TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/10/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. 2317/2024
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 19/09/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]13 22074 LOMAZZO ITALIA con l'Avv. COLMEGNA PAOLO
e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]13 22074 LOMAZZO ITALIA con l'Avv. COLMEGNA PAOLO
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Lomazzo, in data 06/09/2003,
(anno 2003, atto n. 20, parte II, serie A);
SEPARAZIONE:
□ separati con sentenza n. 362/2024 emessa dal Tribunale di Como in data 30.12.2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti). 1 con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- , nato l'[...] Per_1
- , nato il [...] Per_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 19/09/2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
2. la casa coniugale di Lomazzo, via Arconati 13, di proprietà del signor verrà assegnata CP_1
a quest'ultimo;
3. la signora a già reperito un alloggio in locazione in Lomazzo alla via Arconati 32-bis, Pt_1
ove si trasferirà con il figlio minorenne;
Per_1
4. quest'ultimo sarà affidato congiuntamente ai ricorrenti, che eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di intesa tra loro le decisioni più importanti relative a educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle di capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del ragazzo;
5. stante la collocazione prevalente presso la madre, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di , anche in ottemperanza ai doveri di cui agli artt. 147 e 148 c.c., il Per_1
padre corrisponderà la somma di € 400,00 mensili, da versarsi entro il giorno 10 del mese di riferimento e rivalutarsi ex art. 5, comma 7, L 898/70 in ragione del 100% degli indici di svalutazione monetaria;
6. il primogenito , per contro, vivrà con il padre;
Per_2
7. sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di , anche in ottemperanza ai Per_2
doveri di cui agli artt. 147 e 148 c.c., la signora corrisponderà la somma di € 400,00 Pt_1
mensili, da versarsi entro il giorno 10 del mese di riferimento e rivalutarsi ex art. 5, comma 7,
L 898/70 in ragione del 100% degli indici di svalutazione monetaria
8. compatibilmente con i rispettivi orari di lavoro dei genitori e previi gli accordi del caso tra questi ultimi, tenuto conto che il signor è occupato secondo turni di lavori Controparte_1
anche notturni, il padre terrà con sé il figlio per due fine settimana al mese, Per_1
2 indicativamente dalle ore 18:30 del venerdì alle ore 20:30 della domenica;
in via alternata rispetto ai fine settimana di spettanza, il signor terrà con sé in almeno due CP_1 Per_1
giorni di riposo settimanale, con pernotto, prelevandolo alle 16.00 e riportandolo il giorno successivo alle 18.30;
- il padre, inoltre, farà visita al figlio almeno in un'altra giornata infrasettimanale, compatibilmente con gli impegni lavorativi propri e della madre nonché, eventualmente, quelli scolastici del minore, tenendolo con sé, indicativamente, dalle 9:30 alle 20:30;
- le vacanze estive e natalizie verranno concordate con congruo anticipo tra i coniugi e, comunque, entro e non oltre le date rispettivamente del 31.05. del 30.11. dell'anno di riferimento, nel rispetto del principio dell'alternanza. Indicativamente, ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni, anche non consecutivi: in ogni caso, il coniuge dovrà comunicare preventivamente all'altro il luogo di villeggiatura, unitamente all'indicazione di un recapito telefonico di pronta reperibilità;
- va da sé che i genitori potranno concordemente apportare ogni opportuna modifica al calendario sopra esposto, tenendo sempre conto, in primis, del bene del figlio e, in ogni caso, del rigoroso rispetto del principio di bigenitorialità;
9. le frequentazioni tra , maggiorenne, e la madre, saranno liberamente concordate tra Per_2
questi ultimi;
10. i genitori, economicamente autonomi e tra loro indipendenti, contribuiranno altresì al 50% delle spese straordinarie dei figli, tra le quali espressamente incluse quelle per l'acquisto dei capi d'abbigliamento e calzature 'stagionali', previamente concordate, per materiale didattico, buoni pasto e rette scolastiche e universitarie, nonché mediche, dentistiche e specialistiche, come da protocollo del Tribunale di Como dell'aprile 2018;
11. i ricorrenti concordano altresì che, con riferimento all'aspetto fiscale, l'assegno unico verrà introitato in misura proporzionale tra loro: tale posta è stata tenuta in debita considerazione ai fini della determinazione degli emolumenti a beneficio dei figli posti a carico dei genitori;
12. le autovetture Volvo V50 tg. DS637GR e Fiat 500 tg. AR113KH, intestate al signor CP_1
verranno utilizzate rispettivamente da quest'ultimo e dalla signora I coniugi si riservano Pt_1
3 di attivarsi per trasferire la proprietà del mezzo Fiat 500 a quest'ultima. Gli oneri di verifiche periodiche, manutenzione e funzionamento dei mezzi saranno affrontati dagli utilizzatori.
13. il contratto di mutuo gravante sull'immobile di Lomazzo, via Arconati 13, di proprietà del signor con rata di circa 700,00 € mensili, attualmente addebitato sul c/c 212020 presso CP_1
BCC Cantù intestato alla signora rimarrà a carico del marito. A tal proposito, il signor Pt_1
farà tenere alla signora la provvista mensile utile a far fronte a tale impegno CP_1 Pt_1
economico;
14. Conti correnti: i ricorrenti sono intestatari di separati depositi in regime di c/c, che continueranno a utilizzare in ragione delle rispettive esigenze e necessità;
15. i ricorrenti dichiarano che le altre pendenze di natura economico-patrimoniale sono state già definite in separata sede, dandosi comunque reciprocamente atto che nessun contributo viene stabilito a carico di un coniuge e in favore dell'altro;
16. i signori e inoltre, acconsentono sin da ora, l'uno per l'altro, Parte_1 Controparte_1
a che la competente Autorità amministrativa rilasci, proroghi e mantenga in favore di ciascuno di essi il passaporto per tutte le destinazioni e si obbligano a prestare ogni ulteriore consenso nonché ad espletare ogni ulteriore attività occorrente a tale scopo.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
4 Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1 Controparte_1 in data 06/09/2003, in Lomazzo con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lomazzo
(anno 2003, atto n. 20, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lomazzo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 19/09/2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao
5
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 19/09/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]13 22074 LOMAZZO ITALIA con l'Avv. COLMEGNA PAOLO
e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]13 22074 LOMAZZO ITALIA con l'Avv. COLMEGNA PAOLO
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Lomazzo, in data 06/09/2003,
(anno 2003, atto n. 20, parte II, serie A);
SEPARAZIONE:
□ separati con sentenza n. 362/2024 emessa dal Tribunale di Como in data 30.12.2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti). 1 con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- , nato l'[...] Per_1
- , nato il [...] Per_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 19/09/2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
2. la casa coniugale di Lomazzo, via Arconati 13, di proprietà del signor verrà assegnata CP_1
a quest'ultimo;
3. la signora a già reperito un alloggio in locazione in Lomazzo alla via Arconati 32-bis, Pt_1
ove si trasferirà con il figlio minorenne;
Per_1
4. quest'ultimo sarà affidato congiuntamente ai ricorrenti, che eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di intesa tra loro le decisioni più importanti relative a educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle di capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del ragazzo;
5. stante la collocazione prevalente presso la madre, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di , anche in ottemperanza ai doveri di cui agli artt. 147 e 148 c.c., il Per_1
padre corrisponderà la somma di € 400,00 mensili, da versarsi entro il giorno 10 del mese di riferimento e rivalutarsi ex art. 5, comma 7, L 898/70 in ragione del 100% degli indici di svalutazione monetaria;
6. il primogenito , per contro, vivrà con il padre;
Per_2
7. sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di , anche in ottemperanza ai Per_2
doveri di cui agli artt. 147 e 148 c.c., la signora corrisponderà la somma di € 400,00 Pt_1
mensili, da versarsi entro il giorno 10 del mese di riferimento e rivalutarsi ex art. 5, comma 7,
L 898/70 in ragione del 100% degli indici di svalutazione monetaria
8. compatibilmente con i rispettivi orari di lavoro dei genitori e previi gli accordi del caso tra questi ultimi, tenuto conto che il signor è occupato secondo turni di lavori Controparte_1
anche notturni, il padre terrà con sé il figlio per due fine settimana al mese, Per_1
2 indicativamente dalle ore 18:30 del venerdì alle ore 20:30 della domenica;
in via alternata rispetto ai fine settimana di spettanza, il signor terrà con sé in almeno due CP_1 Per_1
giorni di riposo settimanale, con pernotto, prelevandolo alle 16.00 e riportandolo il giorno successivo alle 18.30;
- il padre, inoltre, farà visita al figlio almeno in un'altra giornata infrasettimanale, compatibilmente con gli impegni lavorativi propri e della madre nonché, eventualmente, quelli scolastici del minore, tenendolo con sé, indicativamente, dalle 9:30 alle 20:30;
- le vacanze estive e natalizie verranno concordate con congruo anticipo tra i coniugi e, comunque, entro e non oltre le date rispettivamente del 31.05. del 30.11. dell'anno di riferimento, nel rispetto del principio dell'alternanza. Indicativamente, ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni, anche non consecutivi: in ogni caso, il coniuge dovrà comunicare preventivamente all'altro il luogo di villeggiatura, unitamente all'indicazione di un recapito telefonico di pronta reperibilità;
- va da sé che i genitori potranno concordemente apportare ogni opportuna modifica al calendario sopra esposto, tenendo sempre conto, in primis, del bene del figlio e, in ogni caso, del rigoroso rispetto del principio di bigenitorialità;
9. le frequentazioni tra , maggiorenne, e la madre, saranno liberamente concordate tra Per_2
questi ultimi;
10. i genitori, economicamente autonomi e tra loro indipendenti, contribuiranno altresì al 50% delle spese straordinarie dei figli, tra le quali espressamente incluse quelle per l'acquisto dei capi d'abbigliamento e calzature 'stagionali', previamente concordate, per materiale didattico, buoni pasto e rette scolastiche e universitarie, nonché mediche, dentistiche e specialistiche, come da protocollo del Tribunale di Como dell'aprile 2018;
11. i ricorrenti concordano altresì che, con riferimento all'aspetto fiscale, l'assegno unico verrà introitato in misura proporzionale tra loro: tale posta è stata tenuta in debita considerazione ai fini della determinazione degli emolumenti a beneficio dei figli posti a carico dei genitori;
12. le autovetture Volvo V50 tg. DS637GR e Fiat 500 tg. AR113KH, intestate al signor CP_1
verranno utilizzate rispettivamente da quest'ultimo e dalla signora I coniugi si riservano Pt_1
3 di attivarsi per trasferire la proprietà del mezzo Fiat 500 a quest'ultima. Gli oneri di verifiche periodiche, manutenzione e funzionamento dei mezzi saranno affrontati dagli utilizzatori.
13. il contratto di mutuo gravante sull'immobile di Lomazzo, via Arconati 13, di proprietà del signor con rata di circa 700,00 € mensili, attualmente addebitato sul c/c 212020 presso CP_1
BCC Cantù intestato alla signora rimarrà a carico del marito. A tal proposito, il signor Pt_1
farà tenere alla signora la provvista mensile utile a far fronte a tale impegno CP_1 Pt_1
economico;
14. Conti correnti: i ricorrenti sono intestatari di separati depositi in regime di c/c, che continueranno a utilizzare in ragione delle rispettive esigenze e necessità;
15. i ricorrenti dichiarano che le altre pendenze di natura economico-patrimoniale sono state già definite in separata sede, dandosi comunque reciprocamente atto che nessun contributo viene stabilito a carico di un coniuge e in favore dell'altro;
16. i signori e inoltre, acconsentono sin da ora, l'uno per l'altro, Parte_1 Controparte_1
a che la competente Autorità amministrativa rilasci, proroghi e mantenga in favore di ciascuno di essi il passaporto per tutte le destinazioni e si obbligano a prestare ogni ulteriore consenso nonché ad espletare ogni ulteriore attività occorrente a tale scopo.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
4 Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1 Controparte_1 in data 06/09/2003, in Lomazzo con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lomazzo
(anno 2003, atto n. 20, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lomazzo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 19/09/2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao
5