Sentenza 15 ottobre 2001
Massime • 1
In tema di dichiarazioni autoindizianti, non è applicabile alle dichiarazioni rilasciate al curatore dal fallito la disciplina di cui all'art 63 comma secondo cod.proc.pen. (che prevede la inutilizzabilità di tali dichiarazioni se siano state rese alla autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria da chi, sin dall'inizio, avrebbe dovuto essere sentito in qualità di imputato); ne' tale esclusione può ritenersi in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. (vedasi Corte cost. sentenza n. 136 del 1995)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/2001, n. 41134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41134 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 15/10/2001
1. Dott. CARLO COGNETTI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ANDREA COLONNESE - Consigliere - N. 1562
3. Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere - N. 39773/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) IN IA n. Firenze 27.10.1943
2) LA EN n. Firenze 14.02.1933
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze in data 17.7.2000 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea Colonnese
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale per l'inammissibilità dei ricorsi.
La Corte d'appello di Firenze con sentenza 17.7.2000, in parziale riforma della decisione del tribunale della stessa città in data 22.10.1999, riduceva la pena inflitta in primo grado a OT TR ed a UR RE per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice, riuniti in continuazione, confermando nel resto. Agli imputati era stato addebitato di avere - nella qualità di soci della s.n.c. "Ristorante Silvio di SC NT e C.", dichiarati falliti il 14.7.1993 - distratto dall'attivo della società, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, la somma di lire 337.005.164 (capo A della rubrica) ed inoltre di non aver tenuto i libri e le scritture contabili previsti dalla legge (capo B).
Ricorre per cassazione la OT denunciando con un primo motivo violazione della legge processuale. Deduce - riproponendo analoga doglianza avanzata in appello e motivatamente disattesa - l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, in sede penale, dal curatore fallimentare sui fatti appresi nell'esercizio delle sue funzioni. Lamenta, quindi, nel secondo motivo, violazione della legge penale con riguardo alla sussistenza, nella specie dell'elemento psicologico del delitto di bancarotta fraudolenta. Ha proposto ricorso anche il UR proponendo nei primi due morivi le medesime doglianze della OT. Deduce poi, in un terzo motivo, difetto di motivazione con riguardo alla richiesta di riduzione della pena inflitta nel minimo.
Deve anzitutto rilevarsi che - come risulta dal certificato acquisito - il UR è deceduto in data 15.12.2000.
Poiché nella specie non appare applicabile il principio di cui all'art. 129 co. 2 c.p.p., la sentenza pronunciata nei confronti del UR deve essere annullata senza rinvio risultando il reato estinto per morte dell'imputato.
I motivi preposti dalla OT sono manifestamente infondati ed il ricorso deve esser dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
Con riguardo al primo motivo è sufficiente rilevare che - avendo la Corte Costituzionale con sentenza 27.4.1995 n. 136 dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. "nella parte in cui non ricomprende il curatore fallimentare fra i soggetti indicati nel comma 1 di tale norma quali destinatari delle dichiarazioni indizianti di una persona non imputata o non indiziata" - risultano inutilizzabili in dibattimento le dichiarazioni rese dal curatore sulle cause del dissesto.
Relativamente al secondo motivo va osservato che - come correttamente sottolineato dai giudici d'appello - l'elemento psicologico del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di compiere gli atti distrattivi.
Inoltre la mancanza di una valida giustificazione - come nella specie - da parte del fallito della destinazione dei beni acquisiti in epoca precedente alla dichiarazione di fallimento costituisce prova della distrazione fraudolenta in quanto solo il fallito può e deve dar esito del mancato reperimento di essi o del loro equivalente in denaro. Alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere del pagamento delle spese del procedimento e del versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende che si determina, in via equitativa, nella misura di lire 1.000.000.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di UR RE per essere il reato estinto per morte del reo. Dichiara inammissibile il ricorso di OT TR e la condanna al pagamento delle spese del processo ad al versamento di lire un milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2001