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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/10/2025, n. 4265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4265 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________ Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa IR OL, nella causa civile iscritta al n° 7865 /2024 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
RO RI
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
e
Controparte_1
Controparte_2
, in
[...]
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con la dott.ssa
NO EL
- convenuti -
All'esito dell'udienza del 8.10.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara il ricorso inammissibile.
Compensa le spese di lite tra le parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/05/2024, il ricorrente indicato in epigrafe deduceva di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di - PAIC862005 - I.C. MONTELEPRE-MANZONI del CP_2
personale , valide per il triennio 2021/2022-2022/2023-2023/2024, al fine di ottenere incarichi di supplenza e di svolto il servizio militare di leva e/o il servizio sostitutivo civile dopo il conseguimento del titolo di accesso, ma non in costanza di rapporto, e che tuttavia il detto servizio non gli era stato riconosciuto, dall'amministrazione convenuta, col corretto punteggio.
Domandava accertarsi il riconoscimento del punteggio integrale (6 pt) del servizio militare, per la provincia di , per le graduatorie di circolo e di CP_2
istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2023-2024
e “PER L'EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a riconoscere il punteggio integralmente (6 pt) del servizio militare, per la provincia di , per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia CP_2
del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2023-2024, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente;
Costituitosi in giudizio, l' rilevava come era stato disposto il pagamento dei ratei della suddetta provvidenza, oltre interessi legali”.
I convenuti si costituivano in giudizio, contestando nel merito la fondatezza del ricorso, di cui chiedevano il rigetto.
Con le note del 17.9.2025, la parte ricorrente rappresentava che “nelle more del giudizio le graduatorie oggetto di impugnazione sono esaurite ed hanno perso pertanto di validità, essendo entrato in vigore il D.M. n. 89/2024 che disciplina le nuove graduatorie valide per il triennio 2024/27. E' pertanto venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente” e chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
All'esito dell'udienza del 8.10.2025, la causa è stata decisa.
Risulta pacifica la circostanza dedotta dalla ricorrente secondo cui con il D.M.
n. 89/2024 sono state disciplinate le nuove graduatorie ATA valide per il triennio
2024/27
Ebbene, considerato che il presente ricorso è volto ad ottenere, previa disapplicazione delle norme del precedente DM 50/2021, il corretto punteggio nelle graduatorie di istituto del 2021 2024, ormai integralmente sostituite dalle nuove graduatorie, deve ritenersi sia venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente ex art. 100 c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso.
Sussistono giusti motivi, connessi alla non imputabilità alla parte ricorrente della causa della sopravenuta carenza di interesse, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 13/10/2025
IL GIUDICE
IR OL
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________ Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa IR OL, nella causa civile iscritta al n° 7865 /2024 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
RO RI
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
e
Controparte_1
Controparte_2
, in
[...]
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con la dott.ssa
NO EL
- convenuti -
All'esito dell'udienza del 8.10.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara il ricorso inammissibile.
Compensa le spese di lite tra le parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/05/2024, il ricorrente indicato in epigrafe deduceva di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di - PAIC862005 - I.C. MONTELEPRE-MANZONI del CP_2
personale , valide per il triennio 2021/2022-2022/2023-2023/2024, al fine di ottenere incarichi di supplenza e di svolto il servizio militare di leva e/o il servizio sostitutivo civile dopo il conseguimento del titolo di accesso, ma non in costanza di rapporto, e che tuttavia il detto servizio non gli era stato riconosciuto, dall'amministrazione convenuta, col corretto punteggio.
Domandava accertarsi il riconoscimento del punteggio integrale (6 pt) del servizio militare, per la provincia di , per le graduatorie di circolo e di CP_2
istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2023-2024
e “PER L'EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a riconoscere il punteggio integralmente (6 pt) del servizio militare, per la provincia di , per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia CP_2
del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2023-2024, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente;
Costituitosi in giudizio, l' rilevava come era stato disposto il pagamento dei ratei della suddetta provvidenza, oltre interessi legali”.
I convenuti si costituivano in giudizio, contestando nel merito la fondatezza del ricorso, di cui chiedevano il rigetto.
Con le note del 17.9.2025, la parte ricorrente rappresentava che “nelle more del giudizio le graduatorie oggetto di impugnazione sono esaurite ed hanno perso pertanto di validità, essendo entrato in vigore il D.M. n. 89/2024 che disciplina le nuove graduatorie valide per il triennio 2024/27. E' pertanto venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente” e chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
All'esito dell'udienza del 8.10.2025, la causa è stata decisa.
Risulta pacifica la circostanza dedotta dalla ricorrente secondo cui con il D.M.
n. 89/2024 sono state disciplinate le nuove graduatorie ATA valide per il triennio
2024/27
Ebbene, considerato che il presente ricorso è volto ad ottenere, previa disapplicazione delle norme del precedente DM 50/2021, il corretto punteggio nelle graduatorie di istituto del 2021 2024, ormai integralmente sostituite dalle nuove graduatorie, deve ritenersi sia venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente ex art. 100 c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso.
Sussistono giusti motivi, connessi alla non imputabilità alla parte ricorrente della causa della sopravenuta carenza di interesse, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 13/10/2025
IL GIUDICE
IR OL