Sentenza 7 novembre 2023
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- 1. La legge Nordio e il giudizio di impugnazioneCarlo Citterio · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 23 luglio 2024
Questo contributo costituisce il terzo di una serie di approfondimenti sul "d.d.l. Nordio" di questa Rivista. Si veda D.d.l. Nordio in materia di intercettazioni: l'ennesima ombra gettata sull'operato del pubblico ministero (e l'ennesimo passo verso la separazione delle carriere) di Andrea Apollonio, D.d.l. Nordio: l'interrogatorio prima della misura cautelare e l'elefante nella stanza di Costantino De Robbio. Sommario: 1. Le novità in materia di impugnazione - 2. La brevissima vita dell'obbligo di depositare, insieme con l'atto di impugnazione, la dichiarazione o elezione di domicilio: l'approccio sistematico, questo sconosciuto - 3. Le curiose ricorrenza e sorte dello specifico mandato …
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Questo contributo costituisce il terzo di una serie di approfondimenti sul "d.d.l. Nordio" di questa Rivista. Si veda D.d.l. Nordio in materia di intercettazioni: l'ennesima ombra gettata sull'operato del pubblico ministero (e l'ennesimo passo verso la separazione delle carriere) di Andrea Apollonio, D.d.l. Nordio: l'interrogatorio prima della misura cautelare e l'elefante nella stanza di Costantino De Robbio. Sommario: 1. Le novità in materia di impugnazione - 2. La brevissima vita dell'obbligo di depositare, insieme con l'atto di impugnazione, la dichiarazione o elezione di domicilio: l'approccio sistematico, questo sconosciuto - 3. Le curiose ricorrenza e sorte dello specifico mandato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2023, n. 44630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44630 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2023 |
Testo completo
lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto Proc. Gen. Francesca Romana Pirrelli che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 44630 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 10/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24/4/2023 la Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 89 d.lgs. 150/2022 e 581 co. 1 ter e 1 quater cod. proc. pen. l'appello proposto da LA FU avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 2/2/2023, disponendo l'esecuzione del provvedimento impugnato e condannando l'imputato alle spese del grado. Il FU è stato condannato alla pena di mesi 3 di arresto ed euro 2.500 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, con la sanzione ammini- strativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno, in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 186 co. 2 lett. b e co. 2 sexies, co. 2 bis d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e succ. mod., perché circolava in orario notturno alla guida del veicolo ALFA ROMEO 147, targato DP233Z11, provocando un inci- dente stradale, in stato di ebbrezza dovuta ad assunzione di bevande alcoliche, come accertato dal personale della Polizia Roma Capitale-I Gruppo, che, dapprima, riscontrava i sintomi comportamenti tipici dello stato di ebbrezza alcolica 'alito vinoso' e, quindi, accertava mediante l'esame etilometrico esperito, con apparec- chiatura tipo 7110 MK III ARNII-0047, che evidenziava, nelle due prove interval- late, eseguite ai sensi dell'art. 379 Regolamento cod. strada. un tasso alcolemico pari a 1.38 g/i alle ore 2:14 e pari a 1.31 g/I alle ore 2.24. Fatto commesso in Roma, il 4/12/2018. La Corte capitolina, preso atto che la sentenza di primo grado, è stata emessa e depositata in data 2/2/2023 e che avverso la stessa, con atto depositato il 17/2/2023, è stato proposto appello da parte del difensore dell'imputato, ha rile- vato che: a. gli artt. 581 co. 1 ter e 1 quater cod. proc. pen. (così come introdotti dall'art. 33 del d.lgs. 150/2022, la c.d. Riforma Cattabia) richiedono che unita- mente all'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori sia depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai fini della notifi- cazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581 co. 1 ter), nonché, ove trattasi di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza che, unitamente all'atto di appello sia depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'ele- zione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto che dispone il giudizio (art. 581 co. 1 quater); b. tale disposizione, ai sensi dell'art. 89 co. 3 d.lgs. 150/2022, si applica per le impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva all'entrata in vigore del succitato decreto, ossia dopo il 30.12.2022; c. che, nel caso di specie, l'appello proposto avverso la sentenza del 2/2/2023 manca dello specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della 9 sentenza e contenente la dichiarazione o l'ellezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio;
Ha dichiarato, dunque, l'inammissibilità dell'appello. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il FU, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, i motivi, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in relazione ad una mancata interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni di cui agli artt. 89 d.lgs. 150/02 e dell'art. 581 co. 1 ter e 1 quater cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione. E contestualmente solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 89 d.lgs 150/22 e 581 co.
1-ter e 1-quater cod. proc. pen. per violazione dei principi di uguaglianza, effettività della tutela giurisdizionale, presunzione di non colpevolezza e giusto processo, di cui agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione. Per il ricorrente non v'è chi non veda come tali disposizioni, introdotte dalla c.d. Riforma Cartabia nell'ottica evidente di deflazionare l'accesso al secondo grado di merito, privino, di fatto, il difensore d'ufficio dell'imputato giudicato in assenza di depositare la dichiarazione di impugnazione, così come anche il potere di impu- gnazione del difensore di fiducia risulterebbe neutralizzato laddove non fosse in condizione di mettersi in contatto con l'imputato in pendenza dei termini per im- pugnare, specie nell'ipotesi di pronuncia della sentenza di condanna con motiva- zione contestuale, laddove un soggetto si trovasse, per esempio, all'estero e non fosse in grado di fare rientro in Italia nei quindici giorni utili per il deposito dell'im- pug nazione. L'impugnazione della sentenza di condanna -secondo la tesi proposta in ri- corso- rappresenta all'evidenza, una delle componenti essenziali del diritto di di- fesa sancito dall'art.24 Cost.: non a caso, la dlisposizione costii:uzionale in oggetto tutela l'attività defensionale con esplicito riferimento ai diversi "gradi" del proce- dimento, nella piena consapevolezza dell'assoluta centralità assunta dai meccani- smi di impugnazione nell'ambito di un sistema processuale finalizzato a prevenire il rischio di una ingiusta condanna, con conseguente indebita limitazione della li- bertà personale. Allo stesso modo, nel riconoscere il valore costituzionale della presunzione di non colpevolezza, l'art.27 Cost evoca espressamente in senso con- trario il presupposto della "definitività" dell'eventuale condanna, con evidente ri- chiamo al possibile ribaltamento - nei gradi successivi - dell'ingiusta sentenza che dovesse essere stata pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato. 3 Sotto altro aspetto -prosegue il ricorso- l'obbligo di motivazione dei provve- dimenti giudiziari sancito dall'art. 111 Cost. trova poi a sua volta fondamentale corollario nella comune possibilità di verifica della effettiva legittimità dei mede- simi, ed a maggior ragione a fronte di eventuali decisioni di "condanna" che inci- dono direttamente sulla libertà dei cittadini e tali, pertanto, da determinare l'esi- genza di un controllo più diffuso, completo e penetrante, destinato appunto ad esplicarsi proprio attraverso il "sistema" delle impugnazioni tradizionalmente pre- visto nell'ordinamento a garanzia dell'imputato. Pur in assenza di un esplicito riconoscimento formale all'interno degli art. 24, 27 e 111 Cost. (che richiama espressamente il solo ricorso per cassazione) la fa- coltà di appellare le sentenze di condanna a pena detentiva senza limiti e preclu- sioni ingiustificate, rappresenta, pertanto, secondo il ricorrente un profilo assolu- tamente insopprimibile del diritto di difesa dell'imputato, così come concretamente strutturato nell'assetto costituzionale vigente. Si ricorda in ricorso che, anche di recente, la Corte Costituzionale ha avuto infatti modo di sottolineare che «il potere di impugnazione dell'imputato si correla al fondamentale valore espresso dal diritto di difesa (art. 24 Cost.), che ne accre- sce la forza di resistenza al cospetto di sollecitazioni di segno inverso (sentenze n. 274 del 2009, n. 26 del 2007 e n. 98 del 1994», ricordando che a livello sovrana- zionale, l'art. 14, paragrafo 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e l'art. 2 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salva- guardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98 ga- rantisce appunto «il diritto a far riesaminare la decisione da una giurisdizione su- periore, o di seconda istanza» proprio «a favore della persona dichiarata colpevole o condannata per un reato» (in questi termini. Corte Cost. n. :34 del 2020). Nel quadro costituzionale appena richiamato, l'insopprimibile correlazione fra il diritto all'impugnazione della sentenza di condanna di primo grado e la difesa "tecnica" garantita all'imputato dall'art. 24 Cost. è poi chiaramente enunciata per il ricorrente dall'art. 571 cod. proc. pen. secondo il quale «può proporre impugna- zione il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine», fermo restando che «l'imputai:o, nei modi previsti per la rinuncia, può togliere effetto all'impugnazione proposta dal suo difensore». Secondo la tesi proposta in ricorso, il legislatore, introducendo con I'art.581 comma 1-quater cod. proc. pen., una specifica disposizione relativa alla forma dell'impugnazione concernente il solo imputato assente, avrebbe determinato un surrettizio stravolgimento del precedente assetto sistematico. Ciò perché, mentre la "legittimazione" all'impugnazione resta disciplinata dall'art.571 cod. proc. pen., 4 il mancato deposito del mandato ad impugnare rilasciato dopo l'impugnando prov- vedimento dovrebbe determinare la inammissibilità dell'atto del difensore a ciò legittimato, in ragione di un vizio che afferirebbe appunto alla forma dell'impugna- zione in tal modo proposta. Orbene, secondo il ricorrente, a fronte del surrettizio stravolgimento dell'as- setto delle impugnazioni concernenti le sentenze di condanna emesse a carico di un imputato assente che consegue inevitabilmente alla disposizione così intro- dotta, vi sarebbero evidenti profili di collisione con le norme costituzionali di rife- rimento. Sotto un primo profilo, verrebbe in rilievo il mancato rispetto del principio di parità fra le parti ai tini dell'impugnazione e l'inammissibile svuotamento della di- fesa tecnica proprio al cospetto di un passaggio quanto mai decisivo per l'estrin- secazione del diritto di difesa. Nella richiamata sentenza n. 26 del 2007 la Corte costituzionale ha infatti affermato che il principio di parità fra le parti rappresenta un connotato essenziale dell'intero processo e deve essere pertanto adeguatamente garantito anche nell'ambito del sistema delle impugnazioni, di talché le possibili menomazioni del potere spettante alla pubblica accusa, nel confronto con lo speculare potere dell'imputato, devono risultare esse stesse sorrette da una "ragionevole giustifi- cazione", in assenza della quale sono inevitabilmente destinate ad assumere spe- cifici profili di illegittimità costituzionale, come era stato appunto ritenuto nel caso di specie. Lungo questa linea ricostruttiva, il giusto processo descritto dall'art.111 Cost. informerebbe, quindi, all'evidenza anche il regime delle impugnazioni in una pro- spettiva costantemente ancorata al raggiungimento - all'esito dei vari gradi del processo - di una "decisione corretta" e tesa a valorizzare armonicamente le op- poste facoltà di contestazione dell'approdo proposto dal primo giudicante, nel ri- spetto del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. Nella richiamata sentenza n. 34 del 2020 -prosegue il ricorso- i giudici delle leggi hanno ha poi posto esplicitamente in rilievo la più pregnante rilevanza costi- tuzionale del diritto all'impugnazione del condannato rispetto al potere di impu- gnazione nel merito della sentenza di primo grado da parte del pubblico ministero, il quale presenta appunto «margini di "cedevolezza'' più ampi, a fronte di esigenze contrapposte, rispetto a quelli che connotano il simmetrico potere dell'imputato» (sentenza n.26 del 2007), di talché la complessiva valutazione in merito all'effet- tivo rispetto della parità fra le parti nella "messa in discussione" della sentenza di primo grado non potrebbe giammai indurre a sacrificare la posizione del condan- nato rispetto a quella della pubblica accusa. 5 Viceversa, nel quadro appena tratteggiato, la prevista limitazione dell'auto- noma facoltà di appello del difensore dell'imputato assente, che dovrebbe ora sol- lecitare il suo assistito al rilascio di uno specifico "mandato ad impugnare" nei ristretti termini previsti per l'impugnazione, determinerebbe, innanzitutto, una evidente asimmetria con il potere che resta per converso riconosciuto al Pubblico Ministero in caso di assoluzione. All'esito di eventuali condanne ingiuste, il difensore dovrebbe infatti attivarsi, proprio al cospetto di un imputato assente e per questo non facilmente raggiungi- bile, per sollecitarlo a valutare l'opportunità di assumere - suo tramite - una spe- cifica iniziativa processuale a tutela dei suoi diritti, mentre il rappresentante della pubblica accusa impegnato nello stesso giudizio in qualità di semplice Sostituto del Procuratore della Repubblica manterrebbe intatto il suo potere di appellare la sen- tenza di assoluzione senza alcun ulteriore passaggio. Alla lettura del dispositivo, i rappresentanti dell'accusa e della difesa chiamati ad incarnare ed a garantire il contraddittorio proprio attraverso la loro "necessaria" presenza finirebbero in realtà per esprimere, in conseguenza della limitazione in esame, una asimmetria davvero evidente, astrattamente colmabile solo nel caso in cui l'imputato dovesse venire a sua volta a conoscenza della sentenza emessa a suo carico. Sotto tale profilo, un'ingiustificata disparità di trattamento si rileverebbe, inol- tre, anche in relazione alla posizione della parte civile, la quale vede tuttora rico- nosciuto il suo diritto all'impugnazione sulla base di una procura rilasciata anche "prima" della sentenza da impugnare. Sul punto le Sezioni Unite -prosegue il ricorrente- hanno a tal punto eviden- ziato la naturale ampiezza delle facoltà connaturate al ruolo di difensore della parte civile da riconoscere al medesimo il potere di interporre gravame pur in presenza di una procura o di un mandato alle liti non contenente alcun espresso riferimento all'impugnazione o ai gradi successivi (sentenza n. 44712/2004). Ancora una volta, la concreta limitazione delle modalità di espressione del diritto all'impugnazione risulterebbe paradossalmente rivolta proprio nei confronti dell'imputato, pur a fronte dell'esplicito riconoscimento costituzionale e conven- zionale della posizione di "maggior tutela" che gli deve esser -e necessariamente garantita in forza dell'art.24 Cost. In relazione alla posizione dell'imputato, per il ricorrente verrebbe poi limitato proprio l'eventuale appello proposto dal suo difensore, restando invece ferma la possibilità del medesimo di proporre impugnazione per il tramite di un procuratore "nominato anche prima dell'emissione del provvedimento". A risultare incrinata, in una disciplina siffatta, è a ben vedere la stessa logica di una "difesa tecnica" 6 posta in grado di operare con continuità e senza inutili ostacoli lungo l'intero per- corso processuale (percorso costituzionalmente rappresentato - come detto - da una pluralità di gradi di giudizio), in modo da poter supplire alle limitate cognizioni dell'imputato (o del suo eventuale procuratore speciale) in ordine alle modalità di svolgimento del processo penale, ai suoi tempi ed ai suoi possibili approdi sì da porlo, per l'appunto, in una condizione di "parità" con la pubblica accusa. Già di per sé stessa, una simile forma di "cesura" nella continuità del rapporto defensio- nale dovrebbe necessariamente accompagnarsi, per poter risultare "ragionevole", con una formale comunicazione all'imputato dell'esito del giudizio di primo grado, in linea con la pregressa disciplina del c.d. estratto contumaciale che viene invece in questo caso del tutto pretermessa. Se, come affermato nella relazione dal Massimario, la previsione in questione risulta infatti determinata dalla «esigenza di selezione in entrata, le impugnazioni, caducando quelle che non siano espressione di una scelta ponderata e rinnovata, in limine impugnationis, ad opera della parte», è evidente che in una prospettiva costituzionale la parte dovrebbe essere posta allora in condizione di esercitare consapevolmente la scelta in questione. Al contrario, l'art.581 co.
1-quater esprime la volontà di utilizzare a scopo deflattivo la mancata conoscenza della sentenza di condanna da parte dell'imputato assente e non certo quella di favorire una scelta ponderata e consapevole da parte del medesimo. Al cospetto di una disciplina generale, quale quella contenuta nell' art. 571 cod. proc. pen. che valorizza appunto - in chiave costituzionale - la comune facoltà di impugnazione del difensore (ferma restando la possibilità di un successivo in- tervento processuale dell'imputato di segno contrario a scopo "revocatorio"), la norma di recente introduzione - apparentemente finalizzata a disciplinare le sole "forme" dell'impugnazione - finisce pertanto per azzerarne il significato introdu- cendo a tal fine una assenta "inammissibilità" legata a ragioni formali. Alla luce di tali rilievi, per il ricorrente deve pertanto affermarsi l'evidente inammissibilità - nell'attuale assetto costituzionale - di un regime normativo che giunga ad "interrompere" la libera estrinsecazione del ruolo difensivo senza che l'imputato abbia ricevuto effettiva conoscenza' del presupposto che dovrebbe de- terminare la richiamata cesura, ovverosia dell'avvenuta pronuncia di una sentenza di condanna a suo carico, non potendo ammettersi alcuna forma di preminenza sul diritto di difesa di eventuali esigenze attinenti alla riduzione del carico giudi- ziale. In quest'ottica, la prevista compressione del diritto di difesa dell'imputato "inattivo", con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di condanna pro- nunciata a suo carico all'esito del primo grado, risponderebbe infatti a ben vedere ad esigenze sostanzialmente esogene, eventualmente attinenti (sia pur in modo 7 indiretto) alla ragionevole durata del processo. A tale riguardo, non si può allora fare a meno di richiamare il chiaro dettato della Corte Costituzionale, da ultimo ribadito nella sentenza n. 111 del 2022, sulla preminenza del diritto di difesa. Per il ricorrente va ricordato che la sentenza n. 317 del 2009 ha già precisato che il diritto di difesa ed il principio di ragionevole durata del processo non possono entrare in comparazione, ai fini del bilanciamento, indipendentemente dalla com- pletezza del sistema delle garanzie, in quanto ciò che rileva è esclusivamente la durata del «giusto» processo, quale delineato proprio dall'art. 111 Cost. In tale sentenza si è, quindi, affermato che «[u]na diversa soluzione introdur- rebbe una contraddizione logica e giuridica all'interno dello stesso art. 111 Cost., che da una parte imporrebbe una piena tutela del principio del contraddittorio e dall'altra autorizzerebbe tutte le deroghe ritenute utili allo scopo di abbreviare la durata dei procedimenti. Un processo non "giusto ", perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua du- rata. In realtà, non si tratterebbe di un vero bilanciamento, ma di un sacrificio puro e semplice, sia del diritto al contraddittorio sancito dal suddetto or!. 111 Cost., sia del diritto di difesa, riconosciuto dall'art. 24, co. 2, Cost.: diritti garantiti da norme costituzionali che entrambe risentono dell'effetto espansivo dell'art. 6 CEDU e della corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo». In secondo luogo, anche laddove si ritenesse di poter superare i rilievi atti- nenti allo stravolgimento dell'assetto costituzionale del sistema delle impugnazioni ed all'inammissibile interruzione del rapporto difensivo "all'insaputa dell'imputato", deve poi rilevarsi, sotto altro profilo, anche l'ingiustificata differenziazione della disciplina relativa all'imputato "assente" rispetto a quella dell'imputato presente, scientemente attuata dall'art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen. proprio in ra- gione degli obiettivi "pratici" perseguiti dal legislatore ed al di fuori di qualsiasi coerenza sistematica. La necessità di uno specifico mandato ad impugnare viene infatti riferita al solo imputato assente e non invece all'imputato presente, il cui difensore mantiene ancora intatta la propria facoltà di autonoma impugnazione a prescindere dal "de- posito" del "mandato": già sotto il profilo logico, una simile distinzione appare quindi intrinsecamente irragionevole, in quanto fondata su un dato di per sé stesso irrilevante ai fini della impugnazione, ovvero l'avvenuta partecipazione dell'impu- tato ad una delle udienze. Per il ricorrente la norma in esame mostra, invece, di prescindere completa- mente dal fatto che l'imputato sia venuto o meno a conoscenza della sentenza pronunciata nei di lui confronti, ovvero dell'unico parametro che potrebbe astrat- tamente assumere una sua rilevanza al fine di imporre al medesimo uno specifico onere di attivazione. 8 In questo quadro, anche volendo ragionare lungo l'inconsistente percorso ar- gomentativo asseritamente sotteso alla disposizione in esame, afferente per l'ap- punto alla pretesa valorizzazione della "scelta" dell'imputato a discapito di quella del suo difensore, non si vede davvero per quale motivo l'impugnazione proposta dal difensore dell'imputato presente dovrebbe ritenersi "espressione di una scelta ponderata e rinnovata" da parte del condannato, al contrario di quella proposta dal difensore dell'imputato assente ritenuta invece intrinsecamente priva di un simile avallo. In termini di effettività del diritto di difesa, la disposizione di cui all'art. 581, co. 1 quater cod. proc. pen. si rivelerebbe, poi, non soltanto illogica, ma addirittura paradossale: a fronte dell'esigenza costituzionale di evitare condanne ingiuste, proprio l'imputato assente - come tale più frequentemente ignaro dell'esito del giudizio di primo grado e delle motivazioni addotte a sostegno della sua condanna - dovrebbe essere infatti garantito, a maggior ragione, proprio dal potere di impu- gnazione del suo difensore. A tale riguardo, la Corte Costituzionale ha del resto già avuto modo di richia- mare espressamente le insuperabili indicazioni fornite dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa con la risoluzione del 21 maggio 1975, n. 11, con la quale sono state espressamente individuate le garanzie che devono essere comunque assicu- rate all'imputato assente, stabilendo, tra le «regole minime», che «ogni persona giudicata in sua assenza deve poter impugnare la decisione con tutti i mezzi di gravame che le sarebbero consentiti qualora fosse stata presente» (Corte Cost. sentenza n.317/2009). La stessa disposizione normativa relativa al mandato ad impugnare dispone altresì, sempre a pena di inammissibilità, che l'impugnazione si accompagni al deposito, ai fini del decreto di citazione a giudizio, della "dichiarazione" o della "elezione di domicilio dell'imputato". Già sotto il profilo letterale e sistematico, la norma in questione solleva per- tanto evidenti perplessità, atteso che l'imputato "appellante" ha già avuto modo di dichiarare o di eleggere domicilio in precedenza per l'intero procedimento a suo carico, con espresso avvertimento dell'esigenza di comunicarne l'eventuale modi- fica, mentre l'art. 164 cod. proc. pen. chiarisce che detta elezione avrà appunto effetto proprio per l'atto di citazione in giudizio ai sensi dell'art.601 cod. proc. pen. Da un lato, non si ravvisa pertanto l'esigenza di alcun ulteriore adempimento in sede di impugnazione, dall'altro il previsto "deposito" sembrerebbe in ogni caso potersi riferire anche alla "elezione di domicilio" già presente in atti. Sul piano costituzionale, la previsione in parola si presterebbe, ovviamente, alle stesse censure sopra richiamate nella misura in cui sembra poter pregiudica 9 anch'essa la possibile impugnazione della sentenza di condanna nel caso in cui l'imputato non venga tempestivamente a conoscenza della stessa. A tali censure si aggiungerebbe, inoltre, la palese irragionevolezza di una norma che risulta asseritamente finalizzata a semplificare "la notificazione del de- creto di citazione a giudizio", valorizzando in tal modo una esigenza rispetto alla quale sarebbe persino ovvio prevedere che in assenza di una rinnovata elezione di domicilio o di un nuovo deposito della elezione in atti l'imputato possa eventual- mente divenire domiciliato ex lege presso il difensore, ma non certo una parados- sale inammissibilità dell'impugnazione determinata dalla assenta "difficoltà di no- tifica" in tal modo causata. Del tutto irragionevole appare, infine, per il ricorrente anche la norma di diritto intertemporale riguardante il mandato ad impugnare del difensore dell'imputato assente. Alcune delle motivazioni addotte nel vano tentativo di giustificare la limita- zione del potere di impugnazione del difensore dell'imputato assente ponevano infatti in evidenza la contestuale valorizzazione di una diretta partecipazione dell'imputato al giudizio di primo grado, o quantomeno la garanzia di una sua reale conoscenza dell'accusa mossa a suo carico nell'ambito del procedimento in que- stione. Tuttavia, il legislatore ha inteso affermare l'applicabilità dell'art.581, comma i -quater cod. proc. pen. anche nei confronti degli imputati che fossero stati dichiarati "assenti" sulla base della pregressa disciplina, individuando quale unico parametro di riferimento la data della sentenza. L'evidente lesione del diritto di difesa prodotta da una simile disciplina ha peraltro indotto il legislatore ad estendere l'applicazione delle disposizioni dell'art. 175, nuovo co 2.1, cod. proc. pen. a parziale "compensazione' del maggior onere ora previsto per l'impugnazione "ordinaria" dall'art. 581, co.
1 -quater mediante il possibile ricorso ad un rimedio post iudicaturn. Un simile tentativo di compensazione mostra tuttavia di pretermettere le evi- denti problematiche connesse ai rimedi post iudicatum in termini di libertà perso- nale, potendo gli stessi attivarsi solo in un momento nel quale si siano già verificati gravi danni per effetto del passaggio in giudicato della sentenza e del conseguente inizio di esecuzione della pena detentiva. Nel caso di specie, l'eccezione è da ritenersi rilevante e non manifestamente infondata in ragione dell'assenza dell'imputato e del fatto che il predetto si trovava per ragioni lavorative in provincia di Belluno, ragion per cui, senza colpa, non aveva avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e non aveva potuto proporre impugnazione nei termini mettendosi in contatto con il difensore per la sottoscrizione dello specifico mandato ad impugnare con elezione di domicilio. 10 3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati sono infondati laddove richiedono a questa Corte di legittimità un'interpretazione diversa, che si assume costituzionalmente orien- tata, da quella operata dalla Corte territoriale quanto all'applicabilità al caso in esame degli artt. 581 co. 1 ter e 1 quater cod. proc. vigenti. E la subordinata questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, per i motivi che andranno ad evidenziarsi. Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. 2. La difesa del FU, formula un unico motivo di gravarne e in via subordi- nata ipotizzando una fattispecie di illegittimità costituzionale dell'art. 581 cod. proc. pen. nella parte in cui prevede come requisito di ammissibilità dell'appello nei processi con imputato assente, l'elezione di domicilio dell'imputato (co. 1 ter) e il deposito di uno specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente al provvedimento impugnando (co. 1 quater). In realtà tutto il ricorso (sia la dedotta violazione di legge, sia appunto la sollecitazione a sollevare questione di legittimità costituzionale) è imperniato sulla questione di compatibilità costituzionale della norma citata. E il ricorrente si sof- ferma per lo più sull'art. 581 co-i quater e sull'asserito restringimento che, a suo dire, la stessa porrebbe al diritto ad impugnare dell'imputato assente rispetto ad altri soggetti del processo (il PM, la parte civile, etc.). Ebbene, va subito detto che la doglianza secondo cui l'introduzione di tali norme stravolgerebbe il sistema delle impugnazioni, a cominciare dalla legittima- zione all'impugnazione disciplinata dall'art. 571 cod. proc. peli., appare generica e non connotata da concreta specificità e pertinenza censoria. il d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150 è stato adottato sulla base della delega legislativa conferita dalla legge 27 settembre 2021, n.134 («Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e di- sposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari») e che la nuova disposizione dell'art.581, co. 1 ter, cod. proc. pen., così come sopra riportata, riproduce pedissequamente quanto previsto dall'art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega: «fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inam- missibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notifica- zione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione». Nella Relazione illustrativa al d.lgs. n.150/2022 si legge «Il comma 1 ter dell'art. 581 cod. proc. pen., in attuazione del criterio di cui all'art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega, introduce un'ulteriore condizione di ammissibilità 11 dell'impugnazione: con l'atto d'impugnazione deve essere presentata la dichiara- zione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione. In caso di impugnazione del difensore dell'imputato assente, per attuare la delega sono aumentati di quindici giorni i termini per impugnare previsti dall'art. 585, comma 1». Analogo riscontro, nella relazione che ha accompagnato la legge, vi è per l'art. 581 co. 1 quater. Lo scopo manifesto della novella legislativa, come ricorda lo stesso ricor- rente, è quello di selezionare in entrata le impugnazioni, caducando quelle che non siano espressione di una scelta ponderata e rinnovata, in limine impugnationis, ad opera della parte. Ebbene, ritiene il Collegio che si tratti di una norma che appare del tutto ragionevole ed esercizio di una legittima scelta discrezionale attribuita al legisla- tore, e che non collide con alcuna delle norme costituzionali invocate. 3. L'asserito contrasto con i principi costituzionali poggia su un'indimostrata restrizione della facoltà d'impugnazione che deriverebbe dal chiedere all'imputato, assente per sua scelta al processo che lo ha riguardato di cui pure era stato posto a conoscenza, di indicare un domicilio che renda più agevole il processo di notifi- cazione dell'atto d'impugnazione e, soprattutto, di rinnovare la propria volontà di proseguire in un ulteriore grado di giudizio, con possibili conseguenze negative per lui, quanto meno sotto il profilo della possibile condanna ad ulteriori spese. In realtà, a ben guardare, proprio in una delle pronunce del giudice delle leggi che il ricorrente invoca a sostegno della propria tesi, ovvero la sentenza della Corte costituzionale n.34 del 26 febbraio 2020 - che si è pronunciata nel senso della manifesta infondatezza dei motivi proposti in un caso in cui, nel proporre il gravame, il Procuratore generale aveva eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 11 del 2018, nella parte in cui prevede che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di condanna «solo quando modificano il titolo del reato o esclu- dono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato» - si rinviene, come co- stante, l'affermazione per cui «nel processo penale, il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pub- blico ministero e quelli dell'imputato: potendo una disparità di trattamento «risul- tare giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione isti- tuzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esi- genze connesse alla corretta amministrazione della giustizia» (sentenze n. 320, n. 26 del 2007 e, nello stesso senso, n. 298 del 2008; ordinanze n. 46 del 2004, n. 1 2 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001; quanto alla giurisprudenza anteriore alla legge cost. n. 2 del 1999, nello stesso senso indicato, sentenze n. 98 del 1994, n. 432 del 1992 e n. 363 del 1991; ordinanze n. 426 del 1998, n. 324 del 1994 e n. 305 del 1992)». E vi si ribadisce che il processo penale è carat- terizzato da una asimmetria «strutturale» tra i due antagonisti principali, cosicché le differenze che connotano le rispettive posizioni impediscono di ritenere che il principio di parità debba (e possa) indefettibilmente tradursi, nella cornice di ogni singolo segmento dell'iter processuale, in un'assoluta simmetria di poteri e facoltà. Soprattutto, in tale pronuncia, i giudici delle leggi hanno anche ribadito che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non fruisce, di per sé, di riconosci- mento costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 274 e n. 242 del 2009, n. 298 del 2008, n. 26 del 2007, n. 288 del 1997, n. 280 del 1995; ordinanze n. 316 del 2002 e n. 421 del 2001), anche se a livello sovranazionale, l'art. 14, paragrafo 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e l'art. 2 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98, prevedono il diritto a far riesaminare la decisione da una giurisdizione superiore, o di seconda istanza, a favore della per- sona dichiarata colpevole o condannata per un reato e sebbene la riconducibilità del potere d'impugnazione al diritto di difesa sancito dall'art.24 Cost. renda meno disponibile tale potere a interventi limitativi. Ma -come si diceva- le norme tacciate d'incostituzionalità non prevedono affatto un restringimento della facoltà di impugnazione, bensì perseguono il legit- timo scopo di far sì che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato, per evitare la pendenza di regiudicande nei confronti di imputati non consapevoli del processo, oltre che far sì che l'impugnazione sia espressione del personale interesse dell'imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automa- tismo difensivo. 4. Altrettanto condivisibile, ragionevole e logica appare la ratio legis di operare una diversa scelta tra l'imputato presente nel processo e quello che ha deciso di non parteciparvi, se non attraverso la sua difesa tecnica. Il ricorrente lamenta che vi sarebbe comunque un aggravio di tempo che potrebbe stridere con i tempi a disposizione per poter proporre l'impugnazione, ma proprio ad evitare ciò e a garantire la compatibilità costituzionale della nuova disciplina, il legislatore ha contemplato tutele compensative rispetto alla nuova previsione, quali l'ampliamento di quindici giorni del termine per impugnare per 13 l'imputato assente e l'estensione del rimedio della restituzione in termini per im- pugnare. Il nuovo comma 1-bis dell'art. 585 cod. proc. pen., che disciplina i termini per t'impugnazione, prevede, infatti, che i termini, previsti a pena di decadenza, per proporre impugnazione di cui al comma 1 (15, 30 e 45 giorni a seconda dei casi) sono aumentati di quindici giorni (30, 45 e 60 giorni) per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza. E il nuovo comma 2.1 dell'art. 175 cod. proc. pen. prevede, poi, che l'imputato giudicato in assenza sia restituito, a richiesta, nel termine per proporre impugnazione, qualora dia prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto pro- porre impugnazione nei termini senza sua colpa. Il ricorrente parla dell'imputato assente come di una sorta di irreperibile. Ma non è così. E a dimostrarlo basterebbe la circostanza che, ai fini della proponi- bilità del ricorso che ci occupa, il difensore si è premurato ed è riuscito nei termini a munirsi di specifico mandato ad impugnare ex art. 581 co. 1 quater cod. proc. pen. (cfr. la nomina del 15/5/2023, in atti), sul corretto presupposto che trattasi di norma applicabile anche al giudizio di cassazione (cfr. in proposito la recente e condivisibile Sez. 5 n. 39166 del 4/7/20236, Nappi, non mass., alla cui motiva- zione sul punto cui si rimanda). La norma riguarda l'imputato assente ovvero quello che, a conoscenza del processo a suo carico, sceglie, qualunque sia la ragione, di essere assente e di farsi rappresentare dal difensore (art. 420-bis, co. 4 cod. proc. pen.). La sua scelta deve essere volontaria e consapevole e il giudice è tenuto ad accertarlo (art. 420-bis, co. 1 e 2). Il difensore, pertanto, non dovrebbe incontrare soverchie difficoltà a farsi rilasciare, dopo la sentenza di primo grado, il mandato specifico ad appellare. Del resto, già il comma 3 dell'art. 571, soppresso dall'art. 46 della I. 16 dicembre 1999, n. 479, stabiliva che, contro una sentenza contumaciale, il difen- sore potesse proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato, anche se tale mandato poteva essere rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste. In ogni caso, il difensore, qualora abbia motivo di ritenere che non riuscirà a farsi rilasciare il mandato specifico in tempo utile, potrà suggerire all'imputato, anche prima dell'emissione della sentenza, di nominare un procuratore speciale, come previsto dall'art. 571, co. 1, che abbia il potere di proporre l'impugnazione. È chiaro, comunque, che la disposizione in esame non pensa all'imputato che, dopo il primo impatto con le forze di polizia (la designazione di un difensore d'ufficio e quant'altro la legge prevede), sparisca senza lasciare traccia alcuna di sé. 14 Il C Costui, infatti, non potrà mai essere legittimamente dichiarato assente. Il percorso processuale che lo riguarda è diverso e confluirà, di regola, nella sentenza di non luogo a procedere per mancata conoscenza delta pendenza del processo di cui all'art. 420-quater. Analogamente, non si rinviene alcun contrasto con le norme costituzionali nell'aver imposto all'imputato assente la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. La nuova disposizione dell'art.581, co. 1 ter, cod. proc. pen., così come l'analoga incombenza imposta dall'art. 581 co. 1 quater cod. proc. pen., riprodut- tiva, come in precedenza ricordato, dell'art. 1, comma 13, lett. a) della legge de- lega, si coordina perfettamente con il novellato art. 157-ter cc. 3 cod. proc. pen. secondo cui «3. In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo inte- resse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1 ter e 1 quaten> e con l'art. 164 (rubricato «Durata del domicilio dichiarato o eletto»), che stabilisce ora quanto segue «La determinazione del domicilio di- chiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salivo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1.». Il dettato normativo, sostituendo l'inciso contenuto nell'art.164 cod. proc. pen. in base al quale la dichiarazione o l'elezione di domicilio era valida per ogni stato e grado del procedimento, ha dunque escluso che la dichiarazione o l'elezione di domicilio già presente in atti possa esimere l'impugnante dal deposito di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio. Ebbene, le già spese considerazioni circa il fatto che l'imputato assente non è affatto irreperibile valgono anche per l'ulteriore onere richiestogli di indicare il domicilio ove indirizzargli la notifica del nuovo decreto di citazione. Tali considerazioni consentono di ritenere costituzionalmente compatibile - nel delineato nuovo quadro di garanzie - la novella legislativa in questione. 5. Al rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 10 ottobre 2023 Il Presidente