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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 28/03/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1234/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Francesca MARRAPODI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1234/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. R. MARTELLI, come da procura alle liti;
- PARTE ATTRICE - nei confronti di
C.F. ), Controparte_2 C.F._1
- PARTE CONVENUTA -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato diva il Tribunale di Biella Controparte_1 nei confronti del signor chiedendo “dichiarare che il convenuto, con artifizi CP_2 e raggiri, dichiarandosi consigliere d'Amministrazione della Payral Uab, con sede in Vilnius abbia indotto in errore la ricorrente, inducendola a versare la somma di €30.000 su conti correnti bancari da lui indicati come intestati o riconducibili alla predetta Payral Uab, quale cauzione a fronte di un contratto di finanziamento da lui in quella sedicente veste sottoscritto, somma presumibilmente indebitamente da lui trattenuta e /o della quale si è appropriato, causando all'esponente un grave danno rappresentato dalla perdita della somma in questione, dai costi sopportati per porre in essere le attività dal convenuto richieste come preliminari alla stipula di tale contratto, dal danno patrimoniale derivante alla società attrice dalla vicenda, nella misura determinata anche in via equitativa dal Tribunale , condannare il convenuto a risarcire all'attrice, i danni tutti patrimoniali e non patrimoniali, patiti a seguito della vicenda nella somma accertanda in corso di causa nel limite di €52.000 indicato quale valore della causa. Con interessi e rivalutazione monetaria dal maturare al pagamento. Voglia il Tribunale, per quanto necessario confermare il concesso sequestro conservativo sui beni del convenuto con ogni provvedimento conseguente ed inerente. Con il favore delle spese” (cfr. conclusioni del ricorso).
A fondamento delle proprie pretese parte attrice allegava che i) aveva Controparte_1 deciso di costruire su un appezzamento di terreno situato in Grosso, Via I Maggio n.40, un piccolo centro commerciale, “sottoscrivendo, per finanziare la costruzione, un contratto di leasing Immobiliare con la SP CA (ora Unicredit Leasing) della durata di 144 mesi per un importo di €2.001.055,77 oltre Iva (poi aumentato nel corso della costruzione), contratto che prevedeva alla scadenza dell'1/9/2023, la possibilità per la di riscattare il bene CP_1 immobile pagando alla Unicredit leasing la somma di circa €750.000 oltre IVA”; ii) in occasione della scadenza del 01.09.23, detta impresa aveva cercato attraverso il sistema bancario di contrarre un finanziamento, che le consentisse di conseguire liquidità sufficiente al riscatto dell'immobile; iii) in mancanza di riscontri da parte di UNICREDIT LEASING, era venuta in contatto nel luglio 2023 con il convenuto, che “come da lui Controparte_1
1 indicato nel proprio curriculum vanta esperienze lavorative presso istituti bancari, assicurativi ed aziende italiane, e poi dal 2014 presso importanti gruppi finanziari stranieri. Il dott. è stato presentato ad uno dei consulenti della dal Sig. CP_2 CP_1 [...]
, che era stato nel passato collega di lavoro del presso una banca Per_1 CP_2 Italiana” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione); iv) “il Dott. nel corso del Controparte_2 primo colloquio avvenuto il 24/7/23 in Torino, alla presenza del Sig. del Persona_1
Dott. della e del sottoscritto legale, si è detto Persona_2 CP_1 rappresentante di una Società Finanziaria straniera (Lituana), interessata a finanziare progetti di sviluppo di start up o piccole imprese italiane, progetti che prevedano trasformazioni green delle imprese e l'uso di nuove tecnologie, al fine di poter usufruire di finanziamenti, in parte a fondo perduto, del PNRR, o europei in genere;
chiedeva dapprima il Dott. notizie CP_2 sulla società , chiedeva gli fosse inviata la documentazione relativa, suggeriva CP_1 modifiche alla governance societaria, e chiedeva la realizzazione di un business plan che contemplasse appunto le iniziative di sviluppo suggerite, si7)seguivano scambi di mail e documenti, incontri da remoto, (essendo lui, a suo dire, in quel periodo in Irlanda per un periodo di ferie) nel corso dei quali il Dott. dando suggerimenti, chiedeva continui CP_2 aggiornamenti e perfezionamenti (con aggiunta di dati e preventivi) di quel piano di consolidamento e sviluppo della società , anticipando che sussisteva la disponibilità CP_1 della società da lui rappresentata a finanziarlo, sino ad un importo di €2.500.000 somma che sarebbe stato versata in tre tranches, una prima di €1.000.000 alla firma del contratto,(che sarebbe avvenuta entro la fine di Agosto per consentire di riscattare il bene entro l'1/9/23) il secondo l'anno successivo, ed il residuo entro 450-500 giorni;
da parte sua il per CP_2 conto della società da lui rappresentata, chiedeva il versamento di una cauzione di 50.000 euro per la prima tranche, di €100.000 per la seconda e altrettanto per la terza, da bonificarsi su banche italiane” (cfr. pagg. 2 e 3 dell'atto di citazione); v) nel contratto predisposto dal signor questi si qualificava “consigliere d'Amministrazione della Payral Uab, con CP_2 sede in Vilnius”; vi) secondo l'accordo, la predetta Paylar era tenuta alla concessione di un finanziamento immediato di €1.000.000,00 verso il pagamento da parte una cauzione complessiva di €50.000, di cui €12.000 da versarsi su un conto intestato alla finanziatrice presso il Banco di Bilbao VIZCAYA Argentaria SA di Milano, iban [...], ed €38.000 sul conto Banca Popolare di Milano iban [...], sempre intestato a e che vii) parte Controparte_3 attrice aveva provveduto a versare l'importo di € 50.000,00 tramite bonifico in favore del convenuto, che “con artifizi e raggiri, falsamente qualificandosi quale Consigliere d'Amministrazione di , il convenuto sia riuscito a farsi versare CP_3 Controparte_2 la somma di 50.000 euro, presumibilmente trattenendo e/o appropriandosi di quei 30.000 Euro, che non è riuscita a farsi restituire” (cfr. pag. 8 dell'atto di citazione); CP_4
- Attesa la ritualità della notifica nei confronti di parte convenuta, il giudice dichiarava il signor contumace;
concessi i termini ex art. 183, VI c. c.p.c., il giudice disponeva in CP_2 ordine alle istanze istruttorie orali, ammettendo capi per testi e interrogatorio formale, a cui il convenuto, tuttavia, non si sottoponeva. Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice si riservava in ordine alla decisione ex art. 281 sexies u. c. c.p.c.;
- Nel merito, si osserva come abbia allegato di essersi rivolta al signor Controparte_1 al fine di conseguire una linea di credito, che le consentisse di esercitare il CP_2 riscatto dell'immobile meglio indicato in atti, avendo precisato che il predetto convenuto, al primo incontro del 24.07.23 - tenutosi a Torino, anche alla presenza del commercialista e del legale della società odierna attrice -, si era qualificato quale rappresentante di una società finanziaria lituana interessata a finanziare progetti di sviluppo volti alla progressiva trasformazioni green di start up e piccole imprese e ciò tramite l'uso di nuove tecnologie, nonché l'impiego, a fondo perduto, di finanziamenti connessi al PNRR. Parte creditrice aggiungeva che nei giorni successivi all'incontro il signor le aveva richiesto CP_2
2 plurime informazioni volte alla valutazione dell'erogazione del finanziamento da parte dei e, quindi, alla redazione del relativo contratto, in forza del quale la seconda si CP_3 impegnava a versare a parte attrice la somma pari a € 50.000,00 a titolo di cauzione verso l'erogazione immediata di € 1.000.000,00; precisava che il signor Controparte_1 sulla bozza negoziale compariva quale “consigliere d'Amministrazione della CP_2 Payral Uab, con sede in Vilnius”. Parte attrice sottolineava, quindi, di aver versato mediante bonifico la somma pari a € 50.000,00 in favore di , senza, tuttavia, aver ricevuto CP_3 il finanziamento promesso, per cui aveva richiesto informazioni alla predetta società lituana, che, però, replicava che il signor on aveva mai lavorato per la medesima, non CP_2 essendone mai stato neppure rappresentante. aggiungeva che gli operatori Controparte_1 bancari le avevano rappresentato la possibilità di essere incorsa in una truffa, ben potendo le difficoltà riscontrate in occasione dei pagamenti essere state determinate, a ben vedere, dalla mancata coincidenza tra la ragione sociale della società lituana indicata nella causale dei bonifici e l'effettiva intestazione del conto, di cui, a ben vedere, risultava titolare una persona fisica. Tali circostanze risultano essere state, altresì, comprovate dalla società attrice, che depositava un copioso carteggio, costituito dai plurimi messaggi di posta elettronica, da cui si evincono gli intensi e incalzanti contatti tra il signor nel CP_2 Controparte_1 periodo intercorrente tra il mese di luglio 2023 e i primi giorni di settembre dello stesso anno, connotati da richieste precise e circostanziate di informazioni da parte del convenuto nell'interesse della società straniera, di cui egli affermava essere consigliere d'amministrazione. Tale incarico veniva ostentato dal medesimo durante gli incontri con i collaboratori e i professionisti della società odierna attrice, così come riferito sia dal Dott. , Persona_2 commercialista di che dal signor , collega del Controparte_1 Persona_1 convenuto. Parte attrice risulta, altresì, aver prodotto la comunicazione proveniente dalla sopraindicata società lituana, che affermava di non conoscere il signor con cui CP_2 non sussisteva alcun rapporto lavorativo. Risulta, altresì, corroborata dalle dichiarazioni dei predetti testi la mancata rintracciabilità del convenuto a seguito del ricevimento dei bonifici in parola.
Ora, si ritiene che parte attrice abbia adeguatamente allegato e comprovato il c.d. “contatto sociale” insorto tra la medesima e il signor avendo la prima fatto plausibile e Parte_1 incolpevole affidamento sulla carica sociale ricoperta dal convenuto nella sopraindicata società straniera sulla scorta del curriculum vitae e della conoscenza del settore mostrata dal convenuto in modo a tal punto persuasivo d'aver indotto i professionisti di a credere Controparte_1 nell'erogazione del finanziamento da parte di - anche in ragione della rilevante CP_3 carica sociale ricoperta dal medesimo - e, quindi, a predisporre la documentazione utile allo scopo. L'abilità truffaldina del signor risulta, infatti, aver indotto CP_2 CP_1
in assoluta buona fede, a riporre un plausibile affidamento nell'erogazione del
[...] finanziamento in parola, determinandola al versamento della somma pari a € 50.000,00 pur di addivenire al conseguimento della liquidità necessaria al riscatto. Si aggiunge che, a fronte del perfezionamento ex art. 143 c.p.c. della notifica dell'interpello, la mancata comparizione personale del convenuto ai fini dell'interrogatorio formale determina ai sensi dell'art. 232 c.p.c. l'ammissione da parte del signor degli artifici e dei raggiri posti in essere da CP_2 quest'ultimo in pregiudizio di controparte. Si ritiene, pertanto, come la richiesta attorea d'annullamento del contratto per dolo ricavabile dal richiamo agli “artifizi e ai raggiri” e, in ogni caso, ex art. 2033 o, ancora, ex 2041 c.c. sia meritevole d'accoglimento, con conseguente condanna di parte convenuta alla restituzione della somma pari a € 30.000,00, già versata da parte creditrice a titolo di cauzione - detratta la somma pari a € 20.000,00 recuperata nell'interesse di alla banca meglio indicata in atti-, oltre a interessi ex art. Controparte_1 1284, penult. c. c.c. dalla data di perfezionamento della notifica dell'atto di citazione al saldo. Non appaiono né adeguatamente allegati, né comprovati i danni patiti da parte attrice in ragione della condotta truffaldina posta in essere dal signor con conseguente rigetto CP_2
3 della relativa domanda di ristoro.
In punto spese legali, esse si pongono a carico di parte convenuta in virtù del principio della soccombenza, occorrendo evidenziare come il giudice di merito provvede d'ufficio anche sulle spese relative al giudizio cautelare. Tali spese si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra € 26.001.00 ed € 52.000,00 in ragione della somma riconosciuta in favore della parte vincitrice, con riguardo ai compensi minimi in considerazione della semplicità delle questioni trattate e dell'attività, in effetti, posta in essere, tenuto conto della contumacia del convenuto e così per i seguenti importi:
fase di studio € 851,00
fase introduttiva € 602,00
fase istruttoria € 903,00
fase decisionale €1.453,00 e così per la complessiva somma pari a € 3.809,00 per compensi relativi al presente giudizio di merito, oltre a € 577,73 per esposti, al 15% spese generali forfettarie, a c.p.a. come per legge e a i.v.a. se dovuta.
Con riguardo al procedimento cautelare, si liquida, ai sensi del D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra € 26.001.00 ed € 52.000,00, in ragione della somma riconosciuta in favore della parte vincitrice, con riguardo ai compensi minimi, attese la semplicità delle questioni trattate e d'attività, in effetti, posta in essere, tenuto conto della contumacia del resistente e così per i seguenti importi: fase di studio €588,00 fase introduttiva €426,00 fase decisionale €601,00 e così per € 1.615,00 per compensi, oltre al 15% spese generali forfettarie, a c.p.a. come per legge e a i.v.a. se dovuta, non disponendosi nulla in punto esposti in difetto di comprovato sostenimento dei relativi costi;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
AN parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma pari a
€30.000,00 a titolo di capitale, oltre a interessi a interessi ex art. 1284, penult. c. c.c. dalla data di perfezionamento della notifica dell'atto di citazione al saldo;
AN parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma pari a € 3.809,00 per compensi relativi al presente giudizio di merito, oltre a € 577,73 per esposti, al
15% spese generali forfettarie, a c.p.a. come per legge e a i.v.a. se dovuta;
AN parte convenuta al pagamento della somma pari a € 1.615,00 per compensi relativi al procedimento cautelare, oltre al 15% spese generali forfettarie, a c.p.a. come per legge e a i.v.a. se dovuta.
Biella, 27.03.2025
IL GIUDICE
DOTT.SSA F. MARRAPODI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Francesca MARRAPODI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1234/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. R. MARTELLI, come da procura alle liti;
- PARTE ATTRICE - nei confronti di
C.F. ), Controparte_2 C.F._1
- PARTE CONVENUTA -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato diva il Tribunale di Biella Controparte_1 nei confronti del signor chiedendo “dichiarare che il convenuto, con artifizi CP_2 e raggiri, dichiarandosi consigliere d'Amministrazione della Payral Uab, con sede in Vilnius abbia indotto in errore la ricorrente, inducendola a versare la somma di €30.000 su conti correnti bancari da lui indicati come intestati o riconducibili alla predetta Payral Uab, quale cauzione a fronte di un contratto di finanziamento da lui in quella sedicente veste sottoscritto, somma presumibilmente indebitamente da lui trattenuta e /o della quale si è appropriato, causando all'esponente un grave danno rappresentato dalla perdita della somma in questione, dai costi sopportati per porre in essere le attività dal convenuto richieste come preliminari alla stipula di tale contratto, dal danno patrimoniale derivante alla società attrice dalla vicenda, nella misura determinata anche in via equitativa dal Tribunale , condannare il convenuto a risarcire all'attrice, i danni tutti patrimoniali e non patrimoniali, patiti a seguito della vicenda nella somma accertanda in corso di causa nel limite di €52.000 indicato quale valore della causa. Con interessi e rivalutazione monetaria dal maturare al pagamento. Voglia il Tribunale, per quanto necessario confermare il concesso sequestro conservativo sui beni del convenuto con ogni provvedimento conseguente ed inerente. Con il favore delle spese” (cfr. conclusioni del ricorso).
A fondamento delle proprie pretese parte attrice allegava che i) aveva Controparte_1 deciso di costruire su un appezzamento di terreno situato in Grosso, Via I Maggio n.40, un piccolo centro commerciale, “sottoscrivendo, per finanziare la costruzione, un contratto di leasing Immobiliare con la SP CA (ora Unicredit Leasing) della durata di 144 mesi per un importo di €2.001.055,77 oltre Iva (poi aumentato nel corso della costruzione), contratto che prevedeva alla scadenza dell'1/9/2023, la possibilità per la di riscattare il bene CP_1 immobile pagando alla Unicredit leasing la somma di circa €750.000 oltre IVA”; ii) in occasione della scadenza del 01.09.23, detta impresa aveva cercato attraverso il sistema bancario di contrarre un finanziamento, che le consentisse di conseguire liquidità sufficiente al riscatto dell'immobile; iii) in mancanza di riscontri da parte di UNICREDIT LEASING, era venuta in contatto nel luglio 2023 con il convenuto, che “come da lui Controparte_1
1 indicato nel proprio curriculum vanta esperienze lavorative presso istituti bancari, assicurativi ed aziende italiane, e poi dal 2014 presso importanti gruppi finanziari stranieri. Il dott. è stato presentato ad uno dei consulenti della dal Sig. CP_2 CP_1 [...]
, che era stato nel passato collega di lavoro del presso una banca Per_1 CP_2 Italiana” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione); iv) “il Dott. nel corso del Controparte_2 primo colloquio avvenuto il 24/7/23 in Torino, alla presenza del Sig. del Persona_1
Dott. della e del sottoscritto legale, si è detto Persona_2 CP_1 rappresentante di una Società Finanziaria straniera (Lituana), interessata a finanziare progetti di sviluppo di start up o piccole imprese italiane, progetti che prevedano trasformazioni green delle imprese e l'uso di nuove tecnologie, al fine di poter usufruire di finanziamenti, in parte a fondo perduto, del PNRR, o europei in genere;
chiedeva dapprima il Dott. notizie CP_2 sulla società , chiedeva gli fosse inviata la documentazione relativa, suggeriva CP_1 modifiche alla governance societaria, e chiedeva la realizzazione di un business plan che contemplasse appunto le iniziative di sviluppo suggerite, si7)seguivano scambi di mail e documenti, incontri da remoto, (essendo lui, a suo dire, in quel periodo in Irlanda per un periodo di ferie) nel corso dei quali il Dott. dando suggerimenti, chiedeva continui CP_2 aggiornamenti e perfezionamenti (con aggiunta di dati e preventivi) di quel piano di consolidamento e sviluppo della società , anticipando che sussisteva la disponibilità CP_1 della società da lui rappresentata a finanziarlo, sino ad un importo di €2.500.000 somma che sarebbe stato versata in tre tranches, una prima di €1.000.000 alla firma del contratto,(che sarebbe avvenuta entro la fine di Agosto per consentire di riscattare il bene entro l'1/9/23) il secondo l'anno successivo, ed il residuo entro 450-500 giorni;
da parte sua il per CP_2 conto della società da lui rappresentata, chiedeva il versamento di una cauzione di 50.000 euro per la prima tranche, di €100.000 per la seconda e altrettanto per la terza, da bonificarsi su banche italiane” (cfr. pagg. 2 e 3 dell'atto di citazione); v) nel contratto predisposto dal signor questi si qualificava “consigliere d'Amministrazione della Payral Uab, con CP_2 sede in Vilnius”; vi) secondo l'accordo, la predetta Paylar era tenuta alla concessione di un finanziamento immediato di €1.000.000,00 verso il pagamento da parte una cauzione complessiva di €50.000, di cui €12.000 da versarsi su un conto intestato alla finanziatrice presso il Banco di Bilbao VIZCAYA Argentaria SA di Milano, iban [...], ed €38.000 sul conto Banca Popolare di Milano iban [...], sempre intestato a e che vii) parte Controparte_3 attrice aveva provveduto a versare l'importo di € 50.000,00 tramite bonifico in favore del convenuto, che “con artifizi e raggiri, falsamente qualificandosi quale Consigliere d'Amministrazione di , il convenuto sia riuscito a farsi versare CP_3 Controparte_2 la somma di 50.000 euro, presumibilmente trattenendo e/o appropriandosi di quei 30.000 Euro, che non è riuscita a farsi restituire” (cfr. pag. 8 dell'atto di citazione); CP_4
- Attesa la ritualità della notifica nei confronti di parte convenuta, il giudice dichiarava il signor contumace;
concessi i termini ex art. 183, VI c. c.p.c., il giudice disponeva in CP_2 ordine alle istanze istruttorie orali, ammettendo capi per testi e interrogatorio formale, a cui il convenuto, tuttavia, non si sottoponeva. Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice si riservava in ordine alla decisione ex art. 281 sexies u. c. c.p.c.;
- Nel merito, si osserva come abbia allegato di essersi rivolta al signor Controparte_1 al fine di conseguire una linea di credito, che le consentisse di esercitare il CP_2 riscatto dell'immobile meglio indicato in atti, avendo precisato che il predetto convenuto, al primo incontro del 24.07.23 - tenutosi a Torino, anche alla presenza del commercialista e del legale della società odierna attrice -, si era qualificato quale rappresentante di una società finanziaria lituana interessata a finanziare progetti di sviluppo volti alla progressiva trasformazioni green di start up e piccole imprese e ciò tramite l'uso di nuove tecnologie, nonché l'impiego, a fondo perduto, di finanziamenti connessi al PNRR. Parte creditrice aggiungeva che nei giorni successivi all'incontro il signor le aveva richiesto CP_2
2 plurime informazioni volte alla valutazione dell'erogazione del finanziamento da parte dei e, quindi, alla redazione del relativo contratto, in forza del quale la seconda si CP_3 impegnava a versare a parte attrice la somma pari a € 50.000,00 a titolo di cauzione verso l'erogazione immediata di € 1.000.000,00; precisava che il signor Controparte_1 sulla bozza negoziale compariva quale “consigliere d'Amministrazione della CP_2 Payral Uab, con sede in Vilnius”. Parte attrice sottolineava, quindi, di aver versato mediante bonifico la somma pari a € 50.000,00 in favore di , senza, tuttavia, aver ricevuto CP_3 il finanziamento promesso, per cui aveva richiesto informazioni alla predetta società lituana, che, però, replicava che il signor on aveva mai lavorato per la medesima, non CP_2 essendone mai stato neppure rappresentante. aggiungeva che gli operatori Controparte_1 bancari le avevano rappresentato la possibilità di essere incorsa in una truffa, ben potendo le difficoltà riscontrate in occasione dei pagamenti essere state determinate, a ben vedere, dalla mancata coincidenza tra la ragione sociale della società lituana indicata nella causale dei bonifici e l'effettiva intestazione del conto, di cui, a ben vedere, risultava titolare una persona fisica. Tali circostanze risultano essere state, altresì, comprovate dalla società attrice, che depositava un copioso carteggio, costituito dai plurimi messaggi di posta elettronica, da cui si evincono gli intensi e incalzanti contatti tra il signor nel CP_2 Controparte_1 periodo intercorrente tra il mese di luglio 2023 e i primi giorni di settembre dello stesso anno, connotati da richieste precise e circostanziate di informazioni da parte del convenuto nell'interesse della società straniera, di cui egli affermava essere consigliere d'amministrazione. Tale incarico veniva ostentato dal medesimo durante gli incontri con i collaboratori e i professionisti della società odierna attrice, così come riferito sia dal Dott. , Persona_2 commercialista di che dal signor , collega del Controparte_1 Persona_1 convenuto. Parte attrice risulta, altresì, aver prodotto la comunicazione proveniente dalla sopraindicata società lituana, che affermava di non conoscere il signor con cui CP_2 non sussisteva alcun rapporto lavorativo. Risulta, altresì, corroborata dalle dichiarazioni dei predetti testi la mancata rintracciabilità del convenuto a seguito del ricevimento dei bonifici in parola.
Ora, si ritiene che parte attrice abbia adeguatamente allegato e comprovato il c.d. “contatto sociale” insorto tra la medesima e il signor avendo la prima fatto plausibile e Parte_1 incolpevole affidamento sulla carica sociale ricoperta dal convenuto nella sopraindicata società straniera sulla scorta del curriculum vitae e della conoscenza del settore mostrata dal convenuto in modo a tal punto persuasivo d'aver indotto i professionisti di a credere Controparte_1 nell'erogazione del finanziamento da parte di - anche in ragione della rilevante CP_3 carica sociale ricoperta dal medesimo - e, quindi, a predisporre la documentazione utile allo scopo. L'abilità truffaldina del signor risulta, infatti, aver indotto CP_2 CP_1
in assoluta buona fede, a riporre un plausibile affidamento nell'erogazione del
[...] finanziamento in parola, determinandola al versamento della somma pari a € 50.000,00 pur di addivenire al conseguimento della liquidità necessaria al riscatto. Si aggiunge che, a fronte del perfezionamento ex art. 143 c.p.c. della notifica dell'interpello, la mancata comparizione personale del convenuto ai fini dell'interrogatorio formale determina ai sensi dell'art. 232 c.p.c. l'ammissione da parte del signor degli artifici e dei raggiri posti in essere da CP_2 quest'ultimo in pregiudizio di controparte. Si ritiene, pertanto, come la richiesta attorea d'annullamento del contratto per dolo ricavabile dal richiamo agli “artifizi e ai raggiri” e, in ogni caso, ex art. 2033 o, ancora, ex 2041 c.c. sia meritevole d'accoglimento, con conseguente condanna di parte convenuta alla restituzione della somma pari a € 30.000,00, già versata da parte creditrice a titolo di cauzione - detratta la somma pari a € 20.000,00 recuperata nell'interesse di alla banca meglio indicata in atti-, oltre a interessi ex art. Controparte_1 1284, penult. c. c.c. dalla data di perfezionamento della notifica dell'atto di citazione al saldo. Non appaiono né adeguatamente allegati, né comprovati i danni patiti da parte attrice in ragione della condotta truffaldina posta in essere dal signor con conseguente rigetto CP_2
3 della relativa domanda di ristoro.
In punto spese legali, esse si pongono a carico di parte convenuta in virtù del principio della soccombenza, occorrendo evidenziare come il giudice di merito provvede d'ufficio anche sulle spese relative al giudizio cautelare. Tali spese si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra € 26.001.00 ed € 52.000,00 in ragione della somma riconosciuta in favore della parte vincitrice, con riguardo ai compensi minimi in considerazione della semplicità delle questioni trattate e dell'attività, in effetti, posta in essere, tenuto conto della contumacia del convenuto e così per i seguenti importi:
fase di studio € 851,00
fase introduttiva € 602,00
fase istruttoria € 903,00
fase decisionale €1.453,00 e così per la complessiva somma pari a € 3.809,00 per compensi relativi al presente giudizio di merito, oltre a € 577,73 per esposti, al 15% spese generali forfettarie, a c.p.a. come per legge e a i.v.a. se dovuta.
Con riguardo al procedimento cautelare, si liquida, ai sensi del D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra € 26.001.00 ed € 52.000,00, in ragione della somma riconosciuta in favore della parte vincitrice, con riguardo ai compensi minimi, attese la semplicità delle questioni trattate e d'attività, in effetti, posta in essere, tenuto conto della contumacia del resistente e così per i seguenti importi: fase di studio €588,00 fase introduttiva €426,00 fase decisionale €601,00 e così per € 1.615,00 per compensi, oltre al 15% spese generali forfettarie, a c.p.a. come per legge e a i.v.a. se dovuta, non disponendosi nulla in punto esposti in difetto di comprovato sostenimento dei relativi costi;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
AN parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma pari a
€30.000,00 a titolo di capitale, oltre a interessi a interessi ex art. 1284, penult. c. c.c. dalla data di perfezionamento della notifica dell'atto di citazione al saldo;
AN parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma pari a € 3.809,00 per compensi relativi al presente giudizio di merito, oltre a € 577,73 per esposti, al
15% spese generali forfettarie, a c.p.a. come per legge e a i.v.a. se dovuta;
AN parte convenuta al pagamento della somma pari a € 1.615,00 per compensi relativi al procedimento cautelare, oltre al 15% spese generali forfettarie, a c.p.a. come per legge e a i.v.a. se dovuta.
Biella, 27.03.2025
IL GIUDICE
DOTT.SSA F. MARRAPODI
4