Sentenza 28 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/08/2003, n. 12607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12607 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
REPUB LI1 2607 / 0 3 GINALE IN NOME ELI POLO ALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.3777/02 Presidente Dott. Gaetano NICASTRO + 8640/02 Dott. Francesco SABATINI Cons. Rel. Cron.26489 Consigliere Dott. Bruno DURANTE Consigliere Rep. 3343 Dott. Antonio SEGRETO Ud. 14.03.03 Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI oggetto: caso ha pronunciato la seguente fortuito (art. 1693 c...) SENTENZA 人-prova sul ricorso proposto da ECA s.n.c. in persona del legale rappresentante sig. Gaetano Mania , elettivamente domiciliata in Roma via ' presso l'avv. Antonio Forcina L. Mancinelli n. 65 ' rappresentata e difesa giusta delega in atti e dall'avv. Sebastiano Carrubba;
- ricorrente
contro
BARTOLINI s.p.a. in persona del legale rappresentante ' sig. Divo TO ' elettivamente domiciliata in Roma via Prisciano n. 42 le ' ' presso l'avv. Enzo Fogliani che la rappresenta e difende giusta delega in atti anche disgiuntamente all'avv. Sergio Gualco;
669 2003 controricorrente ricorrente incidentale avversO la sentenza del Tribunale di Siracusa sez. distaccata di Augusta n. 33 del 28.2.2001 " Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 marzo 2003 dal Relatore Cons. Francesco Sabatini i ' per delega della Udito l'avv. Alessandro Sperati ' che ha chiesto il rigetto del controricorrente ricorso principale;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ' Generale Dott. Santi Consolo che ha concluso per il ' principale assorbito rigetto del ricorso l'incidentale SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 18 marzo 1998 la società ECA convenne in giudizio la società TO e ne chiese la condanna al pagamento della somma di lire 4.776.463 , valore delle merce a questa consegnata per il trasporto ma non giunta a destinazione a causa della rapina subita dal vettore La convenuta eccepì che tale evento integrava gli estremi del caso fortuito di cui all'art. 1693 C.C. ed in via subordinata chiese la riduzione ' 2 richiesta nei limiti della della somma ex adverso legge n. 450 del 1985 . Con sentenza del 26 settembre 1998 l'adito Giudice di Pace di Augusta accolse la domanda • In riforma di tale decisione appellata dalla ' parte rimasta soccombente il Tribunale ha ' respinto la domanda ed ha condannato l'attrice al pagamento delle spese del doppio grado - premesso in diritto che il caso Il Tribunale fortuito , di cui all'art. 1693 c.c. deve essere ' 'connotato da imprevedibilità ed inevitabilità e pertanto non ricorre allorquando il vettore abbia contribuito causalmente all'evento e rilevato in rito che correttamente il primo giudice aveva l'audizione quale testeconsiderato irrilevante dell'autista del mezzo oggetto di rapina essendo le sue dichiarazioni consacrate nel verbale di denuncia facente prova fino a querela di falso ha ritenuto provato il caso fortuito dedotto dall'appellante giacché la rapina era avvenuta all'uscita di uno svincolo autostradale e dunque ' all'interno di un centro abitato in un'ora non ' con l'automezzo in movimento e non in notturna sosta e con l'uso di armi da sparo e di minacce . ' Tribunale ha ritenuto pertanto fondato il Il 3 primo motivo di appello ed ha dichiarato assorbite le altre censure elevate . Per la cassazione di tale decisione la società ECA ha proposto ricorso affidato a due motivi ' controricorso cui l'intimata resiste con e contestuale ricorso incidentale condizionato Entrambe le parti hanno depositato memoria . MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I due ricorsi iscritti con numeri di ruolo ' devono essere riuniti ( art. 335 c.p.C. diversi ) perché investono la medesima sentenza 2. Con il primo motivo del ricorso principale la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. per avere la sentenza valutato le prove in modo illogico e impugnata superficiale ed a sostegno di esso afferma : il giudice di appello ha fondato la sua decisione sul processo verbale di denuncia effettuata dall'autista del veicolo ha ritenuto tale ' processo facente prova fino a querela di falso ha ' erroneamente considerato le dichiarazioni del denunciante come documentate non ha tenuto conto ' della circostanza che la rapina integra il caso fortuito di cui all'art. 1693 C.C. solo in ' ' 4 quanto essa sia stata eseguita in circostanze di tempo e di luogo tali da renderla assolutamente imprevedibile ed inevitabile;
aggiunge che alla denuncia della presunta rapina non seguì alcun accertamento о riscontro della sua effettività e delle sue modalità e che le dichiarazioni rese dal denunciante avrebbero dovuto essere considerate del tutto inattendibili dato il suo interesse al ' 'inoltre per le imprecisioni fatto denunciato e in esse riscontrabili Il motivo è infondato La sentenza impugnata non ha affatto inteso attribuire alla denuncia resa dall'autista del di cui mezzo rapinato l'efficacia probatoria all'art. 2700 C.C. norma del resto della quale la ricorrente non lamenta la violazione ' e tale efficacia non è stata ad essa assegnata neppure dalla società convenuta ora controricorrente ( gravata ai sensi dell'art. 1693 primo comma C.C. dell'onere della prova del caso fortuito allegato ) ' avendo essa chiesto di sentire come teste il denunciante : richiesta che i giudici del merito non hanno peraltro accolto avendo ritenuto non necessaria l'escussione del teste Tanto precisato e ribadito che a norma ' ' l'efficacia privilegiata dell'art. 2700 C.C. dell'atto pubblico investe bensì , per quel che qui ' le dichiarazioni ricevute dal pubblico rileva ufficiale senza tuttavia estendersi alla rispondenza al vero delle dichiarazioni stesse ( deve nondimeno Cass. nn. 672/98 e 10569/01 ' ' come sembra sostenere la escludersi che ricorrente , queste siano di per sé del tutto prive di rilievo probatorio , avendo esse al contrario ' in presenza di ' un valore indiziario che ' ulteriori e convergenti elementi ben può fondare ' il convincimento del giudice : depone in tal senso responsabilità penale della denunciante per delitti contro l'amministrazione della giustizia e l' quali la simulazione di reato la calunnia autocalunnia ( artt. 367 368 e 369 c.p. ) e ' nello stesso senso è la giurisprudenza di questa C.S. ( sentenze nn. 4915 5435 , 7763 e 13291 del ' 1999 ) • ' dal riferimento Nella specie ' contenuto in sentenza al giudizio di ininfluenza formulato dall'appellante riguardo alla prova testimoniale da essa stessa richiesta , si evince che i giudici del merito hanno valutato la denuncia resa dall'autista 6 con riferimento al comportamento processuale delle ' la società onerata parti : delle quali l'una della prova in questione aveva chiesto a conferma l'ammissione di un teste mentre l'altra odierna ricorrente si era limitata a segnalare a conforto della tesi della la necessità diprevedibilità della rapina opportune cautele quale il sistema antifurto satellitare;
ciò risulta dallo stesso ricorso il quale invece non indica affatto come ' T ' osservanza dell'onere di avrebbe dovuto in di aver segnalato al giudice di autosufficienza 1 appello le circostanze di fatto che ora si adducono a dimostrazione della asserita inattendibilità ' quali della rapina e relative modalità risultanti dalla denuncia . E poiché l'art. 116 cpv. ultima parte c.p.c. consente al giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti legittimamente il tribunale ha ritenuto convalidate da detto comportamento le dichiarazioni del denunciante riguardo alla effettività della rapina ( del resto già ritenuta in primo grado ) ed alle ' così come denunciate . relative modalità 3. Con il secondo motivo la ricorrente principale 7 allega la violazione e falsa applicazione dell'art. con riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c. 1693 c.c. sostiene che la TO non ha provato né ' l'imprevedibilità né l'inevitabilità della rapina , e segnala una serie di circostanze di fatto dalle quali fa derivare che la rapina era al contrario ' ' prevedibile ed evitabile . pur dovendosi ribadire Osserva la Corte che - che la rapina non integra di per sé il caso fortuito di cui all'art. 1693 c.c. essendo a tal ' fine necessario ( come anche la sentenza impugnata ha precisato in linea con la giurisprudenza di questa C.S. espressa tra le altre con ' ' che la stessa sentenza n. 10262 del 1992 ricorrente richiama ) che essa sia stata commessa in circostanze di tempo e di luogo tali da renderla assolutamente imprevedibile ed inevitabile ' positivo ° negativo di tali l'accertamento ' requisiti involge tuttavia apprezzamenti di fatto come tali riservati al giudice del merito e non sindacabili in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivati . 6 le Nella specie il tribunale ha ritenuto decisivi per la imprevedibilità ed inevitabilità del fatto delittuoso le circostanze che esso si verificò 8 all'interno di un centro abitato , in ora non certo notturna con l'uso di armi da sparo e minacce e S ' che il trasporto riguardava beni di modico valore : motivazione esauriente e , pertanto incensurabile " della quale la ricorrente mira inammissibilmente i al riesame mediante l'indicazione di ' ' a suo dire avrebbero circostanze di fatto che ' dovuto condurre alla opposta conclusione e che I neppure afferma di aver sottoposto all'esame del tribunale 4. Il rigetto del ricorso principale comporta l'assorbimento di quello incidentale condizionato Le spese seguono la soccombenza •
p.q.m.
La Corte riuniti i ricorsi , rigetta il ricorso principale , incidentale dichiara assorbito il ricorso condizionato e condanna la ricorrente principale ' al pagamento delle spese del giudizio di cassazione ' liquidate in euro 100,00 ( cento/00 ) oltre euro 800,00 ( ottocento/00 ) di onorari in favore della controricorrente oltre spese generali ed accessorie come per legge . ' nella Così deciso in Roma camera di consiglio della Corte il 14 marzo 2003 ' 14 Presidente " Courtia est. i g g J-butin O сабы IL CANCELLIERE 01 innocenzo Ba