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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/02/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 10/2025 Reg.Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 02.01.2025 dai coniugi:
(C.F. ) nato a Cernusco sul Naviglio in [...] Parte_1 C.F._1
21.11.1982 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Brenna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e
(C.F. ) nata in [...] in CP_1 Parte_2 C.F._2
data 07.03.1995 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia Russo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 29.01.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte: conclusioni quanto alla domanda di separazione
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_3 Parte_1
;
[...]
• autorizzare i coniugi a vivere separati nell'obbligo del reciproco rispetto
• ordinare al Comune di Modica (Provincia di Ragusa) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio una volta decorsi i termini di legge e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 1 e 3 Legge 898/1970 e successive modificazioni, si chiede che la S.V. Ill.ma voglia:
• pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Modica, provincia di
Ragusa, in data 21 dicembre 2019, tra signori e , iscritto nel Parte_1 Parte_3
registro degli atti di matrimonio del Comune di Ragusa al n. 161 Serie A, Parte II, anno 2019, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile, ove il matrimonio risulta iscritto, di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza e ad ogni provvedimento consequenziale;
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
- Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra l'importo di euro 2.000,00 tramite Parte_1 Pt_3
bonifico bancario, alle seguenti coordinate bancarie: IBAN: [...] al momento della sottoscrizione del presente ricorso e contestualmente alla sottoscrizione del passaggio di proprietà, a definizione di qualsivoglia pretesa relativa al veicolo Tiguan, di proprietà di entrambi
i coniugi;
-i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver definito ogni qualsivoglia pretesa relativa e/o connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale, ad eccezione del versamento di quanto sopra specificato.
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che:
- le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto non contrari a norme imperative di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Modica in data
21.12.2019;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Modica per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 161, parte II serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 06.02.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 02.01.2025 dai coniugi:
(C.F. ) nato a Cernusco sul Naviglio in [...] Parte_1 C.F._1
21.11.1982 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Brenna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e
(C.F. ) nata in [...] in CP_1 Parte_2 C.F._2
data 07.03.1995 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia Russo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 29.01.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte: conclusioni quanto alla domanda di separazione
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_3 Parte_1
;
[...]
• autorizzare i coniugi a vivere separati nell'obbligo del reciproco rispetto
• ordinare al Comune di Modica (Provincia di Ragusa) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio una volta decorsi i termini di legge e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 1 e 3 Legge 898/1970 e successive modificazioni, si chiede che la S.V. Ill.ma voglia:
• pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Modica, provincia di
Ragusa, in data 21 dicembre 2019, tra signori e , iscritto nel Parte_1 Parte_3
registro degli atti di matrimonio del Comune di Ragusa al n. 161 Serie A, Parte II, anno 2019, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile, ove il matrimonio risulta iscritto, di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza e ad ogni provvedimento consequenziale;
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
- Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra l'importo di euro 2.000,00 tramite Parte_1 Pt_3
bonifico bancario, alle seguenti coordinate bancarie: IBAN: [...] al momento della sottoscrizione del presente ricorso e contestualmente alla sottoscrizione del passaggio di proprietà, a definizione di qualsivoglia pretesa relativa al veicolo Tiguan, di proprietà di entrambi
i coniugi;
-i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver definito ogni qualsivoglia pretesa relativa e/o connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale, ad eccezione del versamento di quanto sopra specificato.
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che:
- le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto non contrari a norme imperative di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Modica in data
21.12.2019;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Modica per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 161, parte II serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 06.02.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti