Sentenza 29 maggio 2015
Massime • 1
Il delitto di uso di atto falso è istantaneo e non permanente, in quanto la sua consumazione si esaurisce con l'uso, mentre la protrazione nel tempo degli effetti da questo prodotti rappresenta il risultato dell'azione criminosa (Fattispecie relativa all'utilizzo di un testamento olografo in un giudizio civile).
Commentario • 1
- 1. Art. 489 - Uso di atto falsohttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali Ai fini dell'integrazione del reato di uso di atto falso (art. 489), ove la contraffazione sia avvenuta in Italia, potrà ritenersi sussistente il delitto di cui agli artt. 477 e 482; laddove, invece, il documento sia stato contraffatto all'estero e sia stato solo utilizzato in Italia, potrà ritenersi sussistente, mancando la richiesta del Ministro della giustizia, il meno grave delitto di cui agli artt. 489, 482 e 477 (Sez. 5, 37443/2021). La fattispecie regolata dall'art. 489 assume carattere sussidiario rispetto a quella di contraffazione, qualora l'agente si identifichi con l'autore di quest'ultima. Tuttavia, la clausola di sussidiarietà …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2015, n. 38438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38438 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2015 |
Testo completo
38 384 38 / 1 5 DEPOSITATA IN CANCELLI addi 22 SET 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO REPUBBLICA ITALIANA Carmela Lanzuise IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 29/05/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente N. Dott. ANIELLO NAPPI 1967 - Dott. ROSA PEZZULLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 48626/2014 Dott. GRAZIA MICCOLI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. GABRIELE POSITANO Dott. FERDINANDO LIGNOLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NA IT N. IL 12/03/1953 avverso la sentenza n. 3071/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del 24/06/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv 621 Udit i difensor Avv. Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Eugenio Selvaggi, conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso Per la parte civile è presente l'Avvocato Fabrizio Maria Sepiacci, il quale conclude chiedendo rigettarsi il ricorso. Deposita nota spese. Per il ricorrente è presente l'Avvocato Dario Costanzo in sostituzione dell'Avvocato Giacomo Pipitone, il quale chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO cassazione contro la sentenza1. Il difensore di ES TA propone ricorso per pronunciata dalla Corte d'Appello di Palermo, in data 24 giugno 2014, che in parziale riforma della decisione del Tribunale di Marsala, sezione distaccata di Castelvetrano, in : data 15 febbraio 2013, appellata dall'odierna ricorrente, dichiarava non doversi procedere nei confronti della stessa con riferimento al delitto di cui all'articolo 489 del codice penale, come ritenuto in sentenza, per essere lo stesso estinto per prescrizione, confermando, nel resto, la sentenza con riferimento alle statuizioni civili in favore di CA AR, CA CE e IS CO.
2. La vicenda processuale aveva preso le mosse dal decesso di UT OR, avvenuto per cause naturali, il 16 novembre 2000, componente di una famiglia facoltosa del palermitano, celibe e privo di eredi necessari. Dopo l'apertura della successione testamentaria sulla base del testamento olografo del 31 maggio 2010, che designava le odierne parti civili quali eredi universali, pur trattandosi di soggetti estranei alla cerchia familiare, ma che si erano occupati dell'assistenza del de cuius, sulla base di un secondo testamento olografo, datato 19 ottobre 2010, ES TA aveva instaurato un'azione civile, curando anche la fase cautelare del sequestro giudiziario nell'ambito della quale i CA avevano proposto, in via riconvenzionale, querela di falso avverso il testamento pubblicato il 29 dicembre 2000. 3. In sede penale imputata è stata giudicata responsabile, con sentenza del 15 febbraio 2013, del reato di uso di atto falso, ai sensi dell'articolo 489 codice penale, modificando l'originaria rubrica del delitto di cui agli artt. 485 e 491 del codice penale, sulla base della quale alla ES era stato inizialmente contestato di avere falsamente formato il testamento olografo datato 18 ottobre 2000, a firma di OR UT, apponendo la firma apocrifa di quest'ultimo.
4. La Corte d'Appello, rilevando che nelle more del giudizio era maturata la prescrizione har del reato, ha emesso la decisione indicata in premessa, confermando la responsabilità, ai fini civili, della ES per il reato ex art. 489 codice penale.
5. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il difensore di ES TA lamentando: difetto di motivazione della decisione impugnata riguardo alla dichiarazione di • estinzione, trattandosi di reato permanente per il quale i termini non sarebbero ancora maturati;
vizio di motivazione attesa l'insufficienza delle argomentazioni relative agli accertamenti espletati in ordine alla falsità del testamento;
contraddittorietà della motivazione riguardo all'attendibilità delle dichiarazioni della • persona offesa, CA AR;
mancato espletamento di una prova decisiva costituita dalla perizia sul testamento attesa l'incertezza degli accertamenti espletati;
violazione di legge riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, • difettando la prova della conoscenza della falsità del testamento;
omessa pronunzia riguardo alla richiesta di riduzione della pena applicata in primo grado;
omessa pronunzia da parte della Corte territoriale sulle censure relative alle statuizioni civili. CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza impugnata non merita censura.
1. Con il primo motivo la difesa deduce difetto di motivazione della decisione impugnata riguardo alla dichiarazione di estinzione, trattandosi di reato permanente per il quale i termini non sarebbero ancora maturati, in considerazione del fatto che l'utilizzo del testamento si riferisce ad un giudizio civile non ancora definito davanti alla Corte Civile di Cassazione.
2. Con il secondo motivo il difensore lamenta vizio di motivazione ritenendo non esaurienti le argomentazioni adottate dalla Corte territoriale riguardo alla decisività degli accertamenti espletati sulla presunta falsità del testamento. Il difensore dopo avere riportato otto pagine dei motivi di appello relativi esclusivamente ad una valutazione in fatto della vicenda rileva che tali deduzioni rendono "conto dei vizi dell'impugnata 1626 sentenza e delle ragioni che ne impongono l'annullamento", ritenendo che le motivazioni non appaiono del tutto esaurienti.
3. Con il terzo motivo la difesa deduce contraddittorietà della motivazione riguardo all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa CA AR, riportando sei pagine di motivi di appello relativi a valutazioni esclusivamente di merito in ordine alle dichiarazioni rese dai testi, agli accertamenti in fatto espletati e alle considerazioni del giudice di primo grado, concludendo che la Corte territoriale avrebbe fornito una motivazione contrastante con quanto emergeva dal contenuto dei motivi di appello.
4. Con il quarto motivo il difensore lamenta il mancato espletamento di una prova decisiva costituita dalla perizia sul testamento, attesa l'incertezza degli accertamenti espletati atteso che il consulente di parte dell'imputata avrebbe accertato l'autenticità del testamento muovendo una serie di critiche specifiche alla consulenza espletata in sede civile.
5. Con il quinto motivo la difesa deduce violazione di legge riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, difettando la prova della conoscenza della falsità del testamento oggetto delle giudizio civile, considerando che il consulente dell'imputata aveva espresso in due occasioni parere favorevole in ordine all'autenticità del documento.
6. Con il sesto motivo il difensore lamenta l'omessa pronunzia riguardo alla richiesta di riduzione della pena applicata in primo grado riportando, anche in questo caso, una pagina dei motivi di appello relativi alla congruità della pena.
7. Con l'ultimo motivo la difesa deduce l'omessa pronunzia della Corte territoriale sulle censure relative alle statuizioni civili. In particolare il difensore, dopo avere riportato per intero i motivi di appello, deduce, sostanzialmente, l'insussistenza del danno patrimoniale sofferto dalle parti civili poiché, non essendo passata in giudicato la sentenza civile, gli stessi non possono ritenersi eredi e, pertanto, non avrebbero potuto esercitare i diritti connessi a tale qualità. Per il resto, CA AR avrebbe, comunque, potuto liberamente adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dei beneficiari, eventualmente dando esecuzione ai legati disposti dal de cuius.
8. Preliminarmente va rilevato che tutti i motivi d'impugnazione, per come formulati, sono inammissibili poiché il difensore si limita ad individuare le argomentazioni poste a sostegno del gravame facendo esclusivo riferimento ai motivi di appello che, riportati per esteso, riguardano quasi esclusivamente profili di merito e valutazioni in fatto del 526 tutto precluse alla Corte di legittimità e generalmente non tengono conto delle, analitiche motivazioni della decisione di secondo grado.
9. Il primo motivo è manifestamente destituito di fondamento poiché il delitto di uso di atto falso è un reato istantaneo e non permanente, giacche la consumazione di esso si esaurisce con l'uso; la protrazione nel tempo degli effetti da questo prodotti è il risultato dell'azione cosi come compiuta. Qualora, peraltro, dello stesso documento falso venga successivamente reiterato l'impiego, la nuova attività da luogo ad altro e distinto delitto di uso di atto falso (Sez. 5, n. 288 del 13/02/1967 - dep. 06/06/1967, CARUSO, Rv. 104450). : 10. Il secondo motivo è inammissibile per quanto detto in premessa in quanto, attraverso il rinvio a ben otto pagine dei motivi di appello, che contengono esclusivamente valutazioni in fatto sulle minuziose caratteristiche delle diverse consulenze espletate, i parametri utilizzati e le considerazioni dei consulenti e periti, introduce solo profili di fatto che non possono trovare ingresso in questa sede. Va ribadito, infatti, che il sostrato fattuale della vicenda in ordine alla quale sono state elevate le imputazioni oggetto di giudizio, non può essere più posto in discussione in questa sede di legittimità, giacché la relativa ricostruzione risulta del tutto plausibile e logica. In questa sede, va solo verificata la correttezza giuridica dell'affermata riconducibilità dei profili fattuali alle ipotesi di reato e tale verifica ha esito ampiamente positivo, posto che l'impianto giustificativo espresso dal giudice a quo non è affetto da errori di sorta. 11. In ogni caso, come correttamente evidenziato dai giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, le censure sono manifestamente destituita di fondamento in quanto l'affermazione della falsità del testamento in oggetto trova riscontro in un primo accertamento tecnico calligrafico espletato dai RIS di ES, che ha concluso rilevando l'autografia del testamento datato 31 maggio 2010 e la falsità di quello datato 19 ottobre 2000. Negli stessi termini milita la consulenza tecnica di ufficio espletata in sede civile, che ha evidenziato l'apocrifia del testamento in oggetto. Sulla base di tali valutazioni, sia il Tribunale civile, che la Corte d'Appello di Palermo, hanno dichiarato la falsità del testamento e la nullità delle disposizioni in esso contenute. 12. Peraltro, tali conclusioni non appaiono, come evidenziato dai giudici di merito, in alcun modo inficiate dalle diverse e generiche contestazioni esposte nella relazione scritta del consulente dell'imputata, il quale -come si legge in sentenza- si è anche sottratto all'esame nel contraddittorio delle parti, in sede penale, rimanendo assente nel processo, nonostante diversi rinvii concesso dal Tribunale su istanza proprio della difesa al fine di consentirgli di comparire in aula. 13. Decisamente inammissibile è la terza censura, siccome attinente a questione prettamente di merito, quale, notoriamente è quella riguardante la valutazione delle risultanze processuali, che si sottrae al sindacato di legittimità ogni qualvolta, come nel caso di specie, sia assistita da motivazione congrua e formalmente corretta. Ineccepibile, in particolare, risulta l'apprezzamento delle dichiarazioni di accusa della persona offesa, prudentemente vagliate nella loro credibilità ed attendibilità, sulla base dei parametri di giudizio che, per indiscusso insegnamento di questa Corte di legittimità, devono presiedere alla relativa valutazione. Vanno ribadite le considerazioni già espresse con riferimento al motivo precedente e puntualizzata in premessa dovendosi precisare che il difensore dopo avere riportato per esteso cinque pagine dei motivi di appello che riguardano esclusivamente valutazioni in fatto, in ordine alla presunta insufficienza delle dichiarazioni della persona offesa a sostenere il giudizio di colpevolezza della ES, si è limitato, in maniera assolutamente generica, a rilevare che la Corte d'Appello avrebbe fornito una motivazione contrastante con quanto dedotto nei motivi d'impugnazione. 14. Inammissibile è la doglianza relativa al mancato espletamento di una prova decisiva costituita dalla perizia sul testamento, oltre che per le considerazioni relative al secondo motivo, atteso il chiaro esito degli accertamenti espletati in sede civile e penale, anche perché la perizia non rientra nella categoria della "prova decisiva" ed il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012 - dep. 09/11/2012, Ritorto e altri, Rv. 253707). 15. Manifestamente infondata è la dedotta violazione di legge riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato poiché, come ben evidenziato dai giudici, sia di primo che di secondo grado, con motivazione giuridicamente corretta e aderente alle risultanze processuali, la condotta tipica è integrata dall'uso dell'atto falso, sorretto dalla consapevolezza, da parte dell'imputata, della falsità dello stesso e dal dolo specifico di procurare a sé un vantaggio. I giudici di merito hanno evidenziato, con spiegazione immune da vizi logici e giuridici, la sufficiente consistenza e l'assorbente concludenza delle prove già acquisite nei confronti dell'imputata enucleando quattro profili sulla base dei quali ritenere sussistente l'elemento soggettivo del reato. 16. Innanzitutto, lo UT non aveva alcun rapporto amicale o di confidenza con la ES, che era una semplice locataria del suo immobile;
in secondo luogo, nei mesi antecedenti la morte del testatore, come emerso dalla ricostruzione operata dalla parte civile, quest'ultimo non voleva neppure vederla, avendo avuto con essa alcuni dissapori;
in terzo luogo, l'imputata non ha mai fornito alcuna spiegazione in merito alle modalità cui ottenne il possesso del testamento falso e, infine, era l'unica persona ad prodest, se non ad essa? hল avere interesse specifico per tale documento e per il relativo lascito, per cui, cui 17. Del tutto inammissibile è la doglianza relativa omessa pronunzia riguardo alla richiesta di riduzione della pena applicata in primo grado poiché tali profili sono interamente assorbiti dalla declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione del reato. 18. Infine, manifestamente infondata è l'omessa pronunzia della Corte territoriale sulle censure relative alle statuizioni civili poiché, attraverso il richiamo alla decisione di primo grado, la Corte territoriale ha fatte proprie e condiviso le attente valutazioni operate dal Tribunale. A riguardo, la stessa ricorrente nulla deduce riguardo alla sussistenza del danno non patrimoniale da reato, limitandosi a evidenziare taluni profili che escluderebbero la sussistenza del danno patrimoniale. 19. Ma tali ultime doglianze sono manifestamente infondate poiché parziali, contraddittorie e non pertinenti. Parziali, poiché esaminano solo la possibilità per CA AR di dare esecuzione al testamento in favore di beneficiari e legalitari (circostanza questa irrilevante ai fini della valutazione del pregiudizio che, comunque, sussisterebbe egualmente), contraddittorie poiché si sostiene contemporaneamente che lo stesso non era proprietario e, quindi, non era legittimato ad esercitare i diritti relativi a tale facoltà, ma nello stesso tempo si deduce che avrebbe potuto dare esecuzione, nella qualità di erede, alle disposizioni testamentarie;
non pertinenti, poiché i profili non riguardano l'esistenza del pregiudizio patrimoniale, che risiede nell'oggettiva preclusione della gestione del compendio ereditario, soprattutto in considerazione del dato non contestato, derivante dagli effetti del sequestro giudiziario disposto dal giudice civile nel dicembre 2001. 20. Nello stesso senso milita l'impossibilità di riscuotere i diversi crediti ereditari, la necessità di richiedere una nuova autorizzazione regionale per aprire un differente impianto di distribuzione di carburanti, in conseguenza del disposto sequestro, nonché l'attuazione di quegli adempimenti che richiedono la qualità di erede, di fatto paralizzati attraverso l'utilizzo strumentale del testamento falso in sede civile. 21. Alla pronuncia d'inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 1.000,00. Del pari, la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate in euro 1.800, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute, nel grado, dalla parte civile che liquida in euro 1800,00 oltre accessori come per legge, di cui euro 1600,00 per onorari. Così deciso il 29/05/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente