Sentenza 28 maggio 2008
Massime • 1
L'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari non preclude la proroga della custodia cautelare ai sensi dell'art. 305, comma secondo, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2008, n. 24432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24432 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 28/05/2008
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1616
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 008209/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NN ER, N. IL 15/06/1988;
avverso ORDINANZA del 10/01/2008 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. ESPOSITO V. che ha richiesto annullamento con rinvio.
Udito il difensore Avv. CANZONIERE L. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 10.01.2008 il Tribunale di Catanzaro, costituito ex art. 309 c.p.p., rigettava l'appello proposto da NA BE avverso l'ordinanza 30.10.2007 del Gip dello stesso Tribunale con la quale era stata disposta per la seconda volta la proroga del termine di custodia cautelare, ex art. 305 c.p.p., comma 2. Il NA era indagato per concorso in omicidio volontario. La proroga era stata richiesta e quindi concessa - essendo stato peraltro nel frattempo già emesso l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. - per la necessità di procedere all'interrogatorio del coindagato TI NT, dovuto rinviare per indisponibilità dei costui, e per il congruo esame dell'elaborato del consulente in ordine all'esame del DNA.-
Esaminando quindi i motivi dell'appello del NA, il Tribunale rilevava: a) come fosse giurisprudenza prevalente che in materia di proroga della custodia cautelare per nuove indagini il Gip non fosse tenuto a fissare rito camerale ex art. 127 c.p.p.; b) che le esigenze poste dal Gip a fondamento dell'atto di proroga sussistevano realmente;
c) che la difesa dell'appellante non potesse dolersi del breve tempo avuto a disposizione, posto che era di fatto a conoscenza della situazione, trattandosi dello stesso difensore del coindagato TI, a cui causa era dipesa la proroga.
2. Avverso tale ordinanza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto indagato NA che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni per violazione di legge e vizio di motivazione: a aveva errato il Tribunale a non rilevare e dichiarare la nullità dell'ordinanza di proroga, emessa in assenza di possibilità di effettivo contraddittorio, essendo stata notificata alla difesa la richiesta del P.M. di ulteriore proroga solo il pomeriggio del giorno 29 ottobre (scadendo la prima proroga il 30); era stato quindi disatteso il diritto al contraddittorio e nessuna congrua spiegazione era stata fata sul punto;
b nel merito del provvedimento, poi, lo stesso non poteva essere giustificato dalla necessità di valutare l'esito dell'indagine medico legale, anche per l'avvenuta emissione dell'avviso di conclusione delle indagini, inconferente essendo quindi a questi fini la necessità di procedere all'esame del coindagato TI (che ne aveva fatto richiesta).
3. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato con ogni conseguenza di legge.
Va rilevato, dapprima, come non sia preclusivo alla proroga della custodia cautelare ex art. 305 c.p.p., comma 2 l'avviso di fine indagini ex art. 415 bis c.p.p. (cfr. Cass. Pen. Sez. Fer. n. 37368 in data 13.09.2007, Rv. 237301, imp. Torino) essendo la stessa consentita addirittura anche dopo la richiesta di rinvio a giudizio (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 4371 in data 06.12.2005, Rv. 233428, imp. Luppino). Va poi ricordato come la giurisprudenza di legittimità, in materia, abbia ritenuto non essere necessario, per la peculiarità della situazione e la normale ristrettezza dei tempi, un contraddittorio orale nelle forme del rito camerale partecipato, ex art. 127 c.p.p., peraltro non previsto dalla specifica normativa (si legga l'art. 305, comma 2 "...sentiti il pubblico ministero ed il difensore"). È sufficiente, pertanto, la possibilità di un contraddittorio cartolare, comunque "semplificato" (come insegna Cass. Pen. Sez. 1, n. 41757 in data 18.11.2002, Rv. 223462, Bartolotta), pur che esso sia in concreto congruo ed effettivo (così Cass. Pen. Sez. 1, n. 34105 in data 06.07.2001, Rv. 219757, Durantini). - Orbene, nel caso di specie, non c'è dubbio che tali parametri giurisprudenziali siano stati in concreto rispettati. Deve dunque essere disattesa la prima doglianza difensiva (v. sopra sub 2.a), posto che la difesa dell'indagato, odierno ricorrente, ben avrebbe potuto - anche se in tempi ristretti, ma congrui ed effettivi, nell'ambito di un contraddittorio del tutto semplificato - produrre una memoria difensiva alla prima apertura della cancelleria del giudice, la mattina del 30 ottobre, così fornendo la propria voce (con contraddittorio cartolare) al dibattito sul punto. Del resto entrambi i temi di indagine, sui quali il P.M. fondava la sua richiesta di proroga (termine delle analisi medico-legali e necessità di procedere all'esame del coimputato TI) erano - e ciò è pacifico - già noti alla difesa del NA.
Anche il secondo motivo di ricorso, peraltro, deve essere respinto. Esso intende confutare, nel merito, la sostanza dell'impugnata decisione (cfr. sopra sub 2.b), ma con argomenti tutt'altro che convincenti. Il parametro giurisprudenziale, in materia, è costituito dalla concreta refluenza delle nuove indagini sulla posizione dell'indagato che subisce la proroga. Pacifica, allora, la necessità di acquisire gli esiti dell'esame del DNA, di rilevanza centrale, così come quella di procedere all'interrogatorio del coindagato, trattandosi di reato contestato come commesso con modalità concorsuali (sul punto cfr. Cass. Pen. SS. UU., n. 33541 in data 11.07.2001, Rv. 219397, Canavesi, che, in ipotesi di proroga giustificata da indagini su altri indagati, propone la necessità di "ricadute rilevanti" sulla posizione del coindagato). Il che è quanto si deve affermare per la presente fattispecie. In definitiva il ricorso contro l'ordinanza 10.01.2008, infondato, deve essere rigettato.
La reiezione del gravame comporta, in forza del disposto dell'art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente NA BE al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2008