Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 1228
CS
Rigetto
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Natura del fondo come non chiuso

    La Corte ha ritenuto che la nozione di fondo chiuso vada desunta dalla presenza di una delimitazione materiale idonea a impedire l’accesso, mentre la notificazione alla Regione e la tabellazione costituiscono obblighi successivi a carico del proprietario, la cui omissione non incide sulla già perfezionata chiusura del fondo. La documentazione fotografica ha confermato la presenza di una recinzione in rete metallica di altezza superiore a quella minima prevista dalla legge, ancorata a un cordolo in cemento e idonea a delimitare integralmente la proprietà, integrando di per sé la fattispecie del fondo chiuso.

  • Rigettato
    Natura non abitativa dell’immobile prossimo all’appostamento

    La documentazione fotografica ha evidenziato che l’immobile di proprietà dell’appellante presenta caratteristiche tipicamente abitative, incompatibili con la qualificazione di struttura destinata esclusivamente al supporto dell’attività venatoria. In difetto del requisito della destinazione esclusiva, non può trovare applicazione la deroga prevista dalla normativa regionale, con la conseguenza che resta operante la disciplina generale che vieta l’esercizio della caccia da appostamento fisso collocato a meno di cento metri dall’immobile adibito ad abitazione.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per carenza dei presupposti e difetto di istruttoria

    Il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per la revoca dell’autorizzazione, risultando accertata la violazione del divieto di esercizio venatorio all’interno di fondo chiuso e a distanza inferiore a quella consentita da un immobile adibito ad abitazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 1228
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1228
    Data del deposito : 17 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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