Versione
19 aprile 1942
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21 marzo 1998
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4 luglio 1998
4 luglio 1998
Art. 609.
(Malattie contagiose, calamita' pubbliche o infortuni).
Quando il testatore non puo' valersi delle forme ordinarie, perche' si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamita' o d'infortunio, il testamento e' valido se ricevuto da un notaio, dal conciliatore del luogo, dal podesta' o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di eta' non inferiore a sedici anni.(111) ((112a))
Il testamento e' redatto e sottoscritto da chi lo riceve; e' sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa.
-------------- AGGIORNAMENTO (111)
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." -------------- AGGIORNAMENTO (112a)
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
(Malattie contagiose, calamita' pubbliche o infortuni).
Quando il testatore non puo' valersi delle forme ordinarie, perche' si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamita' o d'infortunio, il testamento e' valido se ricevuto da un notaio, dal conciliatore del luogo, dal podesta' o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di eta' non inferiore a sedici anni.(111) ((112a))
Il testamento e' redatto e sottoscritto da chi lo riceve; e' sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa.
-------------- AGGIORNAMENTO (111)
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." -------------- AGGIORNAMENTO (112a)
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Commentari • 27
- 1. commentato e spiegato semplicementeVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 3 luglio 2024 · 204.87476
L'articolo 609 del Codice Civile, rubricato "Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni", rientra nel Libro II – Delle successioni, […] Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 609 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 609 del Codice Civile. "Quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie, perché si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità o d'infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un notaio, […]
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Giurisprudenza • 15
- 1. Trib. Palermo, sentenza 28/06/2022, n. 2834Provvedimento: […] quando, trascorsi ormai sette mesi dall'immissione in possesso ed otto mesi dalla nota del custode giudiziario, egli aveva ritenuto che, ai sensi dell'art. 609 c.p.c. i beni potessero considerarsi “abbandonati” e ne aveva quindi liberamente disposto. […] deve intendersi come funzionale e strumentale a consentirne l'asporto da parte dell'esecutato e, quindi, limitata al tempo ragionevolmente necessario a quest'ultimo per manifestare interesse al prelievo e definire le modalità di asporto, tanto più che l'esecutato - alla luce del tenore dell'art. 609 c.c. nel testo applicabile - ha l'obbligo di asportare immediatamente i beni dall'immobile da liberare.Leggi di più...
- esecuzione immobiliare·
- art. 609 c.p.c.·
- responsabilità per inadempimento·
- diritto di proprietà·
- esecutato·
- notifica custode giudiziario·
- art. 560 c.p.c.·
- obbligo di custodia·
- abbandono beni mobili·
- aggiudicatario