Sentenza 15 novembre 1999
Massime • 1
In tema di applicazione delle misure di prevenzione, l'avviso orale del Questore è previsto solo per la categoria di cui al n. 3 dell'art.1 della legge n. 1423 del 1956, e non invece per le categorie di cui ai numeri 1 e 2 dello stesso articolo; e ciò in virtù dell'art. 19 della l. 22 maggio 1975 n. 152 che ha esteso alle persone indicate nei citati numeri 1 e 2 le disposizioni di cui alla legge n. 575 del 1965.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/1999, n. 6232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6232 |
| Data del deposito : | 15 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 15/11/1999
1. Dott. MARCHESE ANTONIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. LOSANA CAMILLO " N.06232/1999
3. Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N.07260/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI AN n. il 25.03.1972
avverso decreto del 21.12.1998 CORTE APPELLO di TORINO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOSANA CAMILLO lette le conclusioni del P.G. Dr.
LA CORTE OSSERVA.
Con decreto 12.01.1996 il Tribunale di Torino aveva applicato nei confronti di CA GI (nonché di AN GI e IB OM) la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni quattro nonché la confisca di vari beni, sul presupposto dell'appartenenza del predetto ad associazione di tipo mafioso operante in Torino, avente per scopo la commissione di estorsioni, spaccio di stupefacenti, contrabbando e gioco d'azzardo.
Con decreto 21.12.1998 la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma del decreto sopra menzionato, ha ridotto ad anni due la durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ha ridotto a lire 2 milioni la entità della cauzione, ed ha tenuto ferma la confisca di una automobile. Preso atto tra l'altro, della assoluzione dal reato associativo, la Corte d'appello ha ritenuto che non vi fossero elementi tali da cui potersi desumere l'appartenenza dello CA ad associazione mafiosa;
e tuttavia ha ritenuto che sussistessero, comunque, i presupposti per l'applicazione, nei suoi confronti, e sia pure in forma meno incisiva, delle misure di carattere personale e patrimoniale a sensi dell'art. 1 della legge 1423/56 essendo, risultato che lo CA vive di proventi illeciti.
Ha proposto ricorso per cassazione lo CA deducendo la irritualità della misura così come applicata, dal momento che, non più vertendosi in tema di misura di prevenzione a sensi della legge 575/65, sarebbe stato necessario il preventivo avviso orale da parte del Questore;
per la stessa ragione era irrituale la confisca dell'automobile Lancia Delta, misura non prevista dalle norme di cui alla legge 1423/56; infine il provvedimento non era sufficientemente motivato in ordine alla attualità della pericolosità del soggetto. I motivi del ricorso sono infondati.
Quanto il preventivo avviso orale da parte del Questore, esso non era necessario ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione a sensi dell'art. 1 della legge 1423/56. È stato infatti correttamente ritenuto che l'avviso orale del Questore sia necessario solo per la categoria residuale di cui al n.3 dell'art. 1 della legge 1423/56, e non invece per le categorie di cui ai numeri 1 e 2 dello stesso articolo. Ciò, in forza dell'art.19 della legge 22 maggio 1975 n.152 che ha esteso alle persone indicate nei numeri 1 e 2 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956 n.1423 le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965 n. 575.
Quanto alla misura della confisca, si osserva che l'art. 14 della legge 19 marzo 1990 n. 55 ha stabilito Che le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965 n. 575 concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale si applicano con riferimento ai soggetti.... indicati nei numeri 1 e 2 del primo comma dell'art. 1 della legge n. 1423/56 quando l'attività criminosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 644, 648 bis o 648 ter del codice penale.
Nella specie, secondo gli accertamenti di merito svolti dal Tribunale e dalla Corte di appello, è risultato che lo CA ha, almeno in parte, tratto i mezzi di sostentamento da attività delittuose. Ciò è stato desunto dalla mancata dichiarazione dei redditi, e dal non avere egli svolto attività lavorativa: mentre i redditi dichiarati dalla madre, che secondo lui lo avrebbe mantenuto, erano di modesta entità; il tutto nell'ambito di un quadro di riferimento assai sintomatico, caratterizzato dal suo coinvolgimento in azioni intimidatorie di carattere estorsivo in varie parti d'Italia, per l'esazione di pretesi crediti anche usurari.
Lo CA dunque, sempre secondo la prudente valutazione dei Giudici di merito, ha rivelato una speciale inclinazione nella commissione di delitti di estorsione. (e del resto per uno di tali reati gli è stata applicata una pena detentiva).
In tale situazione, non solo era possibile applicare la misura di prevenzione indipendentemente dall'avviso orale del Questore, ma era altresì rituale applicare la misura patrimoniale della confisca. Quanto alla attualità della sua pericolosità (che il ricorrente sostiene non essere stata adeguatamente motivata dai Giudici di merito) essa è stata ravvisata sulla base di elementi precisi, chiaramente indicati, e sufficienti. Tali sono, oltre alla applicazione di pena per delitto estorsivo, le abituali frequentazioni della CA con pericolosi pregiudicati, la sua attitudine alla violenza che si esprime in attività "esattive" di pretesi crediti specificamente elencate nel provvedimento impugnato (si parla, nel provvedimento impugnato, anche di un preteso credito derivante da mutui concessi a tassi usurari, e si ricollega l'intervento dello CA ai suoi legami con pericolosi pregiudicati). In sostanza, le conclusioni cui è pervenuta la Corte d'appello torinese sono supportate da motivazione congrua, e non possono essere censurate in questa sede.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2000