Articolo 29 della Legge 27 febbraio 1967, n. 48
Articolo 28Articolo 30
Versione
17 marzo 1967
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12 aprile 1968
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13 gennaio 1973
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7 settembre 1985
Art. 29. (Spese per il funzionamento dell'ISPE) ((Al conseguimento dei fini istituzionali indicati nello articolo 19 della presente legge l'Istituto provvede:
a) con il contributo annuo dello Stato;
b) con i contributi di amministrazioni od enti pubblici e privati nonche' di organizzazioni internazionali;
c) con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio;
d) con i proventi derivanti dalle attivita' di cui al quarto comma dell'articolo 19 e dalla diffusione delle proprie pubblicazioni.
A decorrere dall'anno 1985 il contributo annuo dello Stato e' determinato in 5 miliardi di lire.
Il contributo stesso puo' essere annualmente adeguato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria)) --------------- AGGIORNAMENTO (1a) La L. 18 marzo 1968, n. 239 ha disposto (con l'art. 1) che "Il contributo dello Stato in favore dell'Istituto di studi per la programmazione economica, di cui all' articolo 29 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 , e' elevato a lire 750 milioni per l'anno 1968 ed a lire 1 miliardo dall'anno 1969".
Entrata in vigore il 7 settembre 1985