Articolo 3 della Legge 18 marzo 1968, n. 337
Articolo 2Articolo 4
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25 aprile 1968
Art. 3.
E' istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una commissione consultiva per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante.
La commissione, nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, e' composta da:
a) il Ministro per il turismo e lo spettacolo, che la presiede;
b) il direttore generale dello spettacolo;
c) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo avente qualifica non inferiore ad ispettore generale;
d) un funzionario del Ministero dell'interno;
e) un funzionario del Ministero delle finanze;
f) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
g) tre rappresentanti degli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante;
h) tre rappresentanti dei lavoratori dei circhi e dello spettacolo viaggiante;
i) due tecnici, dei quali uno designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo e uno dal Ministero dell'interno.
Il Ministro per il turismo e lo spettacolo puo' delegare di volta in volta un Sottosegretario dello stesso dicastero o il direttore generale dello spettacolo a presiedere la commissione.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo.
I membri di cui alle lettere g) e h) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta da ciascuna delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
I membri della commissione durano in carica un biennio e possono essere confermati.
Entrata in vigore il 25 aprile 1968
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