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25 aprile 1968
25 aprile 1968
Art. 3.
E' istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una commissione consultiva per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante.
La commissione, nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, e' composta da:
a) il Ministro per il turismo e lo spettacolo, che la presiede;
b) il direttore generale dello spettacolo;
c) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo avente qualifica non inferiore ad ispettore generale;
d) un funzionario del Ministero dell'interno;
e) un funzionario del Ministero delle finanze;
f) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
g) tre rappresentanti degli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante;
h) tre rappresentanti dei lavoratori dei circhi e dello spettacolo viaggiante;
i) due tecnici, dei quali uno designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo e uno dal Ministero dell'interno.
Il Ministro per il turismo e lo spettacolo puo' delegare di volta in volta un Sottosegretario dello stesso dicastero o il direttore generale dello spettacolo a presiedere la commissione.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo.
I membri di cui alle lettere g) e h) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta da ciascuna delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
I membri della commissione durano in carica un biennio e possono essere confermati.
E' istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una commissione consultiva per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante.
La commissione, nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, e' composta da:
a) il Ministro per il turismo e lo spettacolo, che la presiede;
b) il direttore generale dello spettacolo;
c) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo avente qualifica non inferiore ad ispettore generale;
d) un funzionario del Ministero dell'interno;
e) un funzionario del Ministero delle finanze;
f) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
g) tre rappresentanti degli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante;
h) tre rappresentanti dei lavoratori dei circhi e dello spettacolo viaggiante;
i) due tecnici, dei quali uno designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo e uno dal Ministero dell'interno.
Il Ministro per il turismo e lo spettacolo puo' delegare di volta in volta un Sottosegretario dello stesso dicastero o il direttore generale dello spettacolo a presiedere la commissione.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo.
I membri di cui alle lettere g) e h) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta da ciascuna delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
I membri della commissione durano in carica un biennio e possono essere confermati.
Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Verbania, sentenza 12/07/2024, n. 311Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VERBANIA in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Vittoria Mingione ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1420 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente TRA Parte_1 ( C.F._1 ) e Parte_2 ( C.F._2 ) in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale della minore Persona_1 ( C.F._3 , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Matteo Borgini ( C.F._4 ) e Nadia Rolandi ( C.F._5 ), ed elettivamente domiciliati in Varese (VA), via Arconati n. 20 nonché all'indirizzo pec: Email_1 - Parte attrice - E 4 CP_1 (PIVA P.IVA_1 ) in persona del legale rappresentante …Leggi di più...
- attività pericolosa·
- obbligo di sicurezza·
- responsabilità contrattuale·
- danno patrimoniale e non patrimoniale·
- concorso di colpa·
- giurisdizione civile·
- responsabilità genitoriale·
- prova per testi·
- responsabilità extracontrattuale·
- art. 2050 c.c.