Articolo 343 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 342Articolo 344
Versione
6 maggio 1952
Art. 343.
(Processo verbale di demolizione)


La demolizione della nave o del galleggiante dove risultare da processo verbale compilato dall'autorita' n marittima mercantile ovvero dall'autorita' consolare del luogo dove e' avvenuta.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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