Articolo 2 della Legge 15 febbraio 1958, n. 46
Articolo 1Articolo 3
Versione
11 marzo 1958
Art. 2.
Resta fermo il diritto degli impiegati civili di essere collocati a riposo su domanda al compimento del 40° anno di servizio utile e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni.
Resta del pari ferma la facolta' dell'Amministrazione di collocare a riposo, d'ufficio, l'impiegato quando abbia compiuto quaranta anni di servizio effettivo e negli altri casi in cui tale facolta' sia prevista dalle vigenti disposizioni.
Entrata in vigore il 11 marzo 1958
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