Articolo 1 della Legge 3 dicembre 1962, n. 1767
Articolo 2
Versione
26 gennaio 1963
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Afghanistan in materia commerciale, di pagamento e di cooperazione economica e tecnica, con scambio di Note, concluso a Kabul il 10 dicembre 1960.
Entrata in vigore il 26 gennaio 1963