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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1012/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica: LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14184/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Salerno - Via San Leonardo Nr.242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1002024005412258000 BOLLO AUTO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 430/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.7.2025 e notificato in data 25 giugno 2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella 1002024005412258000 assunta come notificata in data 28.4.2025 per omesso pagamento tassa auto 2017 di € 379,27
Il ricorrente contesta l'omessa notifica degli atti presupposti nonché la maturata prescrizione
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso
SI è costituita la Regione Campania affermando di aver notificato atto interruttivo in data 13.1.2021 e in data19.4.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato in quanto agli atti risulta la notifica fatta a mani del destinatario ricevente nelle predette due date.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 269,00 per la fase di studio, € 158,00 per la fase introduttiva, € 134,00 per la fase istruttoria, € 269,00 per la fase decisionale per un totale di € 830,00 da ridurre del 20% ex art. 14 co. 2 sexies d.l.vo n. 546/1992 per un totale di € 664,00 oltre rimborso del 15% per spese generali, in favore di ciascuna parte costituita
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, delle spese legali liquidate in € 664,00 oltre rimborso del 15% per spese generali.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica: LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14184/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Salerno - Via San Leonardo Nr.242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1002024005412258000 BOLLO AUTO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 430/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.7.2025 e notificato in data 25 giugno 2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella 1002024005412258000 assunta come notificata in data 28.4.2025 per omesso pagamento tassa auto 2017 di € 379,27
Il ricorrente contesta l'omessa notifica degli atti presupposti nonché la maturata prescrizione
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso
SI è costituita la Regione Campania affermando di aver notificato atto interruttivo in data 13.1.2021 e in data19.4.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato in quanto agli atti risulta la notifica fatta a mani del destinatario ricevente nelle predette due date.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 269,00 per la fase di studio, € 158,00 per la fase introduttiva, € 134,00 per la fase istruttoria, € 269,00 per la fase decisionale per un totale di € 830,00 da ridurre del 20% ex art. 14 co. 2 sexies d.l.vo n. 546/1992 per un totale di € 664,00 oltre rimborso del 15% per spese generali, in favore di ciascuna parte costituita
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, delle spese legali liquidate in € 664,00 oltre rimborso del 15% per spese generali.