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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 30/04/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1818/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 1818/2019 avente ad oggetto: appello
– diritto di recesso
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dagli Avvocati
e Annibale Mellace (pec.: Parte_1
Email_1
- APPELLANTE –
CONTRO
Controparte_1
- APPELLATA CONTUMACE –
CONCLUSIONI
Parte appellante: «Voglia l'On. Tribunale adito, in funzione di Giudice dell'appello, nel merito: Accogliere in toto l'appello e per l'effetto riformare la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro emessa in data 22.10.2018, depositata in cancelleria in data 23.10.2018, n. 2657/2018, accogliendo tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si ri portano: a) Accertare e dichiarare che
pagina 1 di 8 acquistava telefonicamente da un testo che riceveva Parte_1 Per_1 nel mese di novembre 2017 che restituiva dopo due giorni in forza del suo diritto di recesso;
per l'acquisto pagava la somma complessiva pari ad € 130,00 ad oggi non restituita. b)condannare per l'effetto la convenuta
[...]
in persona del l.r.p.t., via Amendola 9 - 766125 Trani Controparte_1
(BT), P.I. alla restituzione del prezzo pagato da P.IVA_1 Parte_2 pari ad € 130,00, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria dal quattordicesimo giorno dalla ricezione della pronuncia del recesso e della restituzione del testo restituito. C) condannare parte convenuta al pagamento delle spese ed onorario del doppio grado di giudizio.»;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 2657/2018, resa dal Giudice di Pace di Catanzaro, depositata in data 23.10.2018, con la quale era stata rigettata la domanda da lui proposta volta ad ottenere il rimborso del prezzo a fronte dell'esercizio del diritto di recesso dal contratto di acquisto di un bene - più precisamente un manuale - concluso a distanza.
Parte appellante ha premesso che: in data 14.11.2017, egli veniva contattato telefonicamente da un'operatrice della società convenuta, la quale gli proponeva l'acquisto di un testo in offerta, a cui l'avv. aderiva;
che Pt_1 veniva concordata la possibilità della restituzione del bene entro i termini di legge e comunque entro 30 giorni dal ricevimento del testo senza nessuna giustificazione;
che il predetto tomo veniva consegnato in data 21.11.2017 e che il , ritenuto il prodotto difforme da quello acquistato Pt_1 telefonicamente, in data 27.11.2017 , esercitava il diritto di recesso a mezzo raccomandata a/r, restituendo il testo ricevuto e domandando la restituzione del prezzo corrisposto con fattura accompagnatoria quietanzata;
che, nonostante innumerevoli solleciti, la convenuta non effettuava il rimborso e l'odierno appellante si vedeva costretto ad adire il Giudice di
Pace; che, nel giudizio di primo grado, veniva prodotta sia la fattur a pagina 2 di 8 quietanzata che la raccomandata di recesso e chiesto ed ammesso interrogatorio formale della convenuta, il cui legale rappresentante non si presentava al fine di rendere l'interrogatorio deferito.
Tanto premesso, a fondamento del gravame, l'avv. lamentava che Pt_1 erroneamente il Giudice di prime cure aveva ritenuto di dover qualificare la domanda spiegata quale azione di risoluzione del contratto per mancanza di qualità promesse o essenziali e, sulla base di tale assunto, aveva rigettato la domanda per mancanza di allegazione e prova del vizio lamentato.
Invocava, dunque, la disciplina consumeristica in materia di compravendita a distanza e, in particolare, il diritto di recesso ad nutum riconosciuto al consumatore in ipotesi di acquisto fuori dai locali commerciali , evidenziando che né dalla fattura prodotta (che indicava solo il codice fiscale e non la partiva Iva dell'acquirente) né dalla lettera di recesso era dato evincersi che l'acquisto del tomo fosse funzionale all'esercizio della professione di avvocato.
Domandava, pertanto, l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, l'integrale riforma della sentenza di primo grado, rassegnando le conclusioni riportate in premessa. Con
già Controparte_1 contumace nel primo grado di giudizio, anche se regolarmente citat a, rimaneva contumace anche nel presente giudizio di appello.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, in data 12.07.2023, veniva riassegnata allo s crivente magistrato, che, con ordinanza emessa all'esito della scadenza del termine per note in sostituzione dell'udienza del 19.10.2024, fissata con la modalità della “trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la tratteneva in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia della convenuta
[...]
la quale, Controparte_1 nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio di pagina 3 di 8 appello, non ha inteso partecipare attivamente al processo.
Nel merito l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per le motivazioni di seguito indicate.
Si evidenzia che all'appellante non può essere riconosciuta la qualifica di consumatore in relazione al contratto oggetto del giudizio.
Sul punto, si rammenta che l'art. 3 d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) definisce il consumatore come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, mentre il professionista come “la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”.
La legge ricollega dunque la qualifica di consumatore alla finalità perseguita dalla parte, persona fisica che stipula il contratto, finalità che deve essere estranea all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta dalla stessa.
Quanto al requisito dell'estraneità, giova rammentare che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ai fini della qualifica come professionista di un determinato soggetto, non è necessario che il contratto stipulato costituisca di per sé esercizio dell'attività di impresa o professionale, ma è sufficiente che “il contratto sia stipulato al fine di soddisfare interessi anche solo connessi od accessori rispetto allo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale. Di talché è atto compiuto dal professionista non solo quello che costituisca di per sé esercizio della professione, ma anche quello legato alla professione da un nesso funzionale.” (Cass. 22810/2018; cfr. Cass. 8419/2019 e Cass.
11773/2013).
Dunque, la Suprema Corte ha affermato che va esclusa la qualità di consumatore se si ravvisa un collegamento funzionale tra bene o servizio oggetto del contratto e attività professionale, in corso o anche soltanto futura, del soggetto.
Tanto premesso, va evidenziato che l'appellante si è limitato pagina 4 di 8 apoditticamente a sostenere la sua natura di consumatore, sull'assunto che non era mai stato riscontrato che l'acquisto del testo fosse funzionale allo svolgimento della professione di avvocato , sottolineando che la fattura era stata compilata con l'indicazione del solo codice fiscale e non della partita
Iva e che la lettera di recesso del 22.11.2017 era a firma di e Parte_1 non dell'avvocato . Pt_1
La tesi difensiva trova smentita nella produzione dello stesso appellante, in quanto dalla fattura in atti si evince che il testo acquistato, intitolato
“Infortunistica stradale: la responsabilità civile dell'automobilista”, è un manuale giuridico, così come il libro “La responsabilità sanitaria” che dalla predetta fattura risulta essere stato consegnato in omaggio. Tale circostanza, unitamente al fatto che l'appellante svolge la professione di avvocato, come emerge non solo dalla produzione documentale ma anche dal fatto che anche nel presente giudizio è difensore di sé stesso ex art. 86
c.p.c., appaiono dirimenti nell'escludere che, nel contratto per cui è causa,
l'appellante abbia agito nella qualità di consumatore: gli atti di causa dimostrano che l'appellante svolge la professione di avvocato, per cui è ragionevole ritenere, secondo l'id quod plerumque accidit, che l'acquisto di un manuale di diritto sia funzionale all'esercizio della propria attività professionale e non al godimento esclusivo del consumatore .
Inoltre, l'avv. , pur essendovi tenuto a fronte dei descritti elementi che Pt_1 depongono nel senso opposto, non ha chiarito quale sarebbe stato il suo scopo consumeristico, diverso cioè da quello professionale o connesso a questo, che avrebbe giustificato l'operazione negoziale.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito “ai fini dell'assunzione della veste di consumatore l'elemento significativo non è il “non possesso”, da parte della “persona fisica” che ha contratto con un “operatore commerciale”, della qualifica di “imprenditore commerciale” bensì lo scopo
(obiettivato o obiettivabile) avuto di mira dall'agente nel momento in cui ha concluso il contratto, con la conseguenza che la stessa persona fisica svolgente attività imprenditoriale o professionale deve considerarsi
“consumatore” quando conclude un contratto per la soddisfazione di
pagina 5 di 8 esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività” (Cass.
6578/2021).
Nel caso di specie, parte appellante non ha chiarito quali esigenze della vita quotidiana, estranee alla propria professione, l'acquisto del manuale di diritto mirava a soddisfare.
Non è revocabile in dubbio, dunque, che l'appellante ha operato nel contratto oggetto di causa in veste non consumeristica , nella misura in cui sussiste un collegamento funzionale tra il bene oggetto del contratto e l'attività professionale svolta.
Trova pertanto applicazione nel caso di specie non la disciplina consumeristica bensì la disciplina del codice civile di cui all'art. 1373 c.c., a mente del quale: “Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per l e prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita. È salvo in ogni caso il patto contrario".
Dunque, il recesso deve intendersi ammesso solo finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione, pur essendo consentito alle parti sottrarsi a tale disciplina generale, convenendo una più ampia facoltà di recesso.
Il recesso unilaterale presuppone, dunque, a norma dell'art. 1373 c.c., che tale facoltà sia specificamente attribuita per legge o per clausola contrattuale e, in quest'ultimo caso, l'onere di provarne l'esistenza ricade sulla parte che intenda farla valere in giudizio (Cass. civ. , n.987/1990).
Nel caso di specie, l'avv. ha dedotto di aver concordato Pt_1 telefonicamente con la convenuta il diritto di recedere in assenza di giusta causa entro 30 giorni dalla ricezione del bene acquistato.
Tali deduzioni sono rimaste del tutto prive di qualsiasi riscontro probatorio, né l'odierno appellante ha formulato istanze istruttorie volte a provare tale pagina 6 di 8 circostanza.
Quanto all'interrogatorio formale deferito in primo grado al legale rappresentante della società convenuta - rammentato che l'art. 232 c,p.c. non ricollega alla mancata risposta all'interrogatorio formale, o alla mancata presentazione ingiustificata (Cass. 2/04/2001, n. 4800) , gli stessi effetti di una confessione, ma conferisce al giudice soltanto la facoltà d i ritenere come ammessi i fatti dedotti, imponendogli però, al contempo, di valutare ogni altro elemento di prova e, in generale, di considerare la circostanza alla luce del complessivo quadro emergente dagli atti (Cass.
13/03/2009, n. 6181) – si osserva che, in ogni caso, l'appellante non ha articolato alcun capitolo in relazione all'avvenuta pattuizione dell'asserito diritto di recesso ad nutum.
Non avendo l'appellante provato il proprio diritto di recesso, ne consegue il rigetto della domanda di rimborso del prezzo versato.
Alla luce delle esposte considerazioni, l'appello deve essere rigettato e, per l'effetto, confermata la sentenza impugnata, sebbene con diversa motivazione.
Considerata la contumacia dell'appellata, nulla sulle spese.
Visto l'esito dell'appello e considerato il disposto dell'art. 13, co. 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, Legge n.
228/2012, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo un ificato in caso di rigetto integrale del gravame – come nel caso di specie - previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30/1/2013 (cfr. Cass. Civ., SS.UU. n. 9938/2014 e
Circolare del Ministero della Giustizia del 6/7/2015), l'appellante
è tenuto alla refusione del doppio del contributo Parte_1 unificato, mandando alla Cancelleria per le cure del relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
pagina 7 di 8 a) Dichiara la contumacia di
[...]
; Controparte_1
b) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma, con diversa motivazione, la sentenza n. 2657/2018 del Giudice di Pace di
Catanzaro;
c) Nulla sulle spese;
d) Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato da parte di;
Parte_1
e) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso in Catanzaro, lì 30.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 1818/2019 avente ad oggetto: appello
– diritto di recesso
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dagli Avvocati
e Annibale Mellace (pec.: Parte_1
Email_1
- APPELLANTE –
CONTRO
Controparte_1
- APPELLATA CONTUMACE –
CONCLUSIONI
Parte appellante: «Voglia l'On. Tribunale adito, in funzione di Giudice dell'appello, nel merito: Accogliere in toto l'appello e per l'effetto riformare la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro emessa in data 22.10.2018, depositata in cancelleria in data 23.10.2018, n. 2657/2018, accogliendo tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si ri portano: a) Accertare e dichiarare che
pagina 1 di 8 acquistava telefonicamente da un testo che riceveva Parte_1 Per_1 nel mese di novembre 2017 che restituiva dopo due giorni in forza del suo diritto di recesso;
per l'acquisto pagava la somma complessiva pari ad € 130,00 ad oggi non restituita. b)condannare per l'effetto la convenuta
[...]
in persona del l.r.p.t., via Amendola 9 - 766125 Trani Controparte_1
(BT), P.I. alla restituzione del prezzo pagato da P.IVA_1 Parte_2 pari ad € 130,00, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria dal quattordicesimo giorno dalla ricezione della pronuncia del recesso e della restituzione del testo restituito. C) condannare parte convenuta al pagamento delle spese ed onorario del doppio grado di giudizio.»;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 2657/2018, resa dal Giudice di Pace di Catanzaro, depositata in data 23.10.2018, con la quale era stata rigettata la domanda da lui proposta volta ad ottenere il rimborso del prezzo a fronte dell'esercizio del diritto di recesso dal contratto di acquisto di un bene - più precisamente un manuale - concluso a distanza.
Parte appellante ha premesso che: in data 14.11.2017, egli veniva contattato telefonicamente da un'operatrice della società convenuta, la quale gli proponeva l'acquisto di un testo in offerta, a cui l'avv. aderiva;
che Pt_1 veniva concordata la possibilità della restituzione del bene entro i termini di legge e comunque entro 30 giorni dal ricevimento del testo senza nessuna giustificazione;
che il predetto tomo veniva consegnato in data 21.11.2017 e che il , ritenuto il prodotto difforme da quello acquistato Pt_1 telefonicamente, in data 27.11.2017 , esercitava il diritto di recesso a mezzo raccomandata a/r, restituendo il testo ricevuto e domandando la restituzione del prezzo corrisposto con fattura accompagnatoria quietanzata;
che, nonostante innumerevoli solleciti, la convenuta non effettuava il rimborso e l'odierno appellante si vedeva costretto ad adire il Giudice di
Pace; che, nel giudizio di primo grado, veniva prodotta sia la fattur a pagina 2 di 8 quietanzata che la raccomandata di recesso e chiesto ed ammesso interrogatorio formale della convenuta, il cui legale rappresentante non si presentava al fine di rendere l'interrogatorio deferito.
Tanto premesso, a fondamento del gravame, l'avv. lamentava che Pt_1 erroneamente il Giudice di prime cure aveva ritenuto di dover qualificare la domanda spiegata quale azione di risoluzione del contratto per mancanza di qualità promesse o essenziali e, sulla base di tale assunto, aveva rigettato la domanda per mancanza di allegazione e prova del vizio lamentato.
Invocava, dunque, la disciplina consumeristica in materia di compravendita a distanza e, in particolare, il diritto di recesso ad nutum riconosciuto al consumatore in ipotesi di acquisto fuori dai locali commerciali , evidenziando che né dalla fattura prodotta (che indicava solo il codice fiscale e non la partiva Iva dell'acquirente) né dalla lettera di recesso era dato evincersi che l'acquisto del tomo fosse funzionale all'esercizio della professione di avvocato.
Domandava, pertanto, l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, l'integrale riforma della sentenza di primo grado, rassegnando le conclusioni riportate in premessa. Con
già Controparte_1 contumace nel primo grado di giudizio, anche se regolarmente citat a, rimaneva contumace anche nel presente giudizio di appello.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, in data 12.07.2023, veniva riassegnata allo s crivente magistrato, che, con ordinanza emessa all'esito della scadenza del termine per note in sostituzione dell'udienza del 19.10.2024, fissata con la modalità della “trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la tratteneva in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia della convenuta
[...]
la quale, Controparte_1 nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio di pagina 3 di 8 appello, non ha inteso partecipare attivamente al processo.
Nel merito l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per le motivazioni di seguito indicate.
Si evidenzia che all'appellante non può essere riconosciuta la qualifica di consumatore in relazione al contratto oggetto del giudizio.
Sul punto, si rammenta che l'art. 3 d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) definisce il consumatore come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, mentre il professionista come “la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”.
La legge ricollega dunque la qualifica di consumatore alla finalità perseguita dalla parte, persona fisica che stipula il contratto, finalità che deve essere estranea all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta dalla stessa.
Quanto al requisito dell'estraneità, giova rammentare che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ai fini della qualifica come professionista di un determinato soggetto, non è necessario che il contratto stipulato costituisca di per sé esercizio dell'attività di impresa o professionale, ma è sufficiente che “il contratto sia stipulato al fine di soddisfare interessi anche solo connessi od accessori rispetto allo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale. Di talché è atto compiuto dal professionista non solo quello che costituisca di per sé esercizio della professione, ma anche quello legato alla professione da un nesso funzionale.” (Cass. 22810/2018; cfr. Cass. 8419/2019 e Cass.
11773/2013).
Dunque, la Suprema Corte ha affermato che va esclusa la qualità di consumatore se si ravvisa un collegamento funzionale tra bene o servizio oggetto del contratto e attività professionale, in corso o anche soltanto futura, del soggetto.
Tanto premesso, va evidenziato che l'appellante si è limitato pagina 4 di 8 apoditticamente a sostenere la sua natura di consumatore, sull'assunto che non era mai stato riscontrato che l'acquisto del testo fosse funzionale allo svolgimento della professione di avvocato , sottolineando che la fattura era stata compilata con l'indicazione del solo codice fiscale e non della partita
Iva e che la lettera di recesso del 22.11.2017 era a firma di e Parte_1 non dell'avvocato . Pt_1
La tesi difensiva trova smentita nella produzione dello stesso appellante, in quanto dalla fattura in atti si evince che il testo acquistato, intitolato
“Infortunistica stradale: la responsabilità civile dell'automobilista”, è un manuale giuridico, così come il libro “La responsabilità sanitaria” che dalla predetta fattura risulta essere stato consegnato in omaggio. Tale circostanza, unitamente al fatto che l'appellante svolge la professione di avvocato, come emerge non solo dalla produzione documentale ma anche dal fatto che anche nel presente giudizio è difensore di sé stesso ex art. 86
c.p.c., appaiono dirimenti nell'escludere che, nel contratto per cui è causa,
l'appellante abbia agito nella qualità di consumatore: gli atti di causa dimostrano che l'appellante svolge la professione di avvocato, per cui è ragionevole ritenere, secondo l'id quod plerumque accidit, che l'acquisto di un manuale di diritto sia funzionale all'esercizio della propria attività professionale e non al godimento esclusivo del consumatore .
Inoltre, l'avv. , pur essendovi tenuto a fronte dei descritti elementi che Pt_1 depongono nel senso opposto, non ha chiarito quale sarebbe stato il suo scopo consumeristico, diverso cioè da quello professionale o connesso a questo, che avrebbe giustificato l'operazione negoziale.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito “ai fini dell'assunzione della veste di consumatore l'elemento significativo non è il “non possesso”, da parte della “persona fisica” che ha contratto con un “operatore commerciale”, della qualifica di “imprenditore commerciale” bensì lo scopo
(obiettivato o obiettivabile) avuto di mira dall'agente nel momento in cui ha concluso il contratto, con la conseguenza che la stessa persona fisica svolgente attività imprenditoriale o professionale deve considerarsi
“consumatore” quando conclude un contratto per la soddisfazione di
pagina 5 di 8 esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività” (Cass.
6578/2021).
Nel caso di specie, parte appellante non ha chiarito quali esigenze della vita quotidiana, estranee alla propria professione, l'acquisto del manuale di diritto mirava a soddisfare.
Non è revocabile in dubbio, dunque, che l'appellante ha operato nel contratto oggetto di causa in veste non consumeristica , nella misura in cui sussiste un collegamento funzionale tra il bene oggetto del contratto e l'attività professionale svolta.
Trova pertanto applicazione nel caso di specie non la disciplina consumeristica bensì la disciplina del codice civile di cui all'art. 1373 c.c., a mente del quale: “Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per l e prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita. È salvo in ogni caso il patto contrario".
Dunque, il recesso deve intendersi ammesso solo finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione, pur essendo consentito alle parti sottrarsi a tale disciplina generale, convenendo una più ampia facoltà di recesso.
Il recesso unilaterale presuppone, dunque, a norma dell'art. 1373 c.c., che tale facoltà sia specificamente attribuita per legge o per clausola contrattuale e, in quest'ultimo caso, l'onere di provarne l'esistenza ricade sulla parte che intenda farla valere in giudizio (Cass. civ. , n.987/1990).
Nel caso di specie, l'avv. ha dedotto di aver concordato Pt_1 telefonicamente con la convenuta il diritto di recedere in assenza di giusta causa entro 30 giorni dalla ricezione del bene acquistato.
Tali deduzioni sono rimaste del tutto prive di qualsiasi riscontro probatorio, né l'odierno appellante ha formulato istanze istruttorie volte a provare tale pagina 6 di 8 circostanza.
Quanto all'interrogatorio formale deferito in primo grado al legale rappresentante della società convenuta - rammentato che l'art. 232 c,p.c. non ricollega alla mancata risposta all'interrogatorio formale, o alla mancata presentazione ingiustificata (Cass. 2/04/2001, n. 4800) , gli stessi effetti di una confessione, ma conferisce al giudice soltanto la facoltà d i ritenere come ammessi i fatti dedotti, imponendogli però, al contempo, di valutare ogni altro elemento di prova e, in generale, di considerare la circostanza alla luce del complessivo quadro emergente dagli atti (Cass.
13/03/2009, n. 6181) – si osserva che, in ogni caso, l'appellante non ha articolato alcun capitolo in relazione all'avvenuta pattuizione dell'asserito diritto di recesso ad nutum.
Non avendo l'appellante provato il proprio diritto di recesso, ne consegue il rigetto della domanda di rimborso del prezzo versato.
Alla luce delle esposte considerazioni, l'appello deve essere rigettato e, per l'effetto, confermata la sentenza impugnata, sebbene con diversa motivazione.
Considerata la contumacia dell'appellata, nulla sulle spese.
Visto l'esito dell'appello e considerato il disposto dell'art. 13, co. 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, Legge n.
228/2012, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo un ificato in caso di rigetto integrale del gravame – come nel caso di specie - previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30/1/2013 (cfr. Cass. Civ., SS.UU. n. 9938/2014 e
Circolare del Ministero della Giustizia del 6/7/2015), l'appellante
è tenuto alla refusione del doppio del contributo Parte_1 unificato, mandando alla Cancelleria per le cure del relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
pagina 7 di 8 a) Dichiara la contumacia di
[...]
; Controparte_1
b) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma, con diversa motivazione, la sentenza n. 2657/2018 del Giudice di Pace di
Catanzaro;
c) Nulla sulle spese;
d) Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato da parte di;
Parte_1
e) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso in Catanzaro, lì 30.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
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