TRIB
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/08/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15922/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno PERLA Presidente dott.ssa Roberta CINOSURO Giudice rel. dott.ssa Francesca NERI Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 15922/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
- c.f. , nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], e
- c.f. ), nato il [...] a [...], e residente Parte_2 C.F._2 in Zola Predosa (BO), via Raibolini n. 49 ma di fatto domiciliato a Vado-Monzuno (BO), via della Mimosa n. 1, Entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocata GAMBERINI ALESSANDRA del Foro di Bologna con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TR I B U N A L E Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 23.12.2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato;
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati due figli, , a Bologna il 3.04.1996, e Per_1 Per_2 a Bologna il 29.11.1997, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 6.03.2019 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 4.04.2019;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
visto l'intervento del P.M. in data 17.03.2025, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando: 1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nata a [...] il [...], e Parte_2 06/01/1961, celebrato a LECCO il 15/09/1990 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di LECCO al n. 159 parte 2 s. A anno 1990; 2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
- l'abitazione, ex casa coniugale, sita in Zola Predosa (BO), via Raibolini n. 49 di proprietà indivisa quanto alla quota dell'80% in proprietà della signora e quanto al residuo Parte_1 20% in proprietà della sig.ra nonché suocera, viene assegnata alla sig.ra Parte_3 con la quale entrambi i figli, benché maggiorenni ed economicamente Parte_1 autosufficienti, convivono;
- entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi contributo per il loro mantenimento assenso economicamente autosufficienti e che non hanno nulla da pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi titolo e/o ragione, dichiarando di avere tacitato ogni e qualsiasi eventuale pretesa reciproca;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Lecco di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. spese del presente procedimento a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 30.07.2025
IL PRESIDENTE DOTT. BRUNO PERLA IL GIUDICE ESTENSORE DOTT.SSA ROBERTA CINOSURO
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno PERLA Presidente dott.ssa Roberta CINOSURO Giudice rel. dott.ssa Francesca NERI Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 15922/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
- c.f. , nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], e
- c.f. ), nato il [...] a [...], e residente Parte_2 C.F._2 in Zola Predosa (BO), via Raibolini n. 49 ma di fatto domiciliato a Vado-Monzuno (BO), via della Mimosa n. 1, Entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocata GAMBERINI ALESSANDRA del Foro di Bologna con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TR I B U N A L E Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 23.12.2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato;
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati due figli, , a Bologna il 3.04.1996, e Per_1 Per_2 a Bologna il 29.11.1997, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 6.03.2019 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 4.04.2019;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
visto l'intervento del P.M. in data 17.03.2025, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando: 1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nata a [...] il [...], e Parte_2 06/01/1961, celebrato a LECCO il 15/09/1990 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di LECCO al n. 159 parte 2 s. A anno 1990; 2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
- l'abitazione, ex casa coniugale, sita in Zola Predosa (BO), via Raibolini n. 49 di proprietà indivisa quanto alla quota dell'80% in proprietà della signora e quanto al residuo Parte_1 20% in proprietà della sig.ra nonché suocera, viene assegnata alla sig.ra Parte_3 con la quale entrambi i figli, benché maggiorenni ed economicamente Parte_1 autosufficienti, convivono;
- entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi contributo per il loro mantenimento assenso economicamente autosufficienti e che non hanno nulla da pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi titolo e/o ragione, dichiarando di avere tacitato ogni e qualsiasi eventuale pretesa reciproca;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Lecco di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. spese del presente procedimento a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 30.07.2025
IL PRESIDENTE DOTT. BRUNO PERLA IL GIUDICE ESTENSORE DOTT.SSA ROBERTA CINOSURO