Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/01/2004, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
LEGNOCASA SRL;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 08209/99 proposto da:
LEGNOCASA SRL già DOTTA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato DETTORI MASALA GIOVANNA, che lo difende unitamente all'avvocato LAI ANTONIO, giusta procura a margine;
- ricorrente -
e contro
MINISTERO FINANZE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 108/98 della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata il 25/03/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/03 dal Consigliere Dott. Umberto ATRIPALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale, in subordine rigetto del ricorso principale;
inammissibilità del ricorso incidentale, in subordine nel merito accoglimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 24.3.99, il Ministero delle Finanze ha impugnato, nei confronti della s.r.l. Legnocasa, la sentenza, depositata il 25 marzo 98, con la quale la Corte di App. di Cagliari aveva confermato la sua condanna alla restituzione degli importi corrisposti dalla controricorrente per "tassa annuale" d'iscrizione nel registro delle imprese nel periodo 1985-92.
Il ricorrente invoca lo "ius superveniens"; costituito dall'art. 11 L. 448/98, entrata in vigore dopo l'emanazione dell'impugnata sentenza, con il quale è stata rideterminata per gli anni 1985-1992 la tassa per l'iscrizione dell'atto costitutivo e quella annuale per l'iscrizione di altri atti sociali, nonché dettata una specifica disciplina per il rimborso delle somme eventualmente versate in eccesso dalle imprese.
In particolare, il Ministero sostiene che, dagli importi che è tenuto a restituire, debbano essere detratte le somme dovute dall'impresa in base alla menzionata norma per la tassa di 1^ iscrizione e per quella annuale;
ed, inoltre, che, sui residui importi da rimborsare, decorrono gli interessi del 2,5% annuo, secondo il disposto di cui ai 3 comma di detto articolo. La Società intimata, con atto notificato il 28.4.99, ha chiesto il rigetto del ricorso ed, in via incidentale, l'annullamento dell'impugnata sentenza nella parte in cui le aveva rigettato l'istanza di rimborso di L.
3.500.000 pagate per il 1998; adducendo che erroneamente il termine decadenziale di cui all'art.13 D.P.R. 642/72 era stato calcolato, non dalla data di spedizione dell'istanza di restituzione, ma da quella di arrivo presso l'amministrazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, con art. 335 c.p.c. vanno riuniti.
Per quanto concerne il ricorso principale e la richiesta detraibilità, dalle somme che l'Amministrazione è tenuta a restituire alla Soc. controricorrente, degli importi dovuti per l'iscrizione nel registro delle imprese dell'85 al 19 alla stregua della nuova disciplina, si osserva che il citato art. 11 L.448/98, secondo la consolidata opinione di questa Corte, solo apparentemente di natura interpretativa, ha esteso retroattivamente ai menzionati anni la tassa per l'iscrizione degli atti societari diversi dall'atto costitutivo, introdotta nel 93 dall'art. 61 D.L. 331/93; ed ha rideterminato - retroattivamente, sempre in relazione al medesimo periodo, l'ammontare della tassa per l'iscrizione dell'atto costitutivo.
Orbene, la richiesta detrazione dei nuovi importi della tassa d'iscrizione dell'atto costitutivo è chiaramente inammissibile. Infatti, il 2 comma dell'art. 11 L.448/98 contempla distintamente sia il rimborso della tassa d'iscrizione dell'atto costitutivo che quello della tassa "annuale", prevista fino al 92 per il mantenimento dell'iscrizione negli anni successivi.
È evidente pertanto che la possibilità di detrarre i nuovi importi della tassa d'iscrizione dell'atto costitutivo, retroattivamente rldeterminati, presuppone il rimborso della medesima tassa, essendo l'altra (quella "annuale") radicalmente diversa nei suoi presupposti e contenuti. Ma tale rimborso è estraneo al presente giudizio, il cui oggetto è circoscritto alla restituzione della tassa annuale. Da ciò consegue che la deduzione in questione non può essere presa in considerazione in questa sede, mancando la correlata posizione debitoria dell'amministrazione.
La pretesa della ricorrente non appare, poi, meritevole di accoglimento neppure per quanto attiene l'asserita detraibilità, dalla somma complessiva degli importi versati dal 1985 al 1992 in pagamento della "tassa annuale" (da rimborsare perché oggetto d'imposizione incompatibile con il diritto comunitario), delle somme retroattivamente dovute, in base al citato art. 11 L.448/98, per l'iscrizione, nello stesso periodo, di atti sociali diversi dall'atto costitutivo. Somme che, secondo detta norma, devono essere dedotte da quelle dovute in restituzione dall'amministrazione per l'indebito versamento della tassa annuale.
Invero, l'accoglimento della richiesta in questione presuppone, a sua volta, il riconoscimento della compatibilita con il diritto comunitario, ed in particolare con l'art. 10 della direttiva CEE n.69/335, della nuova tassa d'iscrizione annuale introdotta retroattivamente, per il periodo considerato, dall'art. 11 L.448/98. Compatibilita subordinata alla possibilità di annoverare detto tributo tra quelli aventi natura remuneratoria, che, a norma dell'art. 12 della citata direttiva, gli Stati membri possono stabilire in deroga all'art.10 della direttiva stessa;
secondo il cui disposto, oltre all'imposta sui conferimenti, non è consentita "nessun'altra imposizione, sotto qualsiasi forma, per l'immatricolazione o qualsiasi altra formalità ... alla quale una società può essere sottoposta in ragione della sua forma giuridica".
Al riguardo, secondo la giurisprudenza della corte di giustizia CE 10 sett. 2002, può essere riconosciuto il carattere "remuneratorio" di una tassa solo se il suo ammontare è stato determinato, sia pure forfettariamente, "in base al costo del servizio reso". L'ammontare, invece, della tassa introdotta retroattivamente dall'art. 11 L.448/98 per l'iscrizione degli atti diversi dall'atto costitutivo "per ciascuno degli anni dal 1985 al 1992", è stato stabilito in modo del tutto astratto e generico, a seconda del tipo di società, senza riferimento alcuno agli effettivi costi dell'operazione (Cass. 7176/99, 15081/2001). Profili che avrebbero dovuto, invece, essere considerati, posto:
che in quegli anni, non essendo stato ancora istituito il registro delle imprese, venivano riscossi, per il medesimo servizio, anche i diritti di cancelleria;
che, in quel medesimo periodo, anche la tassa d'iscrizione dell'atto costitutivo (il cui ammontare, proprio in quegli anni era progressivamente e notevolmente elevato) era in parte destinata alla copertura degli atti sociali posti in essere dopo la costituzione delle Società.
Tanto basta per escludere che al tributo in questione possa essere riconosciuto "carattere remunerativo" ai sensi dell'art.12, lett. e della direttiva CEE 339/65.
Da ciò consegue che la disposizione in esame, essendo contraria al diritto comunitario, non può essere applicata;
e pertanto l'inerente pretesa dell'amministrazione risulta priva di giuridico fondamento. Parimenti infondata è la doglianza concernente la determinazione degli interessi di mora sulle somme che l'amministrazione deve restituire perché non dovute.
Invero, il tasso d'interesse stabilito dal 3 co. dell'art. 11 L.448/98, pari al 2,5% annuo, è sensibilmente inferiore a quello fissato in via generale dell'art.5 L.29/61 per le somme che l'amministrazione è tenuta a restituire "per tasse e imposte indirette sugli affari ... non dovute"; che, alla data del 1 gennaio 99, preso in considerazione dal menzionato art. 11, era del 2,5%, per semestre.
In tal modo è stata prevista per la restituzione di somme versate per tributi incompatibili col diritto comunitario una disciplina meno favorevole di quella stabilita, in via generale, per la ripetizione dei pagamenti non dovuti da parte del contribuente. Ma, cosi disponendo, il nostro legislatore si è posto in contrasto con il diritto comunitario, che, come è stato chiarito dalla Corte di Giustizia C.E., proprio in relazione a questa specifica questione, fa divieto agli stati membri di adottare "norme che subordinano la restituzione di un tributo, dichiarato incompatibile col diritto comunitario, a condizioni meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi". (Sent. 10 sett. 2002, c. 216/99 e c. 222/99). Non v'è quindi dubbio che la norma in questione sia inapplicabile, posto che le sentenze, con le quali la Corte di Giustizia si pronunci in via pregiudiziale sull'interpretazione del trattato o di un atto adottato da un'istituzione della Comunità, hanno valore vincolante per il giudice nazionale (Corte di Giustizia 2 febb. 98, c. 309/85; 6 luglio 95, c. 62/93). Il ricorso dell'amministrazione va pertanto integralmente respinto. In riferimento, poi, al ricorso incidentale, in via pregiudiziale si osserva che lo stesso non contiene l'esposizione dei fatti di causa e pertanto, alla stregua del disposto di cui all'art. 366 n. 3 c.p.c., va dichiarato inammissibile.
Atteso l'esito della controversia, appare equo dichiarare compensate le spese del grado.
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Spese compensate. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004