Decreto cautelare 28 settembre 2023
Ordinanza cautelare 24 ottobre 2023
Sentenza 9 settembre 2024
Decreto cautelare 23 settembre 2024
Ordinanza cautelare 18 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 08/05/2025, n. 3915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3915 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03915/2025REG.PROV.COLL.
N. 07073/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7073 del 2024, proposto da
Cu.Gi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Carlini e Andrea Ippoliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 16278 del 2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il Cons. Elena Quadri e udito per Roma Capitale l’avvocato Michele Memeo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Cu.Gi S.r.l. ha impugnato il provvedimento di Roma Capitale prot. CA/173022/2023 del 22 settembre 2023 di divieto di prosecuzione dell’attività di vendita del settore alimentare e non alimentare.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso con sentenza n. 16278 del 2024, appellata da Cu.Gi S.r.l. per i seguenti motivi di diritto:
I) erroneità ed omessa pronuncia: violazione dell’art. 2, comma 8 bis , e dell’art. 19 l. n. 241 del 1990;
2) erroneità ed omessa pronuncia: eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e diritto, illogicità, arbitrarietà.
Si è costituita Roma Capitale per resistere all’appello.
Successivamente le parti hanno depositato memorie a conferma delle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica del 16 aprile 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Giunge in decisione l’appello proposto da Cu.Gi S.r.l. per la riforma della sentenza del Tar Lazio n. 16278/2024 che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento del provvedimento prot. CA/173022/2023 del 22 settembre 2023 di divieto di prosecuzione dell’attività di vendita del settore alimentare e non alimentare.
Deve premettersi che, dalla documentazione versata in atti da Roma Capitale risulta che, con nota del 13 aprile 2016, la Badisco S.r.l. ha presentato SCIA per l’apertura di un esercizio di vicinato nel settore alimentare e non alimentare e con nota del 6 maggio 2016 SCIA per l’apertura di un laboratorio nel settore alimentare in via Marco Aurelio 30/a.
Con atto notarile di cessione di azienda del 3 agosto 2018 Rep. n. 59723, la Badisco S.r.l. ha ceduto al sig. IC PA la suddetta attività di laboratorio e vendita.
Con atto dell’11 gennaio 2019, Rep. n. 43669, il sig. IC, in sede di costituzione della PS Food S.r.l., ha conferito la sopracitata attività di vicinato e laboratorio.
Con nota del 18 aprile 2019, la PS Food ha presentato SCIA per il subingresso nel solo laboratorio alimentare, dichiarando il subingresso per compravendita da Badisco S.r.l.
In ordine alla suddetta SCIA, l’Ufficio procedente ha notificato all’esercente la richiesta del 24 maggio 2019 di conformità redatta ai sensi dell’art. 19, comma 3, della l. n. 241 del 1990, in quanto era stata accertata la mancanza del requisito dell’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane.
Con contratto di cessione d’azienda Rep. n. 5958, Racc. n. 3160 del 3 aprile 2023, la Badisco S.r.l. ha ceduto l’attività di laboratorio alimentare alla Bakery Trastevere S.r.l. (già ceduta a IC PA – poi PS Food S.r.l. – il 3 agosto 2018).
Con contratto di cessione di ramo d’azienda dell’8 giugno 2023, Rep. n. 58351, la Badisco S.r.l. ha ceduto alla CU.GI. S.r.l. l’attività di vendita esercitata in forza della SCIA di apertura esercizio di vicinato prot. n. CA/60951 del 13 aprile 2016 (già oggetto di cessione da Badisco al sig. IC in data 3 agosto 2018).
Con nota acquisita al prot. n. CA/116618 del 12 giugno 2023, la CU.GI. ha presentato SCIA di subingresso in esercizio di vicinato alimentare e non alimentare in via Marco Aurelio n. 30/a, per acquisto di azienda dalla Badisco.
Con successiva nota acquisita al prot. n. CA/116620 del 12 giugno 2023, la CU.GI S.r.l. ha presentato SCIA di trasferimento di attività di vicinato alimentare e non, da via Marco Aurelio n. 30/A a Borgo Pio n. 46.
Riguardo alla SCIA di subingresso acquisita al prot. n. CA/116618 del 12 giugno 2023, Roma Capitale ha notificato all’esercente la richiesta di conformità prot. CA/137313 del 14 luglio 2023, richiedendo sia la documentazione attestante l’attività del dante causa, in considerazione della sua cancellazione dal 2017 dalla CCIAA, sia il tipo di attività tutelata da esercitare.
Con atto di risoluzione di cessione d’azienda - Rep. n. 6113, Racc. n. 3235 del 14 luglio 2023 - la Badisco S.r.l. è rientrata in possesso dell’azienda di laboratorio alimentare (già venduta a IC).
Con note prott. CA/153532 – CA/153533, acquisite in data 14 agosto 2023, la CU.GI. S.r.l. ha presentato documentazione integrativa.
Con nota prot. CA/157337 del 28 agosto 2023, l’Ufficio procedente ha concesso all’interessata ulteriori 10 giorni per produrre la documentazione richiesta con nota CA/137313 del 14 luglio 2023.
Con nota prot. n. CA/158871 del 31 agosto 2023, la CU.GI. ha inoltrato la medesima documentazione già allegata alla precedente nota prot. n. CA/153532, acquisita in data 14 agosto 2023.
Con riferimento alla documentazione integrativa, Roma Capitale ha notificato alla CU.GI. in data 15 settembre 2023 la nota prot. n. CA/167847 del seguente tenore:
“ Con riferimento alla documentazione acquisita in data 14.08.2023 prott. n. CA/153532 - CA/153533 e in data 31.08.2023 prot. n. CA/158871, presentata da codesta Società ad integrazione della S.C.I.A. prot. n. CA/2023/116618/12.06.2023, si comunica che la stessa non è suscettibile di accoglimento atteso che nel caso di specie non viene rispettato quanto richiesto con nota prot. n. CA/137313 del 14.07.2023. Per tale motivazione il procedimento avviato con la suddetta nota prot. n. CA/137313/14.07.2023 verrà portato a compimento con l'adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività ”.
Con nota prot. n. CA/174556 del 26 settembre 2023, l’Ufficio competente ha notificato a mezzo P.E.C. alla CU.GI. S.r.l. la D.D. n. 3114 prot. n. CA/173022 del 22 settembre 2023 avente ad oggetto:
“ divieto di prosecuzione dell’attività di vendita del settore alimentare e non alimentare e rimozione degli eventuali effetti della S.C.I.A. prot. n. CA/2023/116618 del 12/06/2023 esercitata dalla CU.GI. S.R.L. nel locale sito in via Marco Aurelio n. 30/A, Sito UNESCO ”.
Su impugnazione del suddetto provvedimento e degli atti connessi da parte di CU.GI., il Tar ha respinto il ricorso.
Con il primo motivo di appello la società ha dedotto l’erroneità della sentenza che ha respinto la censura di asserita tardività del provvedimento, perché adottato oltre i 60 gg. previsti.
L’appellante ha, in particolare, lamentato la violazione dell’art. 2, comma 8 bis , e dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990, poiché il provvedimento sarebbe stato emanato tardivamente rispetto alla scadenza prevista dalla legge. L’atto del 22 settembre 2023 (notificato il successivo 26 settembre 2023) sarebbe tardivo, poiché sarebbe stato emanato dopo la scadenza del termine di sessanta giorni, decorrente dalla presentazione della s.c.i.a. in data 12 giugno 2023; in particolare, vi è stata una richiesta di integrazione documentale in data 14 luglio 2023 (32 giorni dopo), seguita dal deposito di atti in data 14 agosto 2023 e da una seconda richiesta documentale di data 28 agosto 2023 (col decorso complessivo di 46 giorni), alla quale la società ha risposto il successivo 31 agosto ed è seguito l’atto del 15 settembre che preannunciava il rigetto, poi formalmente emesso il 22 settembre.
Sarebbero dunque decorsi 61 giorni (32 più 14 più 15), oltre i sette giorni successivi all’atto del 15 settembre.
La censura non coglie nel segno.
Come noto, per il computo del termine per concludere il procedimento deve tenersi conto anche del tempo trascorso senza che chi propone la s.c.i.a. dia riscontro alle richieste documentali dell’Amministrazione.
Più specificamente, qualora la s.c.i.a. non risulti supportata da idonea documentazione, ai sensi dell’art. 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990, l’Amministrazione, invece di dichiarare l’inefficacia della s.c.i.a. per assenza dei relativi presupposti, ben può formulare richieste di integrazione documentale, in un’ottica di leale collaborazione; in tal caso, però, il termine di sessanta giorni è interrotto e non sospeso, e riprende a decorrere integralmente da quando la documentazione viene presentata.
Come condivisibilmente statuito dalla sentenza appellata: “ Vi è infatti un principio di simmetria, per il quale l’art. 19, così come fissa il termine di sessanta giorni per l’esame della s.c.i.a. che sia adeguatamente documentata, allo stesso modo fissa tale termine, per consentire all’Amministrazione di esaminare la documentazione integrata a seguito della richiesta istruttoria ”.
Nel caso di specie il termine è stato interrotto dalle richieste del 14 e del 28 agosto 2023 che concernevano documentazione essenziale per la verifica, senza la quale la scia sarebbe stata dichiarata inefficace, dovendosi, dunque, considerare del tutto tempestivo il provvedimento emesso il 22 settembre 2023.
Né - come correttamente statuito dal Tar - le suddette richieste possono considerarsi in alcun modo pretestuose o defatiganti, perché le stesse hanno riguardato aspetti rilevanti ed essenziali ai fini dell’esame della sussistenza dei presupposti della s.c.i.a. La mancanza di integrazione con gli elementi essenziali, nonostante le ripetute richieste, ha infatti determinato l’emanazione del provvedimento negativo da parte dell’amministrazione.
Con il secondo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza per aver respinto la censura di difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti in fatto e diritto, illogicità, arbitrarietà.
Più specificamente, l’illegittimità deriverebbe dalla mancata adozione di un provvedimento di decadenza nei confronti del dante causa.
Ed invero, per l’appellante l’Amministrazione non avrebbe potuto esaminare la s.c.i.a. di subingresso, perché aveva già esaminato quella di trasferimento, e l’esame del trasferimento presupporrebbe l’implicita regolarità del subingresso.
Inoltre, la società ha dedotto che non rileverebbe in alcun modo la circostanza per cui la dante causa è stata cancellata nel 2017 dall’albo speciale delle imprese artigiane (e non dal registro delle imprese), considerato che l’attività in questione non è artigianale, ma di vicinato, e che comunque non è stata dichiarata la decadenza nei confronti della dante causa.
La censura è infondata.
Non è condivisibile, innanzitutto, la tesi per la quale la valutazione della s.c.i.a. di trasferimento avrebbe precluso all’Amministrazione di esaminare la s.c.i.a. di subingresso, atteso che, al contrario, l’esame delle due pratiche di s.c.i.a., effettuato indipendentemente e in tempi diversi, non ha influito in alcun modo sulla legittimità dei rispettivi poteri esercitati. Ed invero, non vi è stato alcun riconoscimento implicito della legittimità del subingresso, né alcun esaurimento dei poteri, non potendo considerarsi adottato alcun atto implicitamente.
Né il fatto che l’amministrazione abbia omesso di adottare alcun atto di decadenza nei confronti del dante causa può rilevare in alcun modo, atteso che l’amministrazione, nel caso di presentazione di scia per subingresso in un’attività, ha di certo la potestà di accertare che il dante causa non la esercitava da tempo, dichiarandone l’inesistenza.
Invero, non può in alcun caso essere consentito il subentro in una attività inesistente. E tale inesistenza risulta provata proprio dalla accertata cancellazione del dante causa dall’albo delle imprese artigiane.
Del resto, nonostante i plurimi inviti da parte dell’amministrazione ad integrare la documentazione mediante elementi idonei a dimostrare lo svolgimento di una attività nel locale in questione di via Marco Aurelio, l’appellante non ha dato adeguato riscontro alle suddette richieste.
L’attività oggetto di segnalazione di subingresso non risultava essere stata svolta in precedenza, laddove un subingresso è ontologicamente un titolo derivato che richiede, come tale, la necessaria esistenza e legittimità di un titolo originario in cui poter subentrare.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza appellata di reiezione del ricorso di primo grado.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della presente controversia, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata di reiezione del ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Quadri | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO