Sentenza 16 dicembre 2014
Massime • 1
Il delitto di violenza sessuale commessa ai danni di persona infraquattordicenne di cui agli artt. 609-bis, comma secondo, n. 1 e 609-ter, comma primo, n. 1 cod. pen., si distingue dalla fattispecie a forma libera di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater, cod. pen.) per la presenza di una condotta di induzione, ossia per l'esercizio di una subdola attività di persuasione e di pressione finalizzata a determinare il minore al compimento di atti sessuali che altrimenti non avrebbe compiuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2014, n. 17383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17383 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 16/12/2014
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere - N. 3585
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 31919/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
O.C. N. IL (MI) ;
avverso la sentenza n. 4/2014 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del disposto d'ufficio 28/05/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A. Policastro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Gusi Mario di Oristano.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza del 28 maggio 2014 la Corte di Appello di Cagliari confermava la sentenza del Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Oristano del 16 luglio 2013 con la quale O.C. , imputato del reato di violenza sessuale aggravata (art. 609 bis c.p., comma 2, n. 1 e art. 609 ter cod. pen. - fatto commesso nel corso dell'inverno 2009) in danno dell'infraquattordicenne A. .M. , era stato condannato, previa esclusione della recidiva e con la diminuente per il rito, alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione oltre alle pene accessorie di legge ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
1.2 La Corte distrettuale ricostruiva dettagliatamente i tratti della vicenda, confermando la decisione in punto di responsabilità sulla base di plurimi dati probatori tra loro incrociati (le dichiarazioni della giovanissima p.o.; della madre, del fratello maggiore D. - pur egli pregressa vittima delle pulsioni sessuali dell'imputato;
di amici del ragazzino;
della stessa confessione dell'imputato e di riscontri documentali comprovanti le tendenze pedofile dell'O. ). La Corte territoriale, espressamente investita della corretta qualificazione giuridica del fatto, non solo lo inquadrava nella fattispecie della violenza sessuale per induzione (e non per costrizione come originariamente contestato dal P.M. che aveva poi modificato l'imputazione), ma escludeva che l'episodio potesse qualificarsi come atto sessuale con minorenne ex art. 609 quater cod. pen. mancandone le condizioni. La Corte territoriale escludeva anche la possibilità che venisse riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di minore gravità tenuto conto delle modalità della condotta e, soprattutto, delle gravi conseguenze patite dal minore sia sul piano della sua sessualità che sul piano relazionale con il mondo degli adulti. Veniva anche esclusa la possibilità di concedere le attenuanti generiche.
1.3 Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato tramite il proprio difensore di fiducia deducendo due specifici motivi: a) nullità della sentenza per assoluto difetto di motivazione in punto di qualificazione della condotta erroneamente indicata come violenza sessuale per induzione e non come atto sessuale con minorenne;
b) nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, per avere la Corte territoriale, pur prendendo atto della confessione dell'imputato e del suo postumo contegno processuale dopo i fatti, valorizzato e preferito la versione della vittima anziché le giustificazioni offerte dell'O. , così incorrendo, di riflesso, nell'errata qualificazione della condotta come violenza sessuale e non atti sessuali con minore consenziente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato. Come premessa in fatto va ricordato che all'odierno ricorrente viene contestato il delitto p. e p. dall'art. 609 bis c.p., comma 2, n. 1 e art. 609 ter c.p., n. 1) per avere indotto il minore infraquattordicenne A.M. a compiere atti sessuali consistiti nel ripetuto toccamento del pene fino all'eccitazione e nella successiva induzione a masturbarsi con conseguente eiaculazione, condotta realizzata con abuso delle condizioni di inferiorità psichica della vittima determinata dalla notevole differenza di età rispetto all'imputato e dalle condizioni familiari del minore privo di figure riferimento, delle quali l'O. era consapevole e si serviva per carpire la fiducia del minore medesimo attraverso regalie e subdole condotte di adescamento.
1.1 La questione - non nuova in quanto già dedotta con l'atto di appello (e da qui la sollevata censura di difetto di motivazione specifica) - posta dal ricorrente, attiene alla asserita errata qualificazione giuridica della condotta sussumibile, secondo la difesa del ricorrente, sotto il paradigma dell'art. 609 quater cod. pen. e non art. 609 bis c.p., comma 2, n. 1, come, invece, ritenuto dalla Corte territoriale.
1.2 La censura, nei termini in cui viene riproposta, non è condivisibile e va subito detto che sul punto la Corte di merito ha sviluppato, con dovizia di argomenti ed estrema coerenza logica, una motivazione corretta e conforme ai canoni ermeneutici più volte precisati dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema.
1.3 Giova ricordare, come premessa di fondo, che la fattispecie di violenza sessuale c.d. "per induzione" (art. 609 bis c.p., comma 2, n. 1) è incentrata sull'induzione all'atto sessuale di soggetto che si trova in condizioni di inferiorità fisica o psichica. Tale condotta (che si distingue nettamente sia dalla fattispecie di violenza per costrizione mediante abuso di autorità (comma 1 della stessa norma) che da quella di atti sessuali compiuti con minori degli anni sedici ad opera dell'ascendente o di altri soggetti in rapporto qualificato con la persona offesa (art. 609-quater c.p., comma 1, n. 2), è caratterizzata dalla induzione che si realizza quando con un'opera di persuasione sottile, quanto subdola, l'agente spinge o istiga il soggetto che versi nella ricordata situazione di inferiorità fisica o psichica ad aderire ad atti sessuali che, altrimenti, non avrebbe compiuto (in termini, oltre a Sez. 3^ 19.6.2002 n. 32513 , P., Rv. 223101 che individua le differenze tra le tre fattispecie dianzi descritte, v. Sez. 3^ 14.4.2010 n. 20766 , T. e altro, Rv. 247654 che precisa il concetto di "induzione").
2. Di contro il delitto previsto dall'art. 609 quater c.p., comma 1, n. 1) (atti sessuali con minore infraquattordicenne) si connota per una condotta, c.d. "a forma libera", di tipo intrusivo verso la sessualità del minore senza, però, che ricorrano i fatti tipici della costrizione (art. 609 bis c.p., comma 1) o della induzione (609 bis c.p., comma 2, n. 1), come chiaramente si deduce dalla parte iniziale dell'art. 609 quater citato, comma 1 laddove si parla di condotte commesse al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 609 bis cod. pen. che viene, quindi, richiamato quoad poenam.
2.1 La fattispecie disciplinata dal detto art. 609 quater - nella sua formulazione antecedente alla L. n. 172 del 2012 (art. 4, lett. r) che ha modificato l'originario comma 2) - mira alla salvaguardia del corretto sviluppo della personalità sessuale del minore stabilendo una inviolabilità sessuale assoluta (per la vittima infraquattordicenne) e relativa e condizionata (per l'infrasedicenne) (v. sul punto Sez. 3A 25.2.2004 n. 15287 , D'Ettore, Rv. 228610). Ne deriva che il consenso espresso dal minore all'atto sessuale commesso dall'adulto esclude ogni forma di violenza sessuale nelle sue condotte tipizzate dalla norma di riferimento ed è eventualmente valutabile ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante speciale della minore gravità prevista dall'art. 609 quater, comma 4 (v. in termini Sez. 3^ 14.6.2011 n. 29618 , M., Rv. 250626).
3. Così sintetizzato il quadro normativo astratto, non può che ribadirsi la esattezza della soluzione adottata dalla Corte territoriale, attraverso un percorso argomentativo attento ed articolato che nulla ha lasciato all'improvvisazione, affrontando e risolvendo con altrettanta cura tutti i punti critici indicati nell'atto di appello.
3.1 Valgano, al riguardo, le ulteriori riflessioni del Collegio: la Corte di Cagliari, nella sua operazione concreta di verifica, per un verso, dell'incidenza delle condizioni di inferiorità della giovane vittima sulla propria capacità di autodeterminazione in ambito sessuale e, per altro verso, della conoscenza, da parte dell'imputato, di quello stato di inferiorità e della sua strumentalizzazione a fini di concupiscenza, ha individuato i punti salienti soffermandosi: a) sulla storia familiare della giovane vittima;
b) sui rapporti interpersonali tra la stessa e l'imputato;
c) sul contesto in cui la vicenda si è sviluppata (prestando attenzione - si perdoni il bisticcio - anche alla "disattenzione", quanto meno iniziale, della madre); d) sulle modalità dei contatti e sul comportamento di esordio interamente teso a conquistare la fiducia del minore;
e) sulla stessa personalità dell'imputato, "pedofilo conclamato e strutturato" (come lo definisce a pag. 18 la Corte distrettuale) pronto a circuire i minori che gli giravano attorno con le tecniche più variegate e subdole pur di attrarli in un mondo tutto particolare qualificato, sempre dalla Corte a pag. 17, con il termine davvero suggestivo ed emblematico "un vero bengodi" (ispirandosi alla descrizione del Boccaccio del luogo immaginario, allegro e godereccio, contenuta nel suo Decamerone).
3.2 La censura del ricorrente ritorna sulla pretesa insufficienza motivazionale della Corte distrettuale nel senso che la stessa avrebbe limitato la propria indagine a quei dati senza spiegare le ragioni e le modalità con le quali la situazione in cui il minore versava aveva inciso sulla capacità di autodeterminazione sessuale del minore stesso (vds. pag. 3 del ricorso).
3.3 Il vizio di fondo che si annida nella censura della difesa va individuato nella pretesa equivalenza tra la condotta di cui all'art. 609 bis cod. pen., comma 2, n. 1 e quella indicata nell'art. 609
quater, comma 1, n. 1 nella parte relativa al consenso del minore al compimento dell'atto ed, ancora, nella realizzazione da parte del soggetto agente di una attività di persuasione indirizzata al raggiungimento dello scopo prefisso.
3.4 A ben vedere, e muovendo sempre dalla premessa contenuta nella prima parte dell'art. 609 quater cod. pen. "al di fuori delle ipotesi previste detto art." art. 609 bis cod. pen., vi è una differenza sostanziale tra le due norme rappresentata, proprio, dall'atteggiamento del minore, succube e tollerante passivamente nel caso della violenza sessuale "indotta" in cui l'eventuale consenso è viziato non solo per le condizioni di inferiorità, ma anche per l'attività di induzione, e consenziente nel caso disciplinato dall'art. 609 quater anche se il consenso è pur esso viziato per ragioni di inferiorità legata all'età, senza che vi sia l'induzione.
3.5 Il termine "induzione" indirizzato al compimento di un atto sessuale, che vale a distinguere il reato di cui agli artt. 609 bis e ter rispetto alla fattispecie dell'art. 609 quater c.p., evoca quindi una attività di persuasione e di pressione finalizzata a determinare la persona offesa nel senso voluto dall'agente. Tale condizione si verifica - come già accennato - quando il comportamento dell'agente sia risultato idoneo a suscitare o a determinare la vittima al compimento di atti sessuali che altrimenti la stessa non avrebbe compiuto, ferma restando, ovviamente, la relazione causale tra il detto comportamento ed il compimento di (o la tolleranza nel subire) atti sessuali, (oltre a Sez. 3^ 20766/10, v. anche Sez. 4^ 22.2.2007 n. 14141 , Piras e altro, Rv. 236202). La vittima che si trovi nelle condizioni di inferiorità fisica (o anche psichica) in ragione della sua età minore diventa, pertanto, un vero e proprio strumento di piacere nelle mani dell'agente che può piegarla alle proprie voglie sessuali attraverso una condotta subdola e persuasiva esplicabile anche mediante forme di sopraffazione approfittatrici della fragile personalità della vittima, senza la necessità di porre in essere condotte di tipo intimidatorio e/o costrittivo (così Sez. 4^ 17.9.2008 n. 40795 , Cecere e altri, Rv. 241326).
4. Sotto altro profilo, poi, l'eventuale consenso del minore al compimento di atti sessuali assume una rilevanza marginale ai fini della graduazione della intensità della lesione patita dalla vittima e dell'eventuale riconoscimento (nel caso in esame escluso, a ragione, dalla Corte con motivazione, ancora una volta, convincente ed efficace) della speciale attenuante della minore gravità (in termini Sez. 3^ 30.9.2014 n. 6168 , S. ed altro).
4.1 La Corte di merito, nel richiamare in parte qua la sentenza del primo Giudice, ha, non soltanto individuato il contesto ambientale in cui la vicenda delittuosa si è sviluppata, ma approfondito l'aspetto della condotta circuitrice (un vero e proprio accerchiamento progressivo) condita dal progressivo formarsi di un rapporto fiduciario che è servito al ricorrente per prospettare al minore il compimento dell'atto sessuale (il toccamento ripetuto del pene) come normale al fine di superare le ritrosie del minore (ritrosie, del resto, manifestate dal bambino quando la Corte afferma che il minore scostò le mani dell'O. invitandolo a smettere, senza alcun successo visto che l'O. proseguì nella sua condotta fino a persuadere il bambino a masturbarsi ed eiaculare).
4.2 E la Corte ha anche sottolineato la piena consapevolezza da parte dell'O. della situazione di inferiorità della vittima e compiutamente indicato le caratteristiche in concreto dell'induzione nei vari momenti topici dell'episodio, servendosi anche della parziale confessione dell'imputato (pag. 17 della sentenza impugnata). Lungi, dunque, dall'essersi arrestata alla mera verifica della situazione di inferiorità psichica del ragazzo e dell'opera di persuasione svolta dall'O. la Corte ha anche spiegato chiaramente le ragioni per le quali tali situazioni hanno condizionato il minore nei suoi orientamenti sessuali, sulla base di quella subdola attività di convincimento che ha spinto il giovane a compiere gesti che altrimenti non avrebbe compiuto: gesti che certamente non sono stati posti in essere dal minore spontaneamente come pretende la difesa del ricorrente ma solo per effetto dell'azione dell'imputato che gradatamente si era conquistato la fiducia del ragazzo, divenuto così un mero strumento nel potere dell'adulto.
5. Anche il motivo riferito al difetto di motivazione per manifesta illogicità in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche è infondato: la Corte di merito ha escluso che nella vicenda in esame vi fossero spazi per pervenire ad un soluzione diversa e ciò ha fatto evidenziando alcuni dati negativi - su tutti la gravità dell'azione caratterizzata da una vera e propria attività di suggestione - ed ancora il contegno processuale che, sebbene improntato alla confessione è stato però caratterizzato da alcuni particolari del racconto tesi a scaricare sul giovane la decisione della masturbazione come atto conclusivo dopo aver scostato dal proprio organo sessuale la mano dell'imputato. Atteggiamento che, a ragione, la Corte ha visto come un chiaro sintomo della convinzione da parte dell'odierno ricorrente della "normalità" dei propri comportamenti (non si dimentichi che la Corte ha sottolineato come l'imputato, per discolparsi di fronte alla madre del ragazzo che aveva appreso il fatto dal racconto del figlio più grande, aveva detto che "in fondo gli aveva toccato solo il pene, una cosa normale").
5.1 Nessuna contraddittorietà logica è dato rinvenire nel ragionamento della Corte come sostenuto dalla difesa del ricorrente, non senza aggiungere che il giudice distrettuale ha ribadito la correttezza della qualificazione della condotta abusante nei termini contestati, anche a voler dar credito alla versione riduttiva offerta dall'imputato nel proprio interrogatorio. In ultimo va chiarito che il giudice di merito non ha l'obbligo, in sede di appello, di verificare tutte le circostanze dedotte dall'appellante per ottenere le richieste attenuanti, ben potendo circoscrivere l'esame a qui dati negati ritenuti decisivi che nella specie è stato condotto con la dovuta cura e coerenza logica.
6. Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2015