CASS
Sentenza 9 maggio 2023
Sentenza 9 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2023, n. 19434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19434 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AR IT AO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/09/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piergiorgio Morosini, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la parte civile, avv. Andrea Quaglini, che ha concluso associandosi alle conclusioni del Procuratore generale e depositando conclusioni scritte e nota- spese;
udito il difensore, avv. Alessandra Fiduccia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Alessandria del 6 giugno 2014, nella parte Penale Sent. Sez. 6 Num. 19434 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 14/02/2023 in cui aveva condannato l'imputato IT AO AR per il reato di concorso in peculato (artt. 110 e 314 cod. pen.) alla pena di anni due e mesi otto di reclusione. Secondo l'editto accusatorio, l'imputato, quale amministratore delegato dal 23 luglio 2008 all'8 gennaio 2009 della società Tributi Italia s.p.a., concessionaria dei servizi di accertamento e riscossione di imposte e tasse del Comune di Novi Ligure, in concorso con gli amministratori delegati in carica nei periodi dal primo gennaio al 23 luglio 2008 (Mario OR) e dall'8 gennaio 2009 (Pasquale OI), si sarebbe appropriato delle somme riscosse per l'anno, 2008 (366.755,44 euro), e nel primo trimestre 2009 (170.185,54 euro), nonostante le reiterate richieste da parte di organi comunali. Anche i due amministratori sopra indicati erano stati condannati dal Tribunale di Alessandria. In sede di appello la Corte di appello, nei confronti di OR aveva dichiarato la prescrizione del reato e nei confronti di OI aveva applicato la pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato IT AO AR, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 546 cod. proc. pen. La Corte di appello ha omesso di dare risposta ai motivi di appello, che articolavano sia questioni processuali (incompetenza territoriale) sia questioni di merito, relative alla responsabilità penale e al trattamento sanzionatorio limitandosi in appena sei righe ad affermare laconicamente che la sentenza di primo grado andasse confermata, in quanto il reato non era prescritto e non avendo l'imputato formulato motivi sulle statuizioni civili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. In ordine al dedotto omesso esame del gravame del ricorrente da parte della Corte di appello, va preliminarmente osservato che il ricorrente aveva presentato atto di impugnazione congiunto con il coimputato OI. La Corte di appello ha affrontato congiuntamente e diffusamente la gran parte delle questioni sollevate con tale atto (la questione sulla competenza, la qualificazione giuridica del fatto, la attribuzione soggettiva del fatto agli imputati). Pertanto, in ordine a tali punti il ricorso è manifestamente infondato, là dove deduce la "totale mancanza di un apparato motivazionale" o comunque generico, 2 in quanto il ricorrente si è limitato a trascrivere i motivi dell'appello, senza confrontarsi con la risposta fornita dalla Corte di appello. Quanto al trattamento sanzionatorio, va evidenziato che gli appellanti avevano chiesto sempre congiuntamente (quinto motivo) la concessione delle attenuanti di cui ai nn. 4 e 6 dell'art. 62 e 114 cod. pen. cod. proc. pen., in considerazione a) della peculiarità della condotta e delle garanzie contrattuali e della polizza fideiussoria che venivano ad elidere e attenuare le conseguenze dannose della condotta;
b) la minima importanza quantitativa del contributo che gli imputati avevano fornito alla preparazione ed esecuzione del reato. Inoltre, sempre congiuntamente, avevano chiesto la riduzione della pena, fissata in quattro anni di reclusione, di gran lunga distante dal minimo edittale, in considerazione della scarsa intensità del dolo, della incensuratezza, del comportamento processuale (la partecipazione alle udienze), del contegno successivo al reato (dimissioni), delle condizioni familiari e sociali dei prevenuti, del modesto contributo materiale alla causazione dell'evento. Ebbene, la Corte di appello, mentre per OI, ha proceduto ad esaminare il concordato raggiunto sulla pena, non ha risposto espressamente al motivo sulla pena per la posizione di AR. Vero è che, come ha osservato il Procuratore generale, dalla motivazione complessivamente esaminata risultano implicitamente affrontate alcune delle questioni sollevate. Secondo un pacifico principio, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (tra tante, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096). In tale prospettiva, va evidenziato come la Corte di appello avesse accertato, nella ricostruzione del fatto e della responsabilità del ricorrente, le "incolmabili scoperture" provocate dagli imputati, la loro piena consapevolezza della utilizzazione del danaro pubblico ad altri scopi, la loro piena responsabilità nell'aver realizzato le condotte appropriative. Argomentazioni che venivano a superare, assorbendole, le richieste difensive volte ad un ridimensionamento della gravità del reato, dal punto di vista soggettivo e oggettivo, rispetto a quanto già osservato dal primo giudice, che aveva loro concesso le attenuanti generiche. Resta peraltro del tutto omessa una motivazione anche implicita sulla dosimetria della pena. 3 3. Quest'ultimo vizio della sentenza impugnata consente di rilevare in questa sede la prescrizione del reato, che risulta commesso al più tardi al 7 gennaio 2009, essendo maturato il periodo prescritto, anche calcolando le sospensioni maturate. A fronte della intervenuta prescrizione del reato, non emerge alcuna possibilità, in base alla lettura delle sentenze di merito, di applicare l'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., secondo i canoni di giudizio da tempo individuati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273). 4. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Sono invece da confermare le statuizioni civili, risultando inammissibili i motivi proposti dal ricorrente che, ai sensi dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., rilevano per gli interessi civili. Ciò comporta che va accolta la richiesta della parte civile, con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado a favore della parte civile costituita, liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna il ricorrente a rifondere alla parte civile Comune di Novi Ligure le spese di rappresentanza e difesa del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre ad accessori di legge. Così deciso il 14/S2/2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piergiorgio Morosini, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la parte civile, avv. Andrea Quaglini, che ha concluso associandosi alle conclusioni del Procuratore generale e depositando conclusioni scritte e nota- spese;
udito il difensore, avv. Alessandra Fiduccia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Alessandria del 6 giugno 2014, nella parte Penale Sent. Sez. 6 Num. 19434 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 14/02/2023 in cui aveva condannato l'imputato IT AO AR per il reato di concorso in peculato (artt. 110 e 314 cod. pen.) alla pena di anni due e mesi otto di reclusione. Secondo l'editto accusatorio, l'imputato, quale amministratore delegato dal 23 luglio 2008 all'8 gennaio 2009 della società Tributi Italia s.p.a., concessionaria dei servizi di accertamento e riscossione di imposte e tasse del Comune di Novi Ligure, in concorso con gli amministratori delegati in carica nei periodi dal primo gennaio al 23 luglio 2008 (Mario OR) e dall'8 gennaio 2009 (Pasquale OI), si sarebbe appropriato delle somme riscosse per l'anno, 2008 (366.755,44 euro), e nel primo trimestre 2009 (170.185,54 euro), nonostante le reiterate richieste da parte di organi comunali. Anche i due amministratori sopra indicati erano stati condannati dal Tribunale di Alessandria. In sede di appello la Corte di appello, nei confronti di OR aveva dichiarato la prescrizione del reato e nei confronti di OI aveva applicato la pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato IT AO AR, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 546 cod. proc. pen. La Corte di appello ha omesso di dare risposta ai motivi di appello, che articolavano sia questioni processuali (incompetenza territoriale) sia questioni di merito, relative alla responsabilità penale e al trattamento sanzionatorio limitandosi in appena sei righe ad affermare laconicamente che la sentenza di primo grado andasse confermata, in quanto il reato non era prescritto e non avendo l'imputato formulato motivi sulle statuizioni civili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. In ordine al dedotto omesso esame del gravame del ricorrente da parte della Corte di appello, va preliminarmente osservato che il ricorrente aveva presentato atto di impugnazione congiunto con il coimputato OI. La Corte di appello ha affrontato congiuntamente e diffusamente la gran parte delle questioni sollevate con tale atto (la questione sulla competenza, la qualificazione giuridica del fatto, la attribuzione soggettiva del fatto agli imputati). Pertanto, in ordine a tali punti il ricorso è manifestamente infondato, là dove deduce la "totale mancanza di un apparato motivazionale" o comunque generico, 2 in quanto il ricorrente si è limitato a trascrivere i motivi dell'appello, senza confrontarsi con la risposta fornita dalla Corte di appello. Quanto al trattamento sanzionatorio, va evidenziato che gli appellanti avevano chiesto sempre congiuntamente (quinto motivo) la concessione delle attenuanti di cui ai nn. 4 e 6 dell'art. 62 e 114 cod. pen. cod. proc. pen., in considerazione a) della peculiarità della condotta e delle garanzie contrattuali e della polizza fideiussoria che venivano ad elidere e attenuare le conseguenze dannose della condotta;
b) la minima importanza quantitativa del contributo che gli imputati avevano fornito alla preparazione ed esecuzione del reato. Inoltre, sempre congiuntamente, avevano chiesto la riduzione della pena, fissata in quattro anni di reclusione, di gran lunga distante dal minimo edittale, in considerazione della scarsa intensità del dolo, della incensuratezza, del comportamento processuale (la partecipazione alle udienze), del contegno successivo al reato (dimissioni), delle condizioni familiari e sociali dei prevenuti, del modesto contributo materiale alla causazione dell'evento. Ebbene, la Corte di appello, mentre per OI, ha proceduto ad esaminare il concordato raggiunto sulla pena, non ha risposto espressamente al motivo sulla pena per la posizione di AR. Vero è che, come ha osservato il Procuratore generale, dalla motivazione complessivamente esaminata risultano implicitamente affrontate alcune delle questioni sollevate. Secondo un pacifico principio, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (tra tante, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096). In tale prospettiva, va evidenziato come la Corte di appello avesse accertato, nella ricostruzione del fatto e della responsabilità del ricorrente, le "incolmabili scoperture" provocate dagli imputati, la loro piena consapevolezza della utilizzazione del danaro pubblico ad altri scopi, la loro piena responsabilità nell'aver realizzato le condotte appropriative. Argomentazioni che venivano a superare, assorbendole, le richieste difensive volte ad un ridimensionamento della gravità del reato, dal punto di vista soggettivo e oggettivo, rispetto a quanto già osservato dal primo giudice, che aveva loro concesso le attenuanti generiche. Resta peraltro del tutto omessa una motivazione anche implicita sulla dosimetria della pena. 3 3. Quest'ultimo vizio della sentenza impugnata consente di rilevare in questa sede la prescrizione del reato, che risulta commesso al più tardi al 7 gennaio 2009, essendo maturato il periodo prescritto, anche calcolando le sospensioni maturate. A fronte della intervenuta prescrizione del reato, non emerge alcuna possibilità, in base alla lettura delle sentenze di merito, di applicare l'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., secondo i canoni di giudizio da tempo individuati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273). 4. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Sono invece da confermare le statuizioni civili, risultando inammissibili i motivi proposti dal ricorrente che, ai sensi dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., rilevano per gli interessi civili. Ciò comporta che va accolta la richiesta della parte civile, con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado a favore della parte civile costituita, liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna il ricorrente a rifondere alla parte civile Comune di Novi Ligure le spese di rappresentanza e difesa del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre ad accessori di legge. Così deciso il 14/S2/2023.