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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/09/2025, n. 3286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3286 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Dora Alessia Limongelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile avente numero R.G. 7317/2019 vertente: TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...]2) C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...]), residente in [...]in
[...]
Campania C.F. ; 3) , C.F._2 Parte_3 nato il Lyon (Francia) il 25.1.72, residente in [...], C.F.
quali eredi di C.F._3 Persona_1
, elettivamente domiciliati in Arzano alla Via Buonarroti 15, presso
[...]
l'avv. Ageo Piscopo, C.F. , che li rappresenta e difende C.F._4 nel presente giudizio, giusta mandato in atti
ATTORI in riassunzione
E
CONDOMINIO III TRAVERSA 7 RE 10, Arzano (NA), c.f. , in P.IVA_1 persona dell'amministratore p.t. c.f. , Controparte_1 C.F._5 elettivamente domiciliato in Napoli in Via F. Girardi n. 29, presso e nello studio dell'Avv. (cod. fisc: ) dal quale è Controparte_1 C.F._5 rappresentato e difeso, giusta procura in atti CONVENUTO CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Come detto, il convenuto ha provveduto al rifacimento della parete esterna del locale de quo e, pertanto si chiede la condanna dello stesso al risarcimento dei danni, come quantificati dal ctu, oltre al pagamento delle competenze e spese del giudizio, comprese quelle di ctp e di mediazione”.
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Per parte convenuta: dichiarare nulla la domanda (…);- in ogni caso rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda, chiede compensarsi le spese tra le parti per i motivi sopra riportati.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato - Persona_1 premesso di essere proprietaria del locale terraneo sito in Arzano nel Cond. III Trav. 7 re n. 10 in NCEU fg. 2, part 170, sub 5 - esponeva che, da circa 4 anni la parete lato nord del locale è interessata da umidità proveniente dall'esterno; che informato l'amministratore del DO, l'assemblea condominiale alcuna decisione assumeva in merito all'accertamento e al risarcimento dei danni e pertanto, veniva incaricato un tecnico di fiducia che rilevava come le infiltrazioni derivavano dal rivestimento della parete esterna;
ancora che veniva instaurato il procedimento di mediazione che si concludeva con il mancato raggiungimento dell'accordo. Per tali motivi, l'attrice conveniva in giudizio il 7 re Controparte_2 chiedendo previo accertamento di quanto lamentato in premessa, condannare il convenuto ad eseguire le opere necessarie ad eliminare le cause dell'infiltrazione nonché l'accumulo di acqua stagnante alla base esterna della parete e al risarcimento danni da quantificarsi a mezzo CTU. Si costituiva in giudizio il DO, eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'azione proposta per la mancata proposizione del procedimento di negoziazione assistita;
la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 163 comma 3 e 4 e 164 comma 4 c.p.c.; la carenza di legittimazione passiva e comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda, poiché i danni lamentati dall'istante sarebbero conseguenza di un difetto di costruzione del locale terraneo, privo di fori di areazione e del ristagno di acqua piovana sulla sede stradale di proprietà di terzi. All'esito dell'istruttoria e esperite le operazioni peritali, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 25.10.2024. A tale udienza sostituita da note scritte ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., il Tribunale dichiarava l'interruzione del giudizio per la morte dell'attrice. Con ricorso del 15.1.2025 gli eredi di chiedevano fissarsi Persona_1
l'udienza per la prosecuzione del giudizio e instaurato nuovamente il contradditorio con la parte convenuta, la causa – già compiutamente istruita
- veniva rimessa in decisione sulle conclusioni rese dalle parti. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. per asserita incertezza e genericità del “petitum” e della “causa petendi”, tenuto conto che l'atto introduttivo
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contiene sia un'adeguata descrizione delle circostanze fattuali rilevanti sia una specifica indicazione delle voci risarcitorie richieste ponendo così il convenuto nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado – come ha concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito. Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità per mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita. L'art. 3 comma 1 L 10 novembre 2014 n. 162 prevede quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale il previo esperimento del procedimento di negoziazione assistita in caso di controversie risarcitorie da circolazione stradale e le domande di pagamento contenute nell'importo di € 50.000,00 (Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro). Nel caso di specie, il valore della causa – indipendentemente dalla dichiarazione di valore della causa resa ai fini del contributo unificato – deve considerarsi di valore indeterminabile avendo ad oggetto una domanda diretta ad ottenere l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni e il risarcimento del danno da determinarsi a mezzo CTU di cui veniva richiesta la nomina. Ne consegue, quindi, che le domande svolte nel presente giudizio devono considerarsi procedibili senza la necessità del previo espletamento della procedura di negoziazione assistita. Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti di quanto di seguito specificato. Ciò chiarito, giova osservare che la controversia in esame debba ricondursi alla previsione di cui all'art. 2051 c.c., avendo l'attrice, nell'atto di citazione, allegato che la responsabilità del DO, per i danni da sofferti al box, discendeva dal cattivo stato del rivestimento della parete esterna. Dall'espletata istruttoria, è emersa la prova del verificarsi delle infiltrazioni di acqua all'interno del box di proprietà di parte attrice nonché dei danni cagionati all'immobile. Sul punto, il teste genero dell'attrice, che usava Testimone_1 parcheggiare il motorino nel box di quest'ultima, riferiva che:“ho notato
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che le pareti erano bagnate e avvisai mio suocero perché avevo visto che sulla parte esterna dell'edificio mancavano delle mattonelle e poi vi era un cordolo a terra che non è protetto ove si infiltrava l'acqua. Questo avveniva intorno al 2016. Ricordo che in seguito avevano eliminato poi tutte le mattonelle per effettuare dei lavori, credo lavori condominiali, ma prima dell'inizio dei lavori passò del tempo. ADR Se non ricordo male passarono circa 2/3 mesi per l'inizio dei lavori. Ricordo che in questo periodo il locale di mia suocera si continuò a rovinare perché aumentarono i danni alle pareti perché continuò a staccarsi l'intonaco. ADR Preciso che il locale di cui parlo è un box dove all'interno parcheggiavo il motorino e poi vi erano dei beni di mio suocero. Preciso che oltre alla porta di ingresso, nel locale vi è una finestra, tipo lucernario”. Dalla relazione di consulenza tecnica, espletata dall'arch. Persona_2
, le cui conclusioni possono senz'altro recepirsi in questa sede
[...] stante la correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, è altresì emersa prova del fenomeno infiltrativo nell'immobile di parte attrice, posto al piano terraneo (“con ingresso dal civico 20, ricadente nel più ampio fabbricato ad uso residenziale, a sua volta accessibile dal vano scala comune civico 10 (…) “di forma rettangolare, della superficie utile netta pari a circa 21mq, risulta composto di unico ambiente e di un vano w.c.” cfr. relazione CTU e titoli di proprietà e planimetrie) e del mediocre stato di conservazione del box addebitabile al persistere di condizioni di danneggiamento (circoscritte alla parte nord dell'immobile) come lamentate in atti (“lo stato di danneggiamento del paramento murario, investito da fenomeni di pregressa umidità, concentrati su due fasce sub-orizzontali, rispettivamente al piede dal battiscopa e nella regione centrale” cfr. relazione CTU). In ordine al persistere del fenomeno infiltrativo, il consulente d'ufficio ha chiarito che lo stato dell'intonaco risulta asciutto, a conferma che il fenomeno non risulta più attuale e che i danneggiamenti sono unicamente consistenti nell'esfoliazione della pitturazione (come attestato dai depositi rinvenuti sulla pavimentazione) e nella compromissione dello strato di intonaco, in più punti distaccatosi. Tali danneggiamenti all'immobile di proprietà di parte istante, ad avviso del CTU, allo stato attuale determinano la mancata agibilità del detto locale per le finalità cui è preposto (essendo alterate le condizioni di salubrità), tali comunque da non incidere sulle condizioni di sicurezza. Sulla base di una indagine visiva e tattile senza la necessità di effettuare indagini più invasive, l'arch – dopo aver precisato Persona_2 come l'intervento di rifacimento del paramento murario esterno (previo svellimento del precedente rivestimento in materiale composito) posto in essere a proprie cure e spese dal DO (come pure dichiarato ed attestato da documentazione in atti), abbia di fatto prodotto una nuova
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configurazione dello stato dei luoghi, innegabilmente non più rapportabile allo stato dei luoghi rappresentato nelle foto in atti – in ordine alle cause dei danni alla proprietà dell'attrice ha chiarito che “escludendo eventuali ulteriori cause e/o concause, tutti i danni accertati siano riconducibili allo stato di inumidimento del paramento murario causato dal cattivo stato del precedente rivestimento, ascrivibile quindi a parte comune del fabbricato”. Sempre a riguardo, e in risposta alle osservazioni del CTP della parte convenuta, il consulente ha ribadito che il pessimo stato di manutenzione della sede stradale e del marciapiede in prossimità al paramento murario - che in tempi pregressi, anche se in minima parte, potrebbe aver potuto contribuire ad una più agevole penetrazione/ristagno dell'acqua meteorica - non costituiva la causa principale del fenomeno, atteso che nonostante il persistente stato alterato di manutenzione, nell'immobile non si è verificato alcun aggravio dei danneggiamenti. A riguardo, dunque, deve ritenersi che il pessimo stato di manutenzione della sede stradale e del marciapiede antistante la facciata del fabbricato abbia potuto agevolare ma sicuramente non determinare il fenomeno infiltrativo. Ebbene, il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno rispondendo, ex art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini. Dalle considerazioni appena svolte deriva, con tutta evidenza, la responsabilità del convenuto condominio nella produzione causale dell'evento dannoso verificatosi a carico dell'immobile di proprietà di parte attrice e ciò in ragione delle carenze manutentive segnalate dal ctu. Ciò posto, il CTU ha chiarito che il fenomeno infiltrativo non è più in atto, avendo provveduto il DO a ripristinare il paramento murario, non occorrendo alcun ulteriore intervento a riguardo (“i lavori posti in essere dal DO hanno con ogni probabilità interrotto il fenomeno ed al contempo portato al consolidamento degli esiti, come attestato dall'accertato stato asciutto e compatto dell'intonaco, per cui non si ritiene di dover prevedere alcun ulteriore intervento” cfr. relazione CTU). Va dunque, dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna ad eliminare le cause dell'infiltrazione. In ordine alla quantificazione dei danni verificatisi nell'immobile di parte attrice, trattandosi di interventi di piccola entità e dell'esiguità delle superfici, come condivisibilmente osservato dal consulente, non sussistono le condizioni per l'utilizzo del Prezzario LL.PP. della Regione Campania, dovendosi effettuare la stima tenendo conto del costo medio orario della manodopera di operai di imprese edili come stabilito dal Provveditorato
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Interregionale delle Opere Pubbliche, con la conseguenza che il costo totale delle opere (di cui si prevede la prestazione per n.2 giorni lavorativi con impiego di n.1 Operaio Qualificato e n.1 Operaio Comune) atto a ripristinare lo stato dei luoghi assomma compreso Iva ad € 1.884,57. All'importo innanzi indicato, va poi aggiunta la rivalutazione monetaria e il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio 1995 n.1712), mediante l'attribuzione degli interessi, interessi computati dalla data dell'evento dannoso sull'importo pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla prima richiesta di risarcimento dei danni al convenuto per la presenza di infiltrazioni all'interno della proprietà e rivalutata anno per anno in base all'indice Istat fino al momento della pubblicazione della presente decisione, nonchè su tale importo interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, fino all'effettiva corresponsione. Dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. in tal senso, Cass. civ. sentenze n. 13470/99, 4030/98). Gli attori hanno, altresì, domandato il rimborso delle spese sostenute per il pagamento del proprio consulente di parte nella misura di € 634,40 come comprovato da fattura del 25.6.2024. La domanda merita accoglimento, atteso che, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità le spese di C.T.P. rientrano, di regola, tra quelle che la parte ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice di merito non ne escluda la ripetizione ritenendole eccessive o superflue (in termini, cfr. anche Corte di cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 84 del 03/01/2013, Rv. 624396 e Corte di cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3380 del 20/02/2015; Corte di cassazione, Sez. 6-2, Ordinanza n. 29819 del 18/11/2019; Corte di cassazione, Sezione 6 Civile, con l'ordinanza del 2 maggio 2022, n. 13799). Per le medesime ragioni, non può essere invece riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per il procedimento di mediazione, atteso che non si verte in una materia per la quale la mediazione è obbligatoria ai fini della procedibilità della domanda. È evidente, dunque, che la spesa sostenuta da parte attrice non può dirsi indispensabile alla tutela del diritto leso (cfr. in tal senso anche Tribunale Velletri, 2337/2024). Le spese di lite del giudizio di merito seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al
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DM 147/2022 secondo lo scaglione di valore indeterminabile di bassa complessità e discostandosi dai valori medi tenuto conto dell'attività effettivamente espletata e della non complessità.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD– II SEZIONE CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: a) dichiara l'esclusiva responsabilità della parte convenuta in relazione ai danni sofferti dagli attori e, per l'effetto, in accoglimento della domanda, condanna il DO III Traversa 7 Re 10, in persona dell'amministratore p.t. al pagamento, in favore di Parte_1
e della somma
[...] Parte_3 Parte_2 di euro 1.884,57 (iva inclusa) oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva;
b) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni;
c) pone definitivamente a carico del DO III traversa 7 re 10 le spese di CTU come liquidate con separato decreto;
d) Condanna il DO III traversa 7 re 10 in persona dell'amministratore p.t. , al pagamento, in favore di Parte_1
e , delle spese
[...] Parte_3 Parte_2 di CTP di € 634,40 ; e) condanna il DO III traversa 7 re 10, in persona dell'amministratore p.t., al pagamento, in favore di Parte_1
e , delle spese
[...] Parte_3 Parte_2 processuali relative al giudizio di merito, che liquida in euro 247,00 per esborsi, euro 3809,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Così deciso in Aversa, 31/7/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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