Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/04/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
n. 784 / 2022 R.G.
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Prima Sezione Civile
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La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dott. Leonardo SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliera ha pronunciato nella causa in epigrafe trascritta la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 27.04.2022 al n. 784 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 787/2021 del 30/10/2021
promossa da elettivamente domiciliato in Poggibonsi (SI), via Salceto n. Parte_1
85, presso e nello studio degli Avv.ti Francesco Caroni e Tiziana Vigni che lo rappresenta e difendono come da mandato allegato
- appellante - contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Firenze, piazza N. Sauro n.
2, presso e nello studio dell'Avv. Francesca Lorenzetti, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Inzitari di Milano, come da mandato allegato
- appellata -
e in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, in primo grado elettivamente domiciliata in
Siena, via Montanini n. 40 presso e nello studio dell'Avv. Alessandro Boschi che la rappresenta e difende come da mandato allegato
- appellata contumace -
avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione.
avverso la sentenza del Tribunale di Siena in epigrafe indicata.
In data 03.06.2024 si costituiva l'appellata in primo grado intervenuta CP_1
quale successore a titolo particolare, ex art. 111 c.p.c., a seguito del trasferimento dei rapporti originariamente in capo alla convenuta
[...]
in questa sede chiedeva il rigetto Controparte_2 CP_1
Contr dell'appello. Nessuno si costituiva per In data 03.06.2024, in occasione delle note scritte in vista dell'udienza cartolarizzata per il giorno successivo, Parte
appellante comunicava che Pt_1 Controparte_2
non ancora costituita in giudizio, risultava essersi fusa per incorporazione
[...]
nella procuratrice che, al contempo, lo stesso Controparte_3
difensore della Parte appellata suddetta in primo grado, Avv. Alessandro Boschi del
Foro di Siena, risultava essere deceduto successivamente alla notifica dell'atto introduttivo del presente procedimento. Chiedeva pertanto interruzione del processo, producendo documentazione attestante gli eventi interruttivi sopra descritti. Con propria ordinanza in data 08.06.2024, in esito alle note scritte, questa
Corte dichiarava l'interruzione del processo. Nessun atto di riassunzione o prosecuzione era depositato nei termini di legge. In data 22.10.2024 Parte appellata comunicava quanto sopra e, ritenuto che il termine di cui all'art. 305 c.p.c. CP_1
era da ritenersi ampiamente decorso, senza che il giudizio risultasse essere stato riassunto e/o proseguito, chiedeva che questa Corte adita volesse dichiarare l'estinzione del giudizio in epigrafe ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 305 e 307 c.p.c.-
II. Deve essere accolta la richiesta di estinzione del processo ex art. 307 c.p.c.,
non risultando in atti, effettivamente, alcun atto di riassunzione o prosecuzione nei termini di legge. Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia a carico dell'appellante risultando – appunto – il processo estinto. Le spese possono ritenersi interamente compensate tra
2 le Parti, trattandosi di pronuncia in rito cagionata da inerzia – nella prosecuzione del merito – imputabile ad ambedue le Parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, sulla causa di appello in epigrafe indicata, proposta avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 787/2021 del
30/10/2021, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del processo. Spese compensate.
2) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 26.02.2025
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Leonardo Scionti Giovanni Sgambati
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