Sentenza 25 marzo 2015
Massime • 1
La trasmissione di atti per ragioni di competenza da uno ad altro ufficio del P.M. non spiega alcuna incidenza sull'efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione che, ex art. 27 cod. proc. pen., viene meno solo per effetto di formale dichiarazione del giudice che le abbia disposte, non seguita dall'adozione, nei venti giorni successivi, di nuovo provvedimento cautelare da parte del giudice dichiarato competente; e ciò perché, fino a quando un altro organo di giurisdizione non venga formalmente investito del procedimento con ordinanza suscettibile di dare luogo a conflitto, i provvedimenti di natura organizzatoria emessi da una parte, sia pure pubblica, sono inidonei a invalidare un atto giurisdizionale, a nulla rilevando che, per effetto del meccanismo di cui agli artt. 54 e seg. cod. proc. pen., altro giudice possa essere investito del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/03/2015, n. 16056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16056 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 25/03/2015
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 673
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALMA Marco - rel. Consigliere - N. 3817/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN ES, nato a [...] il giorno 24/3/1955;
UC UL, nato a [...] il giorno 11/1/1948;
avverso la ordinanza n. 400/14 in data 17/11/2014 del Tribunale di L'Aquila in funzione di giudice del riesame;
visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SPINACI Sante, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per difetto di motivazione sull'istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare ed il rigetto del ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 17/11/2014, a seguito di giudizio di appello ex art. 310 c.p.p., il Tribunale di L'Aquila, in parziale riforma delle ordinanze del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Chieti con cui in data 15/10/2014 ed in data 20/10/2010 lo stesso dichiarava "nulla a provvedere" sull'istanza di decadenza della misura cautelare e su quella di revoca della medesima presentata nell'interesse di AN ES e di UC UL, rigettava l'istanza di immediata scarcerazione per perdita di efficacia della misura dagli stessi proposta.
AN e UC risultano essere stati tratti in arresto in flagranza del tentativo di rapina aggravata commesso in Matrice il giorno 1/7/2014 ed agli stessi è stata applicata per tale reato (oltre che per quelli di cui all'art. 648 c.p. e L. n. 110 del 1975, art. 23) la misura cautelare personale della custodia in carcere. Va
immediatamente precisato che l'ordinario provvedimento cautelare è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Campobasso (provvedimento poi parzialmente confermato dal locale Tribunale del riesame). Indi nell'agosto 2014 il Pubblico Ministero di Campobasso trasmetteva ai sensi dell'art. 54 c.p.p., comma 1, gli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di
L'Aquila per competenza il quale, successivamente, trasmetteva a sua volta gli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Chieti per competenza.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore di entrambi gli indagati, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata sotto i seguenti profili:
1. il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Campobasso investito della originaria richiesta di revoca della misura cautelare aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla stessa essendo stato nel frattempo il fascicolo trasmesso dal Pubblico Ministero ad altra A.G., nello stesso senso e per le medesime ragioni aveva provveduto il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di L'Aquila (peraltro contestualmente autorizzando il UC all'espletamento di esami clinici dallo stesso richiesti). Orbene, ritiene la difesa dei ricorrenti che la pronuncia di ordinanza con la quale il G.I.P. a quo (pur potendosi ritenere ancora competente e quindi in condizione di sollevare il conflitto ex art. 28 c.p.p.), non contesta la permanenza della sua competenza ma pone in essere un atto con il quale riconosce di non essere più competente, può equivalere - seppur "implicitamente" - ad una declaratoria di incompetenza. Diversamente opinando, si attribuirebbe al G.I.P. la scelta discrezionale del se fare scattare o meno il meccanismo di cui all'art. 27 c.p.p. che rimarrebbe legato al fatto che lo stesso decida o meno di dichiarare espressamente la propria competenza, così di fatto privando il Giudice ad quem della conseguente possibilità di pronunciare un'ordinanza "propria" basata su di una propria lettura dei fatti di cui è procedimento.
2. Vi sarebbe, poi, una omissione (con conseguente mancanza di motivazione) nella valutazione del Tribunale del riesame il quale, dopo avere affermato che il G.I.P. de L'Aquila era competente e che quindi avrebbe dovuto pronunciarsi e non dichiarare "non luogo a provvedere" avrebbe dovuto in virtù dei poteri sostitutivi del Giudice cautelare d'appello, pronunciarsi nel merito della richiesta del difensore di revoca e sostituzione della misura cautelare". Non avendo fatto ciò, allo stato, non è intervenuta alcuna pronuncia sulle istanze di revoca e/o di modifica della misura cautelare formulate dagli indagati.
Chiede quindi il difensore che questa Corte Suprema dichiari l'intervenuta estinzione della misura cautelare in corso di applicazione nei confronti di entrambi gli indagati. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il primo profilo di doglianza formulato dal difensore non solo si pone in contrasto con il chiaro testo dell'art. 27 c.p.p. che prevede che il meccanismo della rinnovazione entro 20 giorni della misura cautelare scatta solo in presenza di una declaratoria di incompetenza del giudice ma anche con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale "la trasmissione di atti per ragioni di competenza, da uno ad altro ufficio del P.M. non spiega alcuna incidenza sull'efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione che, a norma dell'art. 27 c.p.p., viene meno solo per effetto di formale dichiarazione del giudice che la abbia disposte, non seguita dall'emissione, nei venti giorni successivi, di nuovo provvedimento cautelare da parte del giudice dichiarato competente;
e ciò perché, fino a quando un altro organo di giurisdizione non venga formalmente investito del procedimento con ordinanza suscettibile di dar luogo a conflitto, i provvedimenti di natura organizzatoria emessi da una parte, sia pure pubblica, sono inidonei a invalidare un atto giurisdizionale, a nulla rilevando che, per effetto del meccanismo di cui all'art. 54 c.p.p., e segg., altro giudice possa essere in seguito investito del procedimento" (Cass. Sez. 1, sent. n. 29343 del 28/04/2009, dep. 16/07/2009, Rv. 244325;
Sez. 3, sent. n. 49419 del 02/12/2009, dep. 22/12/2009, Rv. 245600;
Sez. 2, sent. n. 5655 del 11/01/2007, dep. 08/02/2007, Rv. 236125). Tali decisioni si inseriscono nel solco già tracciato dalla Sezioni Unite di questa Corte Suprema (Sent. n. 12823 del 25/03/2010, dep. 02/04/2010, Rv. 246273) che hanno precisato che "solo la formale dichiarazione di incompetenza da parte del giudice determina l'inefficacia della misura cautelare che non sia stata rinnovata dal giudice competente entro venti giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti", principio di diritto di portata generale estensibile - ovviamente - a tutti i casi in cui si discute di provvedimenti ex art. 27 c.p.p. e non certo limitato alla specifica situazione nelle quali le Sezioni Unite erano state chiamate a decidere. La difesa dei ricorrenti del resto si limita ad esprimere al riguardo una propria opinione personale asseritamente suffragata da dottrina e giurisprudenza (che però non cita).
Sul punto deve solo essere aggiunto che, come evidenziato negli assunti giurisprudenziali di questa Corte Suprema sopra richiamati, le ordinanze declaratorie di incompetenza non possono che essere atti "formali" pronunciati e/o redatti con le modalità di legge, con la conseguenza che non v'è alcuno spazio nel nostro sistema processuale per le cc.dd. "ordinanze implicite di incompetenza" delle quali la difesa dei ricorrenti nel caso in esame vorrebbe accreditare l'esistenza.
Il secondo profilo di doglianza è errato nei suoi presupposti atteso che il ricorrente asserisce che il Tribunale del riesame ha affermato che il Giudice per le indagini preliminari "di L'Aquila" era competente e che quindi avrebbe dovuto pronunciarsi e non dichiarare non luogo a provvedere.
In realtà, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, il Tribunale del riesame ha affermato che competente a decidere era il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Chieti (e non quello di L'Aquila).
Tuttavia, anche a voler prendere atto che il ricorso è caratterizzato da un mero errore materiale sul punto, non si può non rilevare come al Giudice per le indagini preliminari di Chieti era stato chiesto (come si evince anche dall'ordinanza impugnata) di provvedere sull'istanza di decadenza della misura custodiale con conseguente revoca della stessa.
In sostanza la revoca della misura cautelare nei confronti degli indagati era legata al solo presupposto dell'asserita intervenuta perenzione della misura per effetto della mancata rinnovazione ex art. 27 c.p.p.. D'altro canto la difesa dei ricorrenti neppure in questa sede di legittimità ha evidenziato elementi diversi da quelli processuali sopra indicati per i quali la misura cautelare avrebbe dovuto essere revocata.
Ne consegue che correttamente hanno operato i Giudici di merito nell'occuparsi esclusivamente di tale profilo, fermo restando che i ricorrenti potranno proporre in qualunque momento innanzi al Giudice competente istanze de libertate fondate su altri elementi. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del procedimento e, quanto a ciascuno di essi, al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di Euro 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 25 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2015