Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2007, n. 33761
CASS
Sentenza 9 maggio 2007

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Massime1

In tema di violenza sessuale in danno di persona in stato di inferiorità psichica o fisica, sono punibili soltanto le condotte consistenti nell'induzione all'atto sessuale mediante abuso del suddetto stato di inferiorità, sì che, pur sussistendo un consenso della vittima a detto atto, esso è tuttavia viziato dalla condizione di inferiorità e dalla strumentalizzazione di detta condizione. (Fattispecie nella quale la persona offesa, da tempo versante in stato di depressione ansiosa e convinta che ciò dipendesse da un sortilegio, era stata indotta dall'imputato ad un rapporto sessuale sul presupposto che ciò era necessario per contrastare il maleficio in atto).

Commentari2

  • 1Violenza sessuale su minorato psico-fisico: punibile solo se c'è piena consapevolezza di tale statoAccesso limitato
    Luca Monticelli · https://www.altalex.com/ · 5 giugno 2014

  • 2Violenza sessuale, induzione, inferiorità psichica, nozione, patologia mentaleAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 settembre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2007, n. 33761
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33761
Data del deposito : 9 maggio 2007

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