata sopraggiunta sul posto e successivamente a caricarlo sul veicolo per trasportarlo nella località isolata dove si è svolta la fase finale dell'aggressione.
6.3. Inammissibile, infine, risulta anche il terzo motivo dato che anche esso sollecita valutazioni in fatto estranee al giudizio di legittimità; come più volte ribadito da questa Corte, in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter" criminoso (Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, Rv. 281857-01). Nel caso di specie, come sopra illustrato, la Corte distrettuale ha dato coerente rilievo alla partecipazione di DI NE alla intera aggressione dipanatasi per un significativo arco temporale (tre ore) ed al contributo da lui fornito ai complici nel corso della medesima. Con riferimento, poi, al trattamento sanzionatorio si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 4.1. rispetto alla analoga censura sollevata dal coimputato EN OU.
7. I ricorsi, pertanto, devono essere respinti con la conseguente condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito. Infine, devono essere dichiarate inammissibili in quanto tardivamente depositate oltre il termine, fissato dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., di quindici giorni prima della udienza - le memorie (non di replica) delle parti civili HA HO, LA AS e GA IM con la conseguente inammissibilità anche delle loro richieste di liquidazione delle spese sostenute nel
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presente giudizio di legittimità. Infine, in caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili le richieste delle parti civili AS HO, LA AS e GA IM di liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Giorgio Pascia
residente Giuseppe Santalucia
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale DepositalaMAG 2025 Cappellaria egg!
Roma, li
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO DIZIARIO
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