Sentenza 11 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di violenza sessuale, la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto, di cui all'art. 609 bis, comma secondo, n. 1, cod. pen., può prescindere da una patologia mentale, potendo dipendere anche dal limitato processo evolutivo mentale e culturale ovvero dalla minore età accompagnata da una situazione individuale e familiare che rendano la persona offesa vulnerabile alle richieste dell'agente. (Fattispecie relativa a minori di etnia romena, clandestine e prive di mezzi di sussistenza, indotte a prostituirsi con la corresponsione di piccole somme di denaro o altre regalie).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/10/2016, n. 52041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52041 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2016 |
Testo completo
5204 1 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.3045 TO Di Nicola - Presidente - Luca Ramacci UP - 11/10/2016 Aldo Aceto R.G.N. 16384/2016 Emanuela Gai Relatore - In caso di diffusione del SE Riccardi present ha pronunciato la seguente omet gli ail WA, 52 a n. SENTENZA #0: d.lgs sui ricorsi proposti da imposta legge 1. RO MA, nato a [...] il [...] IL CANCBIDIERE 2. NO VA, nato a [...] il [...] LuzingLuana Mariani 3. TO AE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/01/2015 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di RO MA;
l'annullamento senza rinvio per NO e TO limitatamente ai capi g) ed i) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio con riguardo ai ricorrenti NO e TO;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 gennaio 2015, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del medesimo Tribunale con la quale, rispettivamente;
OI MA era stato condannato alla pena di anni dodici di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 81 comma 2 e 609-bis comma 2 n. 1 cod.pen. e 609-ter n. 1 e 2 cod.pen. (capo A) e artt. 609-bis comma 2 n. 1 cod.pen. e 609-ter n. 1 e 2 cod.pen. (capo B), ai danni di C.A. e artt. 81 comma 2 e 609-bis comma 2 n. 1 cod.pen. e 609-ter n. 1 e 2 cod.pen. (capo esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 609-C) ai danni di C.L. ter comma 1 n. 2 cod.pen. NO VA era stato condannato alla pena di anni tredici di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 81 comma 2 e 609-bis comma 2 n. 1 cod.pen. e 609-ter n. 1 e 2 cod.pen. ai danni di C.A. (capo D), e 81 comma 2 e 609-bis comma 2 n. 1 cod.pen. e 609-ter n. 1 e 2 cod.pen. ai danni di (capo E) e artt. 81 comma 2 e 609-bis comma 2 n. 1 cod.pen.e C.L. 609-ter n. 1 e 2 cod.pen. (capo F) ai danni di art. 527 cod.pen. C.E. (capo G), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter comma 1 n. 2 cod.pen. - TO AE era stato condannato alla pena di anni dieci di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 81 comma 2 e 609-bis comma 2 n. 1 cod.pen. e 609 ter n. 1 e 2 cod.pen., esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 609 ter comma 1 n. 2 cod.pen. e quella di cui all'ultimo comma dell'art. 609 ter cod.pen., ai danni di (capo H) e art. 527 cod.pen. ( capo I),C.E. e tutti alle conseguenti pene accessorie di legge e alla condanna al risarcimento dei danni alle parti civili costituite.
2. Avverso la sentenza RO MA, TO AE hanno presentato ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, VA NO ha presentato ricorso per cassazione personalmente. Tutti i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: rg 2.1. Con il ricorso proposto nell'interesse di RO MA, si deduce la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. Argomenta il ricorrente che la corte territoriale non avrebbe risposto alla censura, devoluta nei motivi di appello, in relazione alla circostanza che la persona offesa C.L. avrebbe reso dichiarazioni difformi nella fase delle indagini preliminari rispetto al contenuto dell'incidente probatorio, avendo negato la persona offesa nella prima fase delle indagini di aver subito atti sessuali da parte del OI, 2 circostanza confermata dalla sorella più grande, limitandosi la corte territoriale a richiamare la sentenza di primo grado. Carente sarebbe la motivazione in ordine al profilo devoluto sulla sussistenza della circostanza aggravante del capo B), fondata sul mero ricorso di un "giramento di testa" che, da solo, non potrebbe dimostrare l'uso di sostanze alcoliche, atte a integrare la contestata alterazione psichica. Censura, infine, la carenza di motivazione e il travisamento del fatto in relazione alla sussistenza "dell'aggravante di cui all'art. 609-bis comma 2 cod.pen.", tenuto conto che C.A. "appariva come persona di 15-16 anni" e gli usi e costumi dell'etnia rom, diversi da quelli delle adolescenti italiane, escluderebbero la sussistenza della menzionata aggravante. Infine, si duole del diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche motivato con riferimento a tutti gli imputati indistintamente e non tenendo conto della posizione del RO, per come emerge dalle stesse dichiarazioni delle minori, segnatamente, dalle dichiarazioni di C.A. che aveva riferito che l'uomo aveva provveduto a garantire mezzi di sussistenza a tutta la sua famiglia ed "era innamorato” di lei.
2.2. Con il ricorso proposto nell'interesse di TO AE, si deduce la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla mancanza, illogicità e/o contraddittorietà della motivazione sul rilievo che, la Corte d'appello, avrebbe confermato la sentenza di primo grado e, dunque, l'affermazione della responsabilità penale del TO senza adeguata motivazione "in ordine ad una possibile lettura alternativa e logica dei fatti ascritti". La corte territoriale avrebbe, poi, omesso di valutare adeguatamente le censure svolte dalla difesa sulla capacità a testimoniare delle minori in ragione dell'esiguità dei colloqui con gli psicologi incaricati dell'accertamento peritale. Anche il diverso sviluppo psicofisico delle minori non è stato preso in esame della corte che è stato respinto in modo apodittico dai giudici. Infine, la sentenza sarebbe carente in ordine alla motivazione sulla determinazione della pena e al diniego di riconoscimento delle circostanze q r attenuanti generiche.
2.3. VA NO deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in relazione all'utilizzazione delle dichiarazioni rese da V.D. sul riconoscimento del ricorrente, in violazione degli artt. 189 e 213 cod.proc.pen., e il vizio di motivazione nella misura in cui il giudice (sentenza Tribunale pag. 14-28) ha ritenuto certo il riconoscimento del NO nella persona ripresa dalle telecamere del circuito di videosorveglianza della banca mentre compiva atti sessuali con una minore, nonostante fosse stato ripreso l'autore degli atti sessuali - di spalle;
censura altresì la circostanza che le riprese, 3 non erano state sottoposte ad indagine tecnica e non erano visionabili perché andate distrutte. Con un secondo motivo censura la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della "circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter cod.pen." nella parte in cui la corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente l'inferiorità psichica sulla scorta dell'età delle vittime e in ragione delle particolari condizioni di vita delle medesime, come contestato dal P.M. (minori di etnia rumena, clandestine e prive di mezzi di sussistenza, indotte dai genitori a prostituirsi). Situazione che appare in contrasto con il dato normativo che richiede l'abuso nei confronti di un soggetto che si trovi in condizioni di inferiorità fisica o psichica, che ricorre nel caso di vera e propria sopraffazione nei confronti della vittima, la quale non è in grado di esprimersi, ridotta a mero strumento di soddisfacimento degli impulsi sessuali dell'abusante. Al contrario il Tribunale e la Corte d'appello avrebbero dato rilievo ad una situazione di "stato di bisogno" o di "stato di necessità", che il legislatore affianca, all'abuso di inferiorità psichica, nell'art. 600 cod.pen. e che, dunque, ha connotati ben diversi e che non può essere applicata, in via analogica, al reato di cui all'art. 609 bis cod.pen. risolvendosi in una applicazione analogica in malam partem vietata. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche motivato in relazione alla gravità dei fatti, senza aver valutato anche altri elementi/circostanze che avrebbero potuto condurre al riconoscimento delle menzionate attenuanti e senza aver considerato l'incensuratezza del ricorrente 3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso di RO MA sia dichiarato inammissibile, l'annullamento senza rinvio per NO e TO limitatamente ai capi g) ed i) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio con riguardo ai ricorrenti NO e TO. CONSIDERATO IN DIRITTO g r 4. Il ricorso proposto nell'interesse di TO AE è basato su motivi generici e non consentiti dalla legge, limitandosi il ricorrente a muovere censure di merito in relazione all'affermazione della responsabilità penale e a richiedere la rivisitazione del materiale probatorio in chiave alternativa, come chiaramente desumibile dalla stessa indicazione contenuta nel ricorso, censure non consentite in questa sede. Infatti alla Corte di Cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); resta dunque esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) c.p.p., la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 dell' 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Ma, nella specie, rileva il Collegio, in primis, la genericità che caratterizza la "possibile versione alternativa", che neppure il ricorrente prospetta. Di poi, evidenzia, la genericità con cui si censura il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese e della loro capacità a testimoniare, riconosciuta nelle consulenze espletate, non contenendo il ricorso alcun elemento obiettivo di critica alla sentenza impugnata. Anche la censura sulla ritenuta capacità a testimoniare delle minori, da parte delle psicologhe AN e PI, meramente ripropositiva di quella già devoluta e valutata dalla Corte d'appello, non sfugge alla stessa sorte dell'infondatezza per genericità.
4.1. Peraltro, con motivazione del tutto logica e coerente, la sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, ha, in particolare, ripercorso l'intera vicenda, per come ricostruita nella sua dimensione storica dalla sentenza di primo grado, che aveva evidenziato come, a seguito di ripetute segnalazioni di cittadini (giornalaio di piazza del Municipio di Napoli e guardie giurate in servizio di vigilanza di una banca) e delle conseguenti indagini esperite, era emerso che il ricorrente, unitamente agli altri ricorrenti e ad altre persone già giudicate, aveva avvicinato ragazzine minorenni di etnia rom che, in cambio di modeste somme di denaro e/o generi alimentari e piccole regalie, induceva a subire atti sessuali, consistiti in palpeggiamenti e toccamenti delle parti intime, e a praticare atti sessuali (rapporto orale ripreso dalle telecamere della banca). Le dichiarazioni delle minori, C.E. C.L. e C.A. assunte con le forme dell'audizione protetta nel corso dell'incidente probatorio la prima, nel corso del dibattimento la seconda, e in video conferenza la terza (essendosi trasferita all'estero), ritenute intrinsecamente attendibile e riscontrate vicendevolmente, il positivo giudizio di attendibilità di costoro espresso dalle psicologhe dott.ssa AN e PI, e, infine, dagli appostamenti che nel corso di due anni hanno osservato l'agire del TO, elementi di cui la sentenza impugnata dà conto, offrono un apparato motivazionale scevro di profili di illogicità e/o contraddittorietà della motivazione. Del resto, lo stesso ricorrente non offre una critica puntuale e specifica limitandosi a richiedere una valutazione 5 alternativa delle emergenze probatorie e al dissentire dal giudizio di positiva capacità a testimoniare dei minori senza alcuna contenuto di critica della sentenza che ha, in tema, puntualmente riposto.
4.2. Di carattere generico è, anche, la censura sulla carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e sul diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Anche per questo motivo, il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che non vi sarebbe alcuna motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si tratta di un assunto puntualmente smentito dalla semplice lettura della sentenza che, nell'ultima pagina, ha argomentato le ragioni per le quali confermava il diniego di concessione delle menzionate circostanze attenuanti generiche per assenza di elementi positivi, che del resto neppure il ricorrente evidenzia nel ricorso, e, quanto alla determinazione della pena, non ritiene di rivisitare il trattamento sanzionatorio in ragione della gravità dei fatti e della personalità dello stesso, ritenendo la pena inflitta in primo grado "adeguata alla gravità dei fatti". Nel pervenire al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte d'appello si è attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato. Ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza - l'onere di motivazione per il diniego dell'attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460; Sez. 3, n. 44071, del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610). Quanto alla determinazione della pena, il procedimento di commisurazione operato con richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen. e alla gravità delle condotte come accertate, soddisfa pienamente l'obbligo di motivazione del giudice. امو 5. Anche il ricorso di RO MA è infondato perché basato su doglianze non sufficientemente specifiche. Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire l'esistenza di un contrasto tra le dichiarazioni rese dalla minore C.L. di cui al capo C;
che non vi sarebbe alcuna motivazione sulla somministrazione di sostanze alcoliche di cui al capo B;
e sulla insussistenza dell'aggravante contestata dell'età della minore di etnia rom che, a dire del ricorrente, appariva di almeno 15-16C.A. 6 anni e circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si tratta di assunti generici e comunque, quanto al profilo della carenza di motivazione, puntualmente smentiti dalla semplice lettura della sentenza. Rileva, il Collegio, che l'affermazione della responsabilità del ricorrente, oggetto di un doppio accertamento conforme, poggia su una motivazione logica e congrua in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni delle persona offese che hanno trovato importanti riscontri in altre fonti testimoniali (cfr. par.
4.2. del considerato in diritto), e, comunque, nella confessione rese dal RO, sicchè non appare prospettabile alcun vizio di motivazione. Con motivazione pienamente condivisibile la sentenza impugnata ha respinto anche la prospettazione difensiva volta ad introdurre una differenziazione nella tutela penale del minore in relazione alle condizioni sociali e culturali della stessa e dar rilievo a queste nella valutazione della sussistenza del reato. Una tale prospettazione va categoricamente respinta: l'ordinamento giuridico tutela "tutti i minori” da condotte di abuso sessuale, senza distinzione in ragione della provenienza geografica, della condizioni sociali e, di conseguenza, di un possibile diverso sviluppo psicofisico degli stessi 5.1. Di carattere generico è anche il motivo sul trattamento sanzionatorio e sul diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche. Quanto al primo aspetto della doglianza, il ricorrente si limita a evocare l'erronea applicazione dell'art. 133 cod.pen., quanto al diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod.pen., richiamato quanto già esposto al par. 4.2. (la Corte d'appello ha argomentato il diniego per tutti i ricorrenti per le stesse ragioni sopra evidenziate), nel caso del RO la confessione è stata ritenuta "meramente opportunistica" e come tale ha giustificato il diniego, dunque, alcuna carenza di motivazione è prospettabile.
6. Passando all'esame del ricorso di NO VA, infondato è il primo motivo. Con esso il ricorrente, dietro la denuncia della violazione dei criteri legali di valutazione “della prova liberatoria" e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste e la mancata assunzione di una prova decisiva, costanzia nella V.D. ry censura la sentenza in relazione al riconoscimento del ricorrente quale autore dei reati, fondata proprio sulle dichiarazioni rese dalla guardia giurata V.D. Al riguardo, rileva in primis, il Collegio, che il ricorrente attraverso il richiamo alle dichiarazioni del teste, di cui ne riporta una parte nel ricorso (pag. 2), tende a richiedere una rivalutazione del compendio probatorio e, dunque, il ricorso non contiene la denuncia di un vizio riconducibile al novero di quelli dell'art. 606 cod.proc.pen. In ogni caso, la censura è infondata poiché il riconoscimento del NO è ben argomentato dai giudici del merito ed è 7 fondato sull'individuazione fotografica effettuato dal teste all'epoca dei fatti e confermata nel dibattimento, motivazione coerente con il fatto i comportamenti del NO, al pari di quelli degli altri ricorrenti, posti in essere nella centrale Piazza del Municipio di Napoli erano da tempo sotto gli occhi di coloro ( giornalaio e guardie giurate, dipendenti della banca) che poi hanno denunciato i fatti. A ciò si deve aggiungere che il NO è stato anche riconosciuto da un altro teste F.G.
6.1. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione della legge penale in relazione alla sussistenza della condotta di cui all'art. 609-bis comma 2 n. 1 cod.pen. e alla ricorrenza, nel caso in esame, dell'induzione mediante abuso dell'inferiorità psichica delle minori, argomentata dai giudici del merito in ragione della minore età delle vittime persone offese e della situazione ambientale e di vita della stesse (precarie condizioni di vita individuale e famigliare). Secondo il ricorrente, i giudici del merito avrebbero dato rilievo, ai fini della configurazione dell'induzione mediante abuso, non ad una inferiorità psichica, ma piuttosto ad una situazione materiale ed economica delle minori sussumibile nella diversa nozione di "stato di bisogno" o "stato di necessità" che è estraneo alla norma penale incriminatrice in oggetto. Infatti, laddove il legislatore ha inteso ricomprendere lo stato di necessità, quale elemento costitutivo del reato, accanto all'abuso di inferiorità psichica, lo ha espressamente indicato, come nell'art. 600 cod.pen.. L'assenza di questo riferimento nell'art. 609-bis cod.pen., non ne consente l'estensione per il principio di legalità e del divieto di analogia in malam partem.
6.2. La censura, già devoluta nei motivi di appello e disattesa dalla Corte d'appello, non è condivisibile alla luce dei principi giurisprudenziali di questa Corte. A tal fine è utile, brevemente, ripercorrere la giurisprudenza di legittimità che si è formata sulla violenza sessuale per induzione con abuso dell'inferiorità fisica o psichica in relazione alla configurazione dell'induzione punibile mediante 29 abuso dell'inferiorità medesima.
6.3. Come è noto, la fattispecie di violenza sessuale "per induzione", prevista dall'art. 609-bis comma 2 n. 1 cod. pen., è incentrata sull'induzione all'atto sessuale di soggetto mediante abuso della condizioni di inferiorità fisica o psichica. Tale condotta si distingue nettamente dalla fattispecie di violenza sessuale mediante violenza o minaccia o per costrizione mediante abuso di autorità di cui al comma 1 della stessa norma, sul rilievo che la fattispecie di cui al comma 2 n. 1 è caratterizzata dalla induzione che si realizza quando con 8 un'opera di persuasione sottile, quanto subdola, l'agente spinge o istiga il soggetto che versi nella ricordata situazione di inferiorità fisica o psichica ad aderire ad atti sessuali che, altrimenti, non avrebbe compiuto. Sin dalle prime pronunce all'indomani della legge del 1996, era stato sottolineato come l'induzione punibile, attuata mediante l'abuso, non si configurasse come attività di persuasione, ma come "vera e propria sopraffazione nei confronti della vittima, la quale non è in grado di aderire perché convinta, ma soggiace al volere del soggetto attivo, ridotta a strumento di soddisfazione delle sue voglie" (Sez. 3, n. 4426 del 13/5/1997, Masu, Rv. 208453, successive conformi Sez. 3, n. 20766 del 14/04/2010, T., Rv. 247654; Sez. 3, n. 32513 del 19.6.2002, P., Rv. 223101). Quanto all'abuso, è stato ribadito che lo stesso consiste nel doloso sfruttamento da parte dell'autore del reato, delle condizioni di menomazione della vittima, che viene strumentalizzata con l'obiettivo di accedere alla sua sfera intima a fini di soddisfacimento degli impulsi sessuali (cfr., tra le altre, sez.4, n. 40795 del 3/10/2008, Cecere, Rv. 241326; sez. 3, n. 2646 del 27/1/2004, Laffy, Rv. 227029). In conclusione, indurre ad un atto sessuale mediante abuso delle condizioni di inferiorità psichica altro non è che approfittare delle condizioni di inferiorità psichica e l'abuso si verifica quando le condizioni di inferiorità vengono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della sessualità della persona, che a causa della sua vulnerabilità connessa all'infermità psichica, viene ad essere utilizzata quale mezzo per soddisfare le voglie sessuali dell'autore del comportamento di induzione. Quanto al profilo della ricorrenza dell'inferiorità psichica, al di fuori dalla ricorrenza di situazione correlate a patologie cliniche, questa Corte, già in passato, aveva avuto modo di affermare che la condizione di inferiorità psichica può prescindere da fenomeni di patologia mentale ed essere connessa ad un limitato processo evolutivo mentale e culturale (Sez. 3, n. 38261 del 17/10/2007, Fronteddu, Rv.237826). Più recentemente, ponendosi in continuità con il precedente arresto, ro questa Corte ha approfondito il tema e, pur sotto il profilo del rapporto tra l'art. 609- bis comma 2 n. 1 e il 609-quater cod.pen. nel caso di vittima minore di età, ha affermato che l'abuso delle condizioni di inferiorità psichica è configurabile nel caso di vittima che, in ragione della sua età minore e condizioni famigliari (privo di figure genitoriali di riferimento) diventa un vero e proprio strumento di piacere nelle mani dell'agente, che può piegarla alle proprie voglie sessuali attraverso una condotta subdola e persuasiva esplicabile anche mediante forme di sopraffazione approfittatrici della fragile personalità della vittima, senza la necessità di porre in essere condotte di tipo intimidatorio e/o costrittivo (Sez. 3, n. 17383 del 16/12/2014, O, Rv. 263350).
6.4. Così ricostruito il quadro normativo, deve osservarsi per quanto qui di rilievo che è evidente che la condizione di inferiorità richiesta dall'articolo 609-bis cod.pen. non possa essere dedotta semplicemente dalla condizione di minore infraquattordicenne della parte offesa, dovendo, al contrario, sussistere il quid pluris richiesto dalla norma incriminatrice, ovvero l'induzione mediante abuso dell'inferiorità fisica o psichica, essendo punibili soltanto le condotte consistenti nell'induzione all'atto sessuale mediante abuso del suddetto stato di inferiorità, sì che, pur sussistendo un consenso della vittima a detto atto, esso è tuttavia viziato dalla condizione di inferiorità e dalla strumentalizzazione di detta condizione (Sez. 3, n. 33761 del 09/05/2007, Venturini, Rv. 237398). Ciò non di meno, la minore età della vittima ben può concorrere a qualificare "l'abuso" nei termini di cui sopra, allorchè con un'opera di persuasione subdola, anche con corresponsione con piccole somme di denaro e/o altre regalie, induca ad aderire al compimento di atti sessuali e/o a subirli, così da strumentalizzare ed abusare della menomata situazione in cui la vittima minore versa. Invero, ciò che connota la fattispecie di cui all'art. 609-bis comma 2 n. 1 cod.pen. è la condotta di induzione che si realizza mediante l'opera di persuasione e mediante l'abuso che si verifica quando le condizioni di menomazione, siano esse conseguenti a inferiorità psichica accertata, che a minore età accompagnata da una situazione individuale e famigliare, sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che, versando in situazione di difficoltà, viene ad essere ridotta al rango di un mezzo per il soddisfacimento della sessualità altrui. E' chiaro che, poi, consegue la verifica se l'agente abbia avuto la consapevolezza non soltanto delle minorate condizioni del soggetto passivo ma anche di abusarne per fini sessuali.
6.5. In continuità con i principi qui riportati che il Collegio condivide, deve riaffermarsi il principio secondo cui la condizione di inferiorità psichica di cui all'art. 609-bis comma 2 n. 1 cod.pen. può prescindere da fenomeni di patologia mentale ed essere connessa ad un limitato processo evolutivo mentale e culturale 29 ovvero a minore età accompagnata da una situazione individuale e famigliare che rendano vulnerabile la vittima che diviene mero strumento per il soddisfacimento sessuale altrui.
7. Da tali premesse, deve osservarsi che, nella fattispecie, la Corte d'Appello ha proceduto ad un corretto inquadramento giuridico dei fatti contestati al ricorrente NO (e agli altri ricorrenti), con la conseguenza che la dedotta violazione di legge appare del tutto insussistente. Dalla lettura della sentenza impugnata e da quella di primo grado, le cui 10 motivazioni, trattandosi di un c.d. doppia conforme, si integrano così che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, consentendo, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735), risulta ampiamente dimostrato dal testimoniale delle minori e dagli accertamenti di P.G., che le persone offese, sebbene non costrette con violenza o minaccia, erano state indotte dagli imputati a compiere atti sessuali abusando della loro minore età (infraquattordicenni) e delle loro precarie condizioni di vita individuale e famigliari di immigrate rumene prive di mezzi di sussistenza. Gli imputati, dietro piccoli compensi in denaro e/o altri beni di prima necessità (tra cui anche farmaci), pienamente consapevoli della situazione individuale e famigliare delle minori, strumentalizzando la predetta e abusando della stessa, ottenevano prestazioni sessuali dalle piccole vittime che diventavano, così, un mero mezzo per il soddisfacimento della loro sessualità. Quanto descritto nelle sentenze esclude che i fatti possano essere la mera conseguenza della semplice incapacità di autodeterminazione della minore quanto, piuttosto, il risultato di una condotta preordinata, reiterata ad abusare delle evidenti condizioni della minore, sfruttando le precarie condizioni di vita individuale e famigliare per indurla al compimento di atti sessuali.
8. Infine, di carattere generico è la censura di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e sul diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Anche per questo motivo, il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che la gravità dei fatti non è elemento sulla base del quale può giustificarsi il diniego delle menzionate attenuanti in presenza di persona incensurata. Si tratta di un assunto puntualmente smentito dalla semplice lettura della sentenza che, nell'ultima pagina, ha argomentato le ragioni per le quali 29 confermava il diniego di concessione delle menzionate circostanze attenuanti generiche per assenza di elementi positivi, che del resto neppure il ricorrente evidenzia nel ricorso al di fuori della mera incensuratezza. Nel pervenire al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte d'appello si è attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato. Ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza - l'onere di motivazione per 11 il diniego dell'attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460; Sez. 3, n. 44071, del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610).
9. Infine, rileva, il Collegio, l'intervenuta depenalizzazione del reato di cui all'art. 527 cod.pen., contestato nel capo I a TO AE e nel capo G a NO VA, ad opera dell'art. 2 comma 1 del d.lgs 15 gennaio 2016, n.
8. A norma dell'art. 2 comma 1 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, all'articolo 527 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo comma, le parole «e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni>> sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000». Dunque, per effetto dell'art. 2 cod.pen., il fatto contestato ai ricorrenti NO e TO non è più previsto dalla legge come reato per effetto della trasformazione in illecito amministrativo, essendo al medesimo contestata pacificamente l'ipotesi prevista dal comma 1 dell'art. 527 cod.pen. Ai sensi del successivo art. 7 cit., per le violazioni di cui all'articolo 1, è competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative il Prefetto. Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata, senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e va eliminata, ex art. 620 cod.proc.pen., la relativa pena inflitta per il suddetto reato a ciascuno dei ricorrenti, di anni uno di reclusione. Gli atti vanno, infine, trasmessi al Prefetto competente a irrogare la sanzione amministrativa. re
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NO VA limitatamente all'imputazione di cui al capo G) e nei confronti di TO AE limitatamente all'imputazione di cui al capo I) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina per entrambi la relativa pena di anni uno di reclusione ciascuno. Rigetta nel resto i ricorsi di NO VA e TO AE. Rigetta il ricorso di RO MA che condanna al pagamento delle spese processuali. 12 Atti al Prefetto di Napoli. Così deciso il 11/10/2016 Il Consigliere ester sorereesensore Il Presidente Emanuela Gail TO Di Nicola ntodiuscree In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs 196/03 in quanto imposto dalla legge. van DEPOSITATA INCONCELLERIA - 7 DIC 2016 IL CANCELLORE Luana Mariani 13