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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 188/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MAZZUCA LUCIANO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1478/2025 depositato il 29/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - BO Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001810035000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001810035000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001810035000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001810035000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001810035000 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001810035000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001810035000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001810035000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001810035000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 114/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 30.10.2025 all'Agenzia delle Entrate SI (e depositato il 29.11.2025) il contribuente Ricorrente_1 difeso dall'avv. Difensore_1 impugna intimazione di pagamento n.139 2025 9001510035000 notificata in data 07.08.2025 per un importo complessivo di € 4.034,01 e le seguenti cartelle di pagamento presupposte:
1)cartella n. 139 2012 0010952683000 notificata in data 08.01.2013 per un importo di € 133,78 anno d'imposta
2008 e 2009 per tassa smaltimento rifiuti;
2)cartella n. 139 2013 0008108583000 notificata in data 19.05.2015 per un importo di € 133,14 anno d'imposta
2012 per tassa smaltimento rifiuti;
3)cartella n. 139 2014 0003194833000 notificata in data 19.05.2015 per un importo di € 122,74 anno d'imposta
2013 per AR;
4)cartella n. 139 2015 000346492 notificata in data 20.11.2015 per un importo di € 154,69 anno d'imposta
2014 per AR;
5)cartella n. 139 2016 0002198883000 notificata in data 05.08.2016 per un importo di € 851,30 anni d'imposta
2010, 2011 e 2015 per AR oltre interessi;
6)cartella n. 139 2016 0003638969000 notificata in data 06.09.2016 per un importo di € 41,20 anno d'imposta
2008 per canoni acqua;
7)cartella n. 139 2017 000282965000 notificata in data 09.05.2017 per un importo di € 201,82 anno d'imposta
2013 per AR;
8)cartella n. 139 2017 0004268221000 notificata in data 20.11.2017 per un importo di € 206,98 anni d'imposta
2009 e 2010 per canoni d'acqua;
9)cartella n. 139 2018 000728 4434000 notificata in data 08.07.2019 per un importo di € 729,17 anni d'imposta
2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 per canoni acqua ed interessi;
10)cartella n. 139 2020 0002786432000 notificata in data 19.02.2022 per un importo di € 300,95 anno d'imposta 2015 per tassa automobilistica;
11)cartella n. 139 2024 0002143747000 notificata in data 25.05.2024 per un importo di € 1.158,22 anno d'imposta 2019 per IRPEF ed interessi.
Preliminarmente la presente domanda di nullità, illegittimità, invalidità e/o inefficacia della intimazione di pagamento si riferisce alle cartelle di competenza del Giudice adito. Per le altre cartelle sottese alla intimazione di pagamento è stato proposto autonomo ricorso innanzi alle competenti autorità giudiziarie.
Nel dettaglio il presente ricorso riguarda solo ed esclusivamente le seguenti cartelle:
a) n. 139 2012 0010952683000 notificata dall'ente riscossore in data 08.01.2013 per un importo di € 133,78 anno d'imposta 2008 e 2009per tassa smaltimento rifiuti;
b) n. 139 2013 0008108583000 notificata dall'ente riscossore in data e19.05.2015 per un importo di € 133,14 anno d'imposta 2012 per tassa smaltimento rifiuti;
c) n. 139 2014 0003194833000 notificata dall'ente riscossore in data 19.05.2025 per un importo di
€ 122,74anno d'imposta 2013 per AR;
d)n. 139 2015 000346492000 notificata dall'ente riscossore in data 20.11.2015 per un importo di € 154,69 anno d'imposta 2014 per AR;
e) n. 139 2016 0002198883000 notificata dall'ente riscossore in data 05.08.2016 per un importo di € 851,30 anno d'imposta 2010,2011 e2015 per AR;
f) n. 139 2016 0003638969000 notificata dall'ente riscossore in data 06.09.2016 per un importo di € 41,20 anno d'imposta 2008 per Canone Acqua;
g) n. 139 2017 0000282965000 notificata dall'ente riscossore in data 09.05.2017 per un importo di
€ 201,82anno d'imposta 2013 per AR;
i) n. 139 2020 0002786432000 notificata dall'ente riscossore in data 19.02.2022 per un importo di € 300,95 anno d'imposta 2015 per Tassa automobilistica.
Intervenuta prescrizione pretesa creditoria
Prescrizione quinquennale.
Con riferimento alle seguenti cartelle:
a) n. 139 2012 0010952683000 notificata dall'ente riscossore in data 08.01.2013 per un importo di € 133,78 anno d'imposta 2008 e 2009 per tassa smaltimento rifiuti;
b) n. 139 2013 0008108583000 notificata dall'ente riscossore in data 19.05.2015 per un importo di € 133,14 anno d'imposta 2012 per tassa smaltimento rifiuti;
c) n. 139 2014 0003194833000 notificata dall'ente riscossore in data 19.05.20252025 per un importo di
€ 122,74 anno d'imposta 2013 per AR;
d) n. 139 2015 000346492000 notificata dall'ente riscossore in data 20.11.2015 per un importo di € 154,69 anno d'imposta 2014 per AR;
e) n. 139 2016 0002198883000 notificata dall'ente riscossore in data 05.08.2016 per un importo di € 851,30 anni d'imposta 2010, 2011 e 2015 per AR oltre interessi;
f) n. 139 2016 0003638969000 notificata dall'ente riscossore in data 06.09.2016 per un importo di € 41,20 anno d'imposta 2008 per canoni acqua;
g) n. 139 2017 0000282965000 notificata dall'ente riscossore in data 09.05.2017 per un importo di € 201,82 anno d'imposta 2013 per AR;
Sottesi all'intimazione impugnata, riferentesi al mancato pagamento di AR, AR AR si eccepisce l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Si eccepisce che anteriormente alla intimazione di pagamento oggi opposta, nessun atto era stato in precedenza notificato al contribuente in relazione alla pretesa fiscale di che trattasi se non le cartelle di cui si discorre notificare nelle date indicate.
Pertanto, il diritto di credito eventualmente vantato, si è estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine prescrizionale quinquennale ex articolo 2948 c.c.
La manovra di riferimento, per la prescrizione della tassa rifiuti è l'articolo 2948 c.c. che stabilisce la prescrizione quinquennale per le somme periodiche dovute all'amministrazione pubblica.
Prescrizione triennale.
Con riferimento alla cartella n. 139 202000278643 notificata dall'ente riscossore 19.02.2022 per un importo di € 300,95 la pretesa creditoria fa riferimento all'anno 2015, ultima notifica il 19.02.2022. Tuttavia, si eccepisce l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria. Ed infatti, si obietta che, ad oggi, nessun ulteriore atto è stato notificato al contribuente in relazione alla pretesa fiscale di che trattasi oltre la cartella di pagamento in data 19.02.2022 se non l'intimazione di pagamento, oggi opposta in data 07.08.2025. I crediti per tassa automobilistica si prescrivono con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Pertanto, risulta di solare evidenza l'intervenuto compimento del termine triennale di prescrizione.
In data 28.01.2026 l'Agenzia delle Entrate-SI si costituisce ed espone quanto segue.
Sulla prescrizione svolta da controparte risulta totalmente infondata alla luce della valida notifica delle cartelle e di tutte le pedisseque intimazioni di pagamento, preavviso di fermo, notificate successivamente che hanno interrotto la prescrizione.
In particolare la cartella n. 13920120010952683000 risulta notificata in data 8 gennaio 2013, la n.
13920130008108583000 in data 19 maggio 2015, la n. 13920140003194833000 in data 19 maggio 2015, la n. 13920150003464920000 in data 4 novembre 2015, la n. 13920160002198883000 in data 5 agosto
2016, la n. 13920160003638969000 in data 6 settembre 2016, la n. 13920170000282965000 in data 9 maggio 2017, la n. 13920200002786432000 in data 19 febbraio 2022.
Successivamente ER notificava al ricorrente numerosi atti interruttivi della prescrizione e precisamente:
in data 20.11.2015 il PFA n. 139201500000543000, in data 14.07.2022 l'Avi n.13920229000619383000, in data 12.04.2016 il PFA n. 139201500004405000, in data 28.04.2016 il PFA n. 139201600001227000.
Qualora ADER, dopo il recapito della cartella di pagamento, notifichi un diverso atto autonomamente impugnabile a termine di prescrizione già maturati, è onere del contribuente opporre nei termini quello stesso atto, pena, in caso di ulteriore notifica di nuovi e successivi atti, l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto contro tali atti.
Secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 19 d.lgs. 546/92 “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”. Sospensione del ricorso del termine prescrizionale, in virtù della disciplina emergenziale (art.68, commi
1,2,2-bis e 4-bis del DL 18/2020).
Al riguardo preme invece rilevare, come essa non risulti affatto maturata in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19.
Va da sé. Dunque, come la “sospensione” legale dell'attività notificatoria e riscuotitiva dell'ADER sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
Quanto, in particolare, al decorso del termine prescrizionale, la predetta sospensione si palesa coerente, tra l'altro, con il più generale principio sancito in seno all'art.2935 c.c., a mente del quale l'avvio e lo svolgersi della prescrizione sono condizionati dalla possibilità legale di far valere il diritto di cui trattasi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte premette che non può prendere in considerazione la documentazione intempestivamente versata dall'Agente della SI, a corredo delle controdeduzioni, presentate in violazione del termine perentorio di cui all'articolo 32 d.lgs 31 dicembre 1992 n.546.
Tanto premesso, il ricorso risulta fondato salvo che in relazione alla cartella appresso indicata, notificata il
19.02.2022, v. infra.
Dalle date di notificazione delle cartelle presupposte alla data di notificazione della intimazione impugnata con l'odierno ricorso sono ampiamente naturati (in difetto della prova di atti interruttivi) i termini brevi di prescrizione (di tre e di cinque anni) dei tributi locali in contestazione.
Consegue l'accoglimento del ricorso in parte de qua.
Per quanto riguarda, invece, la residua cartella n. 139 2020 00027 86432000, notificata il 19.02.2022, il decorso della prescrizione triennale è stato sospeso (con conseguente prolungamento del dies ad quem) ai sensi dell'articolo 68, comma 4 bis, D.L. 17 marzo 2020, n.18, e successive modificazioni.
Sicché la prescrizione non è maturata.
Ne consegue il rigetto del ricorso in relazione e limitatamente alla ridetta cartella.
Il regolamento delle spese processuali segue la soccombenza, ai sensi dell'art. 15, commi 1, 2-ter, e 2- quinquies, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
La Corte provvede alla relativa liquidazione in misura congrua ed equa, come da dispositivo che segue, secondo lo scaglione di valore della causa;
in base alle voci previste dalla ARffa forense, approvata con D.
M. 13 agosto 2022, n. 147, nella specie ricorrenti, e nella osservanza dei criteri ibidem stabiliti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso in relazione e limitatamente alla cartella di pagamento n. 139 2020 00027 86432000.
Accoglie nel resto il ricorso e condanna l'Agenzia intimata al pagamento delle spese processuali liquidate in €. 1.000,00 per compensi oltre spese generali e accessori di legge con distrazione a favore degli Avv.ti
Difensore_1 e Difensore_2. Così deciso in BO Valentia in data 29.01.2026
Il Presidente
IA ZU
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MAZZUCA LUCIANO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1478/2025 depositato il 29/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - BO Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001810035000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001810035000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001810035000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001810035000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001810035000 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001810035000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001810035000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001810035000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001810035000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 114/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 30.10.2025 all'Agenzia delle Entrate SI (e depositato il 29.11.2025) il contribuente Ricorrente_1 difeso dall'avv. Difensore_1 impugna intimazione di pagamento n.139 2025 9001510035000 notificata in data 07.08.2025 per un importo complessivo di € 4.034,01 e le seguenti cartelle di pagamento presupposte:
1)cartella n. 139 2012 0010952683000 notificata in data 08.01.2013 per un importo di € 133,78 anno d'imposta
2008 e 2009 per tassa smaltimento rifiuti;
2)cartella n. 139 2013 0008108583000 notificata in data 19.05.2015 per un importo di € 133,14 anno d'imposta
2012 per tassa smaltimento rifiuti;
3)cartella n. 139 2014 0003194833000 notificata in data 19.05.2015 per un importo di € 122,74 anno d'imposta
2013 per AR;
4)cartella n. 139 2015 000346492 notificata in data 20.11.2015 per un importo di € 154,69 anno d'imposta
2014 per AR;
5)cartella n. 139 2016 0002198883000 notificata in data 05.08.2016 per un importo di € 851,30 anni d'imposta
2010, 2011 e 2015 per AR oltre interessi;
6)cartella n. 139 2016 0003638969000 notificata in data 06.09.2016 per un importo di € 41,20 anno d'imposta
2008 per canoni acqua;
7)cartella n. 139 2017 000282965000 notificata in data 09.05.2017 per un importo di € 201,82 anno d'imposta
2013 per AR;
8)cartella n. 139 2017 0004268221000 notificata in data 20.11.2017 per un importo di € 206,98 anni d'imposta
2009 e 2010 per canoni d'acqua;
9)cartella n. 139 2018 000728 4434000 notificata in data 08.07.2019 per un importo di € 729,17 anni d'imposta
2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 per canoni acqua ed interessi;
10)cartella n. 139 2020 0002786432000 notificata in data 19.02.2022 per un importo di € 300,95 anno d'imposta 2015 per tassa automobilistica;
11)cartella n. 139 2024 0002143747000 notificata in data 25.05.2024 per un importo di € 1.158,22 anno d'imposta 2019 per IRPEF ed interessi.
Preliminarmente la presente domanda di nullità, illegittimità, invalidità e/o inefficacia della intimazione di pagamento si riferisce alle cartelle di competenza del Giudice adito. Per le altre cartelle sottese alla intimazione di pagamento è stato proposto autonomo ricorso innanzi alle competenti autorità giudiziarie.
Nel dettaglio il presente ricorso riguarda solo ed esclusivamente le seguenti cartelle:
a) n. 139 2012 0010952683000 notificata dall'ente riscossore in data 08.01.2013 per un importo di € 133,78 anno d'imposta 2008 e 2009per tassa smaltimento rifiuti;
b) n. 139 2013 0008108583000 notificata dall'ente riscossore in data e19.05.2015 per un importo di € 133,14 anno d'imposta 2012 per tassa smaltimento rifiuti;
c) n. 139 2014 0003194833000 notificata dall'ente riscossore in data 19.05.2025 per un importo di
€ 122,74anno d'imposta 2013 per AR;
d)n. 139 2015 000346492000 notificata dall'ente riscossore in data 20.11.2015 per un importo di € 154,69 anno d'imposta 2014 per AR;
e) n. 139 2016 0002198883000 notificata dall'ente riscossore in data 05.08.2016 per un importo di € 851,30 anno d'imposta 2010,2011 e2015 per AR;
f) n. 139 2016 0003638969000 notificata dall'ente riscossore in data 06.09.2016 per un importo di € 41,20 anno d'imposta 2008 per Canone Acqua;
g) n. 139 2017 0000282965000 notificata dall'ente riscossore in data 09.05.2017 per un importo di
€ 201,82anno d'imposta 2013 per AR;
i) n. 139 2020 0002786432000 notificata dall'ente riscossore in data 19.02.2022 per un importo di € 300,95 anno d'imposta 2015 per Tassa automobilistica.
Intervenuta prescrizione pretesa creditoria
Prescrizione quinquennale.
Con riferimento alle seguenti cartelle:
a) n. 139 2012 0010952683000 notificata dall'ente riscossore in data 08.01.2013 per un importo di € 133,78 anno d'imposta 2008 e 2009 per tassa smaltimento rifiuti;
b) n. 139 2013 0008108583000 notificata dall'ente riscossore in data 19.05.2015 per un importo di € 133,14 anno d'imposta 2012 per tassa smaltimento rifiuti;
c) n. 139 2014 0003194833000 notificata dall'ente riscossore in data 19.05.20252025 per un importo di
€ 122,74 anno d'imposta 2013 per AR;
d) n. 139 2015 000346492000 notificata dall'ente riscossore in data 20.11.2015 per un importo di € 154,69 anno d'imposta 2014 per AR;
e) n. 139 2016 0002198883000 notificata dall'ente riscossore in data 05.08.2016 per un importo di € 851,30 anni d'imposta 2010, 2011 e 2015 per AR oltre interessi;
f) n. 139 2016 0003638969000 notificata dall'ente riscossore in data 06.09.2016 per un importo di € 41,20 anno d'imposta 2008 per canoni acqua;
g) n. 139 2017 0000282965000 notificata dall'ente riscossore in data 09.05.2017 per un importo di € 201,82 anno d'imposta 2013 per AR;
Sottesi all'intimazione impugnata, riferentesi al mancato pagamento di AR, AR AR si eccepisce l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Si eccepisce che anteriormente alla intimazione di pagamento oggi opposta, nessun atto era stato in precedenza notificato al contribuente in relazione alla pretesa fiscale di che trattasi se non le cartelle di cui si discorre notificare nelle date indicate.
Pertanto, il diritto di credito eventualmente vantato, si è estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine prescrizionale quinquennale ex articolo 2948 c.c.
La manovra di riferimento, per la prescrizione della tassa rifiuti è l'articolo 2948 c.c. che stabilisce la prescrizione quinquennale per le somme periodiche dovute all'amministrazione pubblica.
Prescrizione triennale.
Con riferimento alla cartella n. 139 202000278643 notificata dall'ente riscossore 19.02.2022 per un importo di € 300,95 la pretesa creditoria fa riferimento all'anno 2015, ultima notifica il 19.02.2022. Tuttavia, si eccepisce l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria. Ed infatti, si obietta che, ad oggi, nessun ulteriore atto è stato notificato al contribuente in relazione alla pretesa fiscale di che trattasi oltre la cartella di pagamento in data 19.02.2022 se non l'intimazione di pagamento, oggi opposta in data 07.08.2025. I crediti per tassa automobilistica si prescrivono con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Pertanto, risulta di solare evidenza l'intervenuto compimento del termine triennale di prescrizione.
In data 28.01.2026 l'Agenzia delle Entrate-SI si costituisce ed espone quanto segue.
Sulla prescrizione svolta da controparte risulta totalmente infondata alla luce della valida notifica delle cartelle e di tutte le pedisseque intimazioni di pagamento, preavviso di fermo, notificate successivamente che hanno interrotto la prescrizione.
In particolare la cartella n. 13920120010952683000 risulta notificata in data 8 gennaio 2013, la n.
13920130008108583000 in data 19 maggio 2015, la n. 13920140003194833000 in data 19 maggio 2015, la n. 13920150003464920000 in data 4 novembre 2015, la n. 13920160002198883000 in data 5 agosto
2016, la n. 13920160003638969000 in data 6 settembre 2016, la n. 13920170000282965000 in data 9 maggio 2017, la n. 13920200002786432000 in data 19 febbraio 2022.
Successivamente ER notificava al ricorrente numerosi atti interruttivi della prescrizione e precisamente:
in data 20.11.2015 il PFA n. 139201500000543000, in data 14.07.2022 l'Avi n.13920229000619383000, in data 12.04.2016 il PFA n. 139201500004405000, in data 28.04.2016 il PFA n. 139201600001227000.
Qualora ADER, dopo il recapito della cartella di pagamento, notifichi un diverso atto autonomamente impugnabile a termine di prescrizione già maturati, è onere del contribuente opporre nei termini quello stesso atto, pena, in caso di ulteriore notifica di nuovi e successivi atti, l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto contro tali atti.
Secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 19 d.lgs. 546/92 “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”. Sospensione del ricorso del termine prescrizionale, in virtù della disciplina emergenziale (art.68, commi
1,2,2-bis e 4-bis del DL 18/2020).
Al riguardo preme invece rilevare, come essa non risulti affatto maturata in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19.
Va da sé. Dunque, come la “sospensione” legale dell'attività notificatoria e riscuotitiva dell'ADER sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
Quanto, in particolare, al decorso del termine prescrizionale, la predetta sospensione si palesa coerente, tra l'altro, con il più generale principio sancito in seno all'art.2935 c.c., a mente del quale l'avvio e lo svolgersi della prescrizione sono condizionati dalla possibilità legale di far valere il diritto di cui trattasi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte premette che non può prendere in considerazione la documentazione intempestivamente versata dall'Agente della SI, a corredo delle controdeduzioni, presentate in violazione del termine perentorio di cui all'articolo 32 d.lgs 31 dicembre 1992 n.546.
Tanto premesso, il ricorso risulta fondato salvo che in relazione alla cartella appresso indicata, notificata il
19.02.2022, v. infra.
Dalle date di notificazione delle cartelle presupposte alla data di notificazione della intimazione impugnata con l'odierno ricorso sono ampiamente naturati (in difetto della prova di atti interruttivi) i termini brevi di prescrizione (di tre e di cinque anni) dei tributi locali in contestazione.
Consegue l'accoglimento del ricorso in parte de qua.
Per quanto riguarda, invece, la residua cartella n. 139 2020 00027 86432000, notificata il 19.02.2022, il decorso della prescrizione triennale è stato sospeso (con conseguente prolungamento del dies ad quem) ai sensi dell'articolo 68, comma 4 bis, D.L. 17 marzo 2020, n.18, e successive modificazioni.
Sicché la prescrizione non è maturata.
Ne consegue il rigetto del ricorso in relazione e limitatamente alla ridetta cartella.
Il regolamento delle spese processuali segue la soccombenza, ai sensi dell'art. 15, commi 1, 2-ter, e 2- quinquies, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
La Corte provvede alla relativa liquidazione in misura congrua ed equa, come da dispositivo che segue, secondo lo scaglione di valore della causa;
in base alle voci previste dalla ARffa forense, approvata con D.
M. 13 agosto 2022, n. 147, nella specie ricorrenti, e nella osservanza dei criteri ibidem stabiliti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso in relazione e limitatamente alla cartella di pagamento n. 139 2020 00027 86432000.
Accoglie nel resto il ricorso e condanna l'Agenzia intimata al pagamento delle spese processuali liquidate in €. 1.000,00 per compensi oltre spese generali e accessori di legge con distrazione a favore degli Avv.ti
Difensore_1 e Difensore_2. Così deciso in BO Valentia in data 29.01.2026
Il Presidente
IA ZU