Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Afghanistan in materia commerciale, di pagamento e di cooperazione economica e tecnica, con scambio di Note, concluso a Kabul il 10 dicembre 1960.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Afghanistan in materia commerciale, di pagamento e di cooperazione economica e tecnica, con scambio di Note, concluso a Kabul il 10 dicembre 1960.