Sentenza 9 maggio 2007
Massime • 1
In tema di violenza sessuale in danno di persona in stato di inferiorità psichica o fisica, sono punibili soltanto le condotte consistenti nell'induzione all'atto sessuale mediante abuso del suddetto stato di inferiorità, sì che, pur sussistendo un consenso della vittima a detto atto, esso è tuttavia viziato dalla condizione di inferiorità e dalla strumentalizzazione di detta condizione. (Fattispecie nella quale la persona offesa, da tempo versante in stato di depressione ansiosa e convinta che ciò dipendesse da un sortilegio, era stata indotta dall'imputato ad un rapporto sessuale sul presupposto che ciò era necessario per contrastare il maleficio in atto).
Commentari • 2
- 1. Violenza sessuale su minorato psico-fisico: punibile solo se c'è piena consapevolezza di tale statoAccesso limitatoLuca Monticelli · https://www.altalex.com/ · 5 giugno 2014
- 2. Violenza sessuale, induzione, inferiorità psichica, nozione, patologia mentaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 settembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2007, n. 33761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33761 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 09/05/2007
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo Luigi - Consigliere - N. 1387
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 13879/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
V.I., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza 5.5.2005 della Corte di Appello di Firenze;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dr. Izzo Gioacchino, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv.to Fabrizio Merluzzi, sostituto processuale dell'Avv.to Giovanni Aricò, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 5.5.2005, confermava la sentenza 17.3.2003 del Tribunale di Arezzo, che aveva affermato la responsabilità penale di V.I. in ordine ai reati di cui:
- all'art. 609 bis c.p., comma 1 e comma 2, n. 1, perché, abusando delle condizioni di inferiorità psichica in cui si trovava C. F., la costringeva a compiere ed subire atti sessuali culminati con un rapporto sessuale completo e ciò avendola persuasa che si trattava di una pratica necessaria per scacciare gli spiriti maligni ed il malocchio che incombevano su di lei - in
(OMISSIS); - all'art. 521 c.p., in relaz. all'art. 519 c.p., comma 2 - nn. 1 e 3, perché, approfittando delle condizioni di inferiorità psichica di M.K. (all'epoca non ancora quattordicenne), a lui condotta per motivi di salute dalla madre di lei, che lo riteneva un santone guaritore, la costringeva a compiere ed subire atti sessuali - in (OMISSIS) e,
unificati i delitti medesimi nel vincolo della continuazione ex art.81 cpv. cod. pen., lo aveva condannato, con la contestata recidiva,
alla pena principale complessiva di anni sei e mesi due di reclusione, ed alle pene accessorie di legge, nonché al risarcimento dei danni morali (liquidati equitativamente in Euro 20.000,00) in favore della C., costituitasi parte Civile.
Avverso tale Sentenza ha proposto ricorso il difensore del V., il quale - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - ha eccepito:
- la insussistenza dell'elemento materiale del reato contestato in danno della C., per carenza di una situazione di abuso delle condizioni di inferiorità psichica della donna;
- la mancanza assoluta di prove in ordine al reato contestato in danno della M., in quanto la Corte di merito si sarebbe limitata "a riprodurre il contenuto della sua dichiarazione, senza neppure sforzarsi di enunciare le ragioni della sua attendibilità ed il rinvenimento di ulteriori elementi atti a confermarne la credibilità oggettiva";
- la mancata giustificazione del trattamento sanzionatorio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.
1. Quanto alla prima doglianza, va ribadita la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, secondo la quale, in tema di violenza sessuale in danno di persona che si trovi in stato di inferiorità psichica o fisica ex art. 609 bis c.p., comma 2, n. 1, la disciplina posta dalla L. n. 66 del 1996 - a differenza di quella previgente, dettata dall'abrogato art. 519 cod. pen., per il quale la violenza carnale età, presunta per il solo fatto che l'agente si fosse consapevolmente congiunto con persona infraquattordicenne, ovvero malata di mente o psichicamente inferiore - in linea con l'intenzione del legislatore di assicurare pure ai soggetti in condizioni di inferiorità psichica una sfera di estrinsecazione della loro individualità, anche sotto il profilo sessuale, purché manifestata in un clima di assoluta libertà, ha inteso punire soltanto le condotte consistenti nell'induzione all'atto sessuale mediante abuso delle suddette condizioni di inferiorità. L'induzione si realizza quando, con un'opera di persuasione spesso sottile o subdola, l'agente spinge o convince la persona che si trovi in stato di inferiorità a sottostare ad atti che diversamente non avrebbe compiuto.
Non è necessario che l'induzione determini un inganno della vittima, essendo sufficiente anche un'opera di persuasione sottile o subdola che convinca il soggetto a compiere o subire l'atto sessuale (vedi Cass., Sez. 3^ 7.9.2005, n. 32971, Marino). L'abuso, a sua volta, si verifica quando le condizioni di menomazione sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che, versando in situazione di difficoltà, viene ad essere ridotta al rango di un mezzo per il soddisfacimento della sessualità altrui (vedi Cass., Sez. 3^: 11.12.2003, n. 47453, Ungaro;
11.10.1999, n. 11541, Bombaci ed altri;
15.2.1997, n. 4114, Pennese). Sussiste, dunque, un consenso della vittima all'atto sessuale, ma esso è viziato dalla condizione di inferiorità e dalla strumentalizzazione di detta condizione: è, pertanto, dovere del giudice espletare un'indagine adeguata per verificare se l'agente abbia avuto la Consapevolezza non soltanto delle minorate condizioni del soggetto passivo ma anche di abusarne per fini sessuali. Nel caso in esame i giudici del merito hanno accertato che l'imputato gestiva un centro per fenomeni paranormali.
La C. versava in grave stato di depressione ansiosa ed era stata curata con psicofarmaci che non avevano sortito alcun effetto (la donna ha riferito che aveva perduto più di dieci chili di peso corporeo, che non aveva appetito e non riusciva a dormire):
trovandosi in tale stato, si era radicata in lei la convinzione che la sua prostrazione psicologica fosse imputabile ad un sortilegio da attribuire alle sorelle ed alla madre.
Ella si era perciò recata nello studio del V., il quale aveva puntualmente confermato i suoi timori e - asseritamente per compiere una pratica necessaria al fine di allontanare gli spiriti maligni, che non avrebbe costituito "tradimento" del marito - l'aveva dapprima palpeggiata in tutto il corpo e baciata anche sulla bocca, le aveva imposto poi di toccargli gli organi genitali, ponendo in essere, infine, una penetrazione completa, nonostante la donna piangesse manifestando il suo diniego.
L'uomo le aveva consegnato, quindi, un sacchetto contenente del sale ed un sasso, raccomandandole di spargere il primo ai quattro angoli della Casa e di mettere il secondo sotto il materasso all'altezza della testa;
le aveva prospettato, inoltre, la necessità di un'altra seduta, invitandola a portare anche la figlia.
La C. si era recata poi presso l'ospedale di (OMISSIS), ove i sanitari avevano riscontrato una lieve irritazione imenale. Le condotte dianzi descritte - per le condizioni della vittima, integranti ad evidenza uno stato di "inferiorità psichica" - appaiono indubbiamente idonee a configurare la "induzione" richiesta dalla norma incriminatrice, stante la idoneità delle affabulazioni di un maleficio in atto (da contrastare con indispensabili riti esoterici) a coartare la volontà della vittima o comunque a persuaderla.
La situazione di inferiorità psichica, ancorché non certificata da documentazione sanitaria, risulta palesata dalla convinzione, dichiarata dalla medesima, che i suoi malori fossero da attribuire ad un qualche sortilegio dei suoi stretti familiari, convinzione questa avvalorata dall'ambiente e dal contesto parentale nei quali la donna era inserita.
La condizione di inferiorità psichica prevista all'art. 609 bis cod. pen., comma 2, n. 1, infatti, prescinde da fenomeni di patologia mentale, essendo ben riferibile a fattori di natura diversa, anche ambientale, connotati da tale consistenza ed incisività da viziare il consenso all'atto sessuale della persona offesa (vedi Cass., Sez. 3^, 20.10.1994, n. 10804, Masi ed altri). È sufficiente che il soggetto passivo versi in condizioni intellettive e spirituali di minore resistenza atta altrui opera di coazione psicologica o di suggestioni, condizioni pure dovute ad un limitato processo evolutivo mentale e culturale, esclusa ogni causa propriamente morbosa:
situazioni psichiche siffatte devono ritenersi idonee ad elidere comunque, in tutto o in parte, la un valido consenso, sì da impedirle di respingere.
I giudici del merito, nella vicenda in esame, hanno valutato con motivazione adeguata le condizioni psichiche del soggetto passivo al momento del fatto ed hanno altresì razionalmente argomentato in ordine alla consapevolezza, da parte dell'agente, di tale particolare stato psichico.
2. Con riferimento, poi, agli atti sessuali in danno di M. K. - condotta anch'essa presso il V. dalla madre
( F.A., cognata della C.), allorquando non aveva ancora 14 anni, nell'aspettativa delta risoluzione di problemi di salute - va rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, in tema di valutazione probatoria, la deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest'ultima non è equiparabile al testimone estraneo, può tuttavia essere, anche da sola e senza necessità di riscontri esterni, assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta ad un'accurata indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa (vedi, ad esempio, Cass.:
Sez. 3^, 23.5.2003, n. 22848; Sez. 5^, 1.6.1999, n. 6910). Un'indagine siffatta, nella fattispecie in esame, risulta correttamente effettuata ed esaurientemente motivata, poiché i giudici di merito hanno sottoposto ad un controllo rigoroso le dichiarazioni accusatorie provenienti dalla parte lesa (ormai quasi ventenne al momento in cui ha reso la sua deposizione) ed hanno riconosciuto credibilità alle stesse con argomentazioni assolutamente razionali, individuando elementi di conferma sia nella deposizione della sorella M. (con la quale ella si era immediatamente confidata) sia nella circostanza che, già all'epoca dei fatti, K., benché ancora bambina, non aveva avuto remore a rappresentare il suo disagio, rifiutando di recarsi nuovamente presso l'imputato.
3. Il trattamento sanzionatorio non costituiva oggetto dei motivi di appello e la pena, comunque, risulta determinata con corretto riferimento alla gravità oggettiva delle vicenda ed alla personalità dell'imputato.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2007