Cass. pen., sez. I, sentenza 16/10/1990, n. 16464
CASS
Sentenza 16 ottobre 1990

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La sottoscrizione e la partecipazione di un numero di giudici superiore a quello previsto è causa di nullità per le deliberazioni collegiali ma per la emissione dell'ordinanza di rinvio a giudizio non è prevista una tale sanzione sicché il punto concretizza una irregolarità processuale, la quale non dà luogo a nullità per il principio della tassatività di tale sanzione processuale.

Ai fini della valutazione dell'alibi falso prospettato dall'imputato si pongono due criteri metodologici: anzitutto, non spettando all'imputato provare la sua innocenza, la inesistenza di un alibi o il fallimento di quello offerto non possono in nessun modo essere posti a suo carico come elementi di prova sfavorevoli, costituendo situazioni del tutto agnostiche sotto tale profilo. In secondo luogo, l'alibi rivelatosi preordinato e mendace può costituire indizio sfavorevole all'imputato, ma si tratta di un indizio in sè pur sempre generico per molteplici ragioni suggerite dalla esperienza, la più ovvia delle quali è che una maldestra linea di difesa può anche indurre alla precostituzione di un alibi falso a fronte di una accusa che, pur ritenuta ingiusta, non appaia altrimenti contrastabile. Spetta allora al giudice, nel suo prudente apprezzamento, valutare l'indizio derivante dall'alibi falso nel contesto delle complessive risultanze e trarne il senso in modo corretto e logico.

Ai fini della valutazione della chiamata in correità sotto il profilo estrinseco i corretti criteri di individuazione sono i seguenti: a) il riscontro esterno, sia esso indizio o prova, non può che consistere in un dato di fatto autonomo rispetto alla chiamata e accertato, la cui correlazione logica con la dichiarazione accusatoria ne rafforzi la attendibilità. B) la verifica dell'attendibilità sotto il profilo esterno non può fermarsi alla ricostruzione del fatto, ma deve investire la partecipazione ad esso di ogni singolo accusato. C) l'elemento di riscontro deve avere un connotato di specificità, e non risolversi in circostanze generiche quale è l'appartenenza dell'accusato a un gruppo o a una categoria di persone, o nella indicazione derivante da un causale tutta mutuata dalla dichiarazione stessa e non verificata "aliunde", o ancora promanante dalla situazione contestuale in cui il fatto si è verificato e/o di legami di amicizia, di costituzione delinquenziale e interesse che in un certo momento possano aver legato tra loro taluni degli imputati. D) la convergenza di più chiamate o dichiarazioni accusatorie implica il riscontro reciproco fra loro, con la riserva che non sussistano fondate ragioni per temere che la convergenza stessa sia o possa essere il frutto di collusioni o comunque di reciproche influenze tra i dichiaranti.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 del d.l. 25 settembre 1987, e 1, comma secondo legge 25 novembre 1987 n. 479 di conversione in relazione agli artt. 87 e 105 della costituzione stante il carattere provvisorio della nomina dei giudici togati chiamati a comporre la corte di assise disposta dal presidente della corte di appello, provvedimento questo che non può ritenersi lesivo del potere di assegnazione e di nomina attribuiti al consiglio superiore della magistratura e al presidente della repubblica.

Tra il favoreggiamento personale e la corruzione propria vi è concorso di reati dato che le fattispecie edittali tutelano beni giuridici diversi. In quella di favoreggiamento l'interesse specifico è costituito dal buon funzionamento dell'attività giudiziaria e di polizia giudiziaria - e in quella di corruzione i valori costituzionali richiamanti nelle deposizioni degli artt. 97 e 54 capoverso della carta costituzionale (buon andamento e impossibilità dell'amministrazione e dovere dei cittadini di adempiere con disciplina e onore le pubbliche funzioni loro affidate). Le materialità delle due fattispecie che sono, pertanto sovrapponibili perché il favoreggiamento indica qualsiasi condotta di aiuto diretto ad eludere le investigazioni dopo la esecuzione di un delitto, mentre la corruzione si realizza con la promessa e la dazione di denaro o altra utilità per un atto contrario di doveri di ufficio.

Gli elementi qualificanti del sodalizio criminoso riferito dall'art. 416 bis attengono essenzialmente al "modus operandi" dell'associazione e alla specificità del bene giuridico leso. Il primo consiste nell'avvalersi della forza intimidatrice che promana dalla stessa esistenza dell'organizzazione, alla quale corrisponde un diffuso assoggettamento nell'ambiente sociale e dunque una situazione di generale omertà. Il secondo consiste nel fatto che, attraverso lo strumento intimidatorio, l'associazione si assicura la possibilità di commettere impunemente più delitti e/o di acquisire o conservare il controllo di attività economiche private o pubbliche, determinando una situazione di pericolo oltre che per l'ordine pubblico in genere, anche per l'ordine pubblico economico. La situazione di omertà deve ricollegarsi essenzialmente alla forma intimidatrice dell'associazione, e che se è invece indotta da altri fattori, si avrà l'associazione per delinquere, ex art. 416 cod. Pen., non quella di tipo mafioso. Ne discende che l'associazione di tipo mafioso si caratterizzi, non tanto per la sua struttura, quanto per una certa intensità e stabilità del vincolo sodale, perché solo in relazione ad un forte vincolo può determinarsi quell'efficacia intimidatrice, che scaturisce dalla consapevolezza dell'esistenza stessa dell'associazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/10/1990, n. 16464
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16464
    Data del deposito : 16 ottobre 1990

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