Articolo 8 della Legge 14 agosto 1974, n. 358
Articolo 7
Versione
5 settembre 1974
Art. 8.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1974 si provvede con i normali stanziamenti iscritti al capitolo 1113 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo.
A quello relativo all'anno 1975, valutato in lire 2 miliardi 500.000.000, si provvede, nell'anno medesimo, con riduzione di pari importo del fondo corrispondente al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 5 settembre 1974